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Modifiche sulla disciplina delle Intercettazioni telefoniche ed ambientali

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Modifiche sulla disciplina delle Intercettazioni telefoniche ed ambientali


Con il Ddl della Camera 17.4.2007 sono state apportate modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale. Vi è il divieto della pubblicazione, pure se parziale o per riassunto, di atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. ½ è il divieto della pubblicazione, anche parziale, di riassunto contenuto, della documentazione, di atti e di contenuti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche che possono riguardare il traffico telefonico, anche se non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. ½ è il divieto della pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, dei provvedimenti emessi in materia di misure cautelari; di tali provvedimenti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta ad indagini ovvero il suo difensore ne abbiano avuto conoscenza. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, di atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. Viene sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni o dei quali sia data lettura in pubblica udienza. Sono inseriti oltre all'articolo 240 del codice di procedura penale, l'articolo 240 bis secondo la quale i documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, tranne che come corpo del reato. Decorsi cinque anni da quando i documenti sono pervenuti alla procura della Repubblica, gli stessi sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Di tali operazioni è redatto verbale. Vi è inserito l'articolo 240terz secondo la quale quando vengono acquisiti al procedimento i documenti costituenti corpo del reato di cui all'articolo 240-bis, il pubblico ministero richiede entro dieci giorni al giudice per le indagini preliminari di procedere alla redazione del verbale . Entro tale termine il pubblico ministero trasmette anche i documenti acquisiti; ove sugli stessi debbano essere effettuati accertamenti tecnici in via preliminare, il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardarne la trasmissione non oltre i novanta giorni. Il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, da tenere entro dieci giorni dalla trasmissione, per accertare la tipologia dei documenti e dei dati in essi raccolti e i soggetti destinatari della captazione o della raccolta illecita di informazioni. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero; esso è notificato, entro lo stesso termine, all'imputato, al suo difensore e agli altri soggetti interessati. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono. Fino al giorno dell'udienza i documenti restano depositati in cancelleria, con facoltà per i difensori di esaminarli. Degli stessi è in ogni caso vietato il rilascio di copia. Delle operazioni effettuate è redatto apposito verbale che viene inserito nel fascicolo del dibattimento. ½ è la modifica dell'articolo 220 del codice di procedura penale secondo la quale la perizia sui documenti di cui all'articolo 240-bis è ammessa soltanto nel caso in cui venga rilevata l'incompletezza o la contraddittorietà dei dati emergenti dal relativo verbale di consistenza, redatto ai sensi dell'articolo 240-ter; le attività peritali devono in tale caso compiersi esclusivamente sui documenti il cui esame risulta necessario per rispondere ai quesiti posti dal giudice.



Vi è l'introduzione dell'articolo 267bis in cui si evince che nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa'. A norma dell'articolo 268 del codice di procedura penale le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato. Al codice in materia di protezione dei dati personali sono apportate delle modifiche. I dati relativi al traffico telefonico, inclusi le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati; per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi. Decorsi tali termini i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti.






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