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L'invalidità e la risoluzione del contratto - Rescissione - termine nella diffida ad adempiere



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L'invalidità e la risoluzione del contratto


Contratto invalido: quando presenta anomalie, alterazioni, vizi di rilevante gravità


Nullità: sono nulli i contratti in cui manca uno dei requisiti indispensabili e i contratti illeciti, cioè volto a realizzare risultati contrari all'ordine pubblico, al buon costume o a norme imperative

Contratto in frode alla legge: contratto che ha un risultato lecito nell'apparenza ma illecito nella sostanza (le parti cercano di aggirare una norma imperativa)

Il contratto nullo non produce alcun effetto.


Annullabilità: un contratto è annullabile per

T   Incapacità: il contratto stipulato da un incapace di agire e da chi è incapace di intendere e di volere  nel momento della stipulazione è annullabile

T   Vizi della volontà: una persona viene spinta a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato

o    Errore: il contraente ignora situazioni determinanti per la decisione

o    Violenza (o minaccia): il contraente è indotto a stipulare un contratto a causa della minaccia di un male ingiusto

o    Dolo: il contraente è indotto a stipulare un contratto a causa di raggiri e inganni

Il contratto, non ancora annullato, produce i suoi effetti. Il contratto annullato con una sentenza non produce più alcun effetto


Rescissione: sono rescindibili i contratti stipulati a condizioni fortemente squilibrate tra le parti

T   Stato di pericolo

T   Stato di bisogno



Il contratto rescindibile, ma non ancora rescisso, produce i suoi effetti. Il contratto rescisso con una sentenza non produce più alcun effetto


Risoluzione: se dopo la stipulazione di un contratto si verificano circostanze che hanno l'effetto di turbare il buon andamento del rapporto contrattuale, il contratto viene sciolto

T   Inadempimento: il contraente che subisce l'inadempimento dell'altra parte può scegliere tra

o    sentenza del giudice con condanna ad adempiere

o    chiedere al giudice la risoluzione del contratto per inadempimento

o    inviare all'altro contraente una diffida ad adempiere entro un certo termine

Il contratto si risolve di diritto quando:

o    scade il termine nella diffida ad adempiere

o    conteneva una clausola risolutiva espressa

o    conteneva un termine essenziale

T   Eccessiva onerosità sopravvenuta: dopo il contratto si verifica un evento dal quale deriva una squilibrio dei valori delle controprestazioni

T   Impossibilità sopravvenuta: l'impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore lo libera dall'obbligazione. Se l'impossibilità si verifica durante la sua mora egli non ne è liberato







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