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Azioni giudiziarie di tutela del credito

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Azioni giudiziarie di tutela del credito


Il creditore che non viene soddisfatto per l'adempimento può rivolgersi al giudice per intentare azioni giudiziarie nei riguardi del debitore affinché sia costretto ad adempiere alla sua obbligazione. Premettiamo che l'art. 2740 c.c. è quello a cui il creditore ricorre per ottenere l'adempimento e vediamo come i beni presenti e futuri del debitore possano garantire l'adempimento nei riguardi del creditore.

I mezzi che la legge offre al creditore per avere la certezza del patrimonio del debitore verso il quale il creditore può contare per essere soddisfatto sono i seguenti:


AZIONE SURROGATORIA:

Art. 2900 c.c.: questa azione può essere esperita dal creditore allorquando il debitore tiene un comportamento negligente, trascurato, privo di ogni interesse nell'esercizio dei diritti che poi gli spettano nei confronti dei pochi debitori. Il creditore può sostituirsi, cioè surrogarsi, al debitore per agire nei confronti dei debitore di quest'ultimo in modo che possa garantirsi, sul fatto che il debitore esercitando i suoi diritti patrimoniali nei riguardi dei suoi debitori, la propria garanzia di adempimento.

AZIONE REVOCATORIA:
Art. 2901 c.c.: questa azione è particolarmente difficile da potersi dimostrare davanti al giudice in quanto il creditore si rivolga al giudice per far revocare (tendere inefficaci) alcuni diritti che sono stati effettuati dal debitore in modo fraudolento, con il preciso scopo di danneggiare gli interessi del creditore. La difficoltà sta nel fatto che il creditore deve dimostrare che gli atti che compie il debitore costituiscono effettivamente in reale danno agli interessi del creditore e magari con l'aiuto di terze persone; cioè il creditore deve dimostrare davanti al giudice 2 elementi:



ELEMENTUS DAMNI (il fatto dannoso)

CONSILIUM FRAUDIS (consiglio fraudolento)

Deve cioè dimostrare che gli atti che il debitore sta compiendo d'accordo con un altro atto di trasferimento fraudolento dei suoi beni proprio con lo scopo di recare danni al creditore in modo fraudolento.


SEQUESTRO CONSERVATIVO:
Ha delle somiglianze con l'azione surrogatoria in quanto, anche in questo caso, il creditore cerca di garantirsi la possibilità di essere soddisfatto del suo credito. Il creditore può chiedere al giudice tale sequestro qualora si accorgesse che il debitore stia dissipando la sua attività e il uso patrimonio per cui il giudice può ordinare il sequestro cautelativo dei beni del debitore. Dal momento in cui il giudice ha emesso la sentenza del sequestro conservativo, qualunque atto di alienazione che il debitore compie sui suoi beni è nullo, sino a quando il debitore non abbia adempiuto completamente alla sua obbligazione. La differenza con l'azione surrogatoria consiste nel fatto che con il sequestro conservativo il debitore rimane in possesso dei suoi beni.





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