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TUTELA COSTITUZIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA



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TUTELA COSTITUZIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA.

LIBERTA' PERSONALE. A. 13 Costituzione ; "La lbertà personale è inviolabile: Nonè ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e n ei solo casi e modo previsti dalla legge. " Non solo libertà fisica, ma anche libertà morale, cioè da ogni pressione tendente a ridurre in schiavitù la persona, il pensiero, la volontà, lo stato psichico del soggetto.

Dal '48 varie riforme; nel 1989: nuovo codice di procedura penale, più coerente con i pincìpi costituzionali. La garanzia della libertà personale (cosi detto dell'habeas corpus) è contenuta nei commi successivi (art. 13, secondo comma). Quindi, il limite comprende non solo la non detenzione, ma anche qualunque violazione della sfera della libertà corporale; e poi: solo l'autorità giudiziaria; riserva di giurisdizione.

Prosegue l'art. icolo 13 al terzo comma"In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e privi di ogni effetto"; Dunque, intervento immediato della polizia solo in casi eccezionali (cosi detta flagranza di reato e fermo di indiziati di reato) immediatamente sottoposto al giudizio del magistrato.



Nuovo processo: distinzione tra magistrati giudicanti e magistrati che svolgono la pubblica accusa (pubblico ministero): solo i primi possono adottare provvedimenti restrittivi della libertà personale.  Penultimo comma dell'art. 13: "E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà: l'art. 608 del codice penale punisce con la reclusione fino a 30 mesi il pubblico ufficiale che sottopone la persona arrestata a "misure di rigore non consentite dalla legge". Con la legge num. 7 del 1989 è stata ratificata una Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti.

Ultimo comma art. 13Costituzione: "La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva". Si tratta della custodia cautelare: sorpassati i limiti, la scarcerazione dell'imputato è AUTOMATICA. Il limite massimo della durata della custodia cautelare è dato in proporzione alla durata della pena prevista per il reato per il quale si ha l'imputazione. Nuovo codice di procedura penale con una innovazione di grande rilievo, introduce un ventaglio di misure suscettibili di limitare la libertà della persona, applicabili solo dal giudice e non dal Pubblico Ministero , adottabili secondo precisi criteri di scelta.

MISURE CAUTELARI COERCITIVE: divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; divieto o obbligo di dimora; gli arresti domiciliari; custodia cautelare in carcere o in luogo di cura.

MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE: per esempio, la sospensione della potestà dei genitori; o dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio; divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.

E' tutelato il contraddittorio e il diritto di impugnare le decisioni in materia.

MISURE DI PREVENZIONE DI POLIZIA (ante delictum): possono essere applicate direttamente e solo dall'autorità giudiziaria :

  • Obbligo di rientro nella residenza (con foglio di via obbligatorio);
  • sorveglianza speciale, diritto di soggiorno in una località;
  • obbligo di soggiorno in un determinato comune.

Queste misure sono applicabili a una categoria di persone elencate dalla legge num. 327 del 1988 e dalla legge num. 152 del 1975. Leggi antimafia: legge num. 575 del 1965. La legge num. 365 del '92 ha introdotto, tra l'altro, il nuovo delitto "false informazioni al Pubblico Ministero ".

MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA: prevenzione sociale a carico di "persone socialmente pericolose" DOPO e a CAUSA di un reato da esse commesso, e sempre " previo accertamento" della pericolosità del reo".

(Barile) Il FERMO, di cui parla l'art. 13 Costituzione, rende impossibile distinguere tra fermo di polizia (cioè preventivo a qualunque fatto reato), da quello giudiziario (e, quindi, successivo al fatto reato), previsto dall'art. , che, come si è visto, è limitato sia nel tempo della notizia all'autorità giudiziaria, sia nel tempo della convalida da parte di questa. Allora. La norma costituzionale prevede solo il fermo di polizia giudiziaria: non ammette il fermo di polizia di sicurezza ( o misure di sicurezza), che ha la natura di misura di prevenzione.



I poteri di fermo di polizia ( indipendentemente dalla sussistenza di indizi di reato) erano previsti dalla legislazione statutaria, illiberale: fermo senza limite delle persone che destassero semplici sospetti o "pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica morale". Norma, oggi, implicitamente abrogata dalla legge num. 1423 del 1956, che regolando ex novo l'intera materia delle misure di prevenzione, non prevede alcuna ipotesi di fermo di polizia di sicurezza.

Istituti affini: la perquisizione di polizia (prevista dalla legge num. 152 del 1975) e la perquisizione per "interi edifici o per blocchi di edifici" (prevista dalla legge num. 15 del 1980). Questa legge del 1980 impose, anche, l'identificazione di chiunque compie, preso uffici della pubblica amministrazione, o istituti di credito, operazioni che comportano versamento, riscossione o prelevamento di denaro per somme non inferiori ai 20 milioni.


Altre garanzie di rispetto dell'integralità della persona fisica si trovano, anzitutto, nel terzo comma dell'art. 27 Costituzione, che impone che le pene non consistano "in trattamenti contrari al senso di umanità", e tendano, invece, alla "rieducazione" del condannato. E' intervenuto il legislatore, nel 1975, con una nuova legge sull'ordinamento penitenziario, che ha introdotto un "trattamento penitenziario" radicalmente nuovo, e ha modificato, altrettanto radicalmente, l'organizzazione penitenziaria. Purtroppo, l'attuazione di questa legge presenta gravissime difficoltà in ordine alla situazione dell'"ordine pubblico" e di "affollamento" delle carceri che oggi è presente in Italia.

La stessa legge ha introdotto la importante novità delle "misure alternative alla detenzione ". Con una legge del 1986 sono stati introdotti questi istituti:

A)   L'affidamento in prova al servizio sociale.

B)   La detenzione domiciliare.

C)   La semilibertà.

Il referendum contro la pena dell'ergastolo è stato bocciato dall'elettorato nel 1981: l'ergastolo resta. Nell'art. 27 Costituzione, poi, al quarto comma, si vieta la pena di morte, se non nei casi previsti dalle legge militare di guerra. Con la legge num. 8 del 1989 è stato ratificato e eseguito un protocollo num. 6 della Convenzione europea per l'abolizione della pena di morte.

Altri articoli disciplinano ulteriori garanzie rispetto alla integrità della persona fisica: art. 27Costituzione, al terzo comma, trattamenti "non contrari al senso di umanità" e "tendano alla rieducazione del condannato".

art. 24 Costituzione, terzo comma, "assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione". E' stata approvata la legge num. 317 del 1990 sul patrocinio legale a spese dello Stato, ma esclusivamente nei processi penali, o penali militari; e nei soli processi civili, relativi all'esercizio delle azioni per risarcimento dei danni e per le restituzioni derivanti da reato.







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