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Amministrazione delle Funzioni Ausiliarie

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Amministrazione delle Funzioni Ausiliarie


Consulenza à è ingenerale un'attività diretta ad aiutare chi debba prendere una decisione a farlo nel modo migliore, è svolta dall'amministrazione consultiva che partecipa allo svolgimento dell'attività amministrativa che concretamente provvede alla cura degli interessi collaborando nella preparazione delle decisioni in modo che si tenga conto adeguatamente delle regole giuridiche e delle norme tecniche rilevanti e degli interessi che debbono avere particolare attenzione. Per ottenere tale risultato sono istituiti degli apparati consultivi con il compito di esaminare i progetti di decisioni amministrative e di esprimere una valutazione circa la loro conformità a parametri costituiti da regole, norme o interessi ritenuti rilevanti.

Gli atti con cui gli apparati consultivi esercitano la propria funzione sono denominati Pareri che sono classificati in tre categorie, i pareri facoltativi, quelli obbligatori e i vincolanti. Si distingue tra pareri obbligatori e pareri facoltativi si intende riferirsi all'obbligo nel primo caso o invece alla semplice facoltà delle amministrazioni di richiedere un parere nel secondo caso. Le amministrazioni una volta che abbiano richiesto un parere non vincolante non debbono necessariamente uniformarvisi ma hanno comunque il dovere di tenere conto, potendo prendere una decisione diversa da quella indicata dal parere solo se siano allegati dei motivi plausibili. Quando si parla di pareri vincolanti la decisione non può discostarsi dal parere.



Svolgono talvolta funzioni simili ai pareri le Proposte, cioè suggerimenti o inviti riguardanti una decisione  che taluni apparati possono essere legittimati a fare verso altri apparati come ad esempio i pareri del Consiglio di Stato definiti voti. L'attività consultiva di regola è svolta da apparati diversi da quelli che hanno il compito di esercitare le attività finali o strumentali e di prendere le decisioni relative.

I pareri obbligatori come detto possono essere dati dal Consiglio di Stato che è il principale organo consultivo esterno del''amministrazione statale ma funzioni consultive in materie giuridiche sono svolte anche dall'Avvocatura dello Stato. Inoltre in alcuni Ministeri vi sono organi tecnici consultivi di grande importanza e sono chiamati Consigli Superiori, sono apparati costituiti da tecnici delle materie interessate.

Gli apparati consultivi nelle Regioni nei Comuni e nelle Province oltre alla possibilità di avvalersi sia del Consiglio di Stato che dell'Avvocatura dello Stato dispongono talvolta oltre che di propri uffici anche di attività consultive simili a quelle dell'Avvocatura dello Stato, infatti negli enti minori esistono apparati consultivi come le Giunte e i Consigli ed inoltre il Segretario Comunale o Provinciale partecipa alle riunioni di Giunta e Consiglio.


Controllo à il termine controllo richiama innanzitutto l'idea di un'attività diretta a verificare se ciò che è oggetto del controllo sia conforme o meno ad un parametro , infatti consulenza e controllo sono strutturalmente molto simili anche se ne esistono chiari tratti distintivi: in primo luogo la consulenza si rivolge ad un evento in corso di svolgimento, mentre il controllo ha per oggetto un evento già verificatosi. Il controllo ha lo scopo di collaborare a che siano tratte le opportune conseguenze dal fatto che le decisioni prese e le attività svolte siano o non siano quelle desiderate. Il controllo in base a chi è esercitato può essere distinto in controllo interno ed esterno, inoltre il controllo può riguardare atti o un'attività complessiva. A seconda del parametro in relazione al quale si effettua la verifica, si può avere un controllo di legittimità, di regolarità contabile, di funzionalità e di merito. I controlli vengono classificati anche in relazione ai loro effetti, infatti esistono tipi di controllo nei quali il controllore dopo aver proceduto alla verifica fa una formale relazione ad altri apparati circa le conclusioni cui è giunto. La relazione può considerarsi un atto il cui effetto giuridico immediato è soltanto quello di rendere incontestabilmente noto il suo contenuto ai destinatari. Invece in altri tipi di controllo è il controllore stesso che se la conclusione della sua valutazione è negativa prende un provvedimento. Con riferimento a questa ipotei si distinguono principalmente i controlli preventivi dai controlli successivi, cui i primi sono svolti su un atto già esistente ma che non ha ancora acquisito efficacia giuridica nel cui caso di esito negativo avranno effetti impeditivi, i secondi possono avere effetti repressivi nel senso che fanno sorgere per l'autore dell'atto controllato l'obbligo di prendere una nuova decisione riconsiderando l'atto ala luce delle conclusioni del controllo.

I controlli interni modalità e apparati

Essi sono oggetto del d.lgs. n.286/1999 che ne prevede lo svolgimento presso tutte le pubbliche amministrazioni. I controlli possono essere di 2 tipi: nel primo tipo i controlli hanno per oggetto l'attuazione delle celte di indirizzo politico e consistono in un'attività di valutazione e controllo strategico, cioè nella determinazione degli indirizzi per l'azione e per la gestione amministrative e nella assegnazione delle risorse agli uffici dirigenziali generali, ovvero valutare l'adeguatezza delle scelte compiute. I controlli del secondo tipo sono chiamati di gestione e consistono nel verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa con la finalità di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati anche rendendo possibili tempestivi interventi di correzione. Ambedue i tipi di controllo si concludono con delle relazioni destinate esclusivamente agli organi di vertice dell'amministrazione. Questi controlli sono svolti da apparati o strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico amministrativo cioè dagli uffici di diretta collaborazione con il Ministro.

I controlli esterni della Corte dei Conti

Il controllo in questione consiste nella verifica della conformità degli atti che implicano entrate e soprattutto spese rispetto alla legge di approvazione del bilancio dello Stato e comunque alle norme di contabilità. La Corte dei Conti mette, in una relazione allegata chiamata referto, in rilievo gli eventuali casi di contrasto con le leggi  di spesa e di irregolarità contabili individuate inoltre espone anche le sue osservazioni e suggerisce variazioni e riforme adottabili. La Corte dei Conti gestisce inoltre il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria.





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