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Ancora sull'ordinamento creditizio all'inizio degli anni novanta. I confini dell'attività bancaria; la nozione di banca

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Ancora sull'ordinamento creditizio all'inizio degli anni novanta. I confini dell'attività bancaria; la nozione di banca.

La legge bancaria dichiara di pubblico interesse la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito.

Dal che si ricava che l'attività imprenditoriale per essere considerata bancaria entrambi questi requisiti congiuntamente.

Se così è, essa è soggetta alla normativa del 1936 - 38, che riserva la denominazione di banca , assoggettandola ai relativi penetranti controlli, agli enti o società aventi tale oggetto e che siano debitamente autorizzati dalla Banca d'Italia.

Dopo il 1942 l'impresa bancaria deve essere registrata nel registro delle imprese.

Non c'è banca se l'imprenditore compie una soltanto delle attività previste dal citato articolo 1 della legge bancaria limitandosi o a raccogliere il risparmio o ad esercitare il credito.

In ambedue le ipotesi può esservi impresa sia nel senso generale dell'art. 2082 che in quello specifico , cioè di impresa commerciale, dell'art. 2195.

Nessun dubbio quindi che, ove l'attività lato sensu creditizia esercitata da un imprenditore si collochi fuori dallo schema dell'art. 1 essa non possa qualificarsi bancaria.



Se la raccolta del risparmio avviene per finanziare una propria attività economica l'impresa che la gestisce non ha la veste di azienda di credito e non è soggetta alle norme della legge bancaria, afferma la giurisprudenza.



Altra è la questione allochè venga esplicata , di fatto un attività bancaria, che risponda, cioè, ai requisiti dell'art. 1 della legge ma senza che vi sia stata l'autorizzazione della legge.

Qui occorre scegliere tra due posizioni.

L'impresa bancaria di fatto deve essere comunque tolta di mezzo.

Si assoggetta l'impresa di credito irregolare a liquidazione coatta amministrativa applicandole gli artt. 67 e segg. Della legge bancaria.



Dicevo che non c'è banca senza esercizio del credito.

Ma l'esercizio del credito non è più , a meno di allargarne e stemperarne la nozione, l'unica attività svolta dalla banca.

Si può affermare che il nucleo fondamentale cui riferirsi per identificare la banca e distinguerla da altri soggetti, stia tuttora nel fatto dell'intermediazione tra risparmio e credito.

Tanto è vero che è questa l'attività soggetta ad autorizzazione.

Le attività collaterali o complementari o strumentali non lo sono.; e non lo sono in quanto si svolgono sul presupposto di un'attività principale, che invece lo è.





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