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La proprietà



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La proprietà


Il diritto di proprietà è sancito dal codice dell'articolo 832 cc., che definisce la proprietà del diritto reale di godimento su cosa propria che permette di godere e di disporre di una cosa in modo pieno e esclusivo entro i limiti stabiliti dalla legge.

Il diritto di proprietà ha alcune caratteristiche che sono:

DIRITTO DI POTERE

Consiste nel diritto di poter godere di tutti i frutti e vantaggi che la proprietà produce

DIRITTO DI DISPORRE

Diritto che ha il proprietario di disporre della sua proprietà come meglio crede. Cioè può usarla per se, venderla o alienarla



DIRITTO DI PIENEZZA

Significa che il diritto di proprietà è a disposizione del proprietario nella sua completezza e totalità

DIRITTO DI IMPRESCRETTIBILITA'

Significa che non scade sino alla morte del titolare (prescrizione: perdita di un diritto da parte di un soggetto per il mancato esercizio di tale diritto entro il periodo di tempo stabilito dalla legge).



MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA':

la proprietà si può acquisire in 2 modi:

A TITOLO DERIVATIVO

Cioè quando lo si acquisisce da un altro che lo aveva prima:

  1. contratto
  2. testamento

A TITOLO ORIGINARIO :

accessione: avulsione e alluvione

invenzione

occupazione

rinnovamento di un tesoro

specificazione

usucapione





















AVULSIONE:

Si verifica quando un corso d'acqua oppure altri eventi anche ad opera dell'uomo stacchi un quantitativo di terreno abbastanza ampio che si sa a chi appartiene e lo trascina a valle oppure verso la riva opposta e il proprietario del terreno opposto a valle o della sponda dov'è stata trascinata la massa diventa proprietario anche di questa massa ma è obbligo risarcire il proprietario del fondo da cui si è staccata la massa stessa in quanto ne si conosceva il proprietario e questo per il principio essenziale di diritto che afferma: "NESSUNO SI PUÒ ARRICCHIRE A SPESE DI UN ALTRO SENZA ARNE UN PREZZO".



ALLUVIONE:

È simile più o meno all'avulsione solo che non c'è partecipazione attiva dell'uomo e si riferisce a quelle più o meno grosse masse di sassi, fango e altri depositi fluviali che si formano appunto sui letti o sulle sponde dei torrenti: tutto questo materiale scivolando a valle incrementa i terreni dei proprietari che sono a valle e in questo caso questi diventano proprietari di questo materiale senza dover risarcire nessuno poiché non si conosce ovviamente il proprietario.

L'accessione è un diritto di proprietà a titolo originario in quanto basa la sua natura su un altro principio di diritto che dice: "UN PROPRIETARIO DI UNA COSA IMMOBILE DIVENTA PROPRIETARIO DELLE COSE ACCESSORIE".





INVENZIONE:

Questo termine deriva dal latino invenire = trovare e consiste in quel caso in cui una persona trova una cosa mobile smarrita da un altro.

In questi casi il ritrovante ha il preciso obbligo di consegnare la cosa trovata alle autorità pubbliche. Se, trascorso un anno dal ritrovamento non si presenta nessuno a rivendicare l'oggetto smarrito, il ritrovante diventa proprietario della cosa a titolo originario.

Se invece si fa vivo  il proprietario entro quel periodo, rientra in possesso totale del suo bene ma la legge obbliga di dare una specie di premio al ritrovante che varia dal 10% al 20% del valore della cosa ritrovata.



OCCUPAZIONE:

Vi è un alto modo di acquisto della proprietà a titolo originario e si riferisce alle cosiddette "RES NULLIUS" = cose di nessuno, cioè tutte quelle cose mobili che il proprietario manifesta o dimostra di non volere più e di volersene liberare o abbandonandole da qualche parte o portandole nei centri comunali di raccolta; per questo chiunque può appropriarsene e diventare proprietario a titolo originario. Sino a qualche tempo fa erano considerate "RES NULLIUS" la flora e la fauna compresi i pesci  ma con le nuove leggi sulla ecologia, flora e fauna sono protette da leggi severissime perché considerate beni appartenenti a tutta l'umanità.



RITROVAMENTO DI UN TESORO:

È un altro modo di acquisto a titolo originario; può accadere che qualcuno trovi un qualcosa di prezioso nella sua proprietà; costui diventa unico proprietario di quel che ha trovato per quel principio generale di diritto civile per cui "IL PROPRIETARIO DI UN BENE DIVENTA PROPRIETARIO AL CHE DELLE COSA ACCESSORIE AD ESSO", che abbiamo potuto costatare, studiando l'accessione. Oppure può consegnare la cosa ritrovata presso le autorità e poi diventerà proprietario di quella cosa dopo un anno (INVENZIONE). Se invece qualcuno trova qualcosa di prezioso in una proprietà non sua (basti pensare a un cacciatore che caccia in un campo altrui) questo qualcosa, appartiene per metà al proprietario del terreno e per metà al ritrovante. Se la cosa ritrovata non può essere divisa si calcola la metà del valore presunto. Può accadere però che qualcuno ritrovi oggetti che abbiano particolare valore antico, storico o archeologico; in questi casi tali oggetti debbono essere immediatamente consegnati alle autorità, e se non sono trasportabili, bisogna avvertire le autorità competenti, ove ciò non si potesse fare, la legge applica pene sia peculiari sia detentive molto severe.



Azioni in difesa della proprietà


Il diritto civile tutela in modo dettagliato e rigoroso il diritto di proprietà di un individuo e prevede azioni giudiziarie diverse a seconda dell'offesa o del disturbo che qualcuno può attuare nei riguardi del proprietario. Queste azioni si chiamano AZIONI PETITORIE, dal latino PETERE = richiedere, e sono 4:

AZIONI DI RIVENDICAZIONE (art. 948 c.c.)

AZIONI DI NEGATORIA (art. 949 c.c.)

AZIONI DI REGOLAMENTO DI CONFINI (art. 950 c.c.)

AZIONI DI APPOSIZIONE DI TERMINI (art. 951 c.c.)



AZIONI DI RIVENDICAZIONE:

Si può richiedere al giudice dal proprietario di una cosa IMMOBILE, MOBILE REGISTRATA o UNIVERSALITA' di BENI MOBILI.

Chi è stato abusivamente spossessato si rivolge al giudice chiedendo di poter rientrare in possesso della sua proprietà.

In questi casi, l'onere della prova è a carico dell'Attore perché è lui che deve provare l'esistenza del diritto che reclama.


AZIONE DI NEGATORIA:

Altra azione in difesa della proprietà consiste quando una persona "accampa" (pretende) dei diritti reali di godimento su cosa altrui, come ad esempio un diritto di servitù o usufrutto sulla proprietà appartenente ad un'altra persona. Il proprietario quindi, davanti al giudice, chiama in convenuto negando che costui abbia in effetti questo diritto. Naturalmente in questi casi l'onere della prova è a carico del convenuto perché è costui che deve dimostrare l'esistenza del diritto che reclama.


REGOLAMENTO DI CONFINI:

Altra azione in difesa della proprietà che si realizza allorquando 2 o più proprietari di terreni confinanti sono in disaccordo circa la loro delimitazione reale dei confini di tali fondi, i quali sono confusi e quindi non risultano chiari. I PROPRIETARI CONOSCONE REALMENTE ED ESATTAMENTE QUALI SONO QUESTI CONFINI e si rivolgono perciò al giuridiche che interviene e i proprietari possono portare al giudice qualunque mezzo di prova che accerti questi confini. Il giudice stabilisce con esattezza i confini in base alle prove presentate dai proprietari e consultando le mappe catastali.


APPOSIZIONE DI TERMINI:

La parola "termini" sta ad indicare in questo caso tutti quei segnali vecchi o antichi che delineano la proprietà dei fondi come ad esempio pietre, muri, siepi, alberi ecc. che con il passare del tempo sono andati completamente distrutti per cui la proprietà era confusa.  IN QUESTO CASO I PROPRIETARI DEI FONDI NON CONOSCONO I REALI CONFINI DEI FONDI PER CUI INTERVIENE IL GIUDICE CHE REGOLA I CONFINI, FACENDO SPARTIRE LE SPESE TRA TUTTI COLORO CHE HANNO EFFETTUATO L'AZIONE GIUDIZIARIA FACENDO APPORRE NUOVI TERMINI.








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