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CONCLUSIONE DEL CONTRATTO



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CONCLUSIONE DEL CONTRATTO


Le trattative per giungere alla conclusione del contratto è necessario un periodo di trattative,durante tale periodo si ha negoziazione per ciò che riguarda il contenuto degli accordi che si stanno formando; le parti sono libere di concludere o meno il contratto, ma hanno comunque l'obbligo di comportarsi secondo buona fede (art. 1337). L'obbligo di comportarsi secondo buona fede si concretizza in due aspetti fondamentali :

qualora le trattative siano giunte a buon punto una delle parti non le può interrompere senza un giustificato motivo altrimenti si ha la c.d. responsabilità pre-contrattuale.



ciascuna delle parti ha il dovere di informare l'altra di eventuali cause in invalidità del contratto, qualora queste siano conosciute o avrebbero potuto esserlo con la normale diligenza.


Responsabilità pre-contrattuale colpa in contraendo):è la responsabilità extracontrattuale che viene a realizzarsi qualora una delle parti,nel corso delle trattative,venga meno all'obbligo di comportarsi secondo buona fede. La parte che durante le trattative si comporta in maniera scorretta dovrà risarcire l'altra parte per i danni subiti Il risarcimento dovuto viene limitato alle spese ed alle perdite che siano strettamente dovute alle trattative ed al vantaggio che sarebbe potuto ottenersi impiegando il tempo speso nella trattativa fallita in altre contrattazioni.


Il momento perfezionativo del contratto presupposto della conclusione del contratto è l'accordo o consenso delle parti. L'incontro delle volontà delle due parti di un contratto avviene mediante due dichiarazioni di volontà unilaterali:la proposta e l'accettazione.

Proposta e accettazione non sono quindi,ciascuna di esse,un negozio ma bensì elementi che precedono il suo perfezionamento e per questo vengono chiamati elementi pre-negoziali.

Nei contratti tra persone presenti nello stesso luogo questi due atti sono consecutivi:il contratto è perfezionato nel momento e nel luogo in cui le parti si sono scambiati le dichiarazioni. Se il contratto si conclude tra persone lontane: esso si considera concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione della sua proposta comunicatagli dalla controparte(art. 1326 ).

Tale conoscenza si presume nel momento in cui l'accettazione giunge all'indirizzo del proponente(a questo punto si ha la fusione delle volontà delle parti). Graverà sul proponente l'onere di provare,se intende contestare l'avvenuto perfezionamento,di essersi trovato senza sua colpa o dei suoi dipendenti nell'impossibilità di avere notizia dell'accettazione.

L'accettazione deve  giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi;tuttavia il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva. L'accettazione inoltre deve essere conforme alla proposta. Un accettazione non conforme alla proposta equivale a una nuova proposta.

Spesso però i contratti si concludono con l'esecuzione di un ordine: tali contratti si considerano accettati quando la parte  inizia ad eseguire,comunicando però l'esecuzione all'altra parte. Nel contratto con obbligazioni a carico del proponente (fideiussione)per la perfezione del contratto basta anche un comportamento omissivo del destinatario che quindi non rifiuta la proposta. Una deroga al principio generale è stabilita per la donazione, che si perfeziona solo in seguito a notifica al donante.


La revoca fino al momento in cui l'accettazione non giunge a conoscenza del proponente,sia la proposta che l'accettazione possono essere revocate(art 1328). La revoca della proposta impedisce la conclusione del contratto purché sia stata emessa e trasmessa prima che il proponente abbia avuto conoscenza dell'accettazione della controparte; tuttavia nel caso in cui l'accettante, in buona fede, avesse data esecuzione alla sua prestazione, questo ha diritto ad essere indennizzato di spese e perdite dal proponente.

La revoca dell'accettazione per essere efficace deve giungere a conoscenza del proponente prima che gli pervenga l'accettazione.

La proposta perde automaticamente efficacia se prima del perfezionamento del contratto il proponente muore o diviene incapace.

La proposta irrevocabile si realizza nel caso in cui il proponente decide di rinunziare alla facoltà di revoca e quindi una eventuale revoca comunicata al destinatario risulta inefficace. Se inoltre la proposta irrevocabile non è accomnata dall'indicazione della sua durata essa si presume estesa a tutto il tempo necessario per la sua accettazione. La proposta irrevocabile inoltre conserva l'efficacia anche nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità (art. 1329 ).


L'offerta al pubblico è un particolare tipo di proposta che è valida benché indirizzata a destinatari indeterminati e purché contenga gli estremi essenziali del contratto che mira a concludere(art. 1336). L'offerta al pubblico vale come proposta di contratto ,non va però confusa con un generico invito a trattare,volto cioè a suscitare proposte contrattuali,né con la promessa al pubblico,che non è diretta a perfezionare i rapporti contrattuali.



L'offerta al pubblico ,come ogni altra proposta,è revocabile, la revoca deve essere fatta nella stessa forma con cui è stata fatta l'offerta ed è efficace anche nei confronti di chi essendo venuto a conoscenza della proposta, non ha avuto notizia della revoca.


L'opzione si ha quando il vincolo della irrevocabilità della proposta non consegue ad un impegno assunto unilateralmente dal proponente ma da un accordo tra le parti (art. 1331).

Dall'opzione deriva il diritto del beneficiario di perfezionare il contratto entro il termine di validità dell'opzione,con la sola dichiarazione di accettazione,mentre l'altra parte resta vincolata e non può interferire sulla stipulazione del contratto,che orma dipende solo dalla decisione del beneficiario dell'opzione. Il termine di validità dell'opzione non può essere infinito e quindi se non è fissato è stabilito da giudice. L'opzione può avere un corrispettivo.


La prelazione consiste nel diritto di essere preferito ad ogni altro, a parità di condizioni, nella stipula di un determinato contratto. La prelazione può essere :

volontaria: quando è conseguenza di un accordo tra le parti : ha efficacia obbligatoria e non è opponibile ai terzi;

legale: accordata dalla legge ed è opponibile ai terzi.


Contratti per adesione la possibilità riconosciuta alle parti dell'art 1322 di determinare liberamente il contenuto del contratto risulta chiaramente ridimensionata nella ura dei c.d. contratti per adesione e riguardano essenzialmente le imprese. Tale contratto è un contratto già predisposto dal proponente secondo clausole prestabilite che l'altro contraente non può discutere,in quanto è tenuto ad aderire in blocco alla proposta se intende stipulare il contratto. Questi contratti in particolare sanciscono la posizione di supremazia di cui godono alcune imprese che,proprio in forza della loro posizione dettano ai singoli aderenti le condizioni contrattuali(es.polizze assicurative). Funzione di tali contratti è di eliminare la fase delle trattative,e ciò si dimostra particolarmente utile quando si tratta di imprese di pubblica utilità  che devono contrarre con un gran numero di persone,per la prestazione di servizi o per forniture di interesse collettivo(impresa del gas,elettriche ecc..).

La legge,allo scopo di tutelare il contraente più debole stabilisce che(art 1341):

le condizioni generali di contratto ossia le condizioni predisposte in modo uniforme ed unilateralmente da uno dei contraenti e destinate a valere per tutti i contratti conclusi con i consumatori o utenti,sono efficaci per l'altro contraente se,al momento della conclusione del contratto,questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerele  usando l'ordinaria diligenza



le clausole vessatorie ossia le clausole(predisposte da una parte nelle condizioni generali o nei contratti conclusi mediante moduli o formulari)particolarmente gravose per la controparte non hanno effetto se questa non le abbia specificatamente approvate per iscritto. Tale disposizione ha lo scopo di evitare che le imprese approfittino della disattenzione dei clienti per imporre loro,senza che essi ne siano consapevoli condizioni gravose. La mancata approvazione per iscritto determina la nullità del contratto. Tra le clausole di tale specie ricordiamo quelle che pongono limitazioni di responsabilità.

le clausole aggiunte ai moduli o ai formulari prevalgono su quelle predisposte in caso di incompatibilità(art 13429.


N.B. La legge 6/02/96 n.52 attuativa della Direttiva CEE 93/13 del 5/04/93 prevede  l'introduzione nel Titolo V del Libro IV del nuovo Capo XIV-bis,intitolato "Dei contratti del consumatore. Essa si inserisce nell'ambito della normativa speciale a tutela del consumatore. Tale normativa non sostituisce la precedenti ma la integra in alcune parti.

La ragione di tale normativa va ravvisata nell'esigenza di garantire il giusto equilibrio tra le posizioni contrattuali a fronte di possibili abusi provenienti dalla parte contrattuale più forte. A tal fine la nuova normativa sanziona le clausole vessatorie inserite nel contratto avente ad oggetto la cessione di bene o la prestazione di servizi,attraverso un controllo successivo alla conclusione del contratto che conduce all'inefficienza parziale e relativa della clausola abusiva. Quindi  i contratti di cui tale normativa si occupa sono quelli tra professionisti e consumatori. Si considerano vessatorie le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto,è necessario inoltre che tale principio sia contrario al principio della buona fede oggettiva. Quello che è importante notare è che l'ambito di operatività è più ampio degli artt. 1341-l342 c.c. investendo non solo i contratti per adesione,ma anche i contratti per adesione individuali cioè quelli il cui contenuto è unilateralmente predisposto per un singolo rapporto tra professionista e consumatore.


La pubblicità serve a dare a terzi la possibilità di conoscere l'esistenza di un negozio giuridico o le vicende delle persone fisiche e giuridiche. La pubblicità consiste nell'iscrivere l'atto in registri tenuti dalla P.A. che chiunque può consultare. La pubblicità presuppone quasi sempre che il negozio sia sottoposto a forma vincolata anche se vi sono atti che pur richiedendo una forma solenne non sono soggetti a pubblicità. Abbiamo tre tipi di pubblicità:

Pubblicità notizia rende conoscibile un atto che il legislatore ritiene degno di notorietà,è un obbligo e non un onere: la sua omissione da luogo ad una sanzione pecuniaria e i terzi possono opporsi all'atto.

Pubblicità dichiarativa che serve a rendere  opponibile a terzi il negozio, il quale vale anche senza pubblicità ma in caso di omissione non è opponibile a terzi.

Pubblicità costitutiva è elemento costitutivo del negozio:senza pubblicità il negozio non è efficace e non è opponibile a terzi. Esempio tipico ne è la pubblicità ipotecaria.








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