ePerTutti


Appunti, Tesina di, appunto diritto

LE AZIONI, LE OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI - LE SOCIETA COPERATIVE



ricerca 1
ricerca 2

CAPITOLO 10 - LE AZIONI, LE OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI


1-Tipizzazione e liberazione degli strumenti finanziati

Si chiamano strumenti finanziari le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli che una società può emettere per raccogliere denaro o per acquistare altre utilità. Gi strumenti finanziari possono essere con due metodi:

Della TIPIZZAZIONE, quando il contenuto è predefinito dalla legge. Questo metodo ha lo scopo di tutelare i risparmiatori evitando che investano in strumenti cui contenuto è affidato alla fantasia di chi li emette.

Della LIBERIZZAZIONE, quando il contenuto è liberamente determinato da chi li emette. Questo ha lo scopo di favorire la società consentendo di emettere strumenti più adatti alle loro necessità.




2- Le azioni e la loro circolazione

L'AZIONE è la frazione minima del capitale sociale che occorre sottoscrivere per diventare socio. La misura della partecipazione di ogni socio è dunque data dal numero delle azioni sottoscritte o acquistate. Un'azione è indivisibile. I soci fondatori possono decidere se la società avrà azioni recanti l'indicazione del valore nominale oppure azioni prive di questa indicazione (ma si potrà comunque calcolarlo con una semplice divisione).

In via di principio a ogni socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta; ma questo principio è derogabile infatti si possono assegnare un numero più che proporzionale: questo è giustificato dal fatto che alcuni soci apportano alla società anche altre utilità che non sono però valutabili come conferimenti;

Nelle società che non fanno ricorso al mercato di capitale di rischio i soci hanno il diritto di farsi rilasciare dagli amministratori certificati che rappresentano le azioni e che hanno natura di titoli di credito; questo diritto invece non spetta invece ai soci di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (a causa della dematerializzazione). Si chiamano azioni sia le quote ideali che i titoli azionari che le rappresentano;

Il modo di trasferimento si distingue nel caso in cui la società ricorra al capitale di rischio, e questo deve essere effettuato per legge con il sistema della scritturazione su conti; o nel caso in cui non ricorra, e questo avviene con il trasferimento del titoloazionario;Tuttavia la società può sottoporsi volontariamente al regime della dematerializzazione o decidere di non emettere titoli azionari seguendo il trasferimenti delle quote delle srl.

Le azioni possono essere nominative o al portatore. Ma la legge stabilisce che per tutte le società c'è l'obbligo di emettere soltanto azioni nominative e le ragioni sono essenzialmente di carattere fiscale poiché con questo tipo di azioni il nome dei titolari può essere individuato attraverso il libro dei soci. Fanno eccezione le azioni di risparmio che possono essere emesse al portatore e quindi essere anonime.

Vige poi la regola che se l'azionista non ha ancora versato l'intero conferimento non si libera dall'obbligo di effettuare i versamenti cedendo le sue azioni: esso infatti rimane obbligato per tre anni dall'annotazione del trasferimento;


3- I diritti degli azionisti

Tutte le azioni devono essere di eguale valore e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Tuttavia la società può derogare a questo principio creando speciali categorie di azioni fornite di diritti diversi. Se la società non si avvale di questa possibilità essa emetterà azioni ordinarie che attribuiscono diritti patrimoniali e diritti amministrativi:

IL DIRITTO AGLI UTILI E ALLA QUOTA DELLA LIQUIDAZIONE, ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e a una quota del patrimonio netto risultante dalla liquidazione della società. Però spetta all'assemblea decidere se e in che misura distribuire gli utili risultanti dal bilancio e questi si chiamano dividendi.

IL DIRITTO DI VOTO NELL'ASSEMBLEA, il voto consente all'azionista di concorrere a determinare gli indirizzi all'impresa sociale, e questo viene attribuito in base al principio capitalistico per il quale ogni azione da diritto a un voto. La maggioranza nell'assemblea viene dunque determinata per quote del capitale e non per teste. Il diritto di voto presuppone il diritto di intervenire all'assemblea e il diritto di impugnare le deliberazioni assembleari. Non spetta il diritto di voto al socio in mora che deve ancora versare il conferimento dovuto.

IL DIRITTO D'OPZIONE, è il diritto che spetta a ogni azionista in occasione di un aumento d capitale di sottoscrivere prima di terzi estranei alla società, in proporzione delle azioni già possedute, le nuove azioni emesse. Questo diritto tutela l'interesse del vecchio azionista a mantenere inalterata la propria percentuale di partecipazione, e a conservare il valore di mercato della propria partecipazione. L'azionista può anche vendere questo diritto oppure rinunciare ad esercitarlo: in questo case le azioni non optate devono essere offerte a chi interessato ne ha fatto richiesta.

I DIRITTI DI INFORMAZIONE, ogni azione da il diritto di prendere visione del progetto di bilancio, e di consultare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea

Ogni socio ha poi il diritto di denunciare a collegio sindacale i fatti che ritiene censurabili. Altri invece spettano soltanto all'azionista o agli azionisti che posseggono una determinata percentuale del capitale sociale.




4- Le categorie di azioni

L'atto costitutivo può prevedere particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli spettanti a quelle ordinarie, a patto che quelle appartenenti ad una stessa categoria abbiano eguali diritti. Inoltre la legge a sancito il principio della atipicità per il quale la società nei limiti imposti può liberamente determinare il contenuto delle azioni. Queste possono essere di tre tipi:

AZIONI PRIVILEGIATE NEI DIRITTI PATRIMONIALI, possono riservare una partecipazione agli utili o una quota del patrimonio netto più elevata, o una partecipazione alle perdite che scatta soltanto quando non sia sufficiente il capitale rappresentato dalle azioni ordinarie(è il caso delle azioni postderogate nelle perdite), o infine diritti patrimoniali correlati ai risultati di un determinato ramo dell'azienda.

AZIONI SENZA DIRITTO DI VOTO, CON VOTO LIMITATO a determinati argomenti, CON VOTO SUBORDINATO al verificarsi di particolari condizioni. Se poi la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima oppure può disporre scaglionamenti, cioè un attenuazione del principio capitalistico. Esistono però due limiti alla libertà statutaria: non si possono emettere azioni a voto plurimo, e il valore delle azioni con limitazione nel diritto di voto non può superare la metà del capitale sociale.

AZIONI CON PRIVILEGIO PATRIMONIALE E CON LIMITAZIONI NEL DIRITTO DI VOTO, sono quelle più diffuse e sono  le azioni privilegiate con voto limitato all'assemblea straordinaria e le azioni di risparmio (quest' ultime sono le uniche che possono essere emesse al portatore e soltanto da società quotate)

Oltre a quelle appena elencate la società può emettere anche azioni appartenenti ad altre categorie speciali:

AZIONI A FAVORE DI PRESTATORI DI LAVORO, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai lavoratori dipendenti mediante l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai lavoratori.

AZIONI CON PRESTAZIONI ACESSORIE, nella spa non si possono conferire prestazioni di opera o servizi, ma l'atto costitutivo può prevedere che i titolari di queste azioni siano obbligati a eseguire, oltre al conferimento, prestazioni accessorie non consistenti in denaro: queste devono essere nominative e non possono esserealienate senza il consenso degli amministratori.

AZIONI RISCATTABILI, sono azioni per le quali la società prevede un potere di ricatto: cioè che la società i soci possano riacquistarle alla scadenza di un certo termine; possono essere utili quando la partecipazione alla società si giustifica in base ad un rapporto extrasociale di durata temporanea.

AZIONI DI GODIMENTO, possono essere emesse quando la società delibera di ridurre il capitale sociale perché esuberante: vengono solitamente usate per non danneggiare i soci quando viene rimborsato il valore nominale delle azioni e il valore di mercato è superiore ad esso.


L'ASSEMBLEA SPECIALE quando la società emette particolari categorie di azioni non può pregiudicare i diritti riconosciuti nell'atto costitutivo a ciascuna categoria senza l'approvazione dell'assemblea speciale dei soci della categoria interessata. La delibera dell'assemblea generale è inefficace se la modifica dell'atto costitutivo non viene approvata dall'assemblea speciale. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio deve essere anche convocata per nominare un rappresentante comune il quale ha il diritto di assistere alle assemblee e impugnarne le deliberazioni.


5- Le obbligazioni

Le obbligazioni sono un modo con cui le società possono attingere finanziamenti:

esse sono frazioni di eguale valore nominale e con uguali diritti, di un mutuo che la società contrae con una pluralità di risparmiatori; ogni frazione attribuisce il diritto al rimborso, a una determinata scadenza , del capitale prestato e il diritto al amento periodico di un interesse su tale capitale. Possono essere nominative o al portatore.

Sono rappresentate da certificati con natura di titoli di credito se la società non fa ricorso al capitale di rischio, o possono non avere questa natura ed essere dematerializzate, nel caso in cui faccia ricorso.



I titoli obbligazionari emessi al portatore si trasferiscono con la loro consegna, mentre i titoli obbligazionari nominativi si trasferiscono analogamente alle quote della srl(?). Se invece le obbligazioni sono dematerializzate, si trasferiscono tramite il sistema di scritturazione su conti tenute da banche o altri intermediari.


I DIRITTI DEGLI OBBLIGZIONISTI le obbligazioni attribuiscono la qualità di creditore della società: pertanto l'obbligazionista ha diritto al amento dell'interesse stabilito anche se la società non ha conseguito utili da ripartire e ha diritto al rimborso del capitale prestato comunque vadano gli affari. Tuttavia la riforma del 2003 ha previsto che possano essere emesse tipi speciali di obbligazioni con diritti diversi, queste sono:

Obbligazioni nelle quali il amento è INDICIZZATO , nel senso che il tempo e l'entità possono variare in dipendenz di parametri oggettivi che possono dipendere o meno dalla società.

Obbligazioni nelle quali i tempi e l'entità del rimborso del capitale prestato sono CONDIZIONATI all'andamento economico della società, partecipando giuridicamente al rischio dell'impresa.

Obbligazioni nelle quali il diritto alla restituzione del capitale prestato e al amento degli interessi è SUBORDINATO alla soddisfazioni dei diritti di altri creditori.

OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, che trasformano la posizione di creditore in quella di azionista secondo un rapporto prestabilito. Questo può avvenire con procedimento diretto se si diventa azionista della società che ha emesso le obbligazioni e quindi contestualmente all'emissione l'assemblea delibera un aumento di capitale che risulterà effettivamente sottoscritto solo nella misura in cui si verificherà la conversione; o con procedimento indiretto, se si diventa azionista di un'altra società, e quindi sarà la società che ha emesso le obbligazioni a procurarsi le azioni dell'altra società.

OBBLIGAZIONI CON WARRANT, che attribuiscono il diritto di di sottoscrivere o di acquistare azioni della stessa società o di un'altra, pur continuando a rimanere obbligazionista.


L'EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI è deliberata dagli amministratori . La deliberazione deve risultare da verbale redatto da un notaio e deve essere iscritta nel registro delle imprese. Soltanto l'emissione d obbligazioni convertibili deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria, la quale può delegare questo potere agli amministratori. L'emissioni è però subordinata alla presenza di determinate condizioni, in modo che non vengano emesse junk bonds(cioè obbligazioni spazzatura): nel caso di società quotate non si hanno limiti nell'emissione di obbligazioni che vengono a loro volta quotate; nelle altre società invece non si possono emettere obbligazioni per una somma eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Fanno eccezione i casi in cui le obbligazioni eccedenti siano destinate alla sottoscrizione di investitori professionali, o siano garantite da un ipoteca su immobili sociali o il governo autorizzi ad emetterle oltre i limiti.


L'ORGANIZZAZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI la legge prevede l'esistenza di una organizzazione degli obbligazionisti che si articola in assemblea degli obbligazionisti e in un rappresentante comune nominato dall'assemblea. Spetta all'assemblea deliberare sulla modificazione delle condizioni del prestito proposte dalla società e queste sono vincolanti per tutti gli obbligazionisti. Inoltre ad essa spetta anche deliberare sulla proposta di concordato e di amministrazione controllata e sugli altri oggetti di interesse comune agli obbligazionisti. Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori della cerchia degli azionisti: egli ha il compito di provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, tutelare  gli interessi degli obbligazionisti, assistere al sorteggio delle obbligazioni ed all'assemblea dei soci.


CAPITOLO 11


CAPITOLO 19 - LE SOCIETA' COPERATIVE


1- Caratteri generali

Le cooperative sono società caratterizzate dal fatto di non avere scopo di lucro ma scopo mutualistico che consiste nell'offrire ai soci beni o servizi o occasioni di lavoro a condizioni migliori di quelle offerte dal mercato. Questo scopo è possibile perché i soci unendosi possono esercitare un'attività economica in modo da risparmiare il profitto dell'imprenditore. Esempi sono le cooperative di consumo, di produzione e lavoro, agricole, edilizie o di credito.




IL  MOVIMENTO COOPERATIVO: le cooperative nascono e si sviluppano a partire dalla metà dell'ottocento con la nascita e lo sviluppo del movimento operaio: la prima fu fondata in Inghilterra nel 1844 per evitare che gli operai oltre ad essere sfruttati dagli imprenditori fossero sfruttati dai bottegai. Oggi vi aderiscono anche altri ceti ed esistono anche gruppi cooperativi paritetici (che coordinano l'attività di più cooperative) e le associazioni nazionali delle cooperative (funzione di guida e vigilanza).

FONDI MUTUALISTICI: sono costituiti per incentivare la promozione e lo sviluppo della cooperazione, alimentati con il versamento obbligatorio, da parte di tutte le cooperative, del 3 per cento dei loro utili annuali.


2-La disciplina delle società cooperative

Quando la disciplina non dispone diversamente, si applicano le norme della spa. Tuttavia l'atto costitutivo può prevedere che si applichino invece le norme della srl quando la società ha un numero di soci inferiore a venti oppure l'attivo del patrimonio sociale non è superiore a un milione di euro. È obbligatorio applicare le norme della srl per le piccole società cooperatie  cioè costituite da non meno di tre e non più di otto persone. Però la loro disciplina presenta alcune peculiarità:

IL NUMERO MINIMO, i soci devono essere almeno nove, con eccezione della piccola società cooperativa dove devono essere almeno tre; in caso di numero inferiore si ha un anno a disposizione per integrare altri soci.

IL PRINCIPIO DELLA PORTA APERTA, deve essere aperta all'ingresso di nuovi soci che appartengono alla categoria sociale di cui la cooperativa è espressione, perciò l'atto costitutivo deve prevedere i requisiti per l'ammissione e questa avviene con deliberazione degli amministratori. I soci dunque possono variare fino ad un numero teoricamente illimitato per questo le cooperative sono caratterizzate dalla variabilità del capitale: tali modificazioni non comportano modificazioni dell'atto costitutivo.

DIRITTO DI VOTO, ogni socio ha diritto in assemblea a un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota o il numero delle azioni: il voto è attribuito quindi in base a un principio democratico. (questa regola si può derogare). Se la società ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province, oppure a più di cinquecento soci e svolge più attività distinte si può stabilire che l'assemblea sia costituita da delegati eletti da assemblee separate.

LE QUOTE E LE AZIONI, il limite massimo alle partecipazioni di ciascun socio è di 100.000 euro: questi limiti non si applicano per chi apporta beni in natura o crediti, alle persone giuridiche e ai sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi;le quote non possono essere trasferite senza autorizzazione degli amministratori.

SOCI FINANZIATORI, possono emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le società per azioni: quindi le cooperative possono emettere obbligazioni e azioni. I sottoscrittori sono chiamati soci finanziatori e si distinguono perché investono esclusivamente a fini di lucro, i diritti a loro spettanti sono stabiliti dall'atto costitutivo, con la regola che i voti attribuiti ad essi non devono superare un terzo di quelli complessivi e non possono eleggere più di un terzo dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO, le cooperative possono scegliere tra i diversi sistemi di amministrazione e controllo previste per spa e srl, ma in ogni caso la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

ESCLUSIONE, RECESSO E MORTE DI UN SOCIO, il socio può essere escluso quando sia moroso nel amento e negli altri casi previsti. Il socio può recedere nei casi previsti per le srl e spa, e quando l'atto costitutivo vieta la cessione delle quote. In caso di morte gli eredi salvo diversa disposizione non subentrano nella società ma hanno soltanto diritto alla liquidazione della quota/azione.

INSOLVENZA, la società cooperativa è sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o se esercità un attività commerciale al fallimento.











Privacy

© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta