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L'IMPRESA FAMILIARE

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L'IMPRESA FAMILIARE


LA NATURA RESIDUALE DELLA DISCIPLINA à in basa all'art. 230 bis cc, colui che presta la propria attività di lavoro in modo continuativo a favore di un imprenditore a lui legato da un vincolo di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo, gode di una complessiva posizione partecipativa che consta sia di diritti patrimoniali che di diritti amministrativo- gestori. Sotto il profilo economico il familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia; egli, inoltre, in caso di buon andamento dell'attività impresa, ha diritto ad una quota di utili e di incrementi, anche in ordine all'avviamento, proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e partecipa ai beni acquistati con gli utili. Per quel che riguarda la gestione dell'impresa, l'art. 230 bis prevede l'adozione a maggioranza delle decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi, nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa.


LA STRUTURA E IL FONDAMENTO DELL'IMPRESA FAMILIARE à l'istituto dell'impresa familiare non conura un fenomeno di gestione collettiva dell'impresa, bensì un'ipotesi di collaborazione all'interno di essa. La norma di cui all'art. 230 bis cc si preoccupa unicamente di disciplinare il rapporto che si instaura tra due soggetti (il familiare e l'imprenditore) per effetto dello svolgimento di una prestazione di lavoro, senza con ciò interferire sulla imputazione dell'attività d'impresa. La titolarità dell'impresa rimane di pertinenza dell'imprenditore originario. È questi il soggetto che agisce sul piano dei rapporti esterni, assumendo il rischio inerente all'esercizio dell'impresa.




LE CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO à il lavoro effettuato all'interno dell'impresa può consistere in qualunque attività che possa formare oggetto di un rapporto di lavoro subordinato ovvero di un rapporto di lavoro autonomo.

Elemento essenziale ai fini dell'applicabilità della tutela offerta dall'art. 230 bis cc è la continuità, da parte del familiare, dell'attività prestata. Continuità significa regolarità e costanza nel tempo, senza tuttavia che ciò implichi necessariamente un impegno a tempo pieno.

I SOGGETTI à possono partecipare all'impresa familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. In conformità alla affermata natura individuale dell'impresa familiare è l'imprenditore il c.d. titolare dell'impresa, il soggetto nei cui confronti deve sussistere il vincolo di coniugio, di parentela ovvero di affinità.


I DIRITTI PATRIMONIALI à al partecipante all'impresa familiare spetta, in primo luogo, il diritto al mantenimento, commisurato alla condizione patrimoniale della famiglia.

Al familiare è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

Un ulteriore strumento di tutela della posizione lavorativa del familiare partecipante è costituita dal diritto di prelazione, riconosciuto al 5° comma in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda.


LE DECISIONI RISERVATE AI FAMILIARI à l'art. 230 bis cc accorda ai familiari partecipanti un ruolo di rilievo, che come già evidenziato, si sostanzia nel potere di adottare a maggioranza le decisioni concernenti l'impiego degli utili e gli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa.

La gestione ordinaria che è quella che in modo più immediato si riflette sull'andamento dell'impresa, rimane affidata alla esclusiva competenza dell'imprenditore.


L'ESTINZIONE DEL RAPPORTO à le cause di estinzione del rapporto di impresa familiare possono distinguersi a seconda che incidano sulla posizione di tutti i partecipanti o del singolo familiare.

     La decisione di cessare l'attività d'impresa o di trasferire l'azienda, così come il verificarsi del fallimento o della morte dell'imprenditore, determinano l'estinzione del rapporto con riguardo a tutti i familiari.

     Le cause di estinzione del rapporto che riguardano la persona del singolo partecipante:

  la sopravvenuta incapacità di prestare la propria attività di lavoro, a causa dell'età, di malattia o di infortunio;

  il decesso del familiare;

  il recesso del familiare che decide di far cessare la propria collaborazione, e lo può fare in qualsiasi momento.

L'imprenditore può estinguere il rapporto per giusta causa, altrimenti è tenuto a are una somma al familiare come risarcimento del danno.

L'art. 230 bis cc prevede che in seguito alla cessazione per qualsiasi causa vi debba essere una liquidazione in danaro.





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