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LA DONAZIONE



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LA DONAZIONE


La donazione è definita dal codice come il contratto con il quale una parte (donante) arricchisce l'altra (donatario) per spirito di liberalità (art. 769). Accanto ad alcune analogie con gli istituti successori, la donazione presenta anche delle significative differenze in quanto:

è un negozio tra vivi e non a causa di morte, e quindi non presuppone la morte del dichiarante per produrre i suoi effetti;

si perfeziona soltanto con l'accordo delle parti e richiede pertanto l'accettazione del donatario, cioè una manifestazione di volontà diretta a farne propri gli effetti.



La donazione è caratterizzata da due elementi costitutivi:

lo spirito di liberalità dell'autore

l'arricchimento patrimoniale del beneficiario

Lo spirito di liberalità è la causa della donazione: chi la compie non lo fa in adempimento di un obbligo ma spontaneamente e senza un corrispettivo in senso giuridico, anche se non necessariamente per motivi disinteressati. L'arricchimento consiste nell'incremento del patrimonio del destinatario dell'atto di liberalità, in quanto vi entra a far parte un bene o un credito, e in una corrispettiva diminuzione del patrimonio dell'autore della donazione. Il donante oltre a disporre a favore del donatario di un proprio diritto, può anche assumere nei suoi confronti un'obbligazione (donazione obbligatoria).

La donazione è un atto solenne dovendo essere fatta, a pena di nullità, per atto pubblico (art. 782); nella stessa forma deve essere manifestata anche l'accettazione del donatario, che può essere contenuta nello stesso atto o in un atto posteriore. Se peraltro ha per oggetto dei beni mobili di modico valore in relazione alle condizioni economiche del donante, la donazione costituisce un contratto reale in quanto può essere perfezionata con la semplice consegna (art. 783).

La donazione non può avere per oggetto beni futuri (art. 771) ma soltanto beni già esistenti nel patrimonio del donante al momento in cui ne dispone a favore del beneficiario; è ammesso il patto di reversibilità, con il quale si stabilisca che il donante riacquisti i beni qualora il donatario o i suoi eredi muoiano prima di lui (art. 791,792)

La donazione può avere per oggetto la nuda proprietà con riserva dell'usufrutto a favore del donante. Questi può anche stabilire che dopo di lui l'usufrutto sia riservato ad un'altra persona o anche a più persone congiuntamente, ma non successivamente (art. 796).

La donazione remuneratoria è la donazione compiuta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario oppure per speciale remunerazione (art. 770). Non sono invece sottoposte alla disciplina delle donazioni le cosiddette liberalità d'uso che si è soliti fare in occasione di servizi resi o di particolari ricorrenze. In tali casi infatti la causa dell'atto più che lo spirito di liberalità è quella di uniformarsi agli usi.

La donazione obnuziale è la donazione che viene fatta, da uno degli sposi o da un terzo, in vista di un futuro matrimonio (art. 785).

La donazione modale è una donazione nella quale viene posto a carico del beneficiario un modo o onere consistente in una prestazione di dare, fare o non fare qualche cos.



Si ha un donazione indiretta quando si realizza il risultato tipico della donazione, cioè un'attribuzione patrimoniale a favore d'altri a scopo di liberalità, utilizzando uno strumento giuridico diverso. Alle donazioni indirette, che non sono delle vere e proprie donazioni e quindi non richiedono la forma dell'atto pubblico, si applicano in linea di massima le norme che disciplinano gli atti giuridici utilizzati per realizzare l'arricchimento patrimoniale di un'altra persona.

La donazione è un atto di carattere strettamente personale e pertanto non può essere compiuta, a pena di nullità, dal rappresentante legale dell'incapace (art. 777).

Le persone giuridiche sono capaci di fare donazioni, se tale capacità è riconosciuta dal loro statuto o dall'atto costitutivo e nei limiti del riconoscimento medesimo. Devono ritenersi valide le liberalità fatte da società commerciali a scopo pubblicitario o per consuetudine.

Beneficiario della donazione può essere anche una persona soltanto concepita o il lio non ancora concepito di una determinata persona vivente (art. 784).

Capaci di ricevere donazioni sono anche le persone giuridiche (art. 782). Si può fare un donazione anche a favore di un ente non riconosciuto. Ma in tal caso l'ente, se vuole acquisire la donazione, deve chiedere il riconoscimento.

L'inadempimento del donante agli obblighi derivanti dalla donazione, data la natura di gratuità dell'atto, è sottoposta ad una disciplina meno rigorosa: è responsabile il donante limitatamente all'ipotesi di dolo o colpa grave (art. 789).

La natura di atto di liberalità della donazione giustifica alcune deroghe, analoghe a quelle già viste a proposito del testamento. A condizione che il motivo risulti dall'atto e sia stato il solo che ha determinato il donante a compierlo, l'errore sui motivi rende annullabile la donazione (art. 787) mentre il motivo illecito ne causa la nullità (art. 788).

Di regola la donazione, una volta perfezionata con l'accettazione del beneficiario, è irrevocabile; tuttavia la legge consente per motivi di equità che il donante possa revocare la donazione, e recuperare i beni ancora esistenti, qualora si verifichino determinati fatti successivi al compimento dell'atto di liberalità.

La revoca può avvenire:

per ingratitudine del donatario, che abbia compiuto nei confronti del donante o dei suoi congiunti;

per sopravvenienza di li

La revocazione peraltro non è ammessa se si tratta di donazioni remuneratorie o obnuziali (art. 805).






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