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LE OBBLIGAZIONI - FONTI DELL'OBBLIGAZIONE, SOGGETTI DELL'OBBLIGAZIONE, OGGETTO DELLE OBBLIGAZIONI, ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE A CARATTERE SATISFATTO

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LE OBBLIGAZIONI


L'obbligazione è un vincolo giuridico che si crea tra due o più soggetti, creditore e debitore, in base al quale il debitore si impegna a compiere una prestazione a favore del creditore secondo le regole dell'ordinamento giuridico (il codice civile non le definisce, lo fanno le Istituzioni di Gaio)


FONTI DELL'OBBLIGAZIONE


Art. 1173 c.c. - FONTI DELLE OBBLIGAZIONI. Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle, in conformità dell'ordinamento giuridico




Riassumendo si può quindi evidenziare che le obbligazioni nascono da:

CONTRATTI. Quando le parti si impegnano volontariamente ad eseguire le prestazioni;

VOLONTA' UNILATERALE. È il caso delle promesse unilaterali. L'obbligazione nasce solo nei casi previsti dalla legge;

ATTO ILLECITO In questo caso l'obbligazione avrà come contenuto la prestazione di una somma di denaro a favore del danneggiato, che ne diviene creditore (art. 2043 c.c.);

OGNI ALTRO FATTO IDONEO A PRODURLE. Ipotesi residuali che si fondano su norme di legge (ex. Arricchimento ingiustificato o gestione degli affari altrui)


SOGGETTI DELL'OBBLIGAZIONE

I soggetti dell'obbligazione sono:

DEBITORE. Soggetto passivo del rapporto, è colui il quale deve eseguire la prestazione.

CREDITORE. Soggetto attivo, è colui il quale può pretendere l'esecuzione della prestazione.


Nella sua forma più semplice il rapporto obbligatorio lega un solo creditore a un solo debitore. Ma può anche accadere che vi sia una PLURALITA' DI DEBITORI o una PLURALITA' DI CREDITORI


Art. 1292 c.c. - NOZIONE DELLA SOLIDARIETA'. L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno libera il debitore verso tutti i creditori


La solidarietà è quindi un mezzo per rafforzare il diritto del creditore nella sua attuazione.


Possono essere solidali le obbligazioni con pluralità di soggetti passivi (solidarietà passiva) o attivi (solidarietà attiva)  obbligati per la stessa prestazione e dalla medesima fonte o anche da fonti diverse quando siano collegate in modo tale da farle ritenere un complesso unitario.


PLURALITA' DI DEBITORI

Quando vi sia una pluralità di soggetti passivi possono operare due regimi giuridici:


SOLIDARIETA' PASSIVA

La solidarietà passiva costituisce la regola, se più persone sono obbligate insieme per la medesima causa o il medesimo oggetto, esse sono tenute normalmente in solido, salvo patto contrario con il creditore.


Art. 1294 c.c. - SOLIDARIETA' TRA CONDEBITORI. I condebitori sono tenuti in solito, se dalla legge o dal titolo non risulti diversamente.


Nella solidarietà passiva, l'obbligazione in solido si divide in parti che si presumono uguali tra i condebitori (art. 1298 c.c.). Tale suddivisione ha solo valenza interna, in quanto il creditore potrà richiedere l'intero adempimento anche a uno solo dei debitori. Tuttavia questa suddivisione interna pro quota giustifica la possibilità per colui che ha adempiuto per il totale, dell'esercizio dell'AZIONE DI REGRESSO


Art. 1299 c.c. - REGRESSO TRA CONDEBITORI. Il debitore in solido che ha ato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi. Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra agli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il amento. La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta


La problematica in questo caso risiede nelle conseguenze che possono derivare dai fatti giuridici verificatisi tra uno solo dei condebitori e il creditore. La regola generale stabilisce che si proano agli altri condebitori solo le conseguenze favorevoli, non quelle sfavorevoli:

Il riconoscimento del debito fatto da uno dei condebitori non ha effetto verso gli altri (art.1309 c.c.);

La transazione fatta dal creditore con uno dei condebitori non produce effetto nei confronti degli altri se questi non dichiarino di volerne profittare (art. 1304 c.c.)

Gli stessi effetti sono previsti per il giuramento, la sentenza, la costituzione in mora e la rinuncia della prescrizione (artt. 1305, 1306, 1308 e 1310 c.c.)


Unica eccezione si ha con gli atti che interrompono la prescrizione verso uno dei condebitori, questi in generale producono effetto anche verso gli altri (art. 1310 c.c.). 


PARZIARIETA' DELL'OBBLIGAZIONE

Il creditore può chiedere a ciascuno dei condebitori solo una quota del totale. Se uno dei condebitori non a il creditore subisce la perdita corrispondente. La parziarietà deve essere convenzionalmente prevista dalle parti, anche se opera automaticamente nel caso in cui più eredi succedano al debitore, infatti essi sono tenuti solo parziariamente, ciascuno per la propria quota, salvo che il testatore disponga diversamente.


L'obbligazione è parziaria solo quando l'oggetto della prestazione è divisibile.


PLURALITA' DI CREDITORI


SOLIDARIETA' ATTIVA

Quando vi sia una pluralità di creditori, se è prevista solidarietà, ciascuno di loro può chiedere l'intera prestazione al debitore il cui adempimento lo libererà nei confronti di tutti i creditori. Mentre la solidarietà passiva costituisce la regola, la solidarietà attiva deve essere espressamente prevista dai creditori, o può operare in alcuni casi previsti dalla legge (ex. Apertura cassette di sicurezza art. 1840 c.c. o nel conto corrente intestato a più persone art.1854 c.c.).


PARZIALITA' DELL'OBBLIGAZIONE

È la regola generale, e si conura come la possibilità per il creditore di chiedere l'adempimento solo della sua quota di credito.


OGGETTO DELLE OBBLIGAZIONI

Art. 1174 c.c. - CARATTERE PATRIMONIALE DELLA PRESTAZIONE. La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore


La patrimonialità della prestazione deve essere valutata secondo un parametro oggettivo desumibile dal comune modo di intendere i rapporti obbligatori in un determinato momento storico.


La prestazione deve essere inoltre (per analogia art. 1346 c.c.):

POSSIBILE. Quando riguarda attività o risultati materialmente o giuridicamente possibili.

LECITA. Cioè non contraria a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

DETERMINATA o DETERMINABILE. Essa è determinata quando è specificata in tutti i suoi elementi e determinabile quanto le parti o la legge fissano i criteri per la sua successiva determinazione, che può essere affidata a un terzo.


La prestazione può consistere nello svolgimento di un'attività o nel conseguimento del risultato:

OBBLIGAZIONI DI MEZZI. Il debitore si impegna a tenere un comportamento che soddisfi l'interesse del creditore, senza che il raggiungimento di un ulteriore risultato sia essenziale per l'interesse del creditore.

L'ulteriore risultato è al di fuori dell'obbligazione.

Si ha solitamente nel caso di professionisti quali avvocati, medici, i quali, anche se non raggiungano l'ulteriore risultato (vincere la causa, curare il paziente) avranno diritto comunque alla retribuzione per l'opera svolta.

OBBLIGAZIONI DI RISULTATO. Il debitore si impegna a conseguire un risultato come frutto della prestazione. L'interesse del creditore sarà soddisfatto solo con il conseguimento del risultato promesso. Le obbligazioni di risultato saranno adempiute quando sarà raggiunto il risultato promesso, e solo in quel momento il debitore sarà liberato di ottenere, se previsto, il compenso per l'attività svolta. La diligenza profusa nell'attività sarà rilevante, invece, per la responsabilità che può derivare dall'inadempimento


In base al contenuto della prestazione possiamo distinguere tra:

OBBLIGAZIONI DI DARE. Possono essere di due specie:

CONSEGNARE. Si tende a far acquistare al creditore la disponibilità materiale di una cosa.

TRASFERIRE. Si tende al trasferimento o costituzione di un diritto reale.


OBBLIGAZIONI DI FARE. La prestazione consiste in un qualsiasi comportamento diverso dal dare.


OBBLIGAZIONI DI NON FARE. Obbligazione negativa nella quale ci si accordi per non esercitare una determinata attività, diritto.


In base alla struttura dell'obbligazione (prestazione, ossia al suo modo di essere) avremo:

OBBLIGAZIONI DIVISIBILI

Si ha un'obbligazione divisibile quando si ha la possibilità di un adempimento parziale.


Art. 1314 c.c. - OBBLIGAZIONI DIVISIBILI. Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile, l'obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pare il debito che per la sua parte


OBBLIGAZIONI INDIVISIBILI

Art. 1316 c.c. - OBBLIGAZIONI INDIVISIBILI. L'obbligazione è indivisibile quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo  in cui è stato considerato dalle parti contraenti

L'indivisibilità può essere:

ASSOLUTA. La prestazione ha per oggetto una cosa indivisibile per natura o fatto che non ammette esecuzione parziale,

RELATIVA. La prestazione ha per oggetto una cosa o fatto naturalmente divisibile, ma che le parti hanno deciso di considerare indivisibile

ALTERNATIVE

Il debitore può scegliere quale prestazione, tra più poste sullo stesso piano di importanza, adempiere per liberarsi dal vincolo obbligazionario. La scelta della prestazione da eseguire prende il nome di "concentrazione", in seguito ad essa l'obbligazione da alternativa diviene semplice. Se la prestazione diviene impossibile dopo la concentrazione il debitore è liberato, nel caso in cui la prestazione divenga impossibile prima della concentrazione invece l'obbligazione si considera semplice dal principio.


Art. 1285 c.c. - OBBLIGAZIONE ALTERNATIVA. Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra


FACOLTATIVE

Si ha obbligazione facoltativa quando la prestazione dedotta è una soltanto (obbligazione semplice), tuttavia il debitore può liberarsi eseguendone un'altra, già individuata in precedenza con il creditore. La seconda è posta su un piano di subordinazione rispetto alla prima, e la sua impossibilità non determinata l'estinzione dell'obbligazione.


GENERICHE

Esse solitamente hanno per oggetto un dare, ma è possibile individuare la caratteristica della genericità anche per quelle di fare quando questo sia di natura fungibile. Il debitore deve prestare delle cose non inferiori alla media, ma in un secondo momento sarà necessario procedere ad individuare esattamente i beni oggetto della prestazione  (INDIVIDUAZIONE, atto con cui si isolano le cose oggetto della prestazione da altre facenti parte dello stesso genere. È fatta d'accordo tra le parti o nei modi che le stesse decidono di stabilire). La responsabilità per la perdita dell'oggetto dalla prestazione sarà prima dell'individuazione del debitore. Tale regola trova parziale attenuazione nell'ipotesi di "genus limitatum" ossia di un elemento che caratterizzi una parte delle cose appartenenti al debitore e oggetto della prestazione (ex. Vino - generica. Vino morellino di Scansano, annata 1998 genus limitatum).


Art. 1178 c.c. - OBBLIGAZIONE GENERICA. Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media


DI SPECIE Hanno per oggetto un dare o un fare antecedentemente individuato tra le parti.


COMULATIVE

Nell'obbligazione sono contemplate due o più prestazioni a carico del debitore, che per liberarsi dovrà adempierle tutte.


PECUNIARIE

Sono obbligazioni che hanno ad oggetto una somma di denaro. In esse si ha applicazione del PRINCIPIO NOMINALISTICO, secondo il quale le obbligazioni pecuniarie si eseguono in conformità col loro importo nominale, il debitore si libera quindi ando la somma originariamente determinata, anche se il suo potere di acquisto si è modificato nel tempo intercorso tra la nascita del debito e la scadenza.


Art. 1277 c.c. -  DEBITI DI SOMMA DI DENARO. I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del amento e per il suo valore nominale. Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del amento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima


L'art. 1278 c.c. consente di are un'obbligazione pecuniaria con moneta avente corso legale nello Stato  un debito contratto in valuta estera, sempre che non sia stabilito, attraverso un'apposita clausola, che il amento deve avvenire solo con la valuta estera.


Si possono avere due tipi di obbligazioni pecuniarie:

DI VALUTA. Derivano da obbligazioni pecuniarie e vale il principio nominalistico.

DI VALORE. Hanno ad oggetto una somma di denaro che deve essere determinata con riferimento a un valore. Al creditore viene quindi attribuito il valore di un bene o quota del patrimonio.

In seguito a LIQUIDAZIONE i beni di valore divengono beni di valuta.






A) ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI


L'obbligazione può estinguersi con adempimento, modo ordinario, ma può venir meno anche per altre situazioni che possono comunque soddisfare (SATISFATTORIE) o non soddisfare (NON SATISFATTORIE) l'interesse del creditore.


ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE A CARATTERE SATISFATTORIO


1) ADEMPIMENTO

L'adempimento è il modo di estinzione tipico delle obbligazioni e consiste nell'esatta esecuzione della prestazione. Con l'adempimento cessa l'obbligazione e vengono meno sia la pretesa del creditore che l'obbligo del debitore.

Esso è un ATTO GIURIDICO IN SENSO STRETTO (atto materiale), non un negozio giuridico, DOVUTO, poiché poco importa la volontà del debitore.


Art. 1176 c.c. - DILIGENZA NELL'ADEMPIMENTO. Nell'adempiere l'obbligazione il debitore  deve usare la diligenza del buon padre di famiglia


L'adempimento non conforme, in ritardo o l'inadempimento comportano la responsabilità contrattuale prevista dall'art. 1218 c.c. e di conseguenza l'obbligo al risarcimento del danno. L'adempimento è valido anche se compiuto da un incapace, se la prestazione era dovuta.


Art. 1189 c.c. - ADEMPIMENTO DEL TERZO. L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione


Il amento deve essere fatto al CREDITORE, al SUO RAPPRESENTANTE o PERSONA DA LUI INDICATA o infine a una PERSONA AUTORIZZATA DALLA LEGGE o DAL GIUDICE. Il amento effettuato a soggetti diversi non libera il debitore almeno che il creditore non lo ratifichi o ne approfitti.


Art. 1189 c.c. - PAGAMENTO AL CREDITORE APPARENTE. Il debitore che esegue  il amento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede. Chi ha ricevuto il amento è tenuto alla restituzione, verso il vero creditore, secondo le regole stabilite dalla ripetizione dell'indebito


Per quanto riguarda il tempo e il luogo del amento distinguiamo:


Art. 1183 c.c. - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO. Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve esser eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in  mancanza dell'accordo delle parti, è stabilito dal giudice. Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi


Art. 1182 c.c. - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO. Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono.

[I] L'obbligazione si consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta.

[II] L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva al momento in cui è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il amento presso il proprio domicilio.

[III] negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza


DAZIONE IN PAGAMENTO (datio in solutium)


Art. 1197 c.c. - PRESTAZIONE IN LUOGO DELL'ADEMPIMENTO. Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita. Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa, secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno in ogni caso non rivivono le garanzie prestate da terzi


Con la dazione in amento l'estinzione dell'obbligazione si verifica solo quando la diversa prestazione è eseguita. Nel caso in cui la diversa prestazione consista nella cessione di un credito, essa avverrà pro solvendo (salvo buon fine).


IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI


La scelta spetta principalmente al debitore, che la può esercitare solo quando tutti i debiti siano esigibili. Solo quando egli non si avvale di questa facoltà verrà sostituito il creditore che deciderà a quali debiti sarà imputabile il amento


Art. 1193 c.c. - IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO. Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando a, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il amento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti


Il potere di scelta del debitore è limitato quando il debito è composto da capitale e interessi, in questo caso il amento andrà necessariamente imputato agli interessi o alle spese, e non al capitale, a meno che il creditore non vi consenta (art. 1194 c.c.)


2 - COMPENSAZIONE


Art. 1241 c.c. - ESTINZIONE PER COMPENSAZIONE. Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono


Vi sono tre tipi di compensazione:


LEGALE. Opera automaticamente fin dal momento della coesistenza di reciproci rapporti di debito e di credito quando essi siano:

OMOGENEI. Hanno quindi lo stesso oggetto (crediti di denaro o di cose fungibili);

LIQUIDI. Sono esattamente determinati nel loro ammontare;

ESIGIBILI. Non sono sottoposti ne a termine ne a condizione.


GIUDIZIARIA. Si verifica invece quando il debito sottoposto a compensazione non è liquido (non esattamente determinato), ma è di pronta liquidazione. In questo caso il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente


VOLONTARIA. Anche quando i debiti e i crediti reciproci non presentano le caratteristiche di omogeneità, liquidità ed esigibilità, possono essere comunque compensati in base all'accordo delle parti.


Art. 1246 c.c. - CASI IN CUI NON SI VERIFICA LA COMPENSAZIONE. La compensazione non si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi:

Di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato;

Di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato;

Di credito dichiarato impignorabile;

Di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;

Di divieto stabilito dalla legge. (ex. Credito alimentare).


3 - CONFUSIONE


Art. 1253 c.c. - EFFETTI DELLA COMPENSAZIONE. Quando le qualità di creditore e  di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati


La confusione segue a situazioni giuridiche poste volontariamente in essere dal soggetto oppure di natura accidentale. Essa opera "ope legis", automaticamente, senza che sia necessaria un apposita dichiarazione di volontà, e non può predicare gli interessi dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o pegno sul credito


ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE A CARATTERE NON SATISFATTORIO


1 - NOVAZIONE


NOVAZIONE OGGETTIVA


Art. 1230 c.c. - NOVAZIONE OGGETTIVA. L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuovo obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco


Presupposti della novazione:

OBBLIGAZIONE ORIGINARIA DA NOVARE. La mancanza dell'obbligazione originaria rende nulla la novazione;

ALIQUID NOVI. Rispetto alla vecchia obbligazione, consiste nell'oggetto o nel titolo.

ANIMUS NOVANDI. Deve risultare dall'accordo in maniera non equivoca la volontà di estinguere la vecchia obbligazione; in mancanza dell'animus novandi non vi sarà novazione e alla vecchia obbligazione, comunque rimasta in vita, si aggiungerà la nuova.


NOVAZIONE SOGGETTIVA

ATTIVA. Variazione della persona del creditore;

PASSIVA. Variazione della persona del debitore.


Produce l'estinzione del vecchio rapporto obbligatorio con la conseguenza che il vecchio debitore sarà completamente liberato, mentre unico soggetto obbligato sarà il nuovo debitore.


2 - REMISSIONE DEL DEBITO


Art. 1236 c.c. - DICHIARAZIONE DI REMISSIONE. La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare


La remissione è quindi il negozio unilaterale ricettizio col quale il creditore rinuncia al proprio credito. È un atto di rinuncia quindi.


Si hanno due tipi di remissione del debito:

ESPRESSA. È il caso ordinario, la remissione del debito viene espressamente comunicata dal creditore al debitore;

TACITA (art. 1237 c.c.). La restituzione volontaria del titolo originale del credito fatta dal creditore al debitore costituisce prova della liberazione


3 - IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA NON IMPUTABILE AL DEBITORE


Art. 1256 c.c. - IMPOSSIBILITA' DEFINITIVA E IMPOSSIBILITA' TEMPORANEA. L'obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quanto, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore ha più interesse a conseguirla


In tal caso l'impossibilità deve essere:

SOPRAVVENUTA. Deve intervenire dopo la nascita dell'obbligazione.

OGGETTIVA E ASSOLUTA. La prestazione deve essere oggettivamente impossibile e non solo per il debitore (ex. Non è possibile invocare l'impotenza finanziaria).

NON IMPUTABILE AL DEBITORE. L'impossibilità deve quindi derivare da caso fortuito o forza maggiore.

DEFINITIVA. L'impossibilità deve essere di natura tale da non consentire in alcun modo l'adempimento.


B) MODIFICAZIONE SOGGETTIVE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

Vi  sono situazioni in cui possono modificarsi entrambe le parti del rapporto obbligatorio, mentre solitamente si modificano i soggetti attivi o i soggetti passivi.


CESSIONE DEL CONTRATTO

Con la cessione del contratto vengono a modificarsi tutte le posizioni attive e passive appartenenti al rapporto giuridico contrattuale, per questa ragione esso richiede di  norma il consenso del contraente ceduto.

Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto ma non l'adempimento.


Se le parti consentono preventivamente alla cessione usano redigere il c.d. STABILITO, un documento dal quale risultino tutti gli elementi contrattuali e nel quale è inserita la clausola "all'ordine" o altra equivalente. In tal caso la cessione del contratto si fa semplicemente con la girata del documento.


MODIFICHE DEL LATO ATTIVO


1 - SURROGAZIONE

Si ha quando un terzo, a seguito del amento di un debito di altri, viene sostituito al creditore originario che è stato soddisfatto. Può aversi sia per volontà del creditore che per volontà del debitore.


Art. 1201 c.c. - SURROGAZIONE PER VOLONTA' DEL CREDITORE. Il creditore, ricevendo il amento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al amento


Art. 1202 c.c. - SURROGAZIONE PER VOLONTA' DEL DEBITORE. Il debitore, che prende a mutuo una somma di denaro o altra cosa fungibile al fine di are il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo. La surrogazione ha effetto quando concorrano le seguenti condizioni:

Che il mutuo o la quietanza risultino da atto avente data certa;

Che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica definizione della somma mutuata;

Che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel amento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione


Solitamente il terzo ha interesse a subentrare nel diritto del creditore, se questo è assistito da particolari garanzie o da interessi particolarmente elevati.


Art. 2003 c.c. - SURROGAZIONE LEGALE. La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

A vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, a un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;

A vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, a uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato;

A vantaggio di colui che, essendo tenuto con gli altri o per altri al amento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

A vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario, che a con denaro proprio i debiti ereditari;

Negli altri casi stabiliti dalla legge


2 - CESSIONE DEL CREDITO

Art. 1260 c.c. - CEDIBILITA' DEI CREDITI. Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purchè il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione


Con la cessione del credito si realizza una successione a titolo particolare del credito, sostituendosi un nuovo creditore a quello originario. La cessione può:

Realizzare una VENDITA (venditionis causa)

Realizzare una DONAZIONE (donandi causa)

Essere EFFETTUATA AL POSTO DELL'ADEMPIMENTO (solvendi causa)


Art. 1264 c.c. - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO. La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando li è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che a al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione


La cessione può presentare diverse caratteristiche:

Essere PRO SOLVENDO. Il creditore cedente garantisce al cessionario l'adempimento del debitore ceduto.

Esser PRO SOLUTO. Il cedente non garantisce anche l'effettiva riscossione del credito, salva diversa volontà delle parti.

Essere in NOMEN VERUM. Il creditore garantisce l'esistenza del credito.

Essere in NOMEN BONUM. Il cedente garantisce anche la solvibilità del debitore ceduto.


Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che per prima è stata accettata dal debitore con atto di data certa precedente.


Non tutti i crediti sono cedibili. Sono esclusi quelli personalissimi come quelli alimentari e gli altri previsti dall'art. 1261 c.c.


FACTORING - CESSIONE DEI CREDITI D'IMPRESA


Una società, factor, stipula un contratto con l'impresa richiedente mediante il quale si obbliga ad assumersi la gestione dei crediti commerciali e la loro amministrazione previo una remunerazione.


L'importo delle fatture presentate "allo sconto" viene stornato di una quota di interessi e spese, e l'ammontare netto liquidato all'imprenditore richiedente. Lo sconto applicato rappresenta la remunerazione dell'impresa di factoring per l'anticipo di liquidità effettuata. È una cessione di crediti pro solvendo.


MODIFICHE DEL LATO PASSIVO


ACCOLLO


Art. 1273 c.c. - ACCOLLO. Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipula a suo favore. L'adesione del creditore importa la liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido con il terzo. In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate su contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta.



DELEGAZIONE


La delegazione è un accordo mediante il quale il debitore (delegante) assegna al creditore (delegatario) un altro debitore(delegato). Essa può essere di debito o di amento.

È necessario sottolineare che non è possibile variare la persona del debitore senza il consenso espresso del creditore, nel caso il  creditore non accetti il nuovo debitore, all'atto della scadenza, l'obbligato potrà reperire i mezzi per l'adempimento presso il "nuovo debitore" in virtù dell'efficacia interna tra vecchio e nuovo debitore.


DELEGATIO PROMITTENDI - DELEGAZIONE DI DEBITO


Art. 1268 c.c. - DELEGAZIONE COMULATIVA. Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo. Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento

RAPPORTO

DI

VALUTA

 

RAPPORTO DI PROVVISTA

 











Se il rapporto di provvista non esiste si ha una DELEGAZIONE ALLO SCOPERTO. Se sia rapporto di provvista che di valuta invece esistono e non si fa riferimento a entrambi si ha una DELEGAZIONE PURA ASTRATTA), mentre se si fa riferimento a uno solo si avrà una DELEGAZIONE TITOLATA CAUSALE). In quest'ultimo caso il delegato fa riferimento a questi due rapporti evidenziando che il suo impegno è subordinato alla loro validità.


Vi sono due tipi delegazione:

DELEGAZIONE COMULATIVA. Il nuovo debitore si aggiunge al vecchio debitore, ma il creditore deve chiedere l'adempimento prima al debitore delegato, e solo sussidiariamente al delegante.

DELEGAZIONE PRIVATIVA. Il creditore ha dichiarato espressamente di liberare il delegante.


DELEGAZIONE DI PAGAMENTO


Art. 1269 c.c. - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO. Se il debitore per eseguire il amento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato. Il terzo delegato per eseguire il amento non è tenuto ad accettare l'incarico ancorchè sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi


ESPROMISSIONE


Art. 1272 c.c. - ESPROMISSIONE. Il terzo(espromittente) che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il credito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo.  Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario. Può invece opporgli le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi l'espromissione. Non può opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell'espromissione


Il terzo assume spontaneamente il debito del debitore.





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