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SULL'ABROGAZIONE DEL RECLAMO AL COLLEGIO

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SULL'ABROGAZIONE DEL RECLAMO AL COLLEGIO


L'art. 178 prevedeva il reclamo immediato al collegio contro le ordinanze del g.i. sull'ammissibilità o la rilevanza delle prove. Tale istituto fu introdotto nel '50 a seguito della famosa ribellione degli avvocati al sistema del c.p.c. del '42.

In particolare gli avv. italiani trovarono inammissibile che i provvedimenti sulle prove non fossero emanati dal collegio ma dal g.i. e che per di + fossero inoppugnabili. Il legislatore del '50 pensò bene di risolvere il problema con il reclamo al collegio, ma evidentemente si trattò di un contentino per far tacere la classe degli avv..

Il vecchi cod. prevedeva che sulle prove si provvedesse con sentenza, le famose sentenze interlocutorie, tutte immediatamente impugnabili. Per il vecchi cod. mentre le sentenze erano appellabili le ordinanze non erano in alcun modo impugnabili. Quindi la differenza fondamentale tra sentenza e ordinanza non stava negli aspetti formali, ma nei rimedi che le parti avevano contro di esse.

Il sistema delle sentenze interlocutorie però appariva eccessivamente rigido così che si mosse la + autorevole dottrina per riformare il sistema:

Chiovenda propose che sulle prove si provvedesse con sentenza immediatamente esecutiva ma non immediatamente impugnabile.



Mortara, pur  condividendo la teoria di Chiovenda ritenne di poter andare oltre: nel suo progetto propose che il collegio provvedesse, sulle prove, con ordinanza impugnabile solo con la sentenza definitiva. L'ordinanza era però irrevocabile.

Carnelutti previde il provvedimento ordinatorio, ossia l'ordinanza sempre revocabile e modificabile. Carnelutti però non previde il giudice istruttore, sicché ad ammettere le prove doveva essere pur sempre il collegio.


Col cod. del '40 si arrivo ad un sistema senza precedenti storici: sulle prove si giudicava con ordinanza modificabile e revocabile, ma non immediatamente impugnabile; per di + a giudicare, almeno in prima battuta era il g.i. che aveva il solo compito di istruire e preparare il processo ma che tuttavia era il vero dominus del processo, fermo restando che i suoi provvedimenti non erano vincolanti per il collegio.

Fu così che gli avvocati scesero in piazza per chiedere, tra le altre cose, che i provvedimenti sulle prove divenissero immediatamente impugnabili. Ma per fare ciò o si sarebbe dovuto sopprimere il g.i. o si sarebbe dovuto scavalcare il collegio. La novella del '50 introdusse allora il reclamo al collegio.

Negli anni '60 il reclamo, + che un mezzo d'impugnazione divenne un espediente per allungare il processo, ma questa sua funzione durò poco: è certo, infatti che nel 1990 i reclami a fini dilatori non esistevano +. Infatti se si pensa che il reclamo era esaminato se non proprio deciso dal g.i. e che perciò bisognava pensarci due volte primo di proporlo e se si decideva di proporlo bisognava stare molto attenti a come lo si proponeva, certamente non poteva essere usato a fini puramente dilatori.

Nel 1990 il reclamo venne soppresso e il perché di tale scelta ci è dato dallo stesso Proto Pisani, il massimo ispiratore della novella del '90: il sistema del reclamo non poteva sopravvivere nei procedimenti dinnanzi al collegio perché era congenitamente incongruente con il procedimento dinnanzi al giudice monocratico. Lo scopo dell'accelerazione del processo era quindi solo secondario e ravvisato solo da una parte della dottrina; in realtà la novella del '90 ha soppresso una mini-garanzia che serviva a poco solo perché in sede di reclamo a giudicare era lo stesso g.i..

Il problema dell'impugnabilità immediata delle prove sussiste ancora.

La realtà processuale ci mostra come è più facile che siano ammesse prove inammissibili che non che siano rigettate prove ammissibili. Se si procede all'ammissione di prove inammissibili queste vengono ignorate, ma difficilmente si stigmatizza l'operato del g.i..

Per i procedimenti dinnanzi al collegio il problema è duplice: innanzitutto bisognerebbe sopprimere l'istruttore e poi bisognerebbe prevedere l'impugnabilità immediata dei provvedimenti del collegio sulle prove.

Dinnanzi al tribunale monocratico il problema è solo in parte diverso. Se è vero che quando il collegio non c'è non ha senso prevedere il reclamo al collegio pure vero è che, se il giudice è l'istruttore, non si capisce perché debba provvedere sulle prove con ordinanza revocabile e modificabile e non con un provvedimento irrevocabile e impugnabile immediatamente. Fino a quando il g.i. poteva solo preparare e istruire si poteva eccepire il fatto che non potesse pronunciare sentenza di alcun tipo perché di competenza del collegio, ma oggi che il collegio non c'è più e che le sentenze devono essere emesse dall'istruttore, perché mai il g.i. deve poter provvedere sulle prove con ordinanza e non con sentenza?





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