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OBBLIGAZIONI:rapporto giuridico patrimoniale fra 2 parti l'una delle quali può pretendere l'osservanza di uno specifico comportamento a cui l'altra è obbligata.
FONTI DELLE OBBLIGAZIONI:sono i fatti o gli atti ke fanno sorgere 1 rapporto obbligatorio fra 2 o + soggetti.
OBBLIGAZIONE SOLIDALE:qnd i vincoli sn collegati e i debitori o i creditori, sn uniti da 1 interesse comune;Dal lato PASSIVO qnd i debitori sn obbligati tt x la medesima prestazione. Il debito nn è frazionato e ciascun debitore può essere costretto ad adempire x l'intero.(presto a G. a S. e a M. 3 euro ciascuno. io posso kiedere a 1 dei 3 l'intera somma euro e ki me li da kiede agli altri 2 di risarcirlo)Dal lato ATTIVO qnd ciascun creditore ha diritto d kiedre l'intera prestazione all'unico debitore. deve essere espressamente prevista(deve essere scritto da qlk parte).(io e g. abbiamo 1 c/c in comune e possiamo prelevare qualsiasi somma entrambe).
OBBLIGAZIONE DIVISIBILE:la prestazione può essere frazionabile in + parti (si può consegnare una somma d denaro intera o divisa in + parti)
OBBLIGAZIONE INDIVISIBILE:indivisibile la consegna d 1 quadro o l'abbattimento d 1 albero.
FATTI E ATTI ESTINTIVI:sn modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento.
Remissione del debito art. 1236:atto unilaterale cn cui il creditore manifesta la volontà d rinunciare al suo diritto e libera il debitore;tale volontà può risultare da una dikiarazione espressa o da 1 comportamento ke indiki snz alcun dubbio la definitiva rinuncia al credito. qnd la remissione viene comunicata al debitore nn può essere revocata.
La compensazione art. 1241:si ha qnd 2 sogg sn ciascuno debitore e creditore dell'atro x diverso titolo. cn la compensazione le rispettive obbligazioni si estinguono x le quantità corrispondenti. 1)LEGALE qnd i crediti sn omogenei, certi, liquidi ed esigibili:in tal caso è suff ke una delle parti dikiari di volersene avvalere;2)GIUDIZIALE 1 dei crediti nn è liquido ma di facile e pronta liquidazione:in tal caso la comp può essere disposta da giudice. 3)VOLONTARIA qnd è stabilita x accordo tra le parti:in tal caso può avere ad oggetto qualunque credito,anke nn liquido o nn esigibile.
Impossibilità sopravvenuta x causa nn imputabile al debitore:l'imp sopravvenuta determina l'estinzione dell'obbligazione qnd nn è imputabile al debitore,cioè dipende da fatti estranei e nn evitabili ke impediscono l'esecuzione della prestazione. deve trattarsi di oggettiva impossibilità(te casca a casa . .)e nn di semplice difficoltà soggettiva(no xe parkè te xe vegnua l'influensa ke no te poi darghe el quadrote te curi e te ve a portargheo).
INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI
Responsabilità x inadempimento:è posta a carico del debitore ke nn esegue esattamente la prestazione dovuta e consiste nell'obbligo di risarcire il danno subito dal creditore. 1)RESP CONTRATTUALE xkè consegue alla violazione di 1 preesistente vincolo obbligatorio derivante da contratto o anke da altre fonti.2)EXTRACONTRATTUALE nasce qnd viene arrecato ingiustamente danno a una xsona cn la quale nn preesisteva alcun rapporto giuridico.
Imputabilità dell'inadempimento:l'inademp si conura qnd la prestazione nn viene eseguita o viene eseguita in modo inesatto. può essere dovuto a DOLO qnd il debitore, pur sapendo di essere obbligato e avendo la possibilità di adempire, ha omesso intenzionalmente di eseguire la prestazione;x COLPA qnd il debitore pur avendo avuto l'intenzione di adempire nn ha eseguito la prestazione poikè ha agito in modo negligente o imprudente.
Inadempimento nn imputabile:qnd vi sn fatti estranei sia alla sfera di controllo del debitore sia ai rischio normale della sua attività e sn tali ke egli nn ha potuto prevederli ne evitarli(caso fortuito e di forza maggiore).
Onere della prova art. 1218:il creditore ha diritto al risarcimento se nn ha ricevuto la prestazione, purkè dimostri di aver subito un danno. Il debitore x liberarsi da responsabilità, deve provare:1)Ke la prestazione è diventata oggettivamente impossibile, cioè da 1 specifico fatto estraneo dalla sua sfera d'azione. 2)ke l'impossibilità e stata determinata da cause a lui nn imputabili. 3)ke egli nn ha potuto prevedere o impedire l'avvenire di tali fatti.
MORA DEL DEBITORE:una particolare ipotesi di inesatta esecuzione della prestazione è l'adempimento tardivo. La responsabilità del debitore per il ritardo sorge dal momento della sua costituzione in mora >>ha luogo mediante una formale intimazione ad adempiere rivolta x iscritto dal creditore al debitore e portata a conoscenza d quest'ultimo. Solo in 3 casi il debitore si considera in mota snz alcuna intimazione:1)qnd l'obbligazione deriva da fatto illecito:nn è ammesso alcun ritardo xkè è stato violato il fondamentale dovere di nn nuocere a nessuno. 2)qnd il debitore ha dikiarato x iscritto di nn volere adempiere.3)qnd la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore:la volontà di nn adempiere risulta kiaramente dal fatto ke il debitore, alla scadenza del termine, nn si è presentato al creditore.
Effetti della mora:il debitore in mora deve risarcire il danno derivante dal ritardo e, se la prestazione ha x oggetto somme di denaro, deve corrispondere gli interessi anke se prima nn erano dovuti.Inoltre è posto a suo carico il riskio ke la prestazione diventi impossibile x causa a lui nn imputabile, cn il conseguente obbligo di risarcire il danno nonostante si tratti di caso fortuito o forza maggiore.
IL RISARCIMENTO DEL DANNO:l'obbligo del risarcimento ha la funzione di porre rimedio al danno derivante dalla mancata o inesatta esecuzione della prestazione.
Reintegrazione in forma specifica:consiste nel far ottenere al creditore in via coattiva il bene o la prestazione a cui aveva diritto.
Per equivalente:mediante il amento di una somma di denaro.
Devono essere risarcite sia le perdite sia i mancati guadagni subiti dal creditore.L'art. 1223 precisa ke il danno è risarcibile solo se è conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o del ritardo.Deve esistere quindi 1 nesso di causalità fra l'inadempimento e il danno, cioè ke il 2° deve essere stato causato dal 1° e nn determinato da altre cause estranee al comportamento del debitore.
Se l'inadempimento è dovuto a DOLO, il debitore deve risarcire anke le conseguenze dannose ke nn erano prevedibili al tempo in cui è sorta l'obbligazione.Nn sn risarcibili le conseguenze dannose ke derivano dal comportamento dello stesso creditore oppure da cause esterne.
L'AUTONOMIA DEI PRIVATI E IL CONCETTO DI NEGOZIO GIURIDICO:l'ordinamento giuridico riconosce ai privato una sfera di autonomia entro la quale essi possono esprimere liberamente la propria volontà x regolare i propri interessi in ogni campo della vita sociale ed economica.x indicare tutti gli atti nei quali si esprime l'autonomia dei privati è stato elaborato il concetto di negozio giuridico:ogni manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici.In qst concetto sn compresi atti tra vivi e a causa di morte,atti a contenuto personale e a contenuto patrimoniale.La categoria dei contratti è costituita dagli accordi attraversi i quali si esplica l'iniziativa economica dei privati.
I CONTRATTI:Il contratto è un modo di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali e fonte di obbligazioni;è l'accordo di 2 o + parti x costituire, regolare o estinguere fra loro 1 rapporto giuridico patrimoniale art.1321.Ha valore vincolante in quanto ha forza di legga fra le parti.L'autonomia contrattuale dei privati(le parti possono liberamente determinare il contenuto dei contratti) può essere sottoposta a limiti x la tutela di interessi pubblici o sociali;In tali casi il contenuto è regolato da norme imperative e sl in minima parte stabilito dalle parti
REQUISITI ESSENZIALI DEL CONTRATTO:se nn sn presenti, il contratto nn può avere valore giuridico.
Accordo tra le parti:si ha qnd le parti, spinte da interessi diversi e contrapposti, integrano in un'unica decisione le loro volontà ke diventano complementari e correlate fra loro;così i contraenti concordano nel volere l'effetto complessivo del contratto,ke realizza le loro rispettive esigenze.Presupposto necessario x la validità del contratto è ke i soggetti siano legalmente capaci di agire e ke la loro volontà si sia formata consapevolmente e liberalmente.La volontà di ciascun contraente può essere espressa qnd consiste in una dikiarazione, o tacita qnd è manifestata mediante comportamenti concludenti.
La causa:è la funzione economica e sociale ke il contratto è idoneo a realizzare.Nei contratti tipici la causa è prestabilita dalla legge cosikkè, qnd viene stipulato 1 negozio corrispondente a 1 determinato tipo,la sua causa corrisponde allo schema legislativo del contratto prescelto;In quelli atipici è determinata dalle parti o dalla prassi commerciale, sikkè occorrerà di volta in volta verificare quale scopo sia stato xseguito dalle parti.Il contratto nn è valido se nn è possibile identificare quale sia la sua causa;è invalido anke qnd la causa è illecita ossia le parti intendono realizzare 1 scopo contrario alla legge,all'ordine pubblico o al buon costume.La causa,cm scopo costante e immanente del contratto si distingue dallo scopo particolare ke ciascuno dei contraenti persegue.Di regola imotivi nn hanno rilevanza a- ke le parti si siao indotte a contrarre spinte da 1 motivo illecito, determinante e comune a entrambe.
Oggetto:è il bene, la prestazione o il diritto a cui si riferisce l'interesse delle parti.Ha sempre carattere patrimoniale, cioè deve essere valutabile in denaro.L'oggetto deve essere:1)possibile qnd nn vi sn impedimenti originari di carattere materiale o giuridico;2)qnd è conforme alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;3)qnd è espressamente indicato nell'atto cn gli elementi essenziale ke possono servire a identificarlo.
La forma:è il modo in cui si manifesta la volontà delle parti. è libera, quindi la volontà può esere esternata in qualunque modo purkè possa desumersi cn sicurezza l'esistenza dell'accodo.Sl x alcuni contratti la legge prescrive cm requisito essenziale, l'osservanza della forma scritta a pena di nullità;nella maggior parte dei casi basta una scrittura privata, cioè 1 documento redatto e firmato dalle stesse parti;x i contratti + impegnativi è rikiesto l'atto pubblico, ke è redatto cn formalità + rigorose da 1 notaio.
Proposta:è l'offerta di concludere 1 determinato rapporto contrattuale, rivolta all'altra parte;ha l'effetto di vincolare il proponente se viene accettata dall'altra parte.
Accettazione:è rivolta dal destinatario della proposta al proponente e manifesta la volontà di concludere il contratto negli stessi termini indicati nella proposta.Se colui ke riceve la proposta l' accetta sl in parte o cn modifike, la dikiarazione vale cm nuova proposta da sottoporre all'accettazione dell'originario proponente.
Entrambe hanno carattere reccettizio,cioè assumono rilevanza giuridica sl nel momento in cui pervengono a conoscenza della persona a cui sn destinate.Il contratto è concluso nel momento in cui la parte ke ha fatto le proposta viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra.Fino a quando il contratto nn è concluso sia la proposta ke l'accettazione possono essere revocate.
VALIDITA' ED EFFICACIA DEL CONTRATTO:il contratto è valido qnd è conforme alle prescrizioni della legge ed è quindi astrattamente idoneo a produrre effetti giuridici.è efficace qnd produce concretamente i suoi effetti modificando la situazione giuridica delle parti.
EFFETTO VINCOLANTE DEL CONTRATTO:il primo e fondamentale effetto del contratto è il vincolo ke si costituisce fra le parti impegnandole a tener fede ai loro patti.può essere sciolto sl mediante 1 nuovo accordo delle stesse parti(mutuo consenso)oppure x cause ammesse dalla legge.Il RECESSO UNILATERALE dà a una delle parti il diritto di sciogliersi dal rapporto contrattuale mediante una dikiarazione unilaterale comunicata all'altra parte e snz ke occorra il consenso di quest'ultima.Nel RECESSO CONVENZIONALE può essere prevista la prestazione di 1 corrispettivo x il diritto di recedere(caparra penitenziale).
EFFETTO OBBLIGATORI ED EFFETTI REALI:
Contratti obbligatori:hanno x oggetto sl l'obbligo delle parti di eseguire una o + prestazioni.
Contratti cn effetti reali:hanno x oggetto il trasferimento della proprietà d una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di 1 diritto reale o il trasferimento di 1 altro diritto.
Principio consensualistico:la proprietà e gli altri diritti si trasmettono e si acquistano x effetto del consenso legittimamente manifestato.L'effetto traslativo avviene al momento della stipulazione,indipendentemente dalla consegna della cosa.questo principio può applicarsi sl qnd il bene esiste, è già individuato e appartiene all'alienante ke è il proprietario della cosa ke intende trasferire.
Legale:qnd il potere di compiere atti in nome altrui è conferito dalla legge.
Volontaria;qnd il potere di rappresentanza è conferito dallo stesso interessato mediante la procura(negozio unilaterale cn il quale 1 soggetto investe 1 altra persona del potere di rappresentarlo di fronte a terzi), ke può essere generalo o speciale.
Se una persona agisce in nome altrui snz averne il potere, l'atto compiuto nn produce effetti giuridici, salvo il caso in cui l'interessati dikiari di assumersene gli effetti mediante la ratifica.
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