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LE SANZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO



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LE SANZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Le sanzioni di carattere amministrativo. Nel 1997 il SISTEMA SANZIONATORIO è stato riformato. Il sistema previdente, prima del 1997, prevedeva due tipi di sanzioni:

  1. la pena pecuniaria doveva applicarsi esclusivamente agli illeciti non costituenti reato penale; era alternativa rispetto alle sanzioni penali; era prevista dalla legge in un minimo e in un massimo, spettava poi al funzionario la determinazione in concreto dell’ammontare della pena pecuniaria;
  2. la soprattassa aveva l’obiettivo di risarcire l’Erario del ritardo con cui il contribuente veniva a are le imposte, partendo dal presupposto che il contribuente avesse fatto una dichiarazione e che fosse passato del tempo prima che l’Erario avesse incassato il contributo. Il contribuente deve risarcire l’Erario attraverso il amento di una soprattassa (che quindi ha carattere risarcitorio) consistente in un importo fisso (o la percentuale rispetto alla maggiore imposta dovuta o un importo fisso: ad esempio 5.000,00 €) rispetto alla pena pecuniaria.

Con il tempo questo sistema si è andato deteriorando la pena pecuniaria, che doveva essere alternativa rispetto alla sanzione penale, era diventata aggiuntiva; la soprattassa veniva applicata insieme ad interessi moratori si è sentita l’esigenza nel 1997 di cambiamento.




La pena pecuniaria e la soprattassa sono state eliminate e sostituite da una sanzione pecuniaria generica consistente in una somma di denaro stabilita dal legislatore (o come importo da definirsi nell’ambito di un minimo e di un massimo o come percentuale rispetto all’imposta base o come importo fisso). Quando la sanzione viene vista come entità da definirsi spetta al funzionario dell’amministrazione finanziaria determinarne l’importo.

Ci sono principi di carattere generale che consentono di limitare la discrezionalità del funzionario. Quest’ultimo deve tenere presente diversi aspetti:

  la gravità della sanzione commessa più grave è il reato commesso e più la sanzione deve essere applicata in un importo vicino al massimo;

  la personalità di chi compie l’illecito se ad esempio si tratta di un evasore incallito la sanzione pecuniaria sarà applicata in un importo vicino al massimo;

  le condizioni economiche e sociali della gente l’infrazione compiuta da una persona con alto livello di cultura deve essere valutata in modo più severo rispetto ad una persona poco istruita; oppure se evade un poveraccio deve essergli applicata una sanzione minore rispetto a quella applicata ad un riccone.

Là dove la sanzione è prevista da un minimo e un massimo non c’è una discrezionalità totale e il funzionario amministrativo che decide deve tener conto di diversi elementi.


Principi generali di diritto punitivo principi generali ai quali il diritto punitivo di carattere amministrativo si attiene:

  PRINCIPIO DELLA LEGALITÀ (principio a garanzia del contribuente) deve essere chiaro che un cittadino debba essere chiamato a rispondere delle sanzioni se c’è una Legge che prevede le sanzioni stesse se la Legge non c’è, la sanzione non può essere comminata.

  PRINCIPIO DELL’IRRETROATTIVITÀ le sanzioni amministrative esplicano efficacia per il futuro e non per il passato ma c’è ad eccezione il principio del favor rei (favore del reo) che rende retroattive le sanzioni amministrative quando sono ridotte rispetto al passato. In campo tributario quest’ultimo principio prima non valeva norma del 1929: assoluta irretroattività, a nulla importava che eventuali Leggi successive imponessero sanzioni più lievi. Ora però la norma del 1929 è stata abrogata con la riforma del 1997.



  PRINCIPIO DELLA TASSATIVITÀ (o PRINCIPIO DELLA DETERMINATEZZA) completamento del principio di legalità non solo la legge deve prevedere la sanzione ma deve anche prevedere delle fattispecie precise in modo che l’interprete non abbia problemi d’individuazione degli illeciti che sono puniti. Questo principio fa sì che il campo legislativo sanzionatorio non possa ricorrere al principio di analogia.

  PRINCIPIO DELLA PERSONALITÀ (principio più innovativo, introdotto nel 1997) emerge quando l’illecito amministrativo viene compiuto da una persona non fisica (ad esempio, da una società): le sanzioni in passato si applicavano alla società. Nel sistema riformato del 1997, le sanzioni non sono più applicabili alle società ma alle persone che hanno operato per conto della stessa. Una legge del settembre 2003 ha modificato in parte questo principio e ha introdotto un’eccezione per le società con personalità giuridica: la responsabilità per le sanzioni amministrative grava sulla società stessa. In base a questo discorso, quando noi ci troviamo di fronte ad una società con personalità giuridica (società commerciali: SRL, SPA, SAPA, . ), essa non deve sottostare al principio della personalità.


In genere sono previste delle sanzioni accessorie, sanzioni aggiuntive anche molto gravi, come ad esempio l’interdizione per molto tempo dalla possibilità di rivestire la qualità d’amministratore o di sindaco di società, oppure l’interdizione dalla possibilità per un imprenditore di partecipare agli appalti pubblici, . . Queste sanzioni accessorie non possono essere comminate per un periodo superiore a sei mesi.


Particolare ura introdotta dalla riforma del 1997 è il cosiddetto autore mediato c’è un soggetto che compie materialmente l’illecito ma egli soggiace alla volontà di un altro individuo che costringe il primo a compiere l’illecito (ad esempio, attraverso la coercizione fisica). Se una persona minaccia un’altra persona costringendola a compiere un illecito di carattere tributario, la sanzione è applicata a chi esercita la coercizione e non a chi la compie in concreto.


Il ravvedimento operoso è il caso in cui il contribuente compie l’illecito ma in un momento successivo si ravvede cercando di rimediare in tutto o in parte all’illecito stesso. Quando ci sono queste situazioni di recupero da parte del contribuente che ha commesso in prima battuta l’illecito amministrativo, il ravvedimento operoso fa sì che la sanzione venga ridotta in modo marcato (ad esempio, ad un sesto o ad un quarto), secondo quanto prevede la Legge.







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