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Appunti, Tesina di, appunto diritto

RIASSUNTO



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diritto: è un insieme di regole emanate e fatte valere dallo Stato al fine di disciplinare la vita di una società.

Il diritto è dunque fondamentale per ogni società, perché dà ai cittadini la possibilità di una convivenza pacifica nell'ambito di una comunità organizzata. Infatti l'uomo nel corso dei secoli è passato da uno Stato di libertà naturale a uno Stato di libertà civile attraverso comunità sempre più organizzate. Ogni comunità organizzata ha un suo ordinamento giuridico.



L'ordinamento giuridico è costituito dall'insieme delle norme giuridiche e dall'apparato preposto alla creazione di tali norme nonché alla garanzia della loro osservanza.

L'ordinamento giuridico:è un complesso unitario di norme che garantisce l'ordine interno della società per il raggiungimento dei fini propri dello Stato.

Lo stato è un'organizzazione politica composta da tre elementi costitutivi:

  • Stato-ordinamento si intente l'organizzazione politica di un popolo su un territorio
  • Stato-comunità si intende, invece, lo Stato in rapporto alla sua popolazione, ossia l'insieme dei cittadini appartenenti allo Stato.
  • Stato-apparato è l'insieme degli organi mediante i quali viene esercitata la sovranità.

Il diritto si divide in Diritto Pubblico,Privato e Diritto oggettivo e soggettivo:

Diritto pubblico: è il complesso delle norme che regolano il rapporti tra lo Stato e gli enti pubblici ed anche i rapporti tra Stato e privati quando c'è la supremazia dello Stato.

Diritto privato è quel complesso di norme che regolano i rapporti tra due privati o tra privati e Stato quando sono sullo stesso piano.

Diritto oggettivo: è l'insieme delle norme imposte dallo Stato e da esso fatto valere

Diritto soggettivo: è la pretesa di un soggetto di far valere i propri diritti e l'obbligo di un altro di esercitare il proprio dovere.

La norma giuridica: è un precetto rivolto dallo Stato ai cittadini, ai quali viene imposta una ben definita condotta e, nel caso in cui non venga eseguito, è prevista una determinata sanzione, proporzionata alla violazione.

Il precetto: impone un determinato comportamento

La Sanzione: stabilisce quali saranno le conseguenza se l'individuo si comporterà in modo contrario al comportamento previsto dalla legge.

Le norme giuridiche hanno delle caratteristiche:

Positiva: cioè che è posta dallo Stato e da questo fatto valere.

Coattiva: che è obbligatoria e se non rispettata si andrà incontro ad una sanzione.

Relativa: può essere modificata nello spazio e nel tempo.

Generale: in quanto si rivolge ad una serie indefinita di soggetti e non a singole persone.

Astratta: perché non prevede casi concreti ma una serie ipotetica di eventi.

La norma giuridica per essere vincolante deve essere pubblicata sulla Gazzetta ufficiale ed essa entra in vigore dopo il 15° giorno dalla pubblicazione.

La fonte è la sorgente del diritto.

Le fonti si dividono il fonte di produzione e di cognizione.

La fonti  di cognizione indicano il mezzo materiale che ci offre il contenuto della norma attraverso il quale si viene a conoscenza dell'entrata in vigore e sono La Gazzetta Ufficiale ed Internet

Le fonti di produzione indica il modo in cui si forma la norma giuridica



Costituzione

Fonti Supreme   leggi costituzionali

Leggi ordinarie dello Stato



Fonti primarie Atti aventi forza di legge

Gerarchia Leggi regionali,provinciali,comunali

Delle Fonti

Fonti secondarie Regolamenti


Fonte non scritte   consuetudine o usi



I soggetti del Diritto sono le persone Fisiche e Giuridiche.

Persona fisica: è l'uomo, inteso come centro di interessi, di diritti e di doveri.

Capacità giuridica: è l'idoneità dell'uomo di essere titolare dei Diritti e di doveri. Si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte del soggetto stesso.

Capacità di agire: l'idoneità della persona fisica e compiere atti giuridici e si acquista al compimento del 18° anno di età.

Capacità naturale: è la possibilità di comprendere in modo razionale la realtà e quindi di prendere le decisioni più convenienti.

L'incapacità di agire può essere assoluta o relativa.

Le persone assolutamente incapaci di agire sono i minori di età e gli interdetti legali e giudiziali.

L'interdetto giudiziale: è colui che,maggiorenne, si trova abitualmente in uno stato di infermità mentale.

L'interdetto legale: è colui che è stato condannato all'ergastolo o a un periodo di reclusione non inferiore a cinque anni e che, come pena accessoria, viene privato della capacità di agire.

Le persone che hanno l'incapacità relativa sono il minore emancipato e l'inabilitato.

Minore emancipato: è colui che, pur avendo raggiunto la maggiore età, ha però compiuto i sedici anni e ha, su autorizzazione del tribunale contratto il matrimonio.

L'inabilitato: colui che affetto da una infermità fisica e non ha ricevuto un'adeguata educazione né istruzione, oppure una persona eccessivamente prodica, tanto da mettere a repentaglio il sostentamento familiare o, infine, l'alcolizzato ed il drogato.

La persona giuridica: è un'insieme di persone o di beni organizzati per perseguire uno scopo consentito dal diritto e riconosciuto dallo Stato.








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