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DEFINIZIONE DI DIRITTO

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DEFINIZIONE DI DIRITTO


Definizione oggettiva.


=> insieme di norme e di regole che disciplinano la convivenza tra persone.


Definizione soggettiva.


Posizione giuridica soggettiva attiva, in altre parole è la posizione che ha il singolo rispetto agli altri ( Diritti Doveri).


Tipo di diritto


Civile: disciplina i rapporti tra i cittadini su questioni quali vendita, acquisto, proprietà.

Penale; disciplina le norme di natura sanzionatoria (reati).



Amministrativo: disciplina le norme sull'amministrazione dei vari enti pubblici.

Internazionale: norme dei rapporti tra i vari Stati.

Pubblico: norme che disciplinano l'ordinamento dello Stato.


Appartengono al diritto pubblico:


Norme che disciplinano la Costituzione, l'organizzazione e l'attività degli organi statali e degli enti pubblici.

Le norme che regolano i rapporti fra lo Stato (o altri enti pubblici) e i privati, nei casi in cui tali rapporti siano di supremazia e non di parità.

Le norme che attengono alla creazione e alle modalità d'espressione e articolazione delle fonti di diritto, di qualunque grado e contenuto esse siano.


La ripartizione dei poteri dello Stato.


Lo Stato si regge con la divisione dei poteri:

Potere legislativo.

Potere esecutivo

Potere giudiziario.


I poteri ripartiti hanno trovato la loro formula più esplicita da parte del grande filosofo e giurista Montesquieu ( leggi Monteschié). Ripartire i poteri ha come scopo quello di evitare la concentrazione degli stessi in una persona o organo (totalitarismo). Tener divisi i poteri significa garantire democrazia - Le elezioni - I gruppi parlamentari - Il governo - La Corte Costituzionale" class="text">la democrazia Perché si crea una serie di pesi e contrappesi e quindi un bilanciamento dei poteri.


Parlamento


Il parlamento è l'organo collegiale titolare della funzione legislativa, nonché della funzione di indirizzo e di controllo sull'attività governativa. Attraverso esso si esprime in via prioritaria ed essenziale la sovranità popolare. Nel nostro ordinamento sono attribuiti al nostro parlamento numerosi poteri e funzioni. Ad esso spetta:

Il potere di revisione costituzionale e di emanazione di leggi a carattere costituzionale;

Il potere di emanazione di leggi a carattere ordinario;

Il potere di eleggere il Presidente della Repubblica;

Il potere di concedere, negare, confermare o revocare la fiducia del governo;

Il potere di approvare il bilancio, condizione giuridica di funzionamento della Pubblica Amministrazione;

Il potere di deliberare lo stato di guerra;

La funzione di coordinamento delle autonomie locali.


Il parlamento italiano è costituito da due organi distinti: la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Il nostro sistema parlamentare è un esempio di bicameralismo perfetto, in quanto Camera e Senato sono poste su un piano di assoluta parità e dotate di uguali attribuzioni, ma diverse per metodo di elezione dei rispettivi membri, per loro numero, composizione, età.


Differenze fra i due rami.



Camera dei Deputati.

Senato della Repubblica.

Elettorato attivo *.

18 anni

25 anni

Elettorato passivo #

25 anni

40 anni

Membri elettivi  +.



Membri vitalizi.

nessuno

- gli ex Presidenti della Repubblica.

- i cittadini distintisi per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico o letterario nominati dal Presidente della Repubblica.


* elettorato attivo: età minima che bisogna avere per votare i candidati.

# elettorato passivo: età minima che bisogna avere per candidarsi.

+ numero membri per ogni Camera.


In altri Paesi si può avere un bicameralismo non perfetto in quanto le Camere hanno funzioni diverse. Ad es. una Camera opera a livello nazionale e l'altra su questioni di decentramento locale (regioni, stati, enti locali).






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