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ATTO COSTITUTIVO

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ATTO COSTITUTIVO


In data _/_/__/, a MI, si costituiscono:

x, nata a Milano il -/-/-, con domicilio a MI, via x, . Codice fiscale;

y, nata a Milano il -/-/-, con domicilio a MI, via x, . Codice fiscale;

z, nata a Milano il -/-/-, con domicilio a MI, via x, . Codice fiscale;



k, nata a Milano il -/-/-, con domicilio a MI, via x, . Codice fiscale.


Gli stessi, avendo i requisiti di legge, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) E' costituita tra essi una società in nome collettivo sotto la ragione sociale "xyzk"

Art. 2) per l'intera durata della società la gestione e l'amministrazione della stessa spetta al contabile b, al quale è dovuta la rappresentanza della società e la firma sociale, premettendo la ragione sociale.

Ella può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale, nessuno escluso od eccettuato. In particolare ha la facoltà di :

Acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli e azioni;

Costituire e modificare diritti reali;

Assumere obbligazioni, mutui ipotecari, finanziamenti in genere;

Partecipare ad altre imprese;

Fare qualsiasi operazioni presso il debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, l'Istituto di emissione, Le Banche, presso ogni altro ufficio pubblico o privato;

Chiedere e volturare autorizzazioni amministrative, licenze, iscrizioni in albi e simili presso i competenti Uffici, Enti e Autorità;

Prestare garanzie reali e personali;

Promuovere azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado e resistervi;

Consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecario, restrizioni, riduzione, cancellazioni e rinunzie di ipoteca, trascrizioni, annotamenti e volture di ogni specie con esonero dei componenti organi da ogni responsabilità;

Nominare e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni;

Nominare procuratori, avvocati e consulenti tecnici e revocarli;

Assumere e licenziare personale dirigente e subalterno;

Nominare mandatari, rappresentanti e procuratori della società, determinandone le facoltà;

Intrattenere conti correnti con le Banche prelevando anche allo scoperto, sempre entro i limiti dei fidi concessi ; girare per l'incasso e per lo sconto effetti cambiari e tratte.


L'Organo Amministrativo potrà altresì compiere ogni altro atto che riterrà opportuno per la conduzione della società, con precisazione che l'elencazione di cui sopra è esemplificata e non tassativa.

Art. 3) la società ha sede in MI alla via x.

La società potrà istituire sedi secondarie, filiali, depositi, punti di vendita, uffici amministrativi e, comunque, locali destinati all'esercizio dell'attività sociale, sia in Italia sia all'estero.

Art. 4) la società ha per oggetto la vendita al dettaglio di capi d'abbigliamento.

La società potrà svolgere, inoltre, ogni e qualsiasi attività complementare, affine o comunque connessa con la precedente. Potrà in particolare compiere, per il raggiungimento dello scopo sociale, tutte le operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili, e potrà assumete sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società e imprese aventi scopo analogo o affine o connesso al proprio, ma sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale.

Art. 5) il capitale sociale è di Lire 80.000.000 (ottantamilioni) e viene assunto dai soci quanto segue:

socio x Lit. 20.000.000 equivalenti a euro 10.329,13;

socio y   Lit. 20.000.000 equivalenti a euro 10.329,13;

socio z Lit 20.000.000 equivalenti a euro  10.329,13;

socio k    Lit.20.000.000 equivalenti a euro 10.329,13.

Gli stessi danno atto che i relativo conferimenti, tutti in denaro, sono già stati integralmente eseguiti. Per i fabbisogni finanziari temporanei della società i soci potranno versare somme in misura proporzionale alle quote di partecipazione possedute in deroga all'Art. 43 del DPR n.917 del 22 dicembre 1986.

Art. 6) la qualifica di soci d'opera viene assunta da:

r: commessa;

t: commessa;

p: amministratore contabile.

Art. 7) al termine di ogni anno solare e per la prima volta il _/_/___, l'organo amministrativo redigerà l'inventario, il Bilancio e il conto Profitti e Perdite che comunicherà ai soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Prima di effettuare la distribuzione ai soci, il 15% degli utili netti d'esercizio sarà destinato ai soci d'opera, il 5% alla riserva volontaria, il 10% all'amministratore. La quota restante andrà suddivisa a ciascun socio che ha apportato capitale.

Art. 8) la società ha durata 15 anni, fino al _/_/___, e si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga data disdetta da parte di uno dei soci agli altri, almeno cinque mesi prima della scadenza del termine di cui innanzi o di quello delle eventuali proroghe.

Art. 9) in caso di recesso di uno solo dei soci gli altri soci possono decidere o la liquidazione della quota del socio recedente, continuando tra loro l'attività o lo scioglimento della società.

Nel caso in cui i soci decidano di continuare tra loro attività, affinché non venga compromesso l'equilibrio economico e finanziario della società.

Tale dilazione non può però superare il periodo di due anni.

In caso di morte di uno dei soci, gli altri hanno la facoltà o di liquidare la quota agli eredi, o di scogliere la società, o di accettare la continuazione della società con gli eredi.

Comunque, nel caso di scioglimento dei rapporti, limitatamente ad un socio, per qualsiasi causa, la liquidazione della quota ove spettante sarà effettuata avendo riguardo al valore della quota di capitale conferito (secondo le risultanze della Situazione Patrimoniale della società all'epoca in cui si è verificato lo scioglimento del singolo rapporto sociale), maggiorato di un importo pari al doppio della media dei risultati economici degli ultimi quattro esercizi.

Art. 10) addivenedosi  per qualsiasi causa allo scioglimento della società, i soci, all'unanimità stabiliranno la modalità della liquidazione e nomineranno uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 11) per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere in dipendenza del presente contratto sociale, i soci, di comune accordo nomineranno un arbitro che deciderà amichevole compositore senza bisogno di alcuna formalità.

Art. 12) per quanto non previsto dal presente atto si applicheranno le disposizioni di legge vigenti.

Art. 13) le spese del presente atto e consequenziali cedono a carico della società.





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