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La riscossione - Profili generali -

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La riscossione - Profili generali -


Riscossione ed estinzione dell'imposta.

L'obbligazione tributaria, non si differenzia concettualmente dalle altre obbligazioni pubbliche o private. L'obbligazione tributaria, però, presenta dei tratti caratteristici. Ecco i principali tratti caratteristici (sotto il profilo dell'estinzione) dell'obbligazione tributaria.

A)Il diritto comune ci ha assuefatti a pensare all'obbligazione come una ura di qualificazione giuridica che segue una vicenda scandita in momenti che si succedono in un ordine prestabilito ( nascita dell'obbligazione, eventuali modificazioni, estinzione). Nel diritto tributario, invece, vi sono fenomeni di anticipazione della riscossione rispetto al sorgere dell'obbligazione( c.d. riscossione anticipata). In altri termini, mentre nel diritto comune non si ha, di regola, amento senza obbligazione, nel diritto tributario possiamo avere una riscossione senza obbligazione.



B) Nel diritto comune, il titolo che attribuisce ad un soggetto la qualifica di creditore (ad es. un contratto), è anche il titolo che gli consente di ricevere la prestazione e di agire in giudizio. Nel diritto tributario, non sempre il titolo dell'obbligazione tributaria ( ad es. dichiarazione, avviso di accertamento) è anche il titolo della riscossione; in altri termini, talvolta la riscossione avviene in base al titolo costitutivo dell'obbligazione, altre volte occorre un atto ulteriore (iscrizione a ruolo).

C) Infine, non tutti i modi di estinzione dell'obbligazione civilistica trovano riscontro nel diritto tributario: nel diritto tributario, infatti, non troviamo quelle forme di estinzione, che sono espressione del potere di disporre del rapporto. Non vi troviamo la novazione e la remissione del debito.


Il conto fiscale, la compensazione e i rimborsi.

Vediamo la disciplina del conto fiscale.

A)    Ciascun imprenditore o lavoratore autonomo deve essere titolare di un conto fiscale, sul quale sono registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e  all'Iva. Il conto è tenuto presso il concessionario della riscossione; su tale conto sono accreditati i versamenti del contribuente fatti direttamente al concessionario o fatti mediante delega ad un istituto o azienda di credito.

B)    La compensazione è un modo di estinzione dell'obbligazione tributaria; la compensazione è ammessa solo in casi previsti in via tassativa ( imposte sui redditi ed Iva). Nel campo delle imposte dirette, in sede di dichiarazione dal debito di imposta liquidato nella stessa dichiarazione si deducono i crediti ( relativi allo stesso periodo d'imposta). Se la dichiarazione reca un saldo attivo il contribuente ha diritto a sua scelta a computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. L'ammontare complessivo delle eccedenze di imposte risultanti dalla dichiarazione può essere computato in diminuzione anche dell'ammontare degli acconti e del saldo dovuti per il periodo d'imposta successivo. Quest'ultima previsione è più ampia per due ragioni; perché consente la compensazione, non solo con i saldi, ma anche con gli acconti (c.d. compensazione verticale); perché la compensazione può investire anche imposte diverse ( c.d. comp. orizzontale).

C)   Nell'Iva il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo ovvero di chiedere il rimborso.

D)   Il conto fiscale non solo consente la compensazione tra crediti e debiti fiscali dello stesso contribuente, ma consente anche la effettuazione di rimborsi (in materia di imposte dirette e di Iva).


Modalità della riscossione.

Le forme della riscossione sono diverse, a seconda del tipo di tributo a cui si riferisce; vi è però una fondamentale bipartizione, tra imposte sui redditi ed imposte indirette e tasse. Con riguardo alle imposte sui redditi:

a) Le imposte sui redditi non sono mai riscosse dagli uffici accertatori, ma da altri organi o soggetti;

b) Nella riscossione delle imposte dirette troviamo tipizzate tre forme di riscossione (ritenuta diretta, versamento diretto e riscossione mediante ruolo)

c) La riscossione ad iniziativa dell'amministrazione finanziaria avviene sempre mediante ruolo

Con riguardo alle imposte indirette:

a) tali imposte sono riscosse dagli uffici accertatori

b) la riscossione avviene sempre mediante versamento all'ufficio accertatore

c) la riscossione coattiva è affidata anche qui, nella maggior parte dei casi, al "Servizio della riscossione".


Il "Servizio" e i "concessionari della riscossione".

La riscossione quando non è svolta dagli stessi uffici accertatori è affidata ad un'apposita struttura organizzativa, denominata "Servizio di riscossione dei tributi". Tale servizio è costituito da un ufficio centrale, denominato servizio centrale, e da uffici periferici (gli agenti della riscossione). Il servizio di "agente della riscossione" è affidato, nei singoli ambiti territoriali, in concessione amministrativa. Il concessionario della riscossione, quindi, è un privato concessionario di un pubblico servizio. Ecco in sintesi i compiti del concessionario. Esso provvede alla riscossione delle entrate iscritte a ruolo; provvede, inoltre, alla riscossione dei versamenti diretti. Il concessionario promuove l'esecuzione forzata delle somme iscritte a ruolo e provvede agli sgravi ed ai rimborsi. Il concessionario del servizio di riscossione può svolgere anche funzione di tesoriere degli enti locali. Tra lo Stato e il concessionario vi è un rapporto contrattuale, che è stipulato in seguito ad un'asta pubblica, cui possono partecipare soltanto determinati soggetti (aziende ed istituti di credito, casse rurali ed artigiane). Il concessionario non è titolare dei crediti da riscuotere, ma è soltanto incaricato della riscossione; pertanto, le controversie sui crediti da riscuotere non vanno promosse nei confronti del concessionario, ma nei confronti dell'ente impositore (salva l'azione di risarcimento danni).






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