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Le sanzioni - introduzione -

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Le sanzioni - introduzione -


Nozione di illecito e di sanzione.

Strutturalmente, sanzione è una norma che impone ad un organo dello Stato l'applicazione di certe misure; siamo in presenza, dunque, di poteri (e doveri) statali; la cui specificità deriva: - dai caratteri delle situazioni, in presenza delle quali debbono essere esercitati; si tratta, come si usa dire, di trasgressioni, di violazioni di norme; in una parola, di illeciti; - dall'oggetto del potere, in altri termini dalla tipologia degli effetti, che scaturiscono dall'esercizio di questo potere; le specie più notevoli di questi effetti consistono in pene detentive o in pene pecuniarie. Il diritto tributario pullula di sanzioni; difficile concepire dei consociati che adempirebbero spontaneamente obblighi tributari non sanzionati; negli ultimi tempi, il legislatore ha mostrato una predilezione particolare per le misure penali.


Tipologie degli illeciti e delle sanzioni.

La tipologia degli illeciti dipende da quella delle sanzioni; dove è prescritta una sanzione penale, amministrativa, civile, disciplinare, ivi è un illecito penale, amministrativo, ecc.. Un comportamento, o una omissione, non sono illeciti ontologicamente, ma in quanto costituiscano l'antecedente di una sanzione. Abbiamo dunque un illecito penale, ossia un reato, quando ad esso è collegata una sanzione penale. Le sanzioni amministrative tributarie, secondo la legge del 1929, sono di tre specie: a) pena pecuniaria; b) soprattassa; c) chiusura di un esercizio pubblico o negozio, o di uno stabilimento commerciale od industriale. Pena pecuniaria (sanzione amministrativa) e sanzioni penali, dunque, sono in rapporto di alternatività ; la legge può stabilire in aggiunta alla sanzione penale o amministrativa, l'obbligo del amento di una soprattassa. La soprattassa, vista come misura aggiuntiva rispetto alle sanzioni, sembra non essere una sanzione, ma una misura riparatoria o risarcitoria. La legislazione attuale non rispecchia quel modello; pena pecuniaria (sanzione amministrativa) e sanzioni penali possono cumularsi; può esservi cumulo anche tra sanzione penale e soprattassa; l'alternativa sembra correre, piuttosto, tra pena pecuniaria e soprattassa; inoltre la funzione risarcitoria sembra affidata agli interessi per ritardato amento, che sono dovuti indipendentemente dalle sanzioni. Il cumulo tra sanzioni penali e amministrative è previsto espressamente dalla legge.







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