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LE FONTI DEL DIRITTO - NORME DELLA COMUNITà EUROPEA E NORME INTERNAZIONALI

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LE FONTI DEL DIRITTO 8/5/00



IN OGNI ORDINAMENTO ESISTE IL PRINCIPIO GENERALE DELLA GERARCHIA DELLE FONTI, IL CONCETTO DI GERARCHIA STA AD INDICARE LA PREVALENZA DI ALCUNE LEGGI RISPETTO ALLE ALTRE, DI SOLITO LA FONTE PRINCIPALE è LA COSTITUZIONE.


LA COSTITUZIONE


LA COSTITUZIONE è UN VERO E PROPRIO ATTO NORMATIVO, CONTIENE UN' INSIEME DI REGOLE CHE HANNO PIENEZZA DI EFFETTO, QUESTE NORME POSSONO ESSERE DIFFERENZIATE A SECONDA DEL LORO CONTENUTO, SI INDIVIDUANO NORME CHE HANNO NATURA PROGRAMMATICA E NORME CHE HANNO NATURA PRECETTIVA, LE PRIME DEFINISCONO PRINCIPI GENERALI E NECESSITANO PER LA LORO APPLICAZIONE DI ULTERIORI NORME DI LIVELLO GERARCHICO INFERIORE, LE SECONDE SONO NORME Già COMPLETE, CIOE' NON NECESSITANO DI ULTERIORI LEGGI, NE è UN ESEMPIO L' ART. 139 DELLA COSTITUZIONE. LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA HA LA CARATTERISTICA DI ESSERE UNA COSTITUZIONE RIGIDA, CIOE NON PUO ESSERE MODIFICATA SE NON CON NORME CHE ABBIANO IL SUO STESSO VALORE.



L' ART. 138 PREVEDE L' ESISTENZA DI UN PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E DELLE LEGGI COSTITUZIONALI, QUINDI LA COSTITUZIONE PREVEDE L' ESISTENZA DI DUE TIPI DI LEGGE DEL SUO STESSO LIVELLO GERARCHICO.

LE LEGGI COSTITUZIONALI SONO LEGGI CHE LA COSTITUZIONE PREVEDE PER L' APPLICAZIONE DI PARTI IMPORTANTI DELLA COSTITUZIONE, TALI LEGGI HANNO UN PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DI TIPO AGGRAVATO, CIOE COMPLESSO, IL PROCEDIMENTO SI BASA SU DI UNA VOTAZIONE DA PARTE DI UNA CAMERA E DOPO NON MENO DI TRE MESI L' ALTRA CAMERA è CHIAMATA A VOTARE ANCHE ESSA, ORA SI HANNO DUE TIPI DI PROCEDIMENTI  A SECONDA DELL' ANDAMENTO DELLA SECONDA VOTAZIONE: SE LA LEGGE VIENE APPROVATA CON UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA (2/3) ALLORA LA LEGGE VIENE PROMULGATA, SE LA LEGGE VIENE APPROVATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA (50% +1) ALLORA VIENE APPROVATA MA NON RISULTA EFFICACE PER TRE MESI PER DARE LA POSSIBILITà AGLI ELETTORI DI RICHIEDERE UN REFERENDUM SOSPENSIVO (DEVONO RICHIEDERLO 500000 ELETTORI, OPPURE 5 CONSIGLI REGIONALI OPPURE UNA DELLE DUE CAMERE).

NON TUTTE LE NORME DELLA COSTITUZIONE POSSONO ESSERE OGGETTO DI REVISIONE, VI SONO NORME (COME L' ART. 139 O I PRIMI 11 ARTICOLI CHE TRATTANO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI) CHE NON SONO REVISIONABILI PERCHE ALTRIMENTI SI ALTEREREBBERO I PRINCIPI E LE FINALITà DELLA REPUBBLICA.


NORME DELLA COMUNITà EUROPEA E NORME INTERNAZIONALI


AD UN LIVELLO INFERIORE SI TROVANO LE NORME DELLA COMUNITà EUROPEA, ALCUNI SETTORI SONO REGOLATI QUASI ESCLUSIVAMENTE DA NORME COMUNITARIE. SULLO STESSO LIVELLO SI TROVANO LE NORME INTERNAZIONALI GENERALMENTE RICONOSCIUTE (ART 10), CIOE FRUTTO DI DECISIONI RICONOSCIUTE DA TUTTI GLI STATI DEL MONDO. I PRINCIPI GENERALI DELL' ORDINAMENTO INTERNAZIONALE SI APPLICANO SENZA LA NECESSITA DI UNA LEGGE PER LA LORO APPLICAZIONE COME PREDISPOSTO DALL' ART. 10, I GIUDICI QUINDI DEVONO APPLICARE TALI ATTI SENZA CHE LO STATO ITALIANO POSSA IMPEDIRLO.

LEGGI ORDINARIE ED ATTI AD ESSE EQUIPARATE


LEGGI ORDINARIE:

AL TERZO GRADINO SI TROVANO LE LEGGI ORDINARIE DEL PARLAMENTO E GLI ALTRI ATTI AD ESSE EQUIPARATE COME I DECRETI LEGGE.

IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DI UNA LEGGE ORDINARIA APPARE PIU SEMPLICE DI QUELLO RISERVATO ALLE LEGGI COSTITUZIONALI, IL PROCEDIMENTO è STABILITO DAGLI ARTICOLI 70 E SEGUENTI DELLA COSTITUZIONE, SI AFFERMA CHE TALE FUNZIONE SPETTA AL PARLAMENTO, IL PROCESSO DI FORMAZIONE PUO DIVIDERSI IN TRE FASI:

-----l° FASE) QUESTA è LA FASE DI INIZIATIVA, IL POTERE DI PROPORRE UNA LEGGE APPARTIENE AL GOVERNO E A CIASCUN MEMBRO DEL PARLAMENTO, INOLTRE TALE POTERE SPETTA AGLI ORGANI E AGLI ENTI A CUI LA LEGGE RICONOSCE TALE POTERE, (REGIONI, CONSIGLIO DEL LAVORO, ECC.), INOLTRE L' INIZIATIVA è RICONOSCIUTA AL POPOLO CHE PUO PRESENTARE UNA PROPOSTA DI LEGGE SE SOTTOSCRITTA DA 50000 ELETTORI,DI FATTO L' INIZIATIVA PRIVATA NON HA ALCUN VALORE PRATICO PERCHE è DIFFICILE CHE I PARTITI DIANO IMPORTANZA A TALE DISEGNO PERCHE SE FOSSE STATO IMPORTANTE L' ARGOMENTO TRATTATO  AVREBBERO GIA PROPOSTO UNA SOLUZIONE, DICIAMO CHE TALE INIZIATIVA PUO SERVIRE PER SENSIBILIZZARE IL PARLAMENTO SU DETERMINATI ARGOMENTI.

PER QUANTO RIGUARDA L' INIZIATIVA DEL GOVERNO QUESTA è L' INIZIATIVA PIU IMPORTANTE PERCHE IL GOVERNO è L' ORGANO ESPRESSIONE DELLA MAGIORANZA, INOLTRE I MINISTRI HANNO A DISPOSIZIONE DEGLI APPARATI (I MINISTERI) CON STRUTTURE DI STUDIO E DI SOLUZIONE DI PROBLEMI TALI DA RENDERE AGEVOLE LA FORMAZIONE DI UNA PROPOSTA, INOLTRE VI SONO ALCUNE MATERIE DOVE SOLO AL GOVERNO è RISERVATO IL DIRITTO DI INIZIATIVA (AD ESEMPIO LA LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO), IL GOVERNO PUO PRESENTARE I DISEGNI INDIFFERENTEMENTE ALLA CAMERA O AL SENATO.

L' INIZIATIVA PARLAMENTARE è RICONOSCIUTA O AI SINGOLI PARLAMENTARI O A GRUPPI PARLAMENTARI (CON PIU PROBABILITà DI SUCCESSO).

-----2° FASE) DOPO L' INIZIATIVA SI PASSA ALLA VERIFICA DEL DISEGNO, UNA CAMERA DELIBERA SUL DISEGNO PRIMA IN MANIERA GENERALE E POI ARTICOLO PER ARTICOLO, E SE APPROVA IL DISEGNO MANDA ALL' ALTRA CAMERA IL TESTO PER FARLO VOTARE NELLA STESSA MANIERA, SE IL DISEGNO VIENE APPROVATO LO SI MANDA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

NEL CASO DI LEGGI TROPPO TECNICHE SI DELEGANO I POTERI DI PROPOSIZIONE E APPROVAZIONE AD UNA COMMISSIONE FORMATA DA VARI PARLAMENTARI DEI DIVERSI SCHIERAMENTI (LA COMMISSIONE DEVE RAPPRESENTARE IN PERCENTUALE LA COMPOSIZIONE POLITICA IN PARLAMENTO), SI FORMA QUINDI UN PICCOLO PARLAMENTO CHE APPROVA UNA LEGGE DA LUI STESSA PROPOSTA (COMMISSIONE DELIBERANTE). (UN' ULTERIORE TIPO DI COMMISSIONE è LA COMMISSIONE REDIGENTE CHE HA IL COMPITO DI INSERIRE PIU DISEGNI DI LEGGE IN UN'UNICA PROPOSTA).

-----3° FASE) LA TERZA E ULTIMA FASE è LA PROMULGAZIONE: LA LEGGE UNA VOLTA INVIATA AL CAPO DELLO STATO VIENE PROMULGATA DA QUEST' ULTIMO CIOE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROCLAMA L' AVVENUTA APPROVAZIONEDELLA LEGGE. AL PRESIDENTE è RICONOSCIUTO IL POTERE DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO SULLA LEGGE, SE IL GIUDIZIO RISULTA NEGATIVO LA RIMANDA AL PARLAMENTO PER UNA NUOVA DELIBERAZIONE, SE PERò IL PARLAMENTO RIAPPROVA IL DISEGNO, IL PRESIDENTE è COSTRETTO AD APPROVARLA.

9/5/00

SULLO STESSO LIVELLO DELLE LEGGI ORDINARIE TROVIAMO ALTRI ATTI LEGISLATIVI STATALI. IN ALCUNI CASI IL POTERE LEGISLATIVO è RICONOSCIUTO AL GOVERNO, TALE RICONOSCIMENTO SI HA CON I DECRETI LEGISLATIVI E CON I DECRETI LEGGE:

--- DECRETI LEGISLATIVI: L' ARTICOLO 76 PREVEDE LA POSSIBILITà CHE IL PARLAMENTO DECIDA DI DELEGARE IL GOVERNO ALL' APPROVAZIONE DELLE LEGGI, QUESTO AVVIENE ATTRAVERSO L' ADOZIONE DI UNA LEGGE DELEGA DA PARTE DEL PARLAMENTO, TALE LEGGE è CONGENIATA IN MANIERA TALE CHE IL PARLAMENTO DELEGA IL GOVERNO A FORMARE LE LEGGI SU DI UN DETERMINATO ARGOMENTO, LA COSTITUZIONE PERò STABILISCE DEI LIMITI, CIOE LA LEGGE DELEGA DEVE AVERE UN CONTENUTO TASSATIVO, CIOE DEVE PREVEDERE SEMPRE L' OGGETTO DELA DELEGA, DOPO AVER INDIVIDUATO L' OGGETTO DELLA DELEGA, IL PARLAMENTO DEVE INDIVIDUARE ANCHE I PRINCIPI E LE DIRETTIVE, ALTRO REQUISITO è CHE TALE POTERE VENGA ESERCITATO PER UN TEMPO DEFINITO, SI PREVEDE CIOE IL TERMINE DI TALE DELEGA, UN DECRETO LEGISLATIVO PRIVO DI ANCHE UNO DI QUESTI TRE REQUISITI,(OGGETTO, PRINCIPI, TERMINE), PUO ESSERE SOGGETTO AL GIUDIZIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

--- DECRETI LEGGE: L' ART. 77 PREVEDE L' ESISTENZA DEI DECRETI LEGGE, TALI ATTI SONO PROVVEDIMENTI CHE IL GOVERNO ATTUA IN CASI DI STRAORDINARIA NECESSITà E URGENZA, IL GOVERNO ADOTTA TALI NORME SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITà, QUESTE NORME RIMANGONO IN VIGORE PER 60 GIORNI, ENTRO QUESTO TERMINE DEVE INTERVENIRE IL PARLAMENTO E CONVWERTIRE IN LEGGE IL DECRETO (SE LO RITIENE OPPORTUNO). IN QUESTO CASO IL MECCANISMO è L' INVERSO DEL CASO DEI DECRETI LEGISLATIVI, IL GOVERNO PRIMA ADOTTA IL DECRETO E POI ENTRA IN GIOCO IL PARLAMENTO APPROVANDO IL DECRETO E TRAMUTANDOLO COSI IN LEGGE A TUTTTI GLI EFFETTI. NEL CASO IN CUI IL PARLAMENTO NON ADOTTI IL DECRETO, ESSO DECADE FIN DALL' INIZIO.

VI SONO ALCUNE MATERIE DOVE NON è POSSIBILE APPLICARE IL DECRETO LEGGE, DUE DI TALI MATERIE SONO LA MATERIA ELETTORALE, E BILANCIO. SE IL GOVERNO ADOTTA UN DECRETO SU DI UNA MATERIA AD ESSO VIETATA PUO SORGERE UN PROBLEMA DI COERENZA, SE TALE PROVVEDIMENTO ILLEGGITTIMO NON VIENE APPROVATO DAL PARLAMENTO, ESSO DECADE E IL PROBLEMA NON SI PONE, SE PERò IL DECRETO VIENE APPROVATO DAL PARLAMENTO, ESSO DIVENTEREBBE UNA LEGGE ILLEGITTIMA, SI RISOLVE TALE PROBLEMA AFERMANDO CHE IL PARLAMENTO PUO FARE QUALSIESI TIPO DI LEGGE E ALLORA IL PROBLEMA è RISOLTO E IL DECRETO RISULTA ALLORA LEGITTIMO A TUTTI GLI EFFETTI.

ALTRO PROBLEMA LEGATO AI DECRETI LEGGE è LA LORO RIPROPOSIZIONE ALLA SCADENZA DEI 60 GIORNI, LA LEGGE 400 DEL 1988 HA RISOLTO TALE PROBLEMA AFFERMANDO CHE AL GOVERNO è FATTO DIVIETO RINNOVARE LE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGGE RISPETTO AI QUALI SIA STATA NEGATA LA CONVERSIONE. IL DECRETO LEGGE (DATA LA SUA NATURA DI ATTO PRESO IN CASI DI STRAORDINARIA NECESSITà E URGENZA), ENTRA IN VIGORE IMMEDIATAMENTE. AL PARLAMENTO è RICONOSCIUTO IL POTERE DI EMENDARE I DECRETI LEGGE, CIOE DI CONVERTIRLI CAMBIANDOLI IN PARTE.


REFERENDUM ABROGATIVO

ALTRO ATTO DI PARI LIVELLO è IL REFERENDUM ABBROGATIVO, QUESTO è UN ISTITUTO DI DEMOCRAZIA DIRETTA PERCHE PERMETE AL POPOLO DI ESERCITARE DIRETTAMENTE ALCUNI POTERI, QUESTO STRUMENTO PERMETTE PERò  SOLTANTO L' ABBROGAZIONE DI NORME ESISTENTI. IL REFERENDUM ABROGATIVO è PREVISTO DALL' ART. 75 E PREVEDE L' ABROGAZIONE ANCHE DEGLI ATTI AVENTI VALORE DI LEGGE. L' ART. 75 PREVEDE INOLTRE CHE NON POSSONO ESSERE ARGOMENTO DI REFERENDUM LEGGI RIGUARDANTI LA RATIFICA DI TRATTATI INTERNAZIONALI, LE TASSE, IL BILANCIO DELLO STATO ECC. LA CORTE COSTITUZIONALE PUO GIUDICARE I QUESITI DEI REFERENDUM E SE LO RITIENE OPPORTUNO PUO STABILIRE LA LORO INACCETTABILITà, LA CORTE HA AFFINATO UNA SERIE DI PRINCIPI TALI DA INDIVIDUARE I CANONI DI AMMISSIBILITA DELLE PROPOSTE DI REFERENDUM, INNANZI TUTTO I QUESITI DEVONO ESSERE ESPOSTI IN MANIERA CHIARA.

HANNO DIRITTO A PARTECIPARE AL REFERENDUM ABROGATIVO TUTTI I CITTADINI CHIAMATI A VOTARE PER LA CAMERA DEI DEPUTATI, AL REFERENDUM DEVONO PARTECIPARE ALMENO IL 50 % +1 DEGLI AVENTI DIRITTO ALTRIMENTI NON SI CONSIDERA VALIDO.


10/5/00

REGOLAMENTI, STATUTI E ORDINANZE


AD UN LIVELLO ANCORA PIU BASSO VI SONO I REGOLAMENTI, IN PARTICOLARE I REGOLAMENTI DELL' ESECUTIVO, DI SOLITO CON IL TERMINE REGOLAMENTO SI IDENTIFICANO DIVERSI ATTI, I REGOLAMENTI COMUNITARI AD ESEMPIO SONO ATTI DI LIVELLO SUPERIORE, INOLTRE ESISTONO I REGOLAMENTI DEI COMUNI, DELLE REGIONI, PARLAMENTARI, DEGLI ENTI PUBBLICI E REGOLAMENTI DELL' ESECUTIVO.

I REGOLAMENTI DELL' ESECUTIVO SONO FONTI SUBORDINATE ALLA LEGGE.

REGOLAMENTI DELL' ESECUTIVO:TALI ATTI FANNO RIFERIMENTO AL CONSIGLI DEI MINISTRI O AI SINGOLI MINISTRI, UN REGOLAMENTO PUO ESSERE ADOTTATO SOLTANTO SE UNA LEGGE LO PREVEDE ESPLICITAMENTE, COSì FACENDO SI RIBADISCE UNO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CIOE IL PRINCIPIO DI LEGALITà, PER IL QUALE L' AZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEVE SOTTOSTARE SEMPRE ALLE NORME DI LEGGE. NON TUTE LE MATERIE POSSONO ESSERE TRATTATE DAI REGOLAMENTI A CAUSA DELL' ISTITUTO DELLA RISERVA DI LEGGE PER IL QUALE LA COSTITUZIONE PREVEDE CHE VI SIANO CASI IN CUI LE NORME DEVONO ESSERE DETTATE ESCLUSIVAMENTE DALLA LEGGE.

I REGOLAMENTI DELL' ESECUTIVO SI DIVIDONO IN REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, E IN REGOLAMENTI DEI SINGOLI MINISTRI.


----- REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: TALI REGOLAMENTI SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI, VI SONO TRE TIPI DI REGOLAMENTI DEL GOVERNO :

REGOLAMENTI ESECUTIVI: SERVONO A DARE ESECUZIONE AI DECRETI, INFATTI A VOLTE OCCORRE PUNTUALIZZARE SU LEGGI TROPPO VAGHE, (AD ESEMPIO LE LEGGI TECNICHE), CHE AFFERMANO PRINCIPI GENERALI.

REGOLAMENTI ORGANIZZATIVI: SONO REGOLAMENTI CHE SERVONO PER  INDIVIDUARE STRUTTURE ORGANIZATIVE E DEFINIRE COME QUESTE SONO STRUTTURATE, TALI REGOLAMENTI HANNO UN CARATTERE ORGANIZZATIVO.

REGOLAMENTI INDIPENDENTI: TALI TIPI DI REGOLAMENTI RISALGONO AL PERIODO FASCISTA, SERVONO A DISCIPLINARE MATERIE IN CUI MANCA REGOLAMENTAZIONE, INTERVENGONO DOVE NON C'è NORMA DI LEGGE, TALE REGOLAMENTO è AMMISSIBILE SOLTANTO IN MATERIE NON ASOGETTATE A RISERVA DI LEGGE.


---- I REGOLAMENTI MINISTERIALI SONO ADOTTATI DAL MINISTRO COMPETENTE IN MATERIA, IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE è PIU SEMPLICE.


STATUTI:

ALTRO TIPO DI FONTE DI PARI LIVELLO GERARCHICO DEI REGOLAMENTI SONO GLI STATUTI DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI (REGIONI, PROVINCIE, COMUNI).

NEL NOSTRO ORDINAMENTO ESISTONO DUE TIPI DI REGIONI: A STATUTO ORDINARIO E A STATUTO SPECIALE (SONO 5: TRENTINO, FRIULI, V. D' AOSTA, SICILIA, SARDEGNA), QUESTA DIFFERENZA è DOVUTA AL FATTO CHE TALI REGIONI HANNO PROBLEMI DIVERSI DA QUELLI DELLE REGIONI NORMALI DI TIPO STORICO-SOCIALE.

LO STATUTO è LA NORMA FONDAMENTALE DELLA REGIONE (è LA COSTITUZIONE DELLA REGIONE), LA DIFFERENZA TRA I DUE TIPI DI STATUTI è CHE QUELLO DELLE REGIONI ORDINARIE, STABILITO DALL' ART. 123 VIENE DECISO DAL CONSIGLIO REGIONALE E UNA VOLTA APPROVATO DA TALE CONSIGLIO, LO STATUTO VIENE APPROVATO CON LEGGE DELLO STATO ( LO STATUTO ASSUME IL RANGO DI LEGGE ORDINARIA), PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE è LO STESSO PARLAMENTO CHE LO APPROVA.




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