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LE OBBLIGAZIONI NASCENTI DA ATTI UNILATERALI



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LE OBBLIGAZIONI NASCENTI DA ATTI UNILATERALI

La promessa unilaterale è un negozio giuridico consistente in una dichiarazione emessa da una parte che si obbliga ad effettuare una prestazione verso un'altra senza che quest'ultima sia tenuta ad accettare o meno. Il nostro ordinamento esclude,in linea di principio, che una promessa unilaterale produca effetti obbligatori,salvo nei casi ammessi dalla legge. Ne consegue che mentre i contratti possono essere vincolanti sia quando rientrano nei tipi previsti dalla legge,sia quando sono espressione della libertà negoziale dei privati,c.d. contratti atipici(purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela),le promesse unilaterali vincolanti invece non possono essere atipiche in quanto,ove non rientrino nei casi ammessi dalla legge potranno al massimo far sorgere un'obbligazione naturale.

Tra le ure di promesse unilaterali previste dalla legge le principali sono:

la promessa di amento:è un atto unilaterale con il quale una persona si obbliga ad un determinato amento verso un'altra persona.



la ricognizione di debito: è un atto unilaterale con cui una parte riconosce l'esistenza del proprio debito verso un altro soggetto.

Questi istituti costituiscono dichiarazioni unilaterali in quanto non coinvolgono l'altra parte,sono recettivi perchè sono sempre rivolti a un preciso destinatario,sono obbligatori poiché chi promette o riconosce il proprio debito si obbliga unilateralmente infine sono dichiarazioni con effetti probatori in quanto una volta poste in essere,dispensano il destinatario dell'onere di provare l'esistenza del rapporto:si realizza cioè,'inversione dell'onere della prova che ora spetta a chi ha emesso la dichiarazione ossia chi promette il amento o riconosce il debito si accolla anche l'onere di provare l'eventuale inesistenza o illiceità del rapporto per liberarsi dall'obbligo.

Tra gli atti unilaterali fonti di obbligazione troviamo anche la promessa al pubblico: è un atto unilaterale che consiste in una promessa di una prestazione fatta a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compiuto una determinata azione. Tale promessa acquista efficacia vincolante non appena è resa pubblica(essa è vincolante di per sé indipendentemente dall'accettazione ed è revocabile solo per giusta causa). Se alla promessa non è apposto un termine o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della dichiarazione del promettente,l'obbligatorietà cessa,qualora entro l'anno dalla promessa non sia stato comunicato al promettente l'avverarsi della situazione o il compimento dell'azione prevista. La promessa al pubblico non va confusa con l'offerta al pubblico che è una proposta di contratto che si perfezionerà soltanto con l'accettazione mentre la promessa è un vero negozio giuridico che vincola il promettente senza bisogno di accettazione.



Parte facoltativa

I TITOLI DI CREDITO

Sono caratterizzati dal contenere una promessa di amento o un ordine di amento. La forma di documento scritto è uno strumento di prova ma è anche necessaria (ab substantiam); il possessore è legittimato a ricevere la prestazione contenuta in esso, anche se non ne ha diritto e il debitore adempiente è in ogni caso liberato. I titoli di credito sono strumenti autonomi dal rapporto fondamentale ciò determina l'inopponibilità al terzo acquirente delle eccezioni che l'emittente può opporre al prenditore. Siccome servono a favorire la circolazione della ricchezza sono considerati come i beni mobili: il loro possesso vale titolo e non si può opporre al terzo acquirente in buona fede il difetto di titolarità del suo dante causa. Si dividono in :

A)titoli al portatore: per essere legittimato alla prestazione basta esibire il titolo

B)titoli all'ordine che si trasferiscono mediante consegna e girata; è legittimato alla prestazione colui che ha il possesso del titolo e che può indicare a suo favore una serie continua di girate. (sono girate piene quelle che contengono tutti i dati del giratario, e girate in bianco quelle che contengono solo la firma)

C)titolo nominativi in cui il titolo è intestato ad una persona determinata , e questa intestazione è tenuta anche in un registro presso l'emittente. Per il trasferimento occorre l'annotazione nel registro dell'emittente e il rilascio di un nuovo titolo (transfert). Il trasferimento può avvenire anche per girata piena autenticata da un notaio o da un agente di cambio ma ha efficacia solo inter partes e deve essere fatta sempre l'annotazione presso l'emittente.

I titoli di credito possono essere pecuniari quando sono cambiali, assegni, titoli di stato e obbligazioni; possono contenere altri diritti quando sono titoli rappresentativi di merci come fede di deposito, nota di pegno lettera di vettura ecc..; possono anche essere rappresentativi di partecipazioni  come nelle azioni.

Caratteristiche del titolo di credito sono:



la letteralità, infatti il titolare può pretendere solo ciò che è scritto; ha forma cartolare

l'autonomia che serve a tutelare il terzo a cui il titolo viene trasferito, come abbiamo visto

l'astrattezza non comune a tutti i titoli: l'astrattezza si riferisce ad una mancanza di causa; sicuramente non sono astratti l'azione e la nota di pegno . .

Le eccezioni opponibili dal debitore sono di due tipi:

reali o assolute che possono essere fatte valere contro tutti tra cui quelle di forma ,di falsità della firma o di incapacità di rappresentanza del sottoscrittore  e quelle di mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione come nel caso che sia intervenuta prescrizione o che il titolo non sia stato esibito

personali o extracartolari come il caso di compensazione di credito o emissione con vizio di volontà nei confronti del terzo in mala fede

Nel caso di smarrimento o distruzione del titolo di credito si procede con l'ammortamento che serve a bloccarne l'affidamento sulla sua validità che possono farne terzi. Si deve presentare un ricorso al presidente del tribunale locale che ne pronunzia con decreto l'ammortamento e ne autorizza il amento dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e che sia stato notificato al debitore. Il amento effettuato prima di tale periodo e liberatorio per il debitore ma è fata salva la possibilità di ripetere a favore del beneficiario vero a cura del finto creditore. Altro soluzione è quella in cui entro i trenta giorni qualcuno proponga opposizione al decreto di ammortamento, chiedendone l'annullamento. L'ammortamento non è applicabile ai titoli al portatore. Questi possono essere ati solo al termine del periodo di prescrizione se nessuno ne ha fatto richiesta e dando prova dello smarrimento.


LA CAMBIALE

La cambiale è un titolo di credito all'ordine e tratta contiene l'ordine che una persona (traente) dà ad un'altra (trattario) di are ad un terzo (prenditore) una somma di denaro. Il trattario è obbligato solo dal momento in cui accetta la tratta ovvero appone la scritta ''accettata'' e la sua firma; se manca l'accettazione il traente o l'obbligato principale

Il vaglia cambiario o herò cambiario contiene la promessa di una persona (emittente) di are nelle mani di una persona una somma di denaro

La cambiale ipotecaria è garantita da ipoteca; si gira attraverso al girata e la successiva trascrizione dell'ipoteca

La cambiale agraria garantisce i prestiti agrari emessi per il miglioramento di un fondo; è assistita da particolari privilegi

Caratteristiche sono la letteralità e l'autonomia e l'astrattezza (fatta valere solo nei confronti di terzi; il primo beneficiario può opporre tutte le eccezioni ). Tali caratteristiche creano fiducia nella cambiale. Ha efficacia d titolo esecutivo e per l'esecuzione non vi è bisogno di sentenza di condanna.

Requisiti: deve essere scritta  e contenere un bollo;

deve contenere: denominazione di cambiale o di ordine di amento, identificazione delle parti, data e scadenza, sottoscrizione delle parti.

Il nome del primo prenditore può anche mancare (cambiale in bianco) ma deve essere scritto entro tre anni e non può essere opposto al terzo portatore in buona fede.

Può essere emessa dal procuratore e dal mandatario senza rappresentanza che è obbligato di persona.

La girata permette di trasferire la cambiale, ma al tempo stesso funziona come promessa cambiaria verso il giratario e i successivi prenditori; il girante risponde dell'accettazione della cambiale Non si ammette nessuna condizione nella girata; Il traente può anche emettere una cambiale ''non all'ordine'' vietandone quindi la girata (rimane permessa la circolazione per cessione); in questo modo egli può opporre al terzo prenditore le eccezioni che avrebbe potuto opporre al primo prenditore. Il cessionario acquista lo stesso diritto del cedente, i giratario acquista un diritto autonomo. La girata in bianco in cui appare solo la firma del girante circola come un titolo al portatore.

Anche l'obbligazione cambiaria può essere garantita da una ulteriore obbligazione cambiaria, l'avallo. L'avallo è una fideiussione cambiaria ed avendo la natura di cambiale è autonoma: vale anche se non vale l'obbligazione principale. Il fideiussore che a il debito dell'avallato è surrogato nei diritti che il debitore aveva contro il creditore.

Sono obbligati di regresso tutti i giratari nel vaglia cambiario e i giratari con il traente nella tratta; solo il amento dell'obbligato principale estingue la cambiale in quanto se a uno degli obbligati di regresso questi vengono surrogati nei diritti del portatore e possono agire contro l'obbligato principale. Tutti i giratari sono obbligati in solido e il portatore non può rifiutare un amento parziale perché questo libera seppur parzialmente gli obbligati di regresso.

La cambiale vale come titolo esecutivo e può essere utilizzata per ottenere un decreto ingiuntivo. L'azione deve essere promossa prima contro gli obbligati principali (entro tre anni) e poi contro quelli di regresso (con prescrizione più breve); per avvalersi contro gli obbligati di regresso bisogna prima far accertare il protesto cambiario dal notaio o attraverso un atto pubblico con il quale si accerta il rifiuto a are. L'azione causale è quella che può essere esperta contro chi ha ato un debito con una cambiale datagli in amento; tale azione non può essere iniziata se non è stato accertato il protesto. Il portatore ha l'obbligo di avvisare il suo girante che deve avvertire quello prima, e così via; Le eccezioni cambiarie richiedono indagini appropriate e per questo il giudice può condannare al amento ma con riserva di esame delle eccezioni.


GLI ASSEGNI

L'assegno non è un titolo di credito ma uno strumento di amento. Ne riconosciamo due tipi:


l'assegno bancario ha la forma della cambiale tratta, infatti con esso si sottoscrive un ordine incondizionato alla banca di are un beneficiario. La banca esegue l'ordine in base alla provvista del cliente.


l'assegno circolare non è altro che un assegno emesso da una banca che ne è autorizzata dalla banca d'Italia. L'emissione prevede un prelievo da un conto o un versamento a favore della banca; non può essere al portatore ma deve essere nominativo. La struttura è quella del herò cambiario in cui la banca si impegna a are a vista il debito.







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