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L'atto e il negozio giuridico

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L'atto e il negozio giuridico

Classificazione degli atti giuridici

Gli atti giuridici si distinguono in due grandi categorie: atti conformi alle prescrizioni dell'ordinamento giuridico (atti leciti) e atti compiuti in violazione di doveri giuridici e che producono la lesione del diritto soggettivo altrui (atti illeciti). Gli atti leciti si suddividono in operazioni (o anche atti reali o materiali o comportamenti) che consistono in modificazioni del mondo esterno, e dichiarazioni, che sono atti diretti a comunicare ad altri il proprio pensiero, la propria opinione, il proprio stato d'animo o la propria volontà. Si dicono invece dichiarazioni di scienza gli atti con i quali si comunica ad altri di essere a conoscenza di un atto o di una situazione. Tutti gli atti umani consapevoli e volontari, che non siano negozi giuridici, sono denominati atti giuridici in senso stretto (o atti non negoziali). I loro effetti giuridici non dipendono dalla volontà della gente, ma sono disposti dall'ordinamento senza riguardo all'intenzione di colui che li pone in essere. Secondo un autorevole dottrina, per questi atti, sarebbe richiesta la capacità di intendere di volere. Una particolare categoria di atti è costituita dagli atti dovuti, o satisfattivi, che consistono nell'adempimento di un obbligo.

Il negozio giuridico

Il negozio giuridico è un atto consapevole e volontario diretto a produrre degli effetti riconosciuti e garantiti dal diritto, cioè costituire, modificare ed estinguere un rapporto giuridico. È il pieno riconoscimento del potere della volontà, è l'espressione più alta del modo in cui il diritto soggettivo si attua in piena autonomia. Quindi il fenomeno negoziale corrisponde alla necessità di lasciare ai singoli una sfera di libertà che l'ordinamento giuridico riconosce ai privati nella gestione dei propri interessi (art. 1322). Questa libertà produce l'effetto di un vincolo che lega sia l'autore del negozio che coloro contro i quali è diretto il negozio: è un vincolo irrevocabile (art. 1372). I negozi giuridici possono essere collegati tra loro: la ura più importante di collegamento è costituita dal procedimento o atto - procedimento, che consiste in più atti successivi, in cui ogni atto costituisce l'antecedente del successivo.



Classificazione dei negozi giuridici

L'art. 1322 comma 1 afferma che "si riconosce alle parti la libera determinazione del contenuto negoziale", mentre il comma 2: amplia la libertà del comma 1 nel senso che consente ai privati di concludere dei contratti diversi da quelli disciplinati dal codice, non riconosciuti dalla legge ma inventati dalla prassi: i contratti atipici. Contratto atipico vuol dire nuovo, ipotesi non conosciuta, non tipizzato in modelli disciplinati dalla legge. Il problema dell'atipico non riguarda il negozio o il contratto ma la causa che caratterizza il tipo contrattuale. Le cause contrattuali si distinguono in:

onerosa, quando si tende a sacrifici da entrambe le parti;

gratuita, quando vi è uno spostamento unilaterale di un flusso di beni;

associativa, secondo la quale si mettono insieme delle forze per uno scopo comune.

Quindi la giurisprudenza non ha tutti i torti sul contratto atipico, perché tutti i contratti non possono uscire da queste categorie di cause contrattuali. L'atipicità del rapporto è un fatto rilevante che influisce sul contratto, un effetto prodotto dalla causa, si influisce sui rapporti nuovi. Esistono, da questo punto di vista, altri tipi di contratti:

contratto legalmente tipico, cioè disciplinato dal Codice Civile e leggi speciali;

contratto socialmente tipico (legalmente tipico), cioè non previsti dalla legge ma consolidati da tempo con la prassi (consuetudine sucundum legem);

contratto totalmente atipico, né riconosciuto dalla legge e né ha avuto un radicamento nella prassi, per un'esigenza sempre nuova di tutelare nuovi rapporti.

Se il negozio giuridico è perfezionato con la dichiarazione di una sola parte, il negozio si dice unilaterale (il testamento). Non si deve peraltro confondere la nozione di parte con quella di persona: per parte s'intende un "centro d'interessi". Perciò si può avere una parte sola nonostante che le persone siano più: ciò avviene se queste persone abbiano lo stesso interesse. In tal caso si parla di negozi pluri -personali, che promanano appunto da più persone, costituenti, peraltro, una parte unica. Se le dichiarazioni di volontà sono dirette a formare la volontà di un soggetto diverso, e propriamente di una persona giuridica, si ha l'atto collegiale. I negozi unilaterali si distinguono in recettizi, se, per produrre effetto, la dichiarazione negoziale deve pervenire a conoscenza di una determinata persona, alla quale, pertanto, deve essere comunicata o notificata; e non recettizi, se producono effetto indipendente dalla comunicazione ad uno specifico destinatario. Se le parti sono più di una, si ha il negozio bilaterale o plurilaterale. Si distinguono i negozi mortis causa, i cui effetti presuppongono la morte di una persona, dai negozi inter vivos, che prescindono da tale presupposto. Secondo che si riferiscano a rapporti familiari o ad interessi economici si distinguono i negozi di diritto familiare dai negozi patrimoniali. Nei primi prevale sull'interesse del singolo l'interesse superiore del nucleo familiare, onde sono stati qualificati come atti di potestà familiare. I negozi patrimoniali si suddividono in negozi di attribuzione patrimoniale, che tendono ad uno spostamento di diritti patrimoniali da un soggetto ad un altro, e negozi di accertamento che si propongono soltanto di eliminare controversie sulla situazione esistente. I negozi patrimoniali si distinguono in negozi a titolo gratuito e negozi a titolo oneroso. Il codice non definisce le nozioni di gratuità ed onerosità: vi è tuttavia un accordo in dottrina per qualificare un negozio "a titolo oneroso" quando un soggetto, per acquistare qualsiasi tipo di diritto, beneficio o vantaggio, accetta un correlativo sacrificio, e tra vantaggio e sacrificio esiste un nesso di causalità, mentre si dice "a titolo gratuito" il negozio per effetto del quale un soggetto acquisisce un vantaggio senza alcun correlativo sacrificio.

La rinunzia

Negozio abdicativo è la rinunzia, che è la dichiarazione unilaterale del titolare di un diritto soggettivo, diretta a dismettere il diritto stesso senza trasferirlo ad altri. Esula del tutto la ura della rinunzia, se la dismissione del diritto è fatta verso un corrispettivo. Manca in quest'ipotesi l'elemento della unilateralità, caratteristico della rinunzia. Se la rinunzia ha per oggetto un diritto di credito, si chiama remissione.

Elementi del negozio giuridico

Gli elementi o requisiti del negozio giuridico si distinguono in elementi essenziali, senza i quali il negozio è nullo, ed elementi accidentali, che le parti sono libere di apporre o meno. Gli elementi essenziali si dicono generali, se si riferiscono ad ogni tipo di negozio; particolari, se si riferiscono a quel particolare tipo considerato. Così in una vendita sono essenziali, oltre il consenso e la causa, la cosa e il prezzo. Anche gli elementi accidentali sono generali o particolari. In ordine agli elementi accidentali, tuttavia, occorre tener presente che, pur essendo le parti libere di opporli o no, se vengono posti, essi incidono sull'efficacia del negozio. La dottrina meno recente soleva aggiungere un'altra categoria di elementi: i cosiddetti elementi naturali. In realtà si tratta di effetti naturali del negozio, ossia di effetti che la legge considera connaturati al negozio posto in essere dalle parti stesse: essi si producono senza bisogno di previsione delle parti.






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