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DALL'UNITA' ALLA LEGGE BANCARIA DEL 1926



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DALL'UNITA' ALLA LEGGE BANCARIA DEL 1926


2.1 L'ASSENZA DI UNO STATUTO SPECIALE PER LE IMPRESE BANCARIE

Il primo periodo (1865-l926)è caratterizzato per la mancanza di una disciplina speciale per l'attività bancaria in quanto tale.

L'impresa bancaria è sottoposta al diritto comune applicabile a tutti gli imprenditori.

L'art. 177 imponeva alle società che avevano per principale oggetto l'esercizio del credito l'obbligo di depositare presso il tribunale di commercio una situazione mensile esposta secondo il modo stabilito con decreto dell'autorità governativa.

Tale obbligo era particolarmante rilevante sotto il profilo della progressiva affermazione di uno statuto dell'impresa bancaria fondato anche su di un grado di trasparenza superiore a quella di diritto comune, in considerazione del fatto che il codice di commercio del 1882 non imponeva un articolazione minima delle poste di bilancio delle società.



In particolare non era previsto alcun controllo pubblico sull'attività bancaria in quanto tale, ossia esercitata senza l'emissione di biglietti di banca; emissione sottoposta invece come meglio vedremo ad un penetrante controllo.


2.2 LA DISCIPLINA DI ALCUNE ATTIVITA' BANCARIE SPECIALIZZATE

In quello stesso periodo vi furono importantissimi settori dell'attività bancaria sottoposti a controllo pubblico e inoltre le imprese bancarie andavano differenziandosi sulla base dei criteri operativi adottati.

Vi è dunque, oltre alle banche di diritto comune, una serie di strutture creditizie specializzate che continuano ancore oggi ad avere una grande importanza e che proprio in quel periodo vengono sottoposte a discipline speciali.

In quegli anni nascono e si sviluppano gli istituti di credito fondiario, le banche e gli istituti di credito agrario, il consorzio di credito per le opere pubbliche , e l'istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

La ragione politica della loro creazione sta proprio nella constatazione che la disciplina di diritto comune non era in grado di conciliare l'interesse dei risparmiatori con l'interesse di coloro che cercavano finanziamenti , soprattutto quando questi erano di durata protratta.

Il diritto speciale che viene introdotto cerca di conciliare l'interesse dei potenziali offerenti di fondi con quello dei richiedenti , sospendendo le regole di diritto comune e introducendo norme organizzatorie capaci di ridurre il rischio per i risparmiatori e, quindi, di eliminare tale componente dai tassi di remunerazione degli stessi pretesi.

Queste iniziative , che vedono il concorso massiccio di enti finanziatori pubblici, assumono per lo più la forma dell'ente pubblico imprenditoriale , sottoposto a forte controllo dell'autorità governativa; controllo che si esplica nell'autorizzazione ad esercitare l'attività e nella vigilanza sulla gestione, spingendosi, per altro, solo raramente a valutazioni che condizionino nel merito le singole scelte aziendali.

La prima struttura specializzata per il credito all'industria fu il consorzio per sovvenzioni sui valori industriali.

Quindi anche nel periodo 1865-l926 alcuni importanti settori di attività bancaria erano sottoposti ad uno statuto speciale caratterizzato da una forte venatura pubblicistica.


2.3 LE BANCHE DI EMISSIONE.

Una disciplina speciale viene introdotta nel periodo in considerazione per gli istituti che potevano emettere biglietti di banca.

Nell'ordinamento oggi vigente l'unica struttura bancaria che può emettere biglietti di banca è la banca d'Italia che inoltre concede credito solo alle banche e non anche ai privati.

Si è così realizzata, a partire dal 1936, una netta separazione tra attività bancaria e attività di emissione di biglietti di banca.

Ben diversa era la situazione che sotto questo profilo esisteva nel periodo preso in esame.

Le banche di emissione infatti erano normali imprese bancarie che avevano ottenuto dall'autorità governativa il potere di emettere biglietti di banca ossia titoli bancari al portatore che incorporavano il titolo a ricevere la quantità di moneta legale(metallica)sugli stessi indicata e che svolgevano la funzione di moneta fiduciaria nel sistema dei amenti.

Tali banche erano sottoposte già negli Stati preunitari a penetranti controlli pubblici.



Lo Stato unitario aveva o ereditato o legittimato una pluralità di istituti di emissione che accanto all'esercizio normale dell'attività bancaria avevano anche , per concessione amministrativa, il potere di emettere biglietti di banca.

Tale potere era stato da sempre sottoposto a controllo pubblico.

L'introduzione del corso forzoso liberò gli istituti di emissione dal vincolo obiettivo che il loro potere di emettere biglietti incontrava nel diritto dei portatori dei medesimi , in regime di convertibilità, di ricevere una corrispondente quantità di moneta legale: l'assenza di un controllo sulla emissione di biglietti non convertibili avrebbe potuto tradursi in un attentato all'ordine pubblico economico incidendo tali attività direttamente sulla quantità e sulla credibilità della moneta bancaria, avente carattere di moneta non più solo fiduciaria ma anche legale.

Naturalmente contro l'unificazione erano le banche di emissione più deboli destinate a vedersi private, in caso di unificazione, della facoltà di emissione a favore delle maggiori.

La volontà di giungere alla unificazione del servizio di emissione , più volte tradotta in disegni di legge e in convenzioni fatico pertanto ad affermarsi: e un decisivo passo verso l'unificazione potè compiersi con la costituzione nel 1893 della Banca d'Italia, solo come conseguenza del crollo bancario del 1892(che travolse alcuni di quegli istituti).


2.4 I CONTROLLI SULLE CASSE DI RISPARMIO:

come si può notare , dunque, sia l'attività bancaria specializzata, sia l'attività bancaria delle banche di emissione , erano sottoposte a controlli pubblici già nel periodo in esame.

Ma tali controlli non erano neppure gli unici che insistessero sull'attività bancaria.

In particolare va ricordato il distacco delle casse di risparmio dalle pubbliche amministrazioni che le avevano costituite come enti creditizi, ossia come enti che non si limitavano a raccogliere e custodire il risparmio ma che erogavano anche il credito.

E le casse di risparmio pur non rivestendo allora l'importanza che dovevano poi assumere costituivano già un importante momento dell'attività bancaria soprattutto per quanto concerne il trasferimento di fondi verso la pubblica amministrazione e verso l'agricoltura.

Sull'attività delle casse di risparmio esisteva un penetrante controllo pubblico.


2.5 LE DISCIPLINE STATUTARIE E I DIVERSI MODELLI OPERATIVI:

Sulla base dell'autonomia statutaria privata si vennero delineando in quel medesimo periodo alcuni particolari tipi di imprese bancarie i cui caratteri si sarebbero poi trasfusi in statuti legislativi speciali che per lungo tempo hanno disciplinato quelle categorie di imprese bancarie.

Questo discorso vale per esempio per le Casse Rurali(oggi Banche di credito cooperativo)e le Banche Popolari.

Entrambe organizzate secondo il modello della società cooperativa, le Casse per lo più a responsabilità illimitata e le Banche popolari a responsabilità limitata.

Le prime con un operatività prevalentemente rivolta al settore agricolo, le seconde proiettate verso i settori commerciale e piccolo industriali.

Queste due categorie di banche avevano acquisito, già prima del 1926, una tipicità organizzativa ed operativa che le differenziava profondamente dalle altre imprese bancarie ed in particolare dalla massa delle aziende di credito cosiddette ordinarie.

Il modello al quale si attennero le banche italiane nei loro rapporti di finanziamento dell'attività industriale negli anni sucessivi all'unificazione fu quello del credito mobiliare, importato, con una consistente parte di mezzi finanziari, dall'esperienza francese.



Questo modello al quale si uniformarono le due più importanti banche(diverse dagli istituti di emissione)che finanziarono le attività industriali e commerciali del primo trentennio dopo l'unificazione ossia la Banca Generale e la Società Generale di credito mobiliare, si caratterizzava, sotto il profilo della raccolta, per il fatto di far appello al pubblico risparmio attraverso titoli di partecipazione alla società bancaria e , per quanto concerne gli impieghi, perché finanziava le imprese sia attraverso finanziamenti a breve sia a lungo termine sia attraverso la sottoscrizione di obbligazioni e l'acquisto di partecipazioni sociali.

Queste imprese bancarie erano del tutto sottratte ad ogni tipo di controllo pubblico e subirono violentemente gli effetti della crisi economica che colpì il nostro Paese alla fine degli anni 1880.

Esse tentarono di far fronte ai problemi di liquidità raccogliendo depositi, anche a vista, ma così operando resero ancora più precario il loro equilibrio finanziario.

Nonostante i massicci rifinanziamenti da parte degli istituti di emissione, esse non resistettero ai riflessi finanziari della crisi economica e si determinò un vero e proprio crollo di questo settore del sistema bancario(1892), crollo che coinvolse gli istituti di emissione e che determinò con il riordino di questi ultimi(1893) anche la nascita di un nuovo modello di banca.

E di quegli anni infatti l'adozione del modello di banca mista introdotto in Italia sull'esempio tedesco.

Le banche miste si caratterizzarono nei confronti delle banche di credito mobiliare per il fatto di raccogliere risparmio non tanto attraverso le emissioni di titoli di partecipazione quanto piuttosto attraverso lo strumento del deposito(a vista e vincolato).

Sotto il profilo degli impieghi invece esse non manifestarono particolari diversità con le banche di credito mobiliare.

Sotto il profilo degli impieghi le banche miste si differenziavano dalle cosiddette banche commerciali o di credito ordinario; queste ultime infatti si limitavano ad effettuare finanziamenti a breve termine.

Le banche miste inoltre si caratterizzavano per un forte intreccio tra banca e industria in quanto le industrie finirono per detenere il controllo delle banche a loro volta detentrici di fortissimi interessenze nelle prime.

Il modello della banca mista venne adottato dalle maggiori banche italiane che sorte appunto dalle ceneri della crisi del 1892-l893(banca commerciale, credito italiano, banco di roma), accomnarono e finanziarono in gran parte lo sviluppo dell'industria italiana fino alla crisi degli anni trenta.


2.6 VERSO UNO STATUTO SPECIALE DELL'IMPRESA BANCARIA

I crolli bancari si moltiplicarono non solo per la stretta connessione che si era creata tra banca e impresa ma anche per la irrazionalità delle strutture del mercato bancario , sovraffollato da imprese non dotate di strumenti patrimoniali necessari per reggerne il confronto.

Si poneva quindi il problema di semplificazione del mercato bancario e di stabilità delle imprese bancarie non risolvibile attraverso le norme di diritto comune dettate dal Codice del Commercio.

Le crisi concentrate violente degli operatori bancari diedero vita ad un vero e proprio movimento per uno statuto speciale dell'impresa bancaria; movimento che sai sviluppò già a partire dal 1894 e che sfociò poi nei provvedimenti per la tutela del risparmio del 1926(assunti in un contesto che vede anche l'unificazione degli istituti di emissione).

La legislazione bancaria era ormai considerata di improrogabile necessità nell'interesse non solo dei risparmiatori, ma anche in quello generale del credito e dell'economia in generale.

Vi era un'attenzione soprattutto rivolta ai risparmi a vista e a breve che in situazioni di panico potevano compromettere la liquidità dell'impresa.







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