ePerTutti


Appunti, Tesina di, appunto diritto

L'IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI "NELL'INTERESSE DELLA PROLE E DEI CONIUGI"

ricerca 1
ricerca 2

L'IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI "NELL'INTERESSE DELLA PROLE E DEI CONIUGI"


Una disputa dottrinale è sorta in passato in relazione alla valutazione della natura di quei provvedimenti che il giudice è tenuto a prendere nel corso della c.d. fase presidenziale del procedimento di separazione personale fra coniugi, sia essa giudiziale o consensuale.

La disciplina sulla separazione è contemplata dal codice insieme ai procedimenti di volontaria giurisdizione, nonostante di fronte alla separazione giudiziale vengono meno alcuni requisiti essenziali della volontaria giurisdizione quali l'assenza di contenzioso.

In entrambe le situazioni, dopo il vano tentativo di conciliazione il giudice, prima ancora di rimettere le parti d'innanzi all'organo deliberante, emette tutti quei provvedimenti che ritiene opportuni per l'interesse dei coniugi e dei li. La questione è sorta in relazione al regime di inoppugnabilità di tali provvedimenti. Mentre la dottrina più autorevole considera tali provvedimenti come provvedimenti cautelari, la giurisprudenza riteneva che, trattandosi di provvedimenti presi in sede di volontaria giurisdizione, fossero anch'essi provvedimenti di volontaria giurisdizione e come tali e perciò ne era vietata l'impugnazione.



La tesi per cui ci si trova dinnanzi a provv. cautelari è sostenuta dal fatto che tali provvedimenti sono posti a cautela di alcuni soggetti e che perciò sono dettati da motivi d'urgenza e, in quanto tali, sono momentanei e revocabili. Tali provvedimenti sono presi ex officio è ciò contrastava con la disciplina generale dei provvedimenti cautelari ex artt. 669 bis e ss. Che prevede che i provvedimenti cautelari debbano essere richiesti con ricorso al giudice competente, dato però che tali provvedimenti sono posti nell'interesse delle parti e soprattutto della prole che è terza rispetto al rapporto processuale la cassazione ritiene che si può prescindere dal principio della domanda.

La giurisprudenza della cassazione ha abbracciato la teoria della dottrina ritenendo i c.d. provvedimenti presidenziali come provv. cautelari, pur tuttavia non ha ne ammesso la reclamabilità a norma dell'art. 669 terdecies c.p.c., il che rappresenta una contraddizione.





Privacy

© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta