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INTERMEDIARI FINANZIARI - FUNZIONI DELL’IMPRESA BANCARIA, TESTO UNICO BANCHE E CREDITO, SIST. UEROPEO BANCHE CENTRALI E BCE, AUTORITà CREDITIZI

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INTERMEDIARI FINANZIARI


Il credito è il diritto del creditore di ottenere una controprestazione futura.


Ogni operazione di credito è basata sulla fiducia tra le parti e dal rischio:

  • La prima è il presupposto di ogni operazione, da cui deriva il fido, l’importo massimo che si è disposti ad accordare al fine ottenere un rischio tollerabile.

Si hanno operazioni di credito diretto e indiretto a seconda della presenza o meno di intermediari finanziari; questi sono generalmente rappresentati dalle banche, cioè enti ai quali è riservato l’esercizio di attività bancaria, che secondo la legge ha carattere di impresa ed è costituita dalla raccolta di risparmio tra il pubblico e dall’esercizio di credito.

Operando, le banche ricevono depositi se suscitano fiducia e concedono prestiti se dispongono della fiducia necessaria verso i soggetti da finanziare.

L’attività d’intermediazione consente:

  • Di raccogliere risparmi;
  • È sicura;
  • Trasforma qualitativamente il credito;
  • Effettua molte operazioni grazie alla capacità tecnica.



Intermediari non bancari sono:

  • Imprese d’assicurazione e ist. Di previdenza;
  • SIM;
  • SgestRisparmio
  • SinvestimentoCApitaleVariabile
  • Società gest fiduciaria;
  • Leasing e factoring;
  • Banche d’affari;
  • Poste italiane;
  • IstitutiMonetaELettronica
  • CassaDepositiPresiti

La banca opera nel settore del credito e dei regolamenti monetari esercitando un’attività d’intermediazione e att. Finanziarie che si affiancano con la prestazione di servizi. La banca attua questo processo indirettamente.

Secondo il TUF, sono strumenti finanziari:

  • titoli di capitale proprio;
  • titoli di debito;
  • quote o azioni;
  • strumenti finanziari derivati.

Il processo di acquisizione delle risorse avviene tramite raccolta di fondi con natura di cap. proprio o di debito sul mercato dei capitali interno ed internazionale.


FUNZIONI DELL’IMPRESA BANCARIA


Le funzioni esercitate dalle banche sono:

  • creditizia, che consiste nel reperimento presso gli operatori in surplus dei mezzi finanziari da utilizzare per erogare credito agli operatori in deficit mediante operazioni di impiego

I risparmiatori concedono prestiti sottoforma di depositi alle banche che finanziano chi ne fa richiesta;

  • supporto allo sviluppo delle imprese, si interviene con servizi di finanza innovativa per lo sviluppo (investment banking e merchant banking);
  • monetaria, Crea moneta bancaria idonea a sostituire la moneta legale nei amenti facilitando le transazioni commerciali,
  • di servizi, Consiste nella predisposizione di un’ampia gamma di prestazioni necessarie per conservare la vecchia  clientela e acquisirne di nuova (marketing bancario).

I servizi bancari sono:


q      Complementari: prestazioni tradizionali come la locazione di cassette di sicurezza, l’incasso di effetti e il amento delle retribuzioni.

q      Collaterali: servizi di innovazione tecnologica come leasing e factoring ecc.


  • Trasmissione impulsi politica monetaria, È l’applicazione delle misure adottate dalle autorità monetarie con lo scopo di influire sul comportamento e sulle decisioni degli operatori economici,
  • Amministrazione finanziaria, al sist. Bancario viene affidato:

q      Tassazione rendite, monitoraggio fiscale, indagine bancaria;

q      Indagini bancarie a fini penali, monitoraggio operazioni antiriciclaggio.


TESTO UNICO BANCHE E CREDITO


Il TUB raccoglie le norme che disciplinano il settore del credito. Con questo le banche, autorizzate dalla banca d’italia, possono svolgerel e operazioni e offrire servizi. Il TUB si articola in 9 titoli:

  • Autorità creditizie, le notizie in possesso della banca sono sottoposte al segreto d’ufficio;
  • Banche, è la parte più ampia e si suddivide in 7 capi riguardanti la raccolta di risparmio, l’autorizzazione della Bd’IT, direzione e controllo, autorizzazione per emissione di A/C le banche cooperative.

La raccolta di risparmio si conura come acquisizione di fondi con obbligo di rimborso. Si ha il principio del riconoscimento reciproco secondo il quale l’autorizzazione in un dato Paese dell’UE è valida per tutti gli altri Paesi membri.

Le banche possono raccogliere fondi anche attraverso l’emissione di obbligazioni ordinarie convertibili: l’emissione è deliberata dal consiglio d’amministrazione, il limite è costituito dal doppio del capitale sociale, non esiste un’assemblea per gli obbligazionisti e la durata minima richiesta è di 3 anni.

  • Vigilanza, raccolta delle norme riguardanti la vigilanza;
  • Disciplina delle crisi, norme di amministrazione straordinaria;
  • Soggetti operanti, regola gli intermediari non bancari;
  • IMEL, definizione di IMEL;
  • Trasparenza delle condizioni contrattuali, procedure di pubblicizzazione dei tassi, comunicazioni periodiche dei clienti e sicurezza delle operazioni;
  • Altri controlli, emissione di strumenti che superano il limite imposto dalla Bd’IT;
  • Sanzioni, sanzioni amministrative e penali;
  • Disposizioni transitorie,
  • passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

SIST. UEROPEO BANCHE CENTRALI E BCE


Con il trattato di Maastricht del ’92, si è istituito il SEBC, l’organizzazione formata dalla BCE e dalle banche centrali nazionali con il compito di emettere moneta unica e di gestire la politica monetaria ponendosi come obiettivo la stabilità dei prezzi. Attraverso il SEBC si realizza:

  • politica monetaria comune;
  • gestione riserve ufficiali in valuta;
  • operazioni di cambio;
  • attuazione sistema amenti;
  • raccolta informazioni statistiche.

La BCE è il massimo organismo della gestione della politica monetaria comune con la funzione di assicurare che i compiti del SEBCsiano assolti. La BCE è dotata di personalità giuridica e dispone di un capitale di 5miliardi di €.

Sia SEBC che BCE hanno il consiglio direttivo, membri del comitato esecutivo e 12 governatori delle BCN, ha ruolo decisivo il comitato esecutivo, presidente, vicepresidente e 4membri esperti, attua la politica monetaria.


AUTORITà CREDITIZIE NAZIONALI


Il TUB ha stabilito gli organi di vertice nazionali:

  • comitato interministeriale per credito e risparmio che vigila e tutela il risparmio;
  • ministero economia e finanze per gestione debito pubblico.

Il CICR è l’organo che da l’indirizzo generale del sistema di credito; mentre il ministero dell’economia emana decreti in materia di credito e sostituisce il CICR in casi di urgenza.


La Bd’IT è parte integrate del SEBC ed opera secondo le istruzioni della BCE. E’ istituto di diritto pubblico e il suo capitale è diviso in quote di partecipazione. I suoi organi principali sono:assemblea generale partecipanti, governatore, consiglio superiore e direttorio.

Il governatore dura circa 6anni con la sola possibilità di un rinnovo per mandato. Alla BCE sono affidati:

  • gestione tesoreria;
  • compensazioni nazionali;
  • servizi per l’ufficio cambi;
  • servizi all’utenza;
  • ricerche, analisi economiche e giuridiche;
  • vigilanza sul sistema bancario.

VIGILANZA BANCA D’ITALIA


L’attività di vigilanza ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la prudente gestione dei soggetti vigilati per il funzionamento efficiente del sistema finanziario.

Principio del mutuo riconoscimento: la BCN autorizza l’esercizio dell’attività bancaria quando esistono le condizioni richieste e tale autorizzazione è valida e riconosciuta anke negli altri Paesi membri dell’ UE;

Il controllo delle succursali di ogni banca è esercitato dalla BC del Paese nel quale si trova la sede legale.

I gruppi bancari possono avere come capo una banca italiana e sono considerati entità uniche ed indipendenti. La vigilanza in questo caso esercitata è di 2 tipi:

  • strutturale, controlli all’entrata, nell’espansione e sulle partecipazioni al capitale;
  • prudenziale, controlli sull’operatività delle banche, è di tipo informativo ed ispettivo.

STRUMENTI E POLITICA MONETARIA COMUNE


La politica monetaria si realizza attraverso le decisioni prese dagli organi della BCE. I principali strumenti per condurre questa politica sono:

  • operazioni mercato aperto, acquisto e vendita di strumenti finanziari da parte della BCE ;
  • manovra riserve obbligatorie, ci si avvale di depositare c/o le BCN una riserva obbligatoria, da calcolarsi periodicamente con un coefficiente % :
  • operazioni iniziativa controparti, finalizzate ad immettere o assorbire liquidità overnight, possono essere di due tipi:

q   rifinanziamento marginale;

q   di deposito.


Il SEBC garantisce il regolare funzionamento dei sistemi di amento e di compensazione. Al fine di questo è stato creato il TARGET (trasferimento espresso trans-europeomautomatizzato di regolamento lordo in tempo reale), il TARGET è realizzato dalle banchemediante strumentazioni informatiche di livello avanzato per la gestione di amenti in € di importo rilevante.

Questo nasce dalla combinazione tra:

  • sistemi nazionali di regolamento lordo in tempo reale;
  • rete interlinking, infrastrutture che consentono il collegamentodei vari sistemi nazionali di regolamento lordo.
  • Si sta evolvendo in TARGET 2.

COMITATO BASILEA E RELATIVI ACCORDI


Per iniziativa dei 10 Paesi principali industrializzati, è stato istituito il comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Nell’88 è stato approvato un accordo BASILEA1 rivolto ad accrescere il grado di patrimonializzazione delle banche. Nel 2004 si è fatto un secondo accordo che entra in vigore quest’anno che rafforza la stabilità delle banche. Questo obiettivo è perseguibile con imposizione di requisiti patrimoniali minimi, controllo prudenziale e disciplina del mercato. L’innovazione consiste nella gestione e nella quantificazione dei rischi assunti da ogni banca accantonando l’8% del patrimonio di vigilanza.

Il merito creditizio di ogni impresa è espresso da un voto e si devono tenere conto di 4 componenti importanti:

  • Probabilità of default, probabile insolvenza;
  • Loss given default, % persa in caso di insolvenza;
  • Exposure at default, importo al momento dell’insolvenza;
  • Maturità, durata esposizione creditizia della banca.



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