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Le parti e i difensori



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Le parti e i difensori

Le parti
La parte in senso processuale

Sono parti nel processo colui che propone la domanda e colui nei cui confronti la domanda viene proposta. La qualità di parte del processo si acquista col semplice fatto di proporre la domanda o di essere convenuto che però è ben distinta dalle qualità di soggetto dell'azione e di soggetto del rapporto giuridico controverso, le quali derivano da una situazione di diritto sostanziale, che deve essere accertata nel giudizio. La qualità di parte del processo è rilevante, perché la parte risente gli effetti del giudizio ed ha la responsabilità delle spese.

Capacità processuale

La capacità di essere parte nel processo spetta a chi abbia la capacità giuridica. Oltre le persone fisiche e giuridiche, possono assumere qualità di parte le associazioni, i comitati, le società commerciali e alcuni patrimoni, ai quali il nostro ordinamento riconosce particolare autonomia, come il fallimento e l'eredità giacente. Ma, come non coloro che hanno capacità giuridica hanno anche la capacità di agire, così non tutti coloro che hanno capacità di essere parte hanno anche la capacità di stare in giudizio, vale a dire di promuovere il processo o di difendersi in esso, di compiere validamente atti processuali: Gli incapaci, ad esempio, debbono stare in giudizio per mezzo del rappresentante; gli emarginati gli inabilitati stanno in giudizio con l'assistenza del curatore. Talora la legge subordina la facoltà di stare in giudizio alla autorizzazione, che viene data in base a una valutazione preventiva e oggettiva della causa da parte di un organo pubblico (es. debbono essere normalmente muniti di autorizzazione i rappresentanti delle persone fisiche incapaci per promuovere cause).



La legittimazione processuale delle parti è condizione della validità del contraddittorio e del processo; quindi il difetto di legittimazione processuale può essere sempre rilevato in ogni stato e grado del processo.

Sostituzione processuale

La sostituzione costituisce la legittimazione straordinaria attribuita ad un soggetto diverso dal titolare del diritto soggettivo oggetto della causa. Esempio tipico di sostituzione processuale è la surrogazione.

La parti tipiche

Il processo presuppone la presenza di almeno due parti, delle quali una, l'attore, assume l'iniziativa col proporre la domanda, l'altra, il convenuto, nei cui confronti la domanda viene proposta, ha la posizione antitetica.

Il litisconsorzio

Le due parti contrapposte costituiscono un elemento necessario nella struttura del processo; ma vi possono essere anche altre parti oltre alle due tipiche e necessarie. Si ha allora il litisconsorzio o processo con pluralità di parti. Il litisconsorzio è necessario quando la decisione non può essere pronunciata che in confronto di più parti. Il litisconsorzio facoltativo comprende una pluralità di rapporti sostanziali, una pluralità quindi di cause connesse, che sono riunite in un solo processo per una ragione di economia, anche con spostamento di competenza. Ma appunto perché la riunione non è qui imposta dall'unità del rapporto controverso, ma è determinata da un semplice motivo di convenienza pratica, le cause conservano la loro autonomia e possono essere separate, se tutte le parti lo richiedono o se il giudice ritiene che la riunione importi ritardo o comunque non risponda al fine di economia. Il codice ammette che possano essere riunite più cause anche quando non sono connesse, ma soltanto dipendono da uguali questioni. Il litisconsorzio in questo caso si dice improprio e non può dare luogo a spostamento di competenza.

L'intervento

L'intervento si verifica quando in un processo già iniziato accede un soggetto estraneo, diverso dalle parti originarie e cioè un terzo. L'intervento può avvenire per iniziativa dell'interveniente (intervento volontario) ovvero per iniziativa di una delle parti o del giudice (intervento coatto).

L'intervento volontario

L'art. 105 regola l'intervento volontario e prevede tre diverse ure: l'intervento principale, quello adesivo autonomo (litisconsortile) e quello adesivo dipendente. L'intervento principale si verifica quando l'interveniente contrasta sia con la l'attore sia con il convenuto rivendicando un diritto proprio. 

L'intervento litisconsortile si ha quando il terzo entra nel processo affiancandosi ad una delle parti. 

Infine l'intervento adesivo si distingue da quello litisconsortile poiché l'interveniente non ha una legittimazione propria ad agire o contraddire ma si giova comunque indirettamente delle sorti favorevoli alla parte cui si affianca.

L'intervento coatto su istanza di parte

L'intervento può essere provocato da una delle parti o dal giudice. In entrambi i casi il terzo diviene parte del processo, ma non per sua iniziativa. L'intervento su istanza di parte presuppone che la causa sia comune al terzo o che si faccia valere nei suoi confronti un'azione di garanzia.

L'intervento per ordine del giudice

Il giudice può disporre l'intervento quando ritiene che il processo si debba svolgere nei confronti di un terzo, al quale la causa sia comune. Il presupposto è dunque lo stesso di quello dell'intervento coatto a iniziativa di parte: deve sussistere un connessione fra il rapporto controverso e il rapporto di cui il terzo titolare.

Successione nel diritto controverso e successione nel processo

La successione nel processo luogo quando la parte viene meno per morte o per altra causa. La legge considera il caso della morte (anche presunta) della persona fisica; della estinzione della persona giuridica; degli altri eventi che producono la trasmissione universale di diritti. La successione a titolo universale produce sempre il trasferimento nel successore della legittimazione attiva o passiva, anche quando il diritto controverso, per il suo carattere personale, si sia estinto con la morte. Nel caso, invece, di trasmissione per atto tra vivi o successione a titolo particolare, il codice stabilisce che la qualità di parte rimane nell'alienante  e nel successore universale i quali rimangono in giudizio in qualità di sostituti processuali dell'acquirente e del successore a titolo particolare.



I difensori
ura giuridica del difensore

Il processo si svolge attraverso una serie complicata di attività, le quali non possono essere adeguatamente compiute da chi non abbia una coltura tecnica giuridica. Tuttavia l'opera del difensore è imposta essenzialmente per una ragione di interesse pubblico e cioè per assicurare lo svolgimento ordinato e sereno del processo.

Per poter adempiere la sua funzione, il difensore deve avere una qualifica adeguata. Davanti al pretore, al tribunale e alla corte d'appello il difensore deve essere una procuratore legalmente esercente; davanti alla corte di cassazione deve essere un avvocato inserito nell'apposito albo. Soltanto dinanzi al giudice di pace non è richiesto un difensore con particolare qualifica. Non è necessario il ministero del difensore, per una ragione di economia, davanti al Giudice di pace nelle cause di valore non superiore a un milione e inoltre quando il giudice autorizza la parte a stare in giudizio di persona, in considerazione della natura ed entità della causa, nelle cause di lavoro e nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatorie non eccedenti le lire 250 mila.

La procura alle liti

La procura alle liti è l'atto con il quale la parte designa il difensore attribuendogli un potere di rappresentanza. Può essere generale o speciale. È generale quando riguarda tutte le cause del cliente, ovvero le cause relative una determinata gestione o comprese entro una determinata circoscrizione; è invece speciale se riguarda una causa determinata. È necessaria la procura speciale per i giudizi in cassazione e in revocazione. La procura si estingue per revoca della parte o rinuncia del difensore.

I Doveri
Dovere di lealtà e probità

Le parti e i difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con probità e lealtà. Il precetto legislativo comporta il divieto di comportamenti sleali nei confronti dell'avversario e altresì del mendacio concordato e del comportamento fraudolento di entrambe le parti per violare la legge.

Responsabilità per le spese e per i danni
Le spese. Onere di anticipazione. Obbligo del rimborso

L'onere di anticipare la spesa, cioè di are nel momento in cui la spesa si rende necessaria, incombe sulla parte che abbia compiuto o richiesto l'atto che ha dato luogo alla spesa. L'obbligo di sopportare in definitiva le spese del giudizio incombe sulla parte soccombente, la quale viene condannata dal giudice a rimborsare al vincitore le spese anticipate. Nel processo esecutivo le spese stanno a carico del debitore.

Responsabilità aggravata e attenuata

La normale responsabilità della parte soccombente può essere aggravata o attenuata dal giudice in considerazione della eventuale mala fede o buona fede.

La condanna alle spese

La condanna alle spese deve essere pronunciata dal giudice nella sentenza ovvero nel provvedimento che chiude il processo davanti a lui.

Le cauzioni

L'articolo 98 del codice accordava al convenuto la facoltà di chiedere che fosse ordinata all'attore la prestazione di una cauzione per il rimborso delle spese, quando vi fosse fondato timore che l'eventuale condanna potesse rimanere ineseguita. Quando l'istanza veniva accolta, l'attore doveva prestare la cauzione per ottenere la prosecuzione del processo. Peraltro questo istituto è stato dichiarato incostituzionale, perché contrastante con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Gli atti processuali

Caratteri degli atti processuali

Gli atti che compongono il processo e si formano nell'ambito di esso costituiscono gli atti processuali. Sono posti in essere dalle parti, dal giudice, dai componenti minori dell'organo giudiziario, dai soggetti occasionali del processo. Gli atti delle parti possono avere contenuto molto vario: istanze rivolte all'organo giudiziario, comunicazioni rivolte alle altre parti, attestazioni di verità. Gli atti del Giudice sono i provvedimenti, dei quali la legge regola particolarmente le ure tipiche più importanti. Più limitate e specifiche sono le categorie degli atti compiuti dagli uffici minori dell'organo giudiziario e dai soggetti occasionali del processo; le certificazioni e le comunicazioni del cancelliere, le modificazioni dell'ufficiale giudiziario ecc.



Principi sulla forma

Gli atti, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea allo scopo. Il legislatore ha inteso così esprimere la tendenza alla maggior scioltezza delle forme, che ha ispirato la riforma, ma ha poi lasciato al principio un margine di applicazione ristretto, avendo determinato la forma di tutti gli atti più importanti.

Forma degli atti di parte. La sottoscrizione

La sottoscrizione è elemento essenziale, perché da essa si desume la paternità del documento e quindi l'autenticità dell'atto. Tutti gli atti del processo debbono essere sottoscritti dalla parte, se questa sta in giudizio di persona, o dal procuratore, se è costituita per ministero del procuratore.

L'udienza e il verbale

Sotto la direzione del giudice, che tiene udienza in giorni ed ore stabiliti e nel luogo a ciò destinato, si svolgono un complesso di attività processuali, essenzialmente orali, che debbono essere documentate nell'apposito verbale. La legge distingue due tipi di udienze: le udienze istruttorie, nelle quali si compiono le attività preparatorie e istruttorie, e l'udienza di discussione della causa. 

Il verbale documenta gli atti che si compiono oralmente nel processo e particolarmente in udienza, e altresì le attività e i fatti materiali che abbiano rilevanza giuridica. Il verbale è formato e sottoscritto dal cancelliere; il verbale d'udienza è sottoscritto anche dal giudice che presiede l'udienza.

I provvedimenti

Il codice determina i caratteri formali di tre provvedimenti fondamentali del giudice. 

La sentenza il provvedimento più solenne, che contiene la decisione del merito della causa o di una questione pregiudiziale o di rito. Il carattere essenziale della sentenza è costituito dal suo fine decisorio. La sentenza è irrevocabile e suscettibile di passare in giudicato; promana dal collegio, quando il giudice è collegiale. La sentenza è pronunciata in nome del popolo e contiene una parte enunciativa, i cui elementi sono specificati nei primi tre numeri dell'articolo 132, la motivazione, il dispositivo, che esprime l'essenza della decisione, e una parte autenticativa, vale a dire la data e la sottoscrizione del Giudice e del cancelliere. La sentenza viene resa pubblica mediante il deposito in cancelleria, del quale il cancelliere deve dare comunicazione. 

L'ordinanza ha per normale contenuto provvedimenti ordinatori o istruttori ovvero provvedimenti di esecuzione; può anche contenere la risoluzione di questioni della causa, ma queste risoluzioni non sono mai fine a se stesse, bensì soltanto premesse per l'adozione di provvedimenti. L'ordinanza è il provvedimento tipico dell'istruttore  e delle giudice dell'esecuzione. Carattere peculiare dell'ordinanza è la revocabilità. Infatti l'ordinanza, non solo non può mai formare giudicato, ma è normalmente revocabile dal giudice che l'ha emanata.

Il decreto è provvedimento per lo più scritto, che viene adottato dal giudice d'ufficio o su istanza della parte. A differenza dell'ordinanza è pronunciato non in contraddittorio e per lo più fuori dell'udienza. Costituiscono ure tipiche di decreto i provvedimenti ordinatori del processo, i provvedimenti cautelari e quelli di volontaria giurisdizione.

Comunicazioni e notificazioni

Le comunicazioni sono compiute dal cancelliere di sua iniziativa per dovere d'ufficio, al fine di informare le parti o altri soggetti che si sono verificati determinati fatti rilevanti per il processo e principalmente che sono stati emanati determinati provvedimenti dal giudice; si eseguono mediante biglietto di cancelleria, che deve essere consegnato al destinatario o a lui trasmesso mediante raccomandata o a mezzo dell'ufficiale giudiziario. 



Le notificazioni invece sono compiute dall'ufficiale giudiziario su istanza di parte o del pubblico ministero o del cancelliere e si eseguono mediante consegna al destinatario di una copia integrale e conforme all'originale. La notificazione, caratterizzata dalla intermediazione dell'ufficiale giudiziario non si esaurisce pertanto in un singolo atto, ma costituisce propriamente un procedimento, che si inizia con l'istanza del soggetto richiedente e si conclude con la consegna dell'atto al destinatario o ad altro consegnatario. La consegna viene giustificata dall'ufficiale giudiziario mediante la relazione di notifica apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto notificato; tale certificazione fa fede fino a querela di falso. La notificazione fa sorgere la presunzione legale di conoscenza del provvedimento da parte di chi la riceve. Non sono ammessi equipollenti della notificazione; la conoscenza dell'atto o del provvedimento che l'interessato ricevesse con altro mezzo non potrebbe produrre lo stesso effetto.

I termini

La fissazione dei termini rientra nella disciplina del processo e costituisce per le parti, che sono tenute a osservarli, un onere, che può avere diversa intensità. Sotto questo diverso profilo i termini finali si distinguono in perentori o fatali e ordinatori o comminatori.

L'inosservanza dei termini perentori produce la decadenza, il che significa che l'attività processuale, per il cui compimento è stabilito il termine, non può più essere compiuta dopo la scadenza e se viene compiuta è priva di efficacia.

L'inosservanza dei termini ordinatori non produce la decadenza, o quanto meno non la produce immediatamente, ope legis. Questi termini riguardano varie attività processuali delle parti e anche dell'ufficio, ma in quest'ultimo caso costituiscono soltanto una specificazione del dovere del giudice o del funzionario e la loro inosservanza non ha conseguenze sullo svolgimento del processo. I termini ordinatori possono essere abbreviati o prorogati dal giudice, ma la proroga non può di regola superare la durata del termine originario e non può essere ripetuta se non per motivi particolarmente gravi.

I termini perentori non possono essere abbreviati o e neppure prorogati; tuttavia in alcuni casi la legge prevede che la parte possa essere liberata dagli effetti perentori della scadenza, mediante l'istituto della remissione in termini.

Le nullità

L'inosservanza delle forme prescritte per il compimento di un atto processuale può avere per conseguenza la nullità dell'atto difettoso. Il codice contiene alcune regole generali sulla nullità derivante dal difetto di forma. Non sono qui presi in considerazione i vizi che potessero derivare da motivi sostanziali, come il difetto di legittimazione o di capacità delle parti; a queste ipotesi dunque non si possono riferire, almeno direttamente, le norme degli articoli 156 e seguenti.

In tema di novità, l'articolo 156 pone tre regole: 

A)    la nullità non può essere pronunciata se la legge non la commina espressamente; 

B) L'atto è nullo se manca dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo;

C)    la nullità in ogni caso si sana se lo scopo è raggiunto.

In altre parole l'atto processuale è nullo, per difetto di requisiti formali, quando sia idoneo a conseguire l'effetto, che era per sua natura destinato a produrre, inoltre nei casi in cui la legge commina espressamente la nullità; peraltro la nullità è sanata se l'atto produce egualmente l'effetto suo proprio.







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