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LA STORIA DELLA BANCA ITALIANA - DALL'UNITA' ALLA LEGGE BANCARIA DEL 1926 - GLI INTERVENTI DEL TESTO UNICO

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LA STORIA DELLA BANCA ITALIANA.

1)PREMESSA:

a)  L'ordinamento del sistema bancario italiano è oggi strutturato secondo un modello che partecipa sia del diritto dell'organizzazione dell'amministrazione pubblica sia del diritto delle imprese e che tale modello rende necessario un approccio interdisciplinare pubblico-privato nello studio delle relative discipline.

I sistemi bancari più di altri settori economici hanno assunto caratteri profondamente condizionati dalle vicende complessive delle economie nelle quali si sono collocati, con la conseguente conformazione del loro ordinamento giuridico.

Il sistema bancario ha svolto un ruolo importante nel processo di industrializzazione dei Paesi che come l'Italia si sono avviati sul sentiero dello sviluppo industriale in condizioni di relativa arretratezza nei confronti dell'Inghilterra.



E' tale circostanza che a favorito la presenza del momento pubblicistico dell'ordinamento , presenza non altrettanto evidente nei Paesi nei quali le banche non assumono un ruolo così importante per lo sviluppo dell'economia.


b)  nella storia della legislazione bancaria italiana possono essere separati quattro periodi che presentano tratti sufficientemente differenti:

il primo periodo può farsi cominciare con l'unità d'Italia e terminare con il 1926 anno in cui venne dettata la prima legge generale per l'attività bancaria.

Un secondo periodo può essere individuato negli anni che vanno dalla prima legge bancaria(1926)alla legge bancaria del 1936-38: sono gli anni che vedono le vicende economiche dlla grande crisi e l'avvio del sistema bancario verso l'assetto che verrà organicamente formalizzato in quest'ultima legge bancaria.

Un terzo periodo ricomprende il cinquantennio che va dall'entrata in vigore della legge bancaria ai primi anni 80 : è il periodo in cui l'ordinamento bancario trova nella legge bancaria i suoi cardini fondamentali e il cui punto terminale può ravvisarsi nel DPR 27 giugno 1985 n°350 che da attuazione nel nostro paese alla prima direttiva comunitaria in materia bancaria.

Da quest'ultimo momento prende avvio un intenso processo di rinnovamento dell'ordinamento bancario, e più in generale, del mercato finanziario, attraverso una ricca produzione legislativa e amministrativa che da vita nei primissimi anni 90 ad un nuovo ordinamento bancario i cui principi fondamentali sono radicalmente diversi da quelli della legge bancaria.

E' un ordinamento che postula una crescente compenetrazione del mercato bancario e degli altri segmenti(mobiliare ed assicurativo) del mercato finanziario, che esclude una qualsiasi funzionalizzazione dell'impresa bancaria e che sconta un'irreversibile integrazione del mercato bancario nazionale nel mercato europeo, fondata sul principio, recepito nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n°481, del mutuo riconoscimento delle licenze bancarie.

Il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia che il Governo ha emanato con il D.Lgs. 1 settembre 1993, n°385, rappresenta la consacrazione formale del nuovo ordinamento, quello che oggi vigente.


2) DALL'UNITA' ALLA LEGGE BANCARIA DEL 1926.


2.1 L'ASSENZA DI UNO STATUTO SPECIALE PER LE IMPRESE BANCARIE

Il primo periodo (1865-l926)è caratterizzato per la mancanza di una disciplina speciale per l'attività bancaria in quanto tale.

L'impresa bancaria è sottoposta al diritto comune applicabile a tutti gli imprenditori.

L'art. 177 imponeva alle società che avevano per principale oggetto l'esercizio del credito l'obbligo di depositare presso il tribunale di commercio una situazione mensile esposta secondo il modo stabilito con decreto dell'autorità governativa.

Tale obbligo era particolarmante rilevante sotto il profilo della progressiva affermazione di uno statuto dell'impresa bancaria fondato anche su di un grado di trasparenza superiore a quella di diritto comune, in considerazione del fatto che il codice di commercio del 1882 non imponeva un articolazione minima delle poste di bilancio delle società.

In particolare non era previsto alcun controllo pubblico sull'attività bancaria in quanto tale, ossia esercitata senza l'emissione di biglietti di banca; emissione sottoposta invece come meglio vedremo ad un penetrante controllo.


2.2 LA DISCIPLINA DI ALCUNE ATTIVITA' BANCARIE SPECIALIZZATE

In quello stesso periodo vi furono importantissimi settori dell'attività bancaria sottoposti a controllo pubblico e inoltre le imprese bancarie andavano differenziandosi sulla base dei criteri operativi adottati.

Vi è dunque, oltre alle banche di diritto comune, una serie di strutture creditizie specializzate che continuano ancore oggi ad avere una grande importanza e che proprio in quel periodo vengono sottoposte a discipline speciali.

In quegli anni nascono e si sviluppano gli istituti di credito fondiario, le banche e gli istituti di credito agrario, il consorzio di credito per le opere pubbliche , e l'istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

La ragione politica della loro creazione sta proprio nella constatazione che la disciplina di diritto comune non era in grado di conciliare l'interesse dei risparmiatori con l'interesse di coloro che cercavano finanziamenti , soprattutto quando questi erano di durata protratta.

Il diritto speciale che viene introdotto cerca di conciliare l'interesse dei potenziali offerenti di fondi con quello dei richiedenti , sospendendo le regole di diritto comune e introducendo norme organizzatorie capaci di ridurre il rischio per i risparmiatori e, quindi, di eliminare tale componente dai tassi di remunerazione degli stessi pretesi.

Queste iniziative , che vedono il concorso massiccio di enti finanziatori pubblici, assumono per lo più la forma dell'ente pubblico imprenditoriale , sottoposto a forte controllo dell'autorità governativa; controllo che si esplica nell'autorizzazione ad esercitare l'attività e nella vigilanza sulla gestione, spingendosi, per altro, solo raramente a valutazioni che condizionino nel merito le singole scelte aziendali.

La prima struttura specializzata per il credito all'industria fu il consorzio per sovvenzioni sui valori industriali.

Quindi anche nel periodo 1865-l926 alcuni importanti settori di attività bancaria erano sottoposti ad uno statuto speciale caratterizzato da una forte venatura pubblicistica.


2.3 LE BANCHE DI EMISSIONE.

Una disciplina speciale viene introdotta nel periodo in considerazione per gli istituti che potevano emettere biglietti di banca.

Nell'ordinamento oggi vigente l'unica struttura bancaria che può emettere biglietti di banca è la banca d'Italia che inoltre concede credito solo alle banche e non anche ai privati.

Si è così realizzata, a partire dal 1936, una netta separazione tra attività bancaria e attività di emissione di biglietti di banca.

Ben diversa era la situazione che sotto questo profilo esisteva nel periodo preso in esame.

Le banche di emissione infatti erano normali imprese bancarie che avevano ottenuto dall'autorità governativa il potere di emettere biglietti di banca ossia titoli bancari al portatore che incorporavano il titolo a ricevere la quantità di moneta legale(metallica)sugli stessi indicata e che svolgevano la funzione di moneta fiduciaria nel sistema dei amenti.

Tali banche erano sottoposte già negli Stati preunitari a penetranti controlli pubblici.

Lo Stato unitario aveva o ereditato o legittimato una pluralità di istituti di emissione che accanto all'esercizio normale dell'attività bancaria avevano anche , per concessione amministrativa, il potere di emettere biglietti di banca.

Tale potere era stato da sempre sottoposto a controllo pubblico.

L'introduzione del corso forzoso liberò gli istituti di emissione dal vincolo obiettivo che il loro potere di emettere biglietti incontrava nel diritto dei portatori dei medesimi , in regime di convertibilità, di ricevere una corrispondente quantità di moneta legale: l'assenza di un controllo sulla emissione di biglietti non convertibili avrebbe potuto tradursi in un attentato all'ordine pubblico economico incidendo tali attività direttamente sulla quantità e sulla credibilità della moneta bancaria, avente carattere di moneta non più solo fiduciaria ma anche legale.

Naturalmente contro l'unificazione erano le banche di emissione più deboli destinate a vedersi private, in caso di unificazione, della facoltà di emissione a favore delle maggiori.

La volontà di giungere alla unificazione del servizio di emissione , più volte tradotta in disegni di legge e in convenzioni fatico pertanto ad affermarsi: e un decisivo passo verso l'unificazione potè compiersi con la costituzione nel 1893 della Banca d'Italia, solo come conseguenza del crollo bancario del 1892(che travolse alcuni di quegli istituti).


2.4 I CONTROLLI SULLE CASSE DI RISPARMIO:

come si può notare , dunque, sia l'attività bancaria specializzata, sia l'attività bancaria delle banche di emissione , erano sottoposte a controlli pubblici già nel periodo in esame.

Ma tali controlli non erano neppure gli unici che insistessero sull'attività bancaria.

In particolare va ricordato il distacco delle casse di risparmio dalle pubbliche amministrazioni che le avevano costituite come enti creditizi, ossia come enti che non si limitavano a raccogliere e custodire il risparmio ma che erogavano anche il credito.

E le casse di risparmio pur non rivestendo allora l'importanza che dovevano poi assumere costituivano già un importante momento dell'attività bancaria soprattutto per quanto concerne il trasferimento di fondi verso la pubblica amministrazione e verso l'agricoltura.

Sull'attività delle casse di risparmio esisteva un penetrante controllo pubblico.


2.5 LE DISCIPLINE STATUTARIE E I DIVERSI MODELLI OPERATIVI:

Sulla base dell'autonomia statutaria privata si vennero delineando in quel medesimo periodo alcuni particolari tipi di imprese bancarie i cui caratteri si sarebbero poi trasfusi in statuti legislativi speciali che per lungo tempo hanno disciplinato quelle categorie di imprese bancarie.

Questo discorso vale per esempio per le Casse Rurali(oggi Banche di credito cooperativo)e le Banche Popolari.

Entrambe organizzate secondo il modello della società cooperativa, le Casse per lo più a responsabilità illimitata e le Banche popolari a responsabilità limitata.

Le prime con un operatività prevalentemente rivolta al settore agricolo, le seconde proiettate verso i settori commerciale e piccolo industriali.

Queste due categorie di banche avevano acquisito, già prima del 1926, una tipicità organizzativa ed operativa che le differenziava profondamente dalle altre imprese bancarie ed in particolare dalla massa delle aziende di credito cosiddette ordinarie.

Il modello al quale si attennero le banche italiane nei loro rapporti di finanziamento dell'attività industriale negli anni sucessivi all'unificazione fu quello del credito mobiliare, importato, con una consistente parte di mezzi finanziari, dall'esperienza francese.

Questo modello al quale si uniformarono le due più importanti banche(diverse dagli istituti di emissione)che finanziarono le attività industriali e commerciali del primo trentennio dopo l'unificazione ossia la Banca Generale e la Società Generale di credito mobiliare, si caratterizzava, sotto il profilo della raccolta, per il fatto di far appello al pubblico risparmio attraverso titoli di partecipazione alla società bancaria e , per quanto concerne gli impieghi, perché finanziava le imprese sia attraverso finanziamenti a breve sia a lungo termine sia attraverso la sottoscrizione di obbligazioni e l'acquisto di partecipazioni sociali.

Queste imprese bancarie erano del tutto sottratte ad ogni tipo di controllo pubblico e subirono violentemente gli effetti della crisi economica che colpì il nostro Paese alla fine degli anni 1880.

Esse tentarono di far fronte ai problemi di liquidità raccogliendo depositi, anche a vista, ma così operando resero ancora più precario il loro equilibrio finanziario.

Nonostante i massicci rifinanziamenti da parte degli istituti di emissione, esse non resistettero ai riflessi finanziari della crisi economica e si determinò un vero e proprio crollo di questo settore del sistema bancario(1892), crollo che coinvolse gli istituti di emissione e che determinò con il riordino di questi ultimi(1893) anche la nascita di un nuovo modello di banca.

E di quegli anni infatti l'adozione del modello di banca mista introdotto in Italia sull'esempio tedesco.

Le banche miste si caratterizzarono nei confronti delle banche di credito mobiliare per il fatto di raccogliere risparmio non tanto attraverso le emissioni di titoli di partecipazione quanto piuttosto attraverso lo strumento del deposito(a vista e vincolato).

Sotto il profilo degli impieghi invece esse non manifestarono particolari diversità con le banche di credito mobiliare.

Sotto il profilo degli impieghi le banche miste si differenziavano dalle cosiddette banche commerciali o di credito ordinario; queste ultime infatti si limitavano ad effettuare finanziamenti a breve termine.

Le banche miste inoltre si caratterizzavano per un forte intreccio tra banca e industria in quanto le industrie finirono per detenere il controllo delle banche a loro volta detentrici di fortissimi interessenze nelle prime.

Il modello della banca mista venne adottato dalle maggiori banche italiane che sorte appunto dalle ceneri della crisi del 1892-l893(banca commerciale, credito italiano, banco di roma), accomnarono e finanziarono in gran parte lo sviluppo dell'industria italiana fino alla crisi degli anni trenta.


2.6 VERSO UNO STATUTO SPECIALE DELL'IMPRESA BANCARIA

I crolli bancari si moltiplicarono non solo per la stretta connessione che si era creata tra banca e impresa ma anche per la irrazionalità delle strutture del mercato bancario , sovraffollato da imprese non dotate di strumenti patrimoniali necessari per reggerne il confronto.

Si poneva quindi il problema di semplificazione del mercato bancario e di stabilità delle imprese bancarie non risolvibile attraverso le norme di diritto comune dettate dal Codice del Commercio.

Le crisi concentrate violente degli operatori bancari diedero vita ad un vero e proprio movimento per uno statuto speciale dell'impresa bancaria; movimento che sai sviluppò già a partire dal 1894 e che sfociò poi nei provvedimenti per la tutela del risparmio del 1926(assunti in un contesto che vede anche l'unificazione degli istituti di emissione).

La legislazione bancaria era ormai considerata di improrogabile necessità nell'interesse non solo dei risparmiatori, ma anche in quello generale del credito e dell'economia in generale.

Vi era un'attenzione soprattutto rivolta ai risparmi a vista e a breve che in situazioni di panico potevano compromettere la liquidità dell'impresa.


3)DALLA LEGGE BANCARIA DEL 1926 ALLA LEGGE BANCARIA DEL 1936-l938


3.1 I PROVVEDIMENTI MONETARI E DI TUTELA DEL RISPARMIO DEL 1926

Il 6 maggio 1926 si unificò l'emissione dei biglietti di banca riconoscendo la relativa facoltà alla sola Banca d'Italia, alla quale venivano trasferite riserve e passività per biglietti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia; e questi pur rimanendo banche pubbliche perdevano la natura di istituti di emissione.

All'unificazione si aggiungevano i provvedimenti per la tutela del risparmio.

I provvedimenti di unificazione monetaria e di risanamento bancario sfoceranno, dopo pochissimo tempo nella dichiarazione di convertibilità della lira, convertibilità che non avrebbe dovuto essere neppure prospettata in assenza dei provvedimenti appena ricordati.

La convertibilità durò ben poco: fino al 1931.

Si soppresse la sezione autonoma dei Consorzio sovvenzioni su valori industriali.

L'unificazione nella Banca d'Italia del potere di emissione favorì la creazione di una struttura di vertice alla quale affidare la vigilanza bancaria senza far ricorso ad un articolazione burocratica.


3.2 LA LEGGE BANCARIA DEL 1926

L'attenzione della nuova disciplina è rivolta soprattutto alle società ed agli enti esercenti il credito che raccolgono depositi.

Rimanevano fuori dall'ambito naturale della legge gli intermediari bancari che pur raccogliendo risparmio non ricorrevano al deposito ma allo strumento tecnico del prestito obbligazionario a medio e lungo termine.

Si andava delineando la distinzione tra aziende di credito e istituti di credito poi recepita dalla legge bancaria del 1936-l938 e fondata sulla lunghezza delle operazioni di provvista.

Si introduce una struttura di vertice di natura politica(ministro per le finanze , sia in posizione sub valente, il ministro per l'economia nazionale), alla quale è affidato il potere di autorizzare l'ingresso sul mercato sia di nuove aziende sia di nuovi istituti, l'apertura di nuove filiali(quando se ne riconoscano l'utilità e la convenienza), le operazioni di fusione tra aziende e , in caso di violazione delle norme alle quali queste ultime avrebbero dovuto adeguarsi, la revoca delle autorizzazione medesima.

All'istituto di emissione veniva attribuita la vigilanza sia sulle aziende sia sugli istituti col diritto di ricevere le situazioni periodiche ed i bilanci delle imprese bancarie ed il potere di svolgere di tempo in tempo ispezioni sulle stesse, allo scopo di assicurare l'osservanza del nuovo statuto speciale previsto per l'attività bancaria.

Viene così introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della riserva obbligatoria con lo scopo di favorire la liquidità e la stabilità delle aziende di credito.

Queste norme non vengono estese alle imprese bancarie che pur raccogliendo risparmio non lo fanno attraverso depositi ma attraverso l'emissione di obbligazioni e questo esonero costituisce , per quanto concerne il controllo sulla gestione, l'avvio di una differenziazione tra aziende ed istituti che si articolerà anche successivamente in termini analoghi a quelli fissati dal provvedimento in esame.

Comuni invece alle aziende a agli istituti sono le norme che si preoccupano di impedire la concentrazione dei rischi: viene imposto il limite di fido, ossia nessuna azienda e nussun istituto può concedere ad uno stesso obbligato affidamenti per un ammontare superiore ad 1/5 del patrimonio dell'ente creditizio salva la facoltà dell'istituto di emissione di consentire eventuali deroghe.

La legge del 1926 ha una funzione non di governo ma di polizia del credito.

La legge del 1926 costituiva un intervento moderatore e regolatore del mercato bancario.

In altri termini la legge del 1926 era attenta a quelle che oggi si definiscono le esigenze economiche del mercato, individuate allora nell'interesse alla stabilità delle imprese bancarie e alla razionalizzazione del relativo mercato e considerate indispensabili per consentire all'attività bancaria di svolgere la propria funzione al servizio dello sviluppo economico.


3.3 GLI ALTRI INTERVENTI LEGISLATIVI. I TESTI UNICI SULLE CASSE DI RISPARMIO E SULLE CASSE RURALI; LA LEGGE SUL CREDITO AGRARIO; LA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO; LO SVILUPPO DEI CREDITI SPECIALI.

Nel 1927 si sono introdotte le norme che favoriscono, e in alcuni casi impongono, la fusione tra aziende della categoria e sottolinea la funzione di coordinamento e di garanzia mutualistica delle Federazioni fra le Casse attribuendo alle stesse carattere anche coattivo.

Il T.U. del 1929 da vita ad un corpo normativo che completa l'opera avviata dalla legge bancaria del 1926, affinando anzi alcuni istituti che poi verranno applicati a tutte le imprese bancarie dalla legge bancaria del 1936.

Le Casse rurali sono concepite quasi esclusivamente come organi periferici di erogazione del credito agrario.

E' in questo periodo che sulla struttura dell'istituto di credito per la cooperazione si sviluppa la Banca Nazionale del Lavoro, destinata a diventare e a rimanere per lungo tempo la maggior azienda di credito italiana.

L'istituto di credito alla cooperazione era stato costituito nel 1913 da una serie di enti finanziari di natura pubblica sotto forma di ente di solo credito, non essendo autorizzato a raccogliere risparmio.

Ma dal 1925 ha anche la facoltà di raccogliere risparmio.

Nel 1929 con la nuova denominazione di Banca Nazionale del Lavoro e con il riconoscimento della sua natura di ente creditizio pubblico viene canonizzata la nuova realtà di questa struttura.

L'ordinamento della BNL consta sia delle norme generali dettate dalla legge del 1926 sia delle norme speciali che prevedevano sulla banca un controllo pubblico del Ministro delle Finanze.

Si dà così vita ad un ordinamento singolare che si aggiunge a quello degli altri istituti di credito di natura pubblica che operano nel mercato bancario italiano, anche in posizione di rilievo(Banco di Napoli, Banco i Sicilia ,S. Paolo di Torino), contribuendo ad accentuare il pluralismo del nostro sistema creditizio.


3.4 LA CRISI DELLA BANCA MISTA; LA COSTITUZIONE DELL'IMI E DELL'IRI.

Le grandi banche miste che avevano finanziato lo sviluppo industriale italiano vennero travolte dalla grande crisi degli anni trenta dalla quale però uscirono ancora prima della legge bancaria ritrovandosi in proprietà della Stato(attraverso l'IRI).

Le maggiori banche miste avevano effettuato ogni genere di operazione finanziaria a favore dell'industria ed erano entrate in possesso di ingenti pacchetti azionari delle società operative mentre le industrie erano protese ad effettuare scalate alle maggiori imprese bancarie.

La resistenza delle tre banche di maggior rilievo alla fine crollò e si rese così indispensabile il loro salvataggio da parte dello Stato.

Il salvataggio avviene attraverso una serie di convenzioni tra le banche interessate, il Governo e la Banca d'Italia; convenzioni che mantenute riservate quando non segrete, si realizzarono nel periodo 1931-l934.

La prima tappa dell'intera operazione fu realizzata nel 1931 e portò al trasferimento delle partecipazioni industriali dalle banche (Banca Commerciale e Credito Italiano)a società finanziarie con la conseguente separazione , sul piano formale, tra aziende di credito vera e propria e attività di partecipazione.

Il modello operativo adottato finiva per rovesciare sulla collettività il costo dell'acquisizione delle partecipazioni e consentiva di far giungere attraverso le finanziarie alle banche il flusso di denaro fresco necessario per ristabilire la loro liquidità e la loro stabilità.

Con le convenzioni inoltre le banche si impegnavano a non assumere più partecipazioni e a svolgere solo l'attività di credito commerciale.

Le banche miste cessavano di essere banche holding e costituivano il loro modello nel credito ordinario in genere a breve.

Si incomincia dunque nel 1931 a separare, a togliere quel legame che univa le banche alle industrie(tale legame cessò definitivamente nel 1934).

Quindi il finanziamento a medio lungo termine alle industrie era ormai precluso alle banche miste che fino a quel momento lo avevano concesso.

Nel 1931 nasce l'IMI, l'istituto mobiliare italiano, che divenne il più importante ente finanziatore delle industrie italiane.

L'organizzazione dell 'IMI fu di tipo imprenditoriale e esso poteva raccogliere denaro attraverso la sottoscrizione di obbligazioni essendo vietata ad esso la raccolta attraverso i depositi.

L'oggetto dellIMI era quello di concedere finanziamenti di durata protratta(limite dei 10 anni)e di acquisire partecipazioni nelle industrie.

Lo Stato creava così una struttura imprenditoriale che perseguiva l'interesse pubblico insito nell'erogazione di finanziamenti alle imprese , operando secondo logiche imprenditoriali che precludevano la possibilità che la stessa si trasformasse in uno strumento di salvataggio.

L'esigenza dei rimborsi dovuti alla Banca d'Italia per i finanziamenti concessi all'Istituto di liquidazione, portarono alla creazione dell'IRI, nato appunto con due sezioni distinte: l'una, la sezione finanziamenti, che poteva erogare crediti di durata anche ventennale, integrando così le competenze dell'IMI; l'altra, la sezione smobilizzi industriali , che succedeva all'istituto di liquidazione nelle posizioni creditorie e debitorie e nelle partecipazioni azionarie.

Per quanto riguarda la struttura dell'IRI il modello non è quello burocratico ma quello imprenditoriale, la provvista viene garantita esclusivamente attraverso l'emissione di obbligazioni non avendo la possibilità di effettuare depositi.

In ogni caso attraverso l'eliminazione dell'istituto di liquidazione si pose fine ad un sistema di finanziamenti imperniato sulla emissione di moneta da parte della Banca d'Italia e si optò decisamente per il finanziamento operato direttamente sul mercato.

La banca di emissione fu così liberata dal gravoso compito di organo necessario dei slavataggi che in precedenza aveva dovuto svolgere; venne, in altri termini, reciso ogni legame tra Banca d'Italia e sistema delle imprese, escludendosi in via definitiva la possibilità di coinvolgere la prima nelle vicende dei salvataggi industriali.

Nel marzo del 1934 con tre convenzioni vengono trasferite alla sezione smobilizzi dell'IRI tutte le partecipazioni ancora nei portafogli bancari delle tre maggiori banche miste o delle loro finanziarie, nonché tutti i debiti a durata protratta che le stesse banche avevano contratto, dietro trasferimento all'IRI medesimo dei pacchetti azionari di controllo delle banche miste.

Queste entrarono così nell'area pubblica senza per questo acquistare la natura di ente pubblico.

Per effetto di questa operazione l'IRI si trovò ad essere proprietario di oltre il 40% del capitale azionario italiano risultando così la più grande holding del paese.

Le tre banche miste cessando di essere holding rimangono esclusivamente banche ordinarie, mentre nel settore del credito all'industria operavano due strutture, l'IMI e l'IRI(sezione finanziamenti), specializzate nel credito a durata protratta, separate dalle strutture che erogavano credito a breve e deputate ad adempiere la funzione prima attribuita alla banca mista.

Nel 1937 venne eliminata la sezione finanziamenti con l'attribuzione all'IMI di una sfera operativa estesa fino ai finanziamenti di durata ventennale e la sezione smobilizzi sparì per lasciare posto ad una indifferenziata struttura destinata non più a smobilizzare ma a gestire le partecipazioni acquisite attraverso il salvataggio delle banche miste.

Si realizzò così una netta divisione fra l'IMI, che divenne il più importante ente di finanziamento industriale a durata protratta, e l'IRI che assunse il ruolo di ente pubblico di gestione delle partecipazioni statali.

Si portò in tal modo a compimento un processo che era stato avviato nel 1921 con l'assunzione di partecipazioni industriali da parte della sezione autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e si era poi sviluppato attraverso l'istituto di liquidazione e la sezione smobilizzi dell'IRI.


3.5 I RAPPORTI BANCA D'ITALIA-TESORO E IL MERCATO DEI CAMBI:

Nel 1927 si soppresse la facoltà del tesoro di chiedere alla banca d'Italia somministrazioni straordinarie e posero limiti ben precisi alle eventuali anticipazioni temporanee che la banca d'Itali doveva effettuare per esigenze transitorie di cassa.

Con D.M. il 31 dicembre 1936 si consentiva al tesoro libero accesso alle anticipazioni della banca d'emissione sia pure per esigenze dello Stato di carattere straordinario ed eccezionale.

Nel 1917 era stato istituito l'istituto nazionale per i cambi con l'estero(INCE) al quale era riservato il monopolio del commercio delle valute.

In coincidenza con la grande crisi vennero introdotti nuovi vincoli che sfociarono nell'obbligo di cessione della valuta a favore dell'INCE.

L'INCE continuò ad operare nei fatti come articolazione della banca d'Italia fino al 1935 anno in cui si avvio la creazione di una struttura politico-burocratica che prese il posto della banca d'Italia nello svolgimento del controllo di vertice sul mercato dei cambi ed in particolare sull'attività dell'INCE.



4)DALLA LEGGE BANCARIA AI PRIMI ANNI OTTANTA.


4.1 GLI ANNI 1936-l939

Nel 1936 vennero dettate disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia.

Il complesso di queste disposizioni ha dato vita ad un corpo organico di norme comunemente noto come legge bancaria che ha costituito la struttura portante dell'ordinamento bancario italiano fino all'emanazione del T.U. della legge sul credito emanato con D.Lgt.385/1993.

Come risposta alla grande crisi si accentua l'intervento dello Stato nell'economia e si pongono vincoli e controlli sull'attività bancaria.

Si hanno notevoli spinte verso la pubblicizzazione del settore.

All'interno del sistema bancario si era determinata una separazione piuttosto netta tra banche ed industria e si erano venute consolidando le caratteristiche giuridiche ed operative delle varie categorie di banche.

Le linee essenziali della legge bancaria vennero elaborate all'interno dell'IRI da un gruppo di lavoro guidato da Alberto Beneduce e Donato Menichella.

In precedenza la legge del 1926 aveva abbozzato un ordinamento generale applicabile come tale sia alle aziende di credito , sia agli istituti che , soprattutto per l'impulso della finanza pubblica erano sorti per l'esercizio di crediti speciali.

Essa tuttavia non aveva eliminato la frantumazione del potere di controllo che rimaneva attribuito ad una pluralità di Ministri e alla Banca d'Italia.

Un primo obiettivo sicuramente perseguito e realizzato fu appunto quello di creare un'unica struttura pubblica alla quale affidare la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia.

Tale struttura di vertice era costituita da un comitato di ministri presieduto dal capo di governo e composto dai ministri economici alle cui dipendenze veniva posto un organo statale denominato ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito al capo del quale era il governatore della banca d'Italia.

Quest'ultimo nella veste di capo dell'isapettorato partecipava alle riunioni del comitato dei ministri.

Il controllo governo sul sistema delle imprese bancarie non è più attribuito al binomio ministro delle finanze- banca d'Italia ma ad un organo burocratico alle dipendenze di un organo politico.

Alla banca centrale è sottratta la funzione di vigilanza sulle imprese bancarie funzione che viene assegnata ad un organo della pubblica amministrazione.

Un secondo momento è rappresentato dalla distinzione tra enti raccoglitori di risparmio a breve termine ed enti che raccoglievano il risparmio a medio e lungo termine, ossia tra aziende e istituti di credito.

La distinzione introduceva nel nostro sistema un principio di specializzazione delle imprese bancarie fondato sulla durata delle operazioni di raccolta.

La diversa durata di queste ultime ha importanti riflessi anche in ordine alla lunghezza delle operazioni di impiego.

Questo tipo di specializzazione non va sopravvalutato essendo consentito anche alle aziende di credito erogare credito a durata protratta ed assumere partecipazioni , sia pure nei limiti previsti dalle autorità di controllo.

La legge bancaria attribuisce agli organi pubblici di settore una serie molto ampia di poteri senza una precisa indicazione dei limiti che tali poteri incontrano.

Con la legge bancaria del 1936 il mercato del crdito ha assunto le caratteristiche di un oligopolio amministrativo, nell'ambito del quale la concorrenza fra le imprese può essere ridotta ad un ruolo marginale.

La legge bancaria ha creato un'apparato pubblico di governo del settore , capace di regolare la struttura del mercato e la gestione delle imprese attraverso l'attribuzione ai suddetti organi di ampi poteri.

Non solo poteri di controllo ma anche di governo caratterizzati come tali da una fortissima discrezionalità.

Il sistema bancario alle soglie della seconda guerra mondiale si presentava con una forte venatura dirigistica: il tesoro può accedere discrezionalmente alle anticipazioni straordinarie della banca d'Italia , il sistema dei cambi è sottoposto ad un regime di monopolio controllato da una struttura politico-amministrativa e analoga struttura ha il potere di governare il sistema bancario, sistema la cui componente pubblica ha assunto, sia pure in assenza di un disegno organico, una grande importanza sia nel settore delle aziende sia in quello degli istituti di credito.


4.2 LE RIFORME DELL'IMMEDIATO DOPOGUERRA(1945-l952):

Nel 1944 fu soppresso l'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e le relative facoltà e attribuzioni passarono al Ministro per il tesoro, insieme con le facoltà e le attribuzioni in precedenza riservate al Comitato dei ministri, al capo del governo e al capo dell'ispettorato.

La vigilanza sulle aziende di credito venne delegate ex lege alla banca d'Italia.

Nel 1947 si istituì un comitato interministeriale per il credito e il risparmio presieduto dal ministro per il tesoro al quale veniva attribuita l'alta vigilanza in materia di tutele del risparmio , in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria, mentre le funzioni dell'ispettorato venivano assegnate alla banca d'Italia.

Le modifiche introdotte realizzavano una tendenziale privatizzazione del controllo bancario sottraendolo ad un organo politico amministrativo e demandandolo ad un ente, la banca centrale.

Nel 1948si pose un limite alla facoltà del tesoro di ottenere anticipazioni straordinarie dalla banca d'Italia precisando che tali anticipazioni avrebbero potuto essere concesse solo se debitamente autorizzate dal Parlamento.

L'alta vigilanza del settore viene attribuita al comitato interministeriale per ilo credito e il risparmio, mentre le funzioni di controllo e di contraente necessario nel commercio delle valute vengono affidate all'Ufficio italiano dei cambi.

Nello stesso periodo si realizza un incremento delle strutture destinate ad esercitare il credito a medio e lungo termine.


4.3 DAGLI ANNI CINQUANTA AGLI ANNI SETTANTA:

L'ordinamento creditizio consolidatosi negli anni della ricostruzione del paese(1945-l952) rimane sostanzialmente immutato per un lungo periodo.

La nuova carta costituzionale non determina modificazioni nell'ordinamento creditizio.

Nel 1968 si sancisce che il comitato interministeriale per il credito e il risparmio deve attenersi alle delibere del comitato interministeriale della programmazione economica.

L'intermediazione finanziaria era affidata pressochè integralmente al sistema bancario che in forme più o meno articolate si preoccupava di articolare il risparmio dalle famiglie alle imprese e alla pubblica amministrazione.

Le imprese bancarie che detenevano perciò il monopolio della intermediazione operavano per di più in un mercato bancario fortemente segmentato. Dove la distinzione per categorie giuridiche conservava una notevole rilevanza, e che veniva protetto nei confronti dell'esterno dal blocco delle autorizzazioni all'ingresso imposto dalle autorità creditizie.

Questo stato di cose che consentiva di neutralizzare anche la concorrenza delle imprese bancarie di altri paesi garantiva la stabilità del sistema creditizio italiano.

Per quanto riguarda i rapporti fra banca centrale e tesoro: non solo il tesoro aveva il potere legislativamente riconosciuto di ricorrere per il proprio fabbisogno al finanziamento consentito dal conto corrente di tesoreria esistente presso la banca centrale, ma quest'ultima aveva assunto l'impegno di sottoscrivere i titoli del debito pubblico che non trovassero collocazione sul mercato.


5)LA FORMAZIONE DEL NUOVO ORDINAMENTO BANCARIO:


5.1 LE MODIFICAZIONI DEL MERCATO FINANZIARIO DEI PRIMI ANNI OTTANTA E LE ESIGENZE DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO.

La fisionomia del sistema bancario dei primi anni novanta è profondamente diversa da quella degli anni precedenti.

L'elemento nuovo e di grande peso è rappresentato dalla sa massiccia di nuovi prodotti finanziari e di nuovi intermediari finanziari che mettono in pericolo la situazione di rendita nella quale aveva vissuto il sistema bancario e lo spingono a migliorare la propria efficienza e a muoversi secondo logiche del mercato e dell'impresa.

Le banche sono inoltre attaccate dalla concorrenza grazie al principio del mutuo riconoscimento delle licenze bancarie (dal 1 gennaio 1993).

Tutte le aziende di credito dunque hanno allargato il proprio ambito operativo, riducendo progressivamente le differenze fra le attività da ciascuna di esse esercitata e dunque eliminando la segmentazione del settore.

Non vige più dunque l'articolo 5 della legge bancaria(specializzazione) e si va dunque verso una despecializzazione del sistema bancario la quale vale sia per le aziende di credito che per gli istituti.

Nascono nuovi intermediari diversi da quelli bancari, che offrono in un periodo di forte inflazione , ai risparmiatori forme di investimento del risparmio non esposte al rischio della svalutazione monetaria e mettono a disposizione delle imprese i finanziamenti , che per ragioni connesse a vincoli imposti dalle esigenze della politica monetaria, le banche non sono in grado di garantire.

Si diffondono così titoli atipici e forme di intermediazione cosiddette parabancaria(leasing, factoring) oggettivamente concorrenziali con quelle delle banche , che determinano una profonda contrazione dell'attività bancaria tradizionale: è il fenomeno noto come disintermediazione bancaria.

Riveste un ruolo importante il mercato mibiliare al quale le banche si orientano attraverso la gestione dei patrimoni in valori mobiliari; la relativa raccolta indiretta assume un importanza crescente nell'ambito delle operazioni di provvista.

Il rapido sviluppo dell'attività di intermediazione finanziaria non bancaria e di intermediazione mobiliare sollecita interventi legislativi che assicurino il rispetto delle regole del gioco.

In questa prospettiva appare evidente ridisegnare i confini fra attività bancaria e attività finanziaria non bancaria, da un lato, e attività di intermediazione mobiliare , dall'altro.

Tendenze simili si andavano manifestando anche sul tradizionale confine esistente fra il settore bancario e quello assicurativo: i rapporti fra questi due segmenti del mercato finanziario, si facevano più stretti attraverso la creazione di prodotti misti, l'utilizzazione delle stesse reti per la distribuzione dei rispettivi servizi nonché attraverso reciproche partecipazioni proprietarie.

Una situazione analoga si determinava nei rapporti fra mercato mobiliare e mercato assicurativo, attraverso una più significativa presenza delle imprese di assicurazioni sul mercato mobiliare e nella raccolta del risparmio.

I fenomeni ora descritti rendevano evidente la necessità per gli enti creditizi di muoversi sia nell'ambito del settore bancario sia nell'ambito dei settori del mercato mobiliare e di quello assicurativo esclusivamente sulla base della logica d'impresa , in un rapporto di concorrenza con gli altri enti creditizi ed altresì con gli altri operatori del mercato finanziario.

Il diritto del mutuo riconoscimento avrebbe eliminato ogni forma di protezione burocratica nei confronti della concorrenza degli enti creditizi degli altri paesi della Comunità.


5.2 LA PROGRESSIVA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ORDINAMENTO.

Le tappe della formazione del nuovo ordinamento bancario sono le seguenti:


5.2.1.L'accesso all'esercizio dell'attività bancaria e l'articolazione territoriale degli enti creditizi.

La svolta può essere fatta coincidere con l'attuazione della prima direttiva comunitaria avvenuta con grande ritardo nel 1985.

Vi è il riconoscimento del diritto all'ingresso sul mercato bancario a favore di qualunque soggetto che presenti le qualità oggettive richieste dalla legge per potere esercitare la relativa attività.

Il blocco delle autorizzazioni che aveva caratterizzato il sistema bancario dal 1962 era caduto.

Quella disciplina avrebbe dovuto porre fine anche al potere , delle autorità creditizie, di controllare discrezionalmente lo sviluppo territoriale degli enti creditizi.

Il provvedimento legislativo del 1985 consentiva invece un potere autorizzatorio discrezionale sulla apertura di nuove succursali bancarie, che è stato abrogato con l'attuazione della seconda direttiva della Comunità nel 1989.

Con la direttiva del 1985 veniva esclusa la possibilità per le autorità di vigilanza di chiudere una filiale bancaria per realizzare una migliore distribuzione territoriale delle aziende di credito.

L'esercizio dell'attività bancaria era esercizio di un diritto(art. 41 Costituzione: di iniziativa economica) e non svolgimento di una funzione.

Il punto di emersione più significativo di questo mutamento di indirizzo culturale può forse rintracciarsi nell'abbandono da parte della Suprema Corte del convincimento che l'attività bancaria presenti i caratteri del servizio pubblico in senso oggettivo.


5.2.2.Il nuovo stile della vigilanza sull'esercizio dell'attività bancaria.

Le autorità di controllo possono fissare limiti esterni alla libertà di impresa, ma non possono imporre scelte di impresa.

Muta lo stile della vigilanza.

Non più provvedimenti assunti caso per caso e senza alcuna trasparenza , ma norme di vigilanza generali, preventivamente emanate e di contenuto tendenzialmente oggettivo, nel rispetto delle quali gli enti creditizi sono assolutamente liberi nelle proprie scelte imprenditoriali.

In particolare si va delineando un sistema di vigilanza fondato su parametri oggettivi(coefficienti) diretti a garantire le condizioni di solidità patrimoniale, di liquidità e di diversificazione degli impieghi ritenute necessarie per assicurare sufficiente liquidità e stabilità agli enti creditizi.


5.2.3.La riforma della banca pubblica: da ente pubblico economico a società per azioni a controllo pubblico.

L'accettazione della logica d'impresa imponeva una maggiore libertà operativa ma comportava anche maggiori rischi per gli enti creditizi.

La legge del 30 luglio 1990 permise a tutti gli enti creditizi pubblici di adottare la forma di società per azioni e quindi di eliminare la condizione di inferiorità istituzionale nella quale gli stessi si trovavano per essere costretti nella forma dell'ente pubblico imprenditoriale, per di più di natura non corporativa ma fondazionale.

L'art. 18 del D.Lgt. 20 novembre 1990, n°.356, consentì agli istituti di credito di natura pubblica, di abbandonare la monosettorialità nella quale la massima parte di essi era costretta, permettendo loro di estendere, la propria operatività a tutto l'ambito del credito a medio e lungo termine.

Si potevano così creare società bancarie plurisettoriali di medio lungo termine dotate della libertà operativa indispensabile per una gestione efficiente.


5.2.4.La disciplina dei rapporti banca-industria.

Nonostante fosse nata dalle ceneri della banca mista , la legge bancaria non vietava ne il controllo delle industrie sulle banche né quello delle banche sulle industrie, sottoponendo per altro la seconda alla eventuale autorizzazione delle autorità di vigilanza.

La trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni rende possibile , nei limiti consentiti dalle norme sul controllo pubblico, l'assunzione di un ruolo rilevante nell'ambito della proprietà delle aziende di credito, da parte delle industrie, con i possibili conflitti d'interesse che a tale situazione si possono accomnare e con i pericoli che gli stessi possono determinare per una gestione sana e prudente dell'ente creditizio.

L'art. 27, 6° comma, della legge 287 del 1990 ha disciplinato: i soggetti diversi dagli enti creditizi e dagli enti o società finanziari . . Non possono essere autorizzati ad acquisire o sottoscrivere, . .. azioni o quote di un ente creditizio che comportino una partecipazione superiore al 15% dal capitale dello stesso o l'assunzione del controllo su di esso.

Il nostro ordinamento esclude dunque la possibilità di adottare il modello della banca mista, rimanendo invece subordinata all'autorizzazione delle autorità creditizie l'adozione di tale modello per quanto riguarda la partecipazione delle banche nelle industrie.


5.2.5.La disciplina della vigilanza sui gruppi bancari.

Gli enti creditizi a partire dalla fine degli anni 80 assumono il controllo di società di leasing, di factoring, di gestione dei fondi comuni, di fiduciarie, di commissionarie, di società finanziarie di partecipazione, di società finanziarie di gestione e negoziazione di valori mobiliari.

Si afferma così il modello del gruppo bancario polifunzionale.

Questo pone il problema di introdurre qualche forma di controllo sulle società partecipate dall'ente creditizio di vertice.

Una prima risposta a tale problema viene nel 1986: si consente all'autorità di controllo degli enti creditizi di conoscere le situazioni economiche e finanziarie delle società controllate.

Ma un sistema organico di vigilanza sul gruppo bancario viene introdotto nel 1990 : non solo estende la vigilanza consolidata ai gruppi che vedono l'ente creditizio in posizione di controllato, e non più solo di controllante, ma prevede una disciplina della società capogruppo non ente creditizio, e , soprattutto, attribuisce alla capogruppo, ente creditizio o società finanziaria, il potere di coordinamento e di direzione delle controllate allo scopo di tutelare l'interesse alla stabilità del gruppo.


5.2.6.Gli enti creditizi e la legge di tutela della concorrenza.

Le regole generali per la tutela sulla concorrenza furono emesse nel 1990.

Vi fu dunque l'estensione della legge antitrust al mercato bancario.

La tutela dell'attività bancaria e del mercato bancario non vengono attribuite all'autorità garante bensì agli enti creditizi.

Gli enti creditizi dovranno dunque garantire la tutela della concorrenza del mercato bancario negli stessi termini nei quali la medesima è tutelata negli altri mercati.


5.3 IL NUOVO ORDINAMENTO BANCARIO E LE RIFORME DEL MERCATO FINANZIARIO.


5.3.1. La disciplina dell'attività finanziaria non bancaria

Il settore della intermediazione finanziaria non bancaria(società di leasing, di factoring, finanziarie) era privo di una qualsiasi disciplina di vigilanza, il che determinava la creazione di una zona di pericolo in sé e per il sistema bancario che vi partecipava in misura crescente.

Il problema è stato affrontato e risolto, in termini generali.

La nuova disciplina attribuisce alla Banca d'Italia una vigilanza prudenziale sulle società che hanno per oggetto prevalente le seguenti attività: concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzioni di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, amento e trasferimento fondi anche mediante emissione e gestione di sectiune di credito, semprechè tali attività vengano esercitate nei confronti del pubblico.

Si è così colmata una evidente lacuna del nostro ordinamento.

La materia è stata in qualche misura ripensata nell'ambito del T.U. delle norme in materia bancaria finanziaria approvate con D.Lgt. 385/1993.


5.3.2. Gli enti creditizi nel nuovo ordinamento del mercato mobiliare.

Questo settore ha una rilevanza maggiore del mercato finanziario non bancario e le banche vi si sono riversate ampiamente.

La legge del 1991 ha sottoposto a riserva le attività di intermediazione mobiliare, analiticamente individuate, stabilendo che le stesse possano essere esercitate soltanto da una speciale categoria di operatori(le società di intermediazione mobiliare) e dagli enti creditizi ed imponendo per l'esercizio delle predette attività da parte degli enti creditizi le medesime regole previste per l'ipotesi in cui quelle attività vengano esercitate dalle società di intermediazione mobiliare.

La medesima legge ha tuttavia precluso agli enti creditizi la negoziazione dei valori mobiliari quotati in borsa e negoziati al mercato ristretto ad esclusione dei titoli di Stato garantiti dallo Stato allo scopo di favorire la concentrazione in borsa delle relative negoziazioni.

E' necessario anche ricordare che gli enti creditizi possono assumere il controllo di società di intermediazione mobiliare, mentre rimane preclusa per queste ultime l'acquisizione di una partecipazione di controllo in un ente creditizio.


5.3.3.Banche e assicurazioni.

Sulla base della legge del 1990 si sono fissati i rapporti reciproci di partecipazione.

Sia le assicurazioni possono assumere il controllo di un ente creditizio attraverso le partecipazioni in quest'ultimo, sia un ente creditizio può assumere il controllo di una assicurazione attraverso delle partecipazioni nella medesima.


5.3.4. Banche e mercato finanziario: il coordinamento fra le autorità di vigilanza.

E' necessario un coordinamento tra le autorità di controllo: Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP.


6)L'ATTUAZIONE DELLA SECONDA DIRETTIVA COMUNITARIA


6.1. L'ATTUAZIONE DELLA SECONDA DIRETTIVA E IL TESTO UNICO IN MATERIA CREDITIZIA.

Il nuovo ordinamento bancario ha trovato nei decreti legislativi 14 dicembre 1992, n. 481, e 1° settembre 1993, n.385, la propria compiuta e sistematica attuazione.

Il governo emanò un testo unico delle disposizioni adottate coordinate con le altre disposizioni vigenti nella stessa materia, apportando le modifiche necessarie a tale fine.


6.2. I CONTENUTI ESSENZIALI DELLA SECONDA DIRETTIVA BANCARIA:

Essi sono:

a)gli enti creditizi possono esercitare negli altri paesi membri della Comunità , sia attraverso lo stabilimento di una succursale sia mediante prestazioni di servizi direttamente dal paese di origine, tutte le attività che gli stessi sono autorizzati ad esercitare in quest'ultimo paese, purchè si tratti di attività ricomprese nell'ambito di quelle indicate nell'elenco allegato alla direttiva;

b)la vigilanza prudenziale sulle succursali degli enti crediti stabilite nei paesi ospitanti e sulle attività esercitate direttamente dal paese d'origine è affidata all'autorità di controllo di quest'ultimo paese, rimanendo alle autorità del paese ospitante soltanto la vigilanza sulla liquidità della succursale, nonché la possibilità di assumere le misure di attuazione della sua politica monetaria.

Si è così adottato il principio del mutuo riconoscimento posto a fondamento della libertà di circolazione delle merci e dei servizi nell'ambito del mercato comunitario dall'atto Unico del 1985.

L'introduzione del principio del mutuo riconoscimento ha determinato nel nostro ordinamento bancario la concorrenza fra i diversi ordinamenti bancari.


6.3. IL DECRETO LEGISLATIVO 14 DICEMBRE 1992, n.481

Il decreto 481/1992 si è preoccupato di consentire la più ampia operatività agli enti creditizi, riconoscendo così la piena cittadinanza nel nostro ordinamento, accanto al modello del gruppo polifunzionale, anche a quello della banca universale.

Tale risultato è stato realizzato non attraverso un ampliamento delle definizioni di attività bancaria e di ente creditizio, ma prevedendo, da un lato, che gli enti creditizi possano esercitare, oltre all'attività bancaria, tutte le attività ammesse al mutuo riconoscimento ossia, lato sensu, tutte le attività finanziarie e privando, dall'altro, della dignità legislativa la distinzione tra aziende ed istituti di credito, fondata sulla lunghezza delle operazioni di provvista; distinzione sulla quale faceva perno la legge bancaria del 1936-38.

Si consente agli enti creditizi di organizzarsi sia nella forma della banca universale sia in quella della banca specializzata e del gruppo polifunzionale, mettendoli nella condizione di poter scegliere, di volta in volta, il modello organizzativo che appaia più conveniente.

Rimane invece la preclusione per la banca mista , con riferimento peraltro al solo controllo dell'impresa sulla banca, essendo quello della banca sull'impresa rimesso all'autorizzazione della Banca d'Italia.

La vigilanza bancaria persegue un solo obiettivo: la sana e prudente gestione dell'impresa.

La vigilanza si esercita solo sull'impresa e non anche sul mercato e persegue la stabilità e l'efficienza dell'ente e non anche l'adeguamento coatto delle sue scelte d'impresa alle decisioni di politica economica del potere politico.

La Banca d'Italia vede ampliato il proprio potere normativo, ma lo stesso potrà essere esercitato solo allo scopo di garantire una sana e prudente gestione degli enti creditizi e , secondo criteri e principi, previamente resi pubblici e attraverso provvedimenti motivati, pubblicati e ricorribili avanti l'autorità giudiziaria.


7)IL TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA CREDITIZIA E FINANZIARIA.


7.1.IL RUOLO DEL TESTO UNICO E L'ORDINAMENTO DEL MERCATO FINANZIARIO.

Con D.Lgt. 1° settembre 1993 , n.385 è stato emanato dal Governo il T.U. delle norme in materia creditizia e finanziaria.

Per quanto concerne il ruolo del T.U. è bene tenere presente che larga parte dello stesso si limita a riunire nell'ambito di un solo testo normativo le disposizioni dettate dalle discipline più recenti come quelle sulla vigilanza dei gruppi bancari, quelle a proposito dei rapporti industria-banche, quelle sulla trasparenza delle operazioni bancarie e quelle sul credito al consumo.

In tutte queste materie il T.U. procede ad un lavoro di riscrittura delle norme dirette ad eliminare le contraddizioni e le incertezze normative sollevate dalla legislazione bancaria più recente.

Il T.U. ha, da un lato, reso più evidenti alcuni principi generali fissando così in modo sicuro alcuni cardini del nuovo ordinamento bancario e , dall'altro, ha cercato di estendere il proprio intervento al di la del sistema bancario in senso proprio allo scopo di introdurre elementi di coerenza in uno spazio il più possibile ampio dell'intero ordinamento del mercato finanziario.

Sotto quest'ultimo profilo, infatti, il T.U. ha: a) detta una disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario; b) introduce una norma di principio in materia di servizi amenti stabilendo che la Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi di amento; c) detta una disciplina per l'emissione dei valori mobiliari allo scopo di assicurare stabilità ai mercati mobiliari senza modificare peraltro l'ordinamento di questi ultimi.

Il T.U. non doveva e non poteva ricondurre ad unità l'ordinamento del mercato finanziario.

Quest'ultimo rimane ancora caratterizzato da una pluralità di corpi normativi non sempre perfettamente cooedinati fra di loro: così, accanto alle norme del T.U. rimangono quelle dettate per il mercato mobiliare, quelle previste per le imprese di assicurazione e per gli intermediari che svolgono la propria attività nel settore della previdenza integrativa, quelle che disciplinano il mercato dei titoli di Stato, quelle che regolano la funzione monetaria .


7.2.GLI INTERVENTI DEL TESTO UNICO.

a)principio della sana e prudente gestione, esso è stato esplicitato grazie all'intervento del T.U. che ha chiarito che le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza ad essi attribuiti . . avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario.

b)il T.U. ha instaurato un rapporto diretto fra la Comunità e le autorità creditizie attribuendo integralmente a queste ultime precise responsabilità nell'adeguamento del nostro ordinamento interno alle direttive, regolamenti, decisioni, raccomandazioni della Comunità.

c)non si parla più né di aziende di credito, né di istituti di credito, né di enti creditizi bensì di banche.

Si è portata a conclusione l'opera di despecializzazione istituzionale.

d)vi sono delle novità nella disciplina delle operazioni di credito.

È stata anzitutto eliminata la massima parte dei numerosissimi crediti specilai.

Le uniche forme di credito speciale sopravvissute sono il credito fondiario e alle opere pubbliche, il credito agrario e peschereccio e il credito su pegno.

Un secondo e importante intervento del T.U. in tema di disciplina delle operazioni concerne le garanzie mobiliari che possono essere assunte a garanzia dei finanziamenti bancari.

Inoltre: la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale sui beni mobili non iscritti nei pubblici registri e che il privilegio può avere ad oggetto impianti, beni strumentali, materie prime, scorte, prodotti finiti, nonché i crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita di tali beni.

E creando così un nuovo tipo di credito speciale.






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