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LA FATTURA



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LA FATTURA





La fattura è il documento redatto dal venditore che attesta l'esecuzione da parte sua del contratto di vendita ed il suo diritto a riscuoterne il prezzo.






Essa ha un duplice scopo:

civilistico  perché attesta l'esecuzione del contratto

fiscale   perché documenta l'operazione ai fini del amento dell'IVA.



Requisiti obbligatori della fattura e sua compilazione


Essa può essere redatta su moduli generici o su fogli intestati purchè contenga tutti gli elementi previsti dalla legge ovvero:

data;

numero progressivo;

denominazione e sede della ditta venditrice;

codice fiscale e partita IVA della stessa;

denominazione e sede della ditta compratrice;

natura, quantità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

corrispettivi e/o prezzo unitario e totale;

importi imponibili e imposta distinti secondo le aliquote;

il numero dell'articolo di legge di esenzione qualora vi siano importi esenti, esclusi o non imponibili IVA;

numero e data dei documenti a cui si riferisce (nel caso di fattura differita*)


Altri elementi presenti in fattura:

Oltre al prezzo della merce talvolta vengono esposte in fattura altre spese (costi per l'imballaggio, per il trasporto, per la spedizione ecc..) esse si possono suddividere in:


spese documentate, per le quali esistono i documenti gistificativi; su di esse non si calcola l'IVA;

spese non documentate, sostenute dal venditore in modo non esattamente determinabile e calcolate a suo giudizio su di esse si calcola l'IVA.


Gli sconti riportati in fattura possono essere:



sconto incondizionato va iserito prima di calcolare l'imponibile;

sconto condizionato, esso è sottoposto a una condizione e cioè quando all'acquirente viene posta una scelta tra alcune soluzioni alternative, una delle quali è accomnata dalla concessione di uno sconto (es. sconto 3% per amento in contanti) non è soggetto ad IVA.



La fattura dovrà essere emessa in duplice esemplare, di cui uno trattenuto dal venditore ed uno consegnato al compratore  al momento di effettuazione dell'operazione (art. 6 D.P.R. 633/72). Essa si considera emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte.

Per le cessioni risultanti da documento di trasporto, da scontrino parlante o da ricevuta fiscale integrata la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della effettuazione si parlerà in questo caso di "fattura differita "  


Sono esenti dall'imposta di bollo:

le fatture di addebitamento o accreditamento di somme assoggettate ad IVA;

le fatture relative ad esportazioni.

Sono soggette all'imposta di bollo (attualmente £ 2.500):

le fatture contenenti somme non assoggettate ad IVA superiori a £ 150.000;

le fatture che riportano sia somme assoggettate ad IVA sia importi non assoggettati quando questi ultimi sono superiori a £150.000.



Nell'ipotesi di cessioni o prestazioni effettuate da soggetti esteri senza rappresentanza in Italia, la fattura deve essere emessa in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione.


Sono dispensati dall'obbligo di emettere la fattura, a meno che non venga richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:


i commercianti al minuto,

gli albergatori,

i somministratori di alimenti e bevande,

gli autotrasportatori,

coloro che prestano servizi in locali aperti al pubblico.


La maggior parte di tali operatori è però soggetta all'obbligo di emettere altri documenti fiscali sostitutivi (ricevuta o scontrino fiscale).







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