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In mezzo a tutte le difficoltà che caratterizzarono l'anno 1790, l'Assemblea Costituente perseguì tenacemente la ricostruzione della Francia: da quel momento si dedicò alla redazione della Costituzione liberale, pubblicata nel 1791.
Nel preambolo, noto come Dichiarazione dei diritti dell'Uomo e del Cittadino, i delegati formularono gli ideali rivoluzionari condensati poi nell'espressione 'liberté, égalité, fraternité'.
Approvata dall'Assemblea Nazionale il 26
agosto del 1789, la Dichiarazione è ancora oggi il fondamento giuridico
di tutte le costituzioni delle democrazie occidentali. Ricalcata sulla
Costituzione degli Stati Uniti d'America, la Dichiarazione dei Diritti
dell'Uomo e del Cittadino, è la summa del pensiero illuminista da
Montesquieu a Voltaire, da Diderot a Rousseau.
I punti salienti della Dichiarazione sono la libertà di pensiero, di
parola e religiosa; l'importanza della Legge (scritta) e l'uguaglianza di tutti
i cittadini di fronte ad essa; il diritto alla proprietà e alla
sicurezza; la resistenza all'oppressione perpetrata dai governi sul popolo; il
dovere di ogni amministratore di rendere conto all'intera società del
proprio operato; la democrazia fiscale.
À
I costituenti, da li dell'illuminismo, vollero razionalizzare la società e le istituzioni, ma prima dovevano dare valore universale ai principi sui quali queste si fondavano. Ma in quanto rappresentanti della borghesia, esposti agli intrighi della controrivoluzione e alla pressione delle forze popolari, non si peritarono a piegare la loro opera agli interessi della loro classe, a dispetto persino dei principi solennemente proclamati. Per questo essi seppero destreggiarsi e piegarsi di fronte alle circostanze.
Questa contraddizione spiega sia la caducità dell'opera politica dell'Assemblea Costituente, già in rovina nel 1792, sia la risonanza dei principi da essa proclamati, la cui eco non si è ancora smorzata.
À
Solennemente proclamati, sempre invocati, con entusiasmo da alcuni, con ironia da altri e con rispetto profondo dalla stragrande maggioranza, i "principi" sui quali la borghesia costituente costruì la sua opera pretendono di fondarsi sulla ragione universale.
Essi trovarono la loro massima espressione nella Dichiarazione dei diritti dell'Uomo e del Cittadino, secondo il cui preambolo l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo costituiscono "le sole cause delle sventure pubbliche e della corruzione dei governi".
D'ora in avanti i "reclami dei cittadini, fondati sui principi semplici e incontestabili" non potranno che volgersi "alla salvaguardia della Costituzione e al bene di tutti": credenza piuttosto ottimistica nell'onnipotenza della ragione, del tutto conforme allo spirito del secolo dei lumi.
Adottata il 26 Agosto 1789, la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino costituisce il "catechismo" del nuovo ordine. Certo, non vi si trova tutto il pensiero dei costituenti: non vi è trattato esplicitamente il problema della libertà economica, cui la borghesia teneva sopra ogni altra cosa. Ma nel preambolo che richiama la teoria del diritto naturale e nei diciassette articoli redatti senza ordine, la Dichiarazione precisa l'essenziale dei diritti dell'uomo e dei diritti della nazione. Lo fa con una cura dell'universale che supera il carattere empirico delle libertà inglesi, che erano state proclamate nel XVII secolo; quanto alle dichiarazioni americane della guerra d'indipendenza, esse si erano si richiamate all'universalismo del diritto naturale, ma non senza certe restrizioni che ne limitavano la portata.
I diritti dell'uomo sussistono anteriormente ad ogni società e ad ogni Stato: sono diritti "naturali e imprescrittibili", la cui conservazione è il fine dei ogni associazione politica (art. 2)
"Gli uomini nascono e vivono liberi e eguali nei diritti" (articolo 1 della Dichiarazione). Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza, la resistenza all'oppressione (art.2).
Vediamo meglio questi diritti fondamentali:
La resistenza all'oppressione, più che autorizzare le rivolte future, legittimava quelle passate.
La libertà è definita come il diritto di "fare tutto ciò che non nuoce ad altri"; non trova dunque limiti che nella libertà degli altri (articolo 4). La libertà è innanzi tutto quella della persona, la libertà individuale, garantita contro le accuse e gli arresti arbitrari (art. 7) e dalla presunzione d'innocenza (art. 9).
Tutti gli uomini, arbitri della loro persona, possono parlare e scrivere, stampare e pubblicare, a patto che la manifestazione delle proprie opinioni non turbi l'ordine stabilito dalla legge (art. 10). In caso contrario si dovrà rispondere dell'abuso di questa libertà nei termini stabiliti dalla legge (art. 11).
Inoltre gli uomini sono liberi di acquistare e di possedere: la proprietà è un diritto naturale e imprescrittibile (art. 2), inviolabile e sacro (art. 16); nessuno può esserne privato, se non per pubblica necessità legalmente constatata e a condizione di un equo e preliminare indennizzo (articolo 17).
Nella Dichiarazione, l'eguaglianza è strettamente legata alla libertà: essa era stata fieramente rivendicata dalla borghesia contro l'aristocrazia, dai contadini nei confronti dei signori. Ma non può trattarsi che di eguaglianza civile.
La Legge è la stessa per tutti: tutti i cittadini sono eguali di fronte a essa; dignità, uffici e impieghi pubblici sono egualmente accessibili a tutti senza distinzione di nascita (art. 6). Le distinzioni sociali sono fondate esclusivamente sull'utilità comune (art. 1) e sulle virtù e le capacità del singolo individuo (articolo 6). L'imposta, indispensabile, deve essere egualmente ripartita fra tutti i cittadini, in proporzione ai loro averi (art. 13).
I diritti della nazione sono individuati in un certo numero di articoli. Lo Stato non costituisce più un fine a se stesso: suo unico scopo è di conservare ai cittadini il godimento dei loro diritti. Se viene meno a tale scopo, essi resisteranno all'oppressione (art. 2).
La Nazione, ossia l'insieme dei cittadini, è sovrana (art. 3);
la legge è l'espressione della volontà generale e tutti i cittadini, personalmente o per mezzo di rappresentanti, hanno diritto di concorrere alla sua formazione (art. 6).
Alcuni principi mirano a garantire la sovranità nazionale:
Innanzi tutto la separazione dei poteri, senza la quale non esiste costituzione (articolo 16).
Inoltre il diritto di controllo dei cittadini, diretto o esercitato per mezzo di rappresentanti, sulle finanze pubbliche e sull'amministrazione (art. 14 e art. 15).
À
"Una semplice Dichiarazione dei diritti dell'uomo, applicabile a tutte le età, a tutti i popoli, a tutte le latitudini morali e geografiche del globo, era certo una grande e bella idea; ma sembra che prima di pensare tanto generosamente al codice di altre nazioni, sarebbe stato bene che le basi del nostro fossero, se non poste, quantomeno convenute . Ogni volta che l'Assemblea sta per compiere un passo nell'esposizione dei diritti dell'uomo, la vediamo turbata dall'abuso che il cittadino potrà farne; spesso, la prudenza porta a esagerarlo. Donde le molteplici restrizioni, le minuziose precauzioni, le condizioni laboriosamente applicate a tutti gli articoli che stanno per seguire: restrizioni, precauzioni e condizioni che quasi dappertutto ai diritti sostituiscono doveri e alla libertà impacci, e che invadendo, sotto più d'un aspetto, i particolari più intralcianti della legislazione, finiranno col presentare l'uomo legato allo stato civile, anziché l'uomo libero della natura".
Dal n.31 del "Courrier de Provence" di Mirabeau
Come notava Mirabeau la Dichiarazione, redatta da costituenti liberali e proprietari, borghesi appunto, abbonda di "restrizioni, precauzioni e condizioni" che ne limitano la portata.
Spiriti utilitari quali erano, i costituenti, sotto una formulazione di portata universale, fecero opera di circostanza; legittimando le rivolte del passato contro l'autorità regia, essi intendevano premunirsi contro ogni tentativo popolare diretto contro l'ordine che andavano instaurando.
Di qui le numerose contraddizioni della Dichiarazione.
L'articolo 1 proclama eguali tutti gli uomini, ma subordina l'eguaglianza all'"utilità sociale";
all'articolo 6 è formalmente riconosciuta soltanto l'eguaglianza davanti all'imposta e davanti alla Legge: l'ineguaglianza derivante dalla ricchezza resta inalienabile.
L'articolo 2 proclama che la proprietà è un diritto naturale e imprescrittibile dell'uomo, ma l'Assemblea non si è mai curata della grande massa di coloro che non posseggono nulla.
La libertà religiosa riceve singolari restrizioni nell'articolo 10: i culti diversi da quello cattolico sono tollerati soltanto nella misura in cui "le loro manifestazioni non turbino l'ordine stabilito dalla legge". La religione di Stato resta ovviamente quella cattolica, protestanti ed ebrei devono accontentarsi di un culto privato.
L'articolo 11 afferma che ogni cittadino può parlare, scrivere e stampare liberamente, ma vi sono determinati casi in cui la legge potrà reprimere gli "abusi di queste libertà". I giornalisti patrioti protestarono vigorosamente contro questa offesa alla libertà di stampa.
À
Quando si trattò di rimodellare la realtà sociale della Francia, i giuristi e i laici dell'Assemblea costituente non si preoccuparono troppo né di principi generali né di ragione universale. Non si curarono delle contraddizioni che contrassegnarono l'opera, anche perché erano convinti che servendo gli interessi della loro classe avrebbero salvaguardato la Rivoluzione.
I diritti civili furono concessi pian piano a tutti i francesi. I protestanti vennero ammessi al diritto di cittadinanza nel Dicembre 1789, gli ebrei del Sud nel Gennaio 1790 e quelli dell'Est soltanto nel Dicembre del 1791.
La schiavitù, abolita in Francia nel Settembre 1791, fu mantenuta nelle colonie. La sua abolizione avrebbe leso gli interessi dei grandi piantatori.
Sempre nel Settembre 1791 l'Assemblea deliberò che tutti gli uomini di colore restassero privi del diritto di cittadinanza.
Ai lavoratori l'Assemblea costituente proibì l'associazione e lo sciopero: la legge Le Chapelier, del 14 Giugno 1791, stabilì la libertà del lavoro ma vietò agli operai di associarsi per la difesa dei propri interessi.
I diritti politici furono riservati a una minoranza. La Dichiarazione proclama che tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere alla formazione della legge (art. 6), ma cinque mesi dopo la Costituente concesse il diritto di suffragio soltanto ai possidenti.
I cittadini furono divisi in tre categorie:
Ø I "cittadini passivi" erano esclusi dal diritto elettorale, in quanto esclusi dal diritto di proprietà. Essi avevano diritti alla protezione della loro persona, delle loro proprietà, delle loro libertà, ma non a prendere parte attiva alla formazione dei pubblici poteri.
In questo modo circa tre milioni di francesi furono privati del diritto di voto.
Ø I "cittadini attivi" erano, secondo Sieyes, inventore di queste nomenclature, "i veri azionisti della grande impresa sociale". Essi ano un tributo minimo annuale pari al valore di 3 giornate di lavoro (ossia da una lira e mezzo a tre).
Erano più di quattro milioni e si riunivano in "assemblee primarie" per nominare gli elettori e le autorità cittadine.
Ø Gli "elettori" erano l'uno per cento dei cittadini attivi, avano un tributo pari al valore locale di 10 giornate di lavoro (ossia da cinque a dieci lire).
Erano circa cinquantamila in tutta la Francia e si riunivano in "assemblee elettorali" per eleggere giudici, deputati e membri delle amministrazioni dipartimentali.
Ø I deputati, infine, che formavano l'Assemblea legislativa dovevano possedere una qualsiasi proprietà fondiaria e are un tributo di circa cinquantadue lire.
Con questo sistema elettorale censitario, all'aristocrazia di nascita succedeva l'aristocrazia del denaro.
Il popolo era eliminato dalla vita politica.
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Gli oppositori dell'Assemblea, i democratici, levarono invano le loro proteste. Ecco cosa disse Robespierre all'Assemblea il 22 Ottobre 1789:
"Tutti i cittadini, di qualunque condizione essi siano, hanno diritto di rappresentanza. Nulla è più conforme alla vostra Dichiarazione dei diritti, di fronte alla quale deve sire ogni privilegio, ogni distinzione, ogni eccezione. La Costituzione stabilisce che la sovranità risiede nel popolo, in tutti gli individui del popolo. Ogni individuo ha pertanto diritto di concorrere alla formazione della legge cui è sottoposto e all'amministrazione della cosa pubblica che è sua, altrimenti non sarà vero che tutti gli uomini sono eguali nei diritti, che ogni uomo è un cittadino".
Ma le proteste dei giornali democratici furono ancora più violente. Ecco cosa scrive Marat, che vuole mostrare gli effetti funesti del regime elettorale sulle classi popolari:
"Così, la rappresentanza diventata proporzionale all'imposta diretta consegnerà il potere nelle mani dei ricchi; e la sorte dei poveri, sempre sottomessi, sempre soggiogati e sempre oppressi, non potrà mai migliorare con mezzi pacifici. Questa è indubbiamente una prova lampante dell'influenza del denaro sulle leggi. Del resto, le leggi non hanno autorità se non in quanto i popoli accettano di sottomervisi; e se hanno spezzato il giogo della nobiltà, essi spezzeranno anche quello dell'opulenza".
Dall'"Ami du Peuple" del 18 Novembre 1789
E ancora, l'opinione di Desmoulins:
"C'è una sola voce nella capitale, ben presto ce ne sarà una sola nelle province contro il decreto del marco d'argento. Esso ha costituito la Francia in governo aristocratico, ed è la maggior vittoria che i cattivi cittadini abbiano riportato nell'Assemblea nazionale. Per render palese tutta l'assurdità di questo decreto, basta dire che Jean-Jacques Rousseau, Corbeille, Mably non sarebbero stati eleggibili . Ma che volete dire con questo termine tanto ripetuto di "cittadino attivo"? I cittadini attivi sono coloro che hanno preso la Pastiglia, coloro che dissodano i campi, mentre i fannulloni del clero e della Corte, nonostante l'immensità dei loro possessi, sono soltanto piante che vegetano, simili a quell'albero del vostro Vangelo che non porta frutti e che bisogna gettare nel fuoco".
Dal n.3 delle "Revolutions de France et de Brabant"
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Nella Dichiarazione dei diritti non si trova alcun accenno all'economi: questo perché agli occhi della borghesia costituente la libertà economica sembrava cosa ovvia, ma anche perché le classi popolari restavano profondamente attaccate al vecchio sistema di regolamentazione e di calmiere, che in un certo modo garantiva le loro condizioni di esistenza. Il contraddittorio dualismo delle strutture economiche di antico regime contrapponeva alla bottega e all'artigianato tradizionali l'impresa industriale di tipo nuovo. Mentre la borghesia capitalistica rivendicava la libertà economica, le classi popolari manifestavano una mentalità anticapitalista.
La libertà di commercio e di esportazione dei grani, pur determinando progressi nella produzione sembrava avvantaggiare essenzialmente i proprietari, la borghesia: il popolo ne faceva le spese.
La feudalità venne soppressa, ma anche in questo caso a favore della borghesia: le terre dei signori e dei proprietari furono dichiarate riscattabili, ma soltanto i contadini agiati e i proprietari non coltivatori poterono affrancare le loro terre. La massa contadina era ancora una volta imprigionata dai cavilli escogitati dai borghesi.
Con l'abolizione definitiva della feudalità si affermò una nuova concezione di proprietà: proprietà nel senso borghese del termine. Libera, individuale, totale, con diritto di uso e di abuso secondo il concetto giuridico romano, la proprietà non ha altro limite che la proprietà altrui e, in misura minore, l'interesse pubblico.
La libertà di coltivazione, pur coronando col trionfo dell'individualismo agrario una lunga evoluzione sociale e giuridica, tendeva a rimpiazzare il vecchio sistema comunitario: il proprietario può coltivare liberamente le sue terre e chiuderle a suo piacere. I piccoli contadini difesero per molto tempo i loro diritti collettivi; in questo modo, accanto al nuovo diritto individualista e alla nuova agricoltura, sopravvissero per molto tempo la vecchia economia agraria e la comunità rurale tradizionale.
La libertà di produzione, già introdotta nel settore agricolo con la libertà di coltivazione, fu resa generale con la soppressione delle corporazioni e dei monopoli, ma non senza esitazione da parte della borghesia costituente. Inoltre fu ulteriormente rafforzata dalla soppressione delle camere di commercio, organi del grande commercio, dall'abolizione della regolamentazione industriale e dell'ispezione delle manifatture.
Soltanto la legge concorrenziale della domanda e dell'offerta doveva governare la produzione, i prezzi, i salari.
La libertà del lavoro prevaleva sulla libertà d'associazione: fu deliberato il divieto di coalizione e di sciopero, che contrastava con il diritto di associazione. In questo caso il liberalismo, fondato sull'individualismo sociale egualitario, avvantaggiava i più forti.
Infine, la libertà di commercio. La libera circolazione interna fu stabilita gradualmente con la soppressione di gabelle, dogane interne, dazi e altre imposte di consumo. Grazie all'abolizione di queste barriere il mercato interno si trovò unificato.
La libertà concessa alle attività finanziarie e bancarie completò la libertà commerciale: il mercato dei valori fu liberalizzato al pari di quello delle merci, favorendo l'ascesa del capitalismo finanziario.
Il commercio estero fu liberalizzato con l'abolizione del privilegio delle comnie commerciali. L'Assemblea costituente soppresse il monopolio della Comnia delle Indie orientali al di là del Capo di Buona Speranza: il commercio oltre quella zona fu reso possibile a tutti i francesi.
Il liberalismo commerciale della borghesia costituente venne però a un compromesso di fronte ai pericoli di concorrenza straniera: altra prova del realismo degli uomini dell'Ottantanove.
Alla produzione nazionale fu concessa la protezione, seppur moderata, doganale.
Risultava così sconvolto l'ordine economico tradizionale. Certo già prima del 1789 la borghesia era padrona della produzione e degli scambi. Ma il laisser faire, laisser passer su cui si fondava la Costituzione liberale liberava le attività commerciali e industriali da qualsiasi forma di privilegio o monopolio.
La produzione capitalistica era nata e aveva cominciato a svilupparsi nel quadro di un regime proprietario ancora feudale: questo quadro era adesso infranto.
La borghesia costituente accelerava l'evoluzione liberando l'economia.
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