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Tipologia degli atti amministrativi non provvedimentali (strumentali)

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Tipologia degli atti amministrativi non provvedimentali (strumentali)

Si ritiene generalmente che in tale categoria trovino posto tutti gli atti amministrativi, che non sono

provvedimenti, ma che 'servono' i provvedimenti, poiché assolvono funzioni strumentali, accessorie od in

ogni caso secondarie.

Come tutte le categorie residuali, anche la categoria degli atti amministrativi 'strumentali' è connotata da

elementi negativi:

1. non sono dotati di autoritarietà;

2. non sono dotati di esecutorietà;

3. non sono vincolati dal principio di tipicità;



4. non sono vincolati dal principio di nominatività.

Senza alcuna pretesa di completezza, né dogmatica, gli atti amministrativi strumentali possono essere

ordinati in:

A. ATTI CONSISTENTI IN MANIFESTAZIONI DI VOLONTA'

Tale categoria a sua volta si articola in:

1. ATTI PARITETICI. Atti con cui l'amministrazione determina, unilateralmente, sulla base di una mera

attività di accertamento, il contenuto di un obbligo che le è imposto dalla legge, in relazione a

determinati rapporti di diritto pubblico patrimoniale (es. rapporto d'impiego pubblico _ determinazione

dello stipendio).

2. ATTI PARTE DEL PROCEDIMENTO. In genere, si tratta di atti che ineriscono alla fase preparatoria del

procedimento amministrativo:

richiesta = atto d'iniziativa procedimentale pubblica eteronoma, che si atteggia talvolta a

presupposto dell'esercizio del potere;

designazione = atto, in genere obbligatorio e vincolante, con il quale sono indicati, all'autorità

competente, i nominativi dei soggetti da nominare;

accordi preliminari = accordi che l'autorità competente all'adozione di un provvedimento deve

prendere previamente con altre autorità, qualora il provvedimento debba essere adottato su

concerto od intesa;

deliberazioni preliminari = atti che determinano il contenuto del provvedimento che deve essere

adottato sul loro presupposto.

3. ATTI DI CONTROLLO

B. ATTI NON CONSISTENTI IN MANIFESTAZIONI DI VOLONT_

Tale categoria a sua volta si articola in:

1. MANIFESTAZIONI DI SCIENZA E CONOSCENZA -> ATTI RICOGNITIVI. Atti con funzione dichiarativa: tesi a dare

certezza, legale (valida erga omnes) o notiziale (non vincolante), a fatti giuridicamente rilevanti. Per

tale ragione presuppongono un'attività articolata nell'acquisizione del fatto da accertare e nella

dichiarazione all'esterno di ciò che si è acquisito.

Seguendo l'impostazione di Giannini, possiamo distinguere:


a. acclaramenti: atti che consistono in acquisizioni di scienza che riguardano l'esistenza, la

misurazione, l'analisi tecnica o amministrativa dei fatti del mondo reale;

b. accertamenti: acclaramenti che hanno in più la caratteristica di poter attribuire qualità

giuridiche (a persone, cose, rapporti . );

c. certazioni: accertamenti che creano le qualificazioni giuridiche che attribuiscono (es.

dichiarazione di perdita della cittadinanza);

d. ispezioni: atti acquisitivi di scienza, talvolta invasivi della sfera giuridica altrui, che possono

culminare in un atto ricognitivo od esaurirsi in se stesse;

e. inchieste: ispezioni speciali, qualificate dall'oggetto dell'acquisizione, che possono essere

affidate ad uffici costituti ad hoc, siccome a soggetti estranei all'amministrazione;

f. verbalizzazioni: atti che narrano o documentano atti giuridici, operazioni, comportamenti . ;

g. certificazioni: atti esternati in un documento che ha funzione partecipativa, che hanno ad

oggetto fatti già acquisiti dall'ufficio pubblico;

h. registrazioni: atti che attestano fatti accertati dalla pubblica autorità, o risultanti da documenti

o dichiarazioni degli interessati attraverso l'inserzione in appositi registri (= strumenti atti a

ricevere e conservare atti forniti dai privati o provenienti dall'amministrazione, a fini di

esibizione);

i. notificazioni: atti che portano a conoscenza del singolo destinatario l'atto amministrativo che

a lui si riferisce, seguendo una procedura che mira a dare certezza legale all'invio ed al

ricevimento dell'atto stesso;

j. comunicazioni: atti attraverso i quali l'amministrazione informa uno o più soggetti

dell'emanazione di un atto o del verificarsi di un fatto (non sono misure collettive di

conoscenza, come, lo sono, le affissioni agli albi, le pubblicazioni nell'albo pretorio . ).

2. MANIFESTAZIONI DI GIUDIZIO -> ATTI VALUTATIVI. Atti che, previo procedimento di apprendimento e

conoscenza, tendono all'enunciazione di un giudizio.

Appartengono a tale categoria:

a. giudizi sull'idoneità di candidati

b. relazioni delle commissioni d'inchiesta

c. proposte

d. pareri. Atti infraprocedimenatli, condizionati da una richiesta, tipici dell'attività di

amministrazione consultiva e privi, pertanto, di autonomia funzionale (e, conseguentemente,

impugnabili solo insieme al provvedimento finale, salvo che si tratti di parere vincolante

negativo).

Generalmente sono distinti in:

facoltativi: sono i pareri che gli organi di amministrazione attiva possono

discrezionalmente chiedere o no;

obbligatori, sono i pareri che gli organi di amministrazione attiva devono chiedere

perché espressa disposizione di legge lo impone (con la conseguenza che la

mancata acquisizione comporta l'invalidità del provvedimento adottato).

A loro volta, con riferimento alla forza del vincolo per l'amministrazione

procedente, si distinguono in:

1. non vincolanti = l'organo di amministrazione attiva è obbligato

esclusivamente e chiedere il parere: è libero di non attenersi ad esso

nell'adozione del provvedimento, purché fornisca congrua motivazione;

2. parzialmente vincolanti = l'organo di amministrazione attiva è obbligato a

chiedere il parere e può adottare un provvedimento difforme soltanto

seguendo un dato procedimento (es. Presidente della Repubblica, rispetto

al parere del Consiglio di Stato, nel ricorso straordinario), ovvero dotandolo

di un certo contenuto;

3. vincolanti = l'organo di amministrazione attiva è obbligato a chieder il parere

ed ad uniformarsi ad esso nell'adozione del provvedimento;

4. conformi = parere obbligatorio inserito in un procedimento ad istanza

rispetto alla quale la p.a. ha il potere discrezionale di provvedere o no.

Qualora decida di provvedere, però, il parere è vincolante.

In genere, i pareri sono di competenza di organi collegiali, quindi sono resi previo

svolgimento di un sub-procedimento.

Per essi, tuttavia, il legislatore non dispone alcuna specifica forma di esternazione

(atti informali), ferma la loro verbalizzazione, dalla quale deve risultare la

motivazione.

3. INTIMAZIONI. Atti di formale avvertimento (es. diffide, contestazioni . ) rivolti a soggetti tenuti, per legge

od ordine, all'osservanza di determinati obblighi, che tendono a stimolare l'ottemperanza dell'obbligo

stesso (tanto che GIANNINI li considera atti propulsivi per l'adempimento di obblighi - categoria che

affianca a quella degli atti propulsivi dell'esercizio dei poteri: richiesta, proposta -).











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