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Le sanzioni - Le misure amministrative -



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Le sanzioni - Le misure amministrative -



Le fattispecie.

Iniziamo l'esame degli illeciti amministrativi cui è collegata una pena pecuniaria o una soprattassa.

A)    In materia di Iva, le violazioni degli obblighi formali  (fatturazione, registrazione, dichiarazione, contabilità, compilazione di elenchi, mancata risposta a questionari) sono punite con pena pecuniaria; l'omesso o tardivo versamento è punito con soprattassa.



B)    In materia di imposte sui redditi, seguendo analogo criterio, il legislatore punisce con pena pecuniaria le violazioni relative alla dichiarazione e ad altri obblighi; le violazioni in materia di riscossione, invece, sono punite prevalentemente con soprattassa.

C)   In materia di imposte di successione e di registro il legislatore, seguendo lo stesso criterio, punisce con pena pecuniaria le violazioni relative alla dichiarazione e ad altri obblighi formali, e punisce con soprattassa l'omesso o tardivo versamento.


La pena pecuniaria.

A)    La pena pecuniaria consiste nell'obbligazione di are una somma di denaro.

B)    La misura della pena pecuniaria varia tra un minimo ed un massimo; nell'applicazione si ha riguardo alla gravità della violazione e alla personalità di chi l'ha commessa; la personalità del trasgressore è desunta dai precedenti penali e giudiziari e, in genere dalla sua condotta. Esistono peraltro dei casi nei quali la pena pecuniaria è stabilita in misura fissa: es. È punita in misura fissa l'omessa presentazione della copia della dichiarazione dei redditi destinata al comune.

C)    Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

D)    La giurisprudenza ha sempre fatto leve sul carattere civile della obbligazione, in cui consiste l pena pecuniaria, per affermarne la trasmissibilità agli eredi; la dottrina ha insistito sul carattere sanzionatorio dell'istituto per escludere la trasmissibilità.

E)    Se la violazione della norma finanziaria è commessa da più persone, queste sono obbligate in solido.

F) E' prevista un'attenuazione del principio del cumulo delle pene in caso di continuazione.


La soprattassa.

La soprattassa si distingue dalla pena pecuniaria per la misura; essa non varia da un minimo ad un massimo, ma è stabilita dalla legge in una somma fissa, corrispondente all'ammontare del tributo, ovvero ad una frazione o ad un multiplo di esso. Anche in materia di soprattasse le commissioni  hanno il potere di dichiararne la non applicabilità per motivi di incertezza sulla portata della norma da applicare. Accentuandone il carattere risarcitorio, la giurisprudenza tende a considerarla un accessorio del tributo, e quindi ad estendere all soprattassa la disciplina prevista, ad esempio, in materia di privilegi e di interessi moratori.


Altre sanzioni.

Gli illeciti amministrativi sono puniti, oltre che con le sanzioni già esaminate, con altre sanzioni, c.d. accessorie: - lo scioglimento degli organi amministrativi e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito, per gli enti di credito che violino le norme in tema di certificazioni di passività bancarie e in tema di deroghe al segreto bancario; - la decadenza dal diritto di fruire di contributi o altre provvidenze dello Stato; - la sospensione dall'esercizio della professione; - la sospensione dall'esercizio di un'attività commerciale.


Il procedimento applicativo della pena pecuniaria.



La legge del 11929 attribuisce la competenza ad applicare la pena pecuniaria all'intendente (Direzione regionale) nella cui circoscrizione sia stata accertata la violazione; i decreti di attuazione della riforma tributaria hanno conferito tale competenza agli uffici delle imposte, per le pene pecuniarie relative ai tributi le cui  controversie appartengono alla giurisdizione delle commissioni. Occorre dunque distinguere tra pene pecuniarie irrogate dall'intendente e pene pecuniarie irrogate dall'ufficio.

A)    La competenza dell'intendente (Dir. regionale) in materia di pena pecuniaria, venuta meno per i tributi di maggiore rilievo (imposta sul reddito, Iva, imposte di registro, ecc..), permane per le imposte di bollo, concessione governativa, pubblici spettacoli, tasse di circolazione, imposte di fabbricazione, imposte doganali, ecc.. Secondo la legge del 1929, la Dir. regionale, prima di applicare la pena pecuniaria, deve notificare al trasgressore il verbale di accertamento, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro il termine di 15 gg.. Decorso tale termine, l'amministrazione può irrogare la pena pecuniaria con ordinanza motivata. L'ordinanza acquista valore esecutivo se nel termine di 30 gg. non è impugnata con ricorso al Ministro delle finanze. Contro il decreto del Ministro è consentito agire dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

B)    Quando la pena pecuniaria è applicata dallo stesso ufficio che accerta il tributo, esso irroga la pena pecuniaria con l'avviso di accertamento relativo al tributo; se la pena non discende da fatti di evasione, ma dalla violazione di prescrizioni meramente formali, l'ufficio irroga la pena con apposito avviso. Il provvedimento è impugnabile con ricorso alle commissioni tributarie.


Estinzione della pena pecuniaria.

Le sanzioni amministrative (pena pecuniaria e soprattassa) si estinguono con l'adempimento, ma vi sono altre ipotesi di adempimento.

A)    Vediamo, innanzitutto, la c.d. definizione in via breve "per le violazioni delle norme delle leggi finanziarie, per cui sia stabilita la pena pecuniaria, è consentito al trasgressore di are all'atto della contestazione della violazione una somma pari al sesto del massimo della pena, oltre l'ammontare del tributo". Pagando e rinunciando implicitamente a sollevare contestazioni, il trasgressore ottiene unno sconto. In materia di imposte sui redditi, per le violazioni che non danno luogo ad accertamenti, la pena pecuniaria non può essere irrogata qualora, nel termine di 30 gg. dalla data del verbale, sia eseguito il amento di un sesto del massimo della pena pecuniaria. In questa ipotesi il amento del sesto del massimo della pena non si accomna al amento del tributo; la finanza non può irrogare la sanzione ma resta indenne il potere di imporre il tributo. Una norma analoga è presente in materia di Iva, anche qui non è richiesto il amento del tributo.

B)    Secondo la legge del 1929, si ha estinzione della pena pecuniaria, per prescrizione con il decorso di 5 anni dal giorno della violazione; per la soprattassa con il decorso del termine per la prescrizione del tributo.

C)   Le sanzioni amministrative possono estinguersi per effetto di condono. L'istituto non è previsto in via generale da alcuna legge, ma concesso volta a volta con provvedimenti ad hoc. Il legislatore consente, a coloro che abbiano commesso violazioni di leggi tributarie di ravvedersi, ossia di provvedere, ora per allora, all'adempimento omesso; le sanzioni sono condonate a chi si avvede.

D)   Infine, vi può essere estinzione dell'illecito amministrativo per effetto dell'esonero. In base ad un decreto ministeriale del 1931 l'autorità amministrativa può con valutazione discrezionale, ridurre o abbandonare le pene pecuniarie. La riduzione è ammessa per le imposte indirette, quando ricorrano particolari circostanze che giustificano un benevolo trattamento (mancato o insufficiente amento, ovvero irregolarità di semplice forma). L'abbandono (o esonero dal amento della sanzione) è consentito in tre casi: a) per le violazioni che si riferiscono a casi di dubbia applicazione del tributo; b) per le violazioni bagatellari dell'imposta di bollo; c) per le violazioni anteriori ad una legge di condono, quando gli atti non siano stati regolarizzati in tempo perché non in possesso del trasgressore.








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