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LE GARANZIE

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Le garanzie


In caso di inadempimento il creditore può tutelarsi attraverso diversi meccanismi (tutela del diritto del creditore): resp.patrimoniale, cause di prelazione, conservazione della garanzia patrimoniale.


Responsabilità patrimoniale: il creditore ha diritto a procedere ad esecuzione forzata su qualsiasi bene pignorabile. Due principi fondamentali regolano la materia:

Responsabilità illimitata: il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art.2740). Ci sono però alcune eccezioni: esistono limitazioni di responsabilità che limitano il potere dei creditori, come nel caso del patrimonio di destinazione (distinta unità patrimoniale).



Patrimonio separato: una parte del patrimonio è destinato a garanzia primaria di determinati debiti, ed è distinto dal patrimonio generale

Esempio: eredità con beneficio di inventario:l'erede che teme un'eredità dannosa può accettare l'eredità con beneficio d'inventario che consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede; l'erede in questo modo risponde dei debiti ereditari con i soli beni dell'eredità. Se così non fosse, con la semplice accettazione dell'eredità si verificherebbe la confusione dei patrimoni (un solo attivo e un sono passivo).

Altri esempi sono la massa fallimentare e il fondo patrimoniale.

Patrimonio autonomo: quando il patrimonio riunisce un complesso di rapporti attivi e passivi che fanno capo a più soggetti, e che sono distinti dai patrimoni individuali di ciascuno; caratteri comuni: a) un complesso di beni destinati ad uno scopo di cui sono contitolari più soggetti; b) una disciplina che mette al riparo questi beni grazie all'azione dei creditori personali dei contitolari; c) quindi la formazione di un'unità patrimoniale formata da rapporti che fanno capo a più soggetti, ma che sono distinti dai patrimoni individuali di ciascuno.


Pari condizione dei creditori: tutti i creditori hanno eguale diritto di soddisfarsi sui beni del debitore; ci sono però alcune eccezioni: le cause di prelazione (cioè il creditore ha diritto a soddisfarsi a preferenza degli altri) sono

Privilegi: sono accordati in considerazione della causa del credito. Si distinguono:

privilegio generale, su tutti i beni mobili à non è un diritto sulle cose del debitore, ma solo la pretesa a una prestazione particolare del credito;

privilegio speciale, su determinati beni mobili o immobili à funziona come diritto reale limitato.

Pegno: diritto di garanzia su cose mobili, universalità di mobili, crediti, diritti aventi per oggetto cose mobili. Si costituisce attraverso contratto di pegno; è un contratto reale che si perfeziona con la consegna. Il creditore pignoratizio ha diritto a far vendere la cosa in amento, a far suoi i frutti della cosa e - nel pegno su crediti - a riscuotere il credito.

Ipoteca: diritto di garanzia su immobili, usufrutto di beni immobili, superficie, enfiteusi, beni mobili registrati e rendite dello stesso stato. Nasce in 2 passi successivi: esistenza del titolo per la costituzione, costituzione tramite iscrizione (pubblicità costitutiva). Può nascere per 3 cause: ipoteca

legale: alcuni atti previsti dalla legge che danno diritto alla costituzione dell'ipoteca;

giudiziale: sentenza di condanna del amento;

volontaria: concessione volontaria (es.: contratto o dichiarazione unilaterale tra vivi).

Il grado dell'ipoteca dipende dalla data dell'iscrizione. Il patto commissorio è vietato.


Garanzie di credito: mezzi di sicura soddisfazione del credito:

Garanzie personali (come quelle che derivano dal contratto di fideiussione o dalla circolazione dei titoli di credito): si nomina un garante (cioè un altro obbligato) cui il creditore può richiedere l'adempimento e i cui beni offrono un'ulteriore garanzia patrimoniale.

Garanzie reali: il creditore ha diritto ad espropriare un bene ed appropriarsi del ricavato, sono il pegno (mobili) e l'ipoteca (immobili).


Garanzia patrimoniale: ha per oggetto tutti i beni del debitore. Il creditore non costituisce alcun vincolo sui beni e il debitore continua a disporne. Ciononostante il creditore è tutelato quando il debitore mette in pericolo la garanzia; ci sono 3 mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale:

Azione surrogatoria: il creditore può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso terzi al proprio debitore e che questi trascuri di esercitare se risulti una situazione oggettiva di pericolo per la garanzia del creditore.

Azione revocatoria: il creditore può chiedere che siano dichiarati inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio del debitore che ne rechino diminuzione, pregiudicando il soddisfacimento del creditore. Effetti: l'atto resta valido ed efficace ma il creditore può agire come se l'atto non fosse stato compiuto. Si prescrive in 5 anni.

Sequestro conservativo: misura preventiva applicabile quando ci siano ragioni oggettive per temere la perdita delle garanzie.


La fideiussione

Lo strumento principe della garanzia personale è il contratto di fideiussione: un soggetto (garante o fideiussore) garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso il creditore (art.1936) e quindi rispondendone con tutti i suoi beni presenti e futuri à il fideiussore che ha ato è surrogato dei diritti del creditore, subentra cioè non solo nel credito, ma anche nelle garanzie. Il fideiussore poi può rivalersi sul debitore, ha cioè diritto all'azione di regresso, che comprende il capitale, gli interessi dal giorno del amento e le spese sostenute.

La fideiussione può essere assunta anche se il debitore principale non ne è a conoscenza. La forma è la dichiarazione espressa.

L'effetto della fideiussione è di rendere il fideiussore e il debitore obbligati in solido verso il creditore garantito. Le parti però (cioè il fideiussore e il creditore) possono pattuire il beneficio di escussione: il garante non è tenuto a are prima che il creditore abbia escusso il debitore principale, deve cioè agire prima sul debitore principale; il fideiussore però ha l'onere, se convenuto in giudizio, di indicare i beni del debitore da sottoporre a esecuzione.


Il mandato di credito è un contratto con cui un soggetto da incarico a un altro (per es. una banca), che accetta, di far credito a un terzo. La dichiarazione del mandante si chiama lettera di credito (o credenziale). Chi accetta si obbliga a fare credito in nome e per conto proprio; chi ha dato l'incarico, assume gli obblighi di un fideiussore.


Nella prassi bancaria si è affermata un tipo particolare di garanzia personale, la fideiussione omnibus: un fideiussore presta garanzia non per uno o più debiti determinati, ma per tutte le obbligazioni presenti e future del debitore verso la banca.

Per le obbligazioni future deve essere previsto un importo massimo garantito (art.1938).


Fuori dall'ambito della garanzia si collocano i due seguenti contratti:

Lettera di patronage: quando una delle società controllate chiede un credito alla banca, la capogruppo manda alla banca una dichiarazione con la quale comunica di avere il controllo della società da finanziare; il patron non promette nessuna garanzia ma induce la banca a confidare delle circostanze e a contrarre il finanziamento.

Anticresi: contratto col quale il debitore (o un terzo) so obbliga a consegnare un'immobile a creditore a garanzia del credito; il creditore percepisce i frutti dell'immobile imputandoli agli interessi, se dovuti, altrimenti al capitale. Deve essere redatto per iscritto a pena di nullità (art.1350). Per essere opponibile ai terzi deve essere trascritto (art.2643).

Art.1963, 2744: applicazione del divieto di patto commissorio.





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