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DIRITTO SOGGETTIVO



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DIRITTO SOGGETTIVO


N.B Diritto soggettivo è il potere riconosciuto ad un soggetto di agire nel proprio interesse,protetto dall'ordinamento giuridico


La categoria dei diritti soggettivi comprende sia i diritti patrimoniali si quelli non patrimoniali. I diritti non patrimoniali riguardano un interesse di natura essenzialmente morale e si distinguono in diritto di famiglia e diritti della personalità. I diritti patrimoniali riguardano interessi economici del singolo e sono direttamente valutabili in denaro. Essi comprendono i diritti reali e i diritti di obbligazione. I diritti reali e quelli della personalità insieme costituiscono i diritti assoluti. I diritti di famiglia insieme con quelli di credito costituiscono i diritti relativi.





Diritti assoluti, il carattere essenziale di tutti i diritti assoluti è:

  • assolutezza possono essere fatti valere verso tutti(erga omnes.) e corrisponde dal lato del passivo ad un dovere generale di astensione che incombe su tutti.

I diritti della personalità sono diritti assoluti che si acquistano automaticamente con la nascita e si perdono solo con la morte,nascono indipendentemente dal tipo di ordinamento giuridico esistente,sono diritti dell'uomo in quanto tale e lo Stato è tenuto a garantirli;la Costituzione ne fa riferimento nell'art 2. Tali diritti sono tutelati anche nel codice civile. Questi diritti hanno la caratteristica di essere:

indisponibili,sono diritti che il loro titolare non può alienare ne trasmettere agli eredi e ai quali non può rinunciare.

imprescrittibili,ossia sono diritti che non si prescrivono,che non si estinguono cioè per il prolungato non uso nel tempo.

Non sono patrimoniali ma,in alcuni casi,possono essere risarciti patrimonialmente. Anche le persone giuridiche sono titolari di alcuni diritti personalissimi(es.il diritto al nome)

I diritti della persona si esplicano in:

individualità  o identità della persona: a ciascuno spetta un nome,esso è il mezzo di identificazione della persona,il segno che permette al soggetto di riferire a sé qualità personali e vicende della vita umana(artt.6 e 7). Rientra in questa sfera anche il diritto alla identità personale cioè il diritto che non sia travisata l'immagine politica,sociale o etica con l'attribuzione di azioni non compiute dal soggetto o di convinzioni da lui non professate.

inviolabilità fisica della persona sono vietati gli atti di disposizione del proprio corpo che causino una permanente diminuzione dell'integrità fisica [Art. 5 codice civile]; la stessa Costituzione(art 32)tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e garantisce cure gratuite agli indigenti; nessuno può essere obbligato ad una cura se non per disposizione di legge; come conseguenza esiste il diritto di esercitare ogni legittima difesa contro ogni aggressione e il diritto di pretendere un risarcimento danni alla persona.

integrità morale: diritto all'onore ossia il diritto alla dignità e al decoro personale e alla considerazione sociale. Il contenuto si desume dalle norme del codice penale che puniscono l'ingiuria e la diffamazione. Rientra in tale sfera anche il diritto all'immagine,ossia il diritto del soggetto alla propria riservatezza a patto che il singolo non ne dia il consenso(diritto informazione) [Art. 10 codice civile],con esclusione delle persone note in cerimonie pubbliche.



Diritti reali, consistono in un potere che si esercita direttamente sulla cosa. Caratteri tipici dei diritti reali sono:

  • immediatezza i diritti reali hanno per oggetto immediato la cosa: il titolare del diritto può esercitare il suo potere sulla cosa direttamente senza la cooperazione di alcun altro soggetto(non è un carattere stabile dei diritti reali essendone sforniti il pegno l'ipoteca e le servitù negative)
  • tipicità ossia sono diritti previsti dalla legge.
  • patrimonialità ossia valutabili economicamente

La legge prevede diversi tipi di diritti reali:

proprietà: diritto di godere e disporre in qualsiasi modo del bene proprio;

diritti reali in re aliena diritti su cosa altrui,essi a loro volta possono consistere:

-in una limitazione dell'altrui diritto di proprietà e si parla di diritti di godimento

-in un assoggettamento della cosa al soddisfacimento esclusivo di un diritto di credito

e si parla di diritti di garanzia.

La disciplina dei diritti reali è contenuta nel libro 3° del codice ad in parte nel libro 6°. Nel libro 3° intitolato "della proprietà",sono regolati,oltre al diritto di proprietà,i diritti di godimento sulla cosa altrui. Nel libro 6°,intitolato"della tutela dei diritti"sono regolati i diritti di garanzia.


La proprietà,art. 832 "la proprietà è il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro il limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico".

Si evince quindi che il proprietario ha:

  • Facoltà di godere della cosa,il che significa che egli può usarla per il soddisfacimento dei propri interessi
  • Facoltà di disporre,la quale si esercita trasferendo ad altri la proprietà della cosa,sia concedendone ad altri il godimento.

Caratteristica della proprietà è il modo pieno ed esclusivo con il quale il godimento e la disponibilità della cosa sono assicurati al proprietario: in modo "pieno" significa che il proprietario può fare tutto della sua cosa(nei limiti del lecito);in modo "esclusivo"significa che egli ha di escludere chiunque altro da ogni ingerenza nell'esercizio del suo diritto e che non è possibile la coesistenza sulla stessa cosa di più diritti di proprietà. Altri caratteri della proprietà sono:l'elasticità, poiché le facoltà del proprietario seppure compresse dalla esistenza di diritti altrui sul bene,tornano automaticamente ed espandersi non appena i limiti vengono meno;la perpetuità,poiché non possono esistere limiti temporali alla proprietà e proprio per tale caratteristica il diritto di proprietà è imprescrittibile.

La proprietà non è tuttavia un diritto illimitato,poiché la sua pienezza ed esclusività trovano tutela entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. In proposito di limitazioni legali alla proprietà si suole distinguere:

  • I limiti posti nell'interesse pubblico
  • I limiti posti nell'interesse privato,ossia nell'interesse di altrui proprietari.

Fra i limiti posti nell'interesse pubblico uno dei più frequenti è:

l'espropriazione ossia il provvedimento con la quale la pubblica amministrazione trasferisce coattivamente beni di proprietà privata a favore del soggetto che dovrà provvedere alla realizzazione dell'opera di pubblica utilità. Questo istituto trova il suo fondamento nell'art. 42 della Costituzione e nell'art. 834 del codice civile ed è regolato da numerosi leggi speciali. La disciplina fondamentale della materia è la legge 25/06/1965 n. 2359.

I principi fondamentali in materia possono essere così sintetizzati:

la proprietà può essere espropriata per ragioni di pubblica  utilità soltanto se vi è una legge che specifica il pubblico interesse da perseguire,l'autorità amministrativa chiamata a valutarlo,i criteri e le procedure da seguire

ogni espropriazione deve avere il suo corrispettivo in un indennizzo, che può essere anche inferiore al valore di mercato del bene,ma comunque tale da costituire un serio ristoro per il proprietario.

Si distingue dall'espropriazione la requisizione,sancita dall'art. 835 c.c, che consiste nella possibilità di requisire provvisoriamente beni mobili o immobili qualora ricorrano gravi e urgenti necessità pubbliche,salvo conferire una giusta indennità al proprietario.

Altra importante limitazione nell'interesse pubblico può venire nelle servitù pubbliche, le quali consistono in un peso che sussiste sopra un fondo a vantaggio di un bene pubblico o della collettività. Ne sono esempio le servitù militari,quelle aeronautiche ecc..

I limiti posti dalla legge all'esercizio del diritto di proprietà nell'interesse privato riguardano la proprietà fondiaria e si risolvono nella disciplina dei c.d. rapporti di vicinato.

Il fondo è un appezzamento di terreno,delimitato nello spazio tanto in verticale quanto in orizzontale. La sua delimitazione orizzontale è di carattere geometrico:il fondo ha confini che segnano il limite al proprietario. Il diritto romano utilizzava un criterio geometrico per determinare la proprietà in senso verticale,si concepiva il fondo come una sorta di piramide rovesciata avente il vertice al centro della terra e la base all'infinito. Oggi si tende a limitare l'estensione in verticale dell'esercizio del diritto in base ad un criterio di natura economica:la proprietà si estende fin dove il proprietario del suolo può dimostrare di avere un interesse ad esercitare il suo diritto esclusivo e quindi non può opporsi ad attività altrui che si svolgano ad una profondità del sottosuolo o ad una altezza nello spazio sovrastante,tali da rendere impossibile un interesse del proprietario(art 840).

Le principali norme in materia di rapporti di vicinato riguardano:

a)atti di emulazione, il proprietario ha il dovere di non fare del suo diritto un uso che non sarebbe giustificato dai fini per i quali il diritto medesimo gli viene riconosciuto;non sono, perciò consentiti atti emulativi,ossia atti che non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia agli altri [Art. 833 codice civile];la nozione di atto emulativo si fonda su due elementi:

elemento soggettivo: intenzione di nuocere o arrecare danno ad altri;

elemento oggettivo: assenza di utilità per il proprietario.

È per esempio atto emulativo piantare un albero senza utilità per il proprietario col solo scopo di togliere la veduta al vicino.

b)immissioni,(art. 844)il proprietario non può impedire le immissioni di fumo e calore,le esalazioni,i rumori,gli scuotimenti e simili proazioni derivanti dal fondo del vicino,purché queste non superino la normale tollerabilità. Nell'applicare tale norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni delle proprietà,tenendo conto anche delle condizioni dell'ambiente e può anche tenere conto della priorità di un determinato uso(esempio industrie vicine a case).

Le ipotesi che possono verificarsi sono due:

immissioni tollerabili:sono lecite e perciò al proprietario del fondo non è dovuto nulla

immissioni intollerabili per le quali occorre distinguere:

le immissioni che pur superando la normale tollerabilità sono consentite per esigenze della produzione;in tal caso è dovuto solo l'indennizzo

le immissioni intollerabili e non autorizzate,in questo caso il danneggiato può chiedere la cessazione dell'attività e il risarcimento del danno.

c)accesso al fondo,(artt 842-843) di regola il proprietario può impedire a chiunque di accedere al suo fondo. In alcuni casi tale facoltà viene meno infatti:

il proprietario non può impedire che si entri nel fondo per la caccia,a meno che ciò non sia previsto dalla legge o che la caccia possa danneggiare culture

deve permettere l'accesso al fondo,sempre che ne venga stabilità la necessità,al fine di costruire o riparare un muro o altra opera del vicino salvo diritto ad una indennità se l'accesso causa danno

deve permettere l'accesso a chi vuole riprendere cosa sua che casualmente si trovi nel suo fondo o l'animale che vi si sia riparato fuggendo a meno che non restituisca lui ciò che è stato smarrito accidentalmente.

d)distanze,(artt873-899) per evitare che costruzioni,piantagioni,scavi,muri ecc..posti troppo vicino al fondo altrui,possano cagionare danno,è prescritta l'osservanza di specifiche distanze come per esempio la distanza tra costruzioni su fondi confinanti,deve essere di almeno 3 metri,i canali,i fossi,se non dispongono diversamente i regolamenti comunali devono esser tenuti ad una distanza pari alla loro profondità .

e)luci e vedute,(artt 900-907)le finestre o le altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie:

luci,quando danno passaggio ala luce e all'aria,ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino

vedute,quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte,obliquamente e lateralmente.

La legge prescrive speciali norme al fine di evitare che dalla costruzione delle finestre possa derivare danno o molestia al vicino infatti per l'apertura delle luci devono essere rispettate tutta una serie di distanze dal confine,mentre le vedute possono aprirsi solo nei muri posti ad una precisa distanza dal confine e precisamente:

-l,5m se si tratta di vedute dirette

-75cm se sono vedute laterali o oblique

f)divieto di stillicidio,(art 908)il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane cadano solo sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo vicino.

g)acque,(artt 909-921) la legge disciplina l'uso delle acque pubbliche e private. La legge 5/01/1994 n.36 stabilisce che sono pubbliche tutte le acque superficiali e sotterranee,ancorché non estratte dal suolo perché esse costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà. Sono acque private quelle che per la loro scarsa importanza non sono considerate acque pubbliche. L'uso delle acque pubbliche da parte di un privato è permesso solo con concessione amministrativa mentre la raccolta di acque piovane in invasi e cisterne è libera.


La proprietà edilizia,a seguito di una travagliata evoluzione normativa il D.P.R. 6/06/2001 n.380 prevede oggi che l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio è subordinata:

  1. al previo rilascio da parte dell'autorità comunale di un permesso di costruire. Tale permesso è rilasciato se l'intervento da realizzare è conforme al piano regolatore e in cambio di un corrispettivo in favore del Comune commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione che esso sosterrà per le strutture primarie e secondarie della zona edificata.
  2. alla denunzia di inizio attività che il proprietario dell'immobile deve presentare  30gg prima dell'inizio dei lavori all'autorità comunale, essa deve essere accomnata da una relazione progettistica che asserisca la conformità delle opere edilizie agli strumenti urbanistici.

Tale legge si occupa anche di abusivismo edilizio attraverso tutta una serie di divieti e di sanzioni anche se rimane fondamentale in materia la legge 17/08/1985 n.1150.


Modi di acquisto della proprietà,sono i fatti giuridici che determinano l'acquisto della proprietà . Essi si distinguono in modi di acquisto:

a titolo originario,se l'acquisto avviene senza alcuna relazione con il diritto di un precedente proprietario;il diritto sorge come nuovo nel titolare

a titolo derivativo, se l'acquisto avviene quando il diritto si trasferisce da un soggetto ad un altro.



Modi di acquisto a titolo originario sono:

l'occupazione presa di possesso di cose mobili che non sono di proprietà di alcuno,con l'animo di farle proprie(artt 923-926); la fauna e i beni immobili vacanti sono patrimonio indisponibile dello Stato. Cose mobili di cui ci si può appropriare sono soprattutto:le cose abbandonate volontariamente dal proprietario,gli animali selvatici oggetto di caccia o pesca e gli animali mansuefatti se perdono l'abitudine di tornare dal proprietario e esso non li reclami entro 20gg.

l'invenzione:(artt.927-933)consiste nel ritrovamento di cose mobili smarrite. Queste devono essere consegnate al proprietario e qualora esso sia ignoto al sindaco. Trascorso un anno e il proprietario ancora non si conosce la cosa spetta a colui che l'ha trovata. Nel caso di ritrovamento del proprietario spetta all'inventore un premio proporzionale al valore della cosa smarrita. Una forma particolare di invenzione è il "tesoro"(cosa mobile di pregio,nascosto o sotterrato di cui nessuno può provare la proprietà),esso diviene immediatamente di proprietà del titolare del fondo in cui si trova,ma se è trovato per caso nel fondo altrui spetta metà ciascuno.

l'accessione quando l'acquisto della proprietà su di una cosa principale implica l'acquisto della proprietà su altre cose a questa connesse(artt 934-938 e 941-947);esistono 3 forme di accessione:

di mobile ad immobile: implica la volontà dell'uomo;qualsiasi costruzione o piantagione ad opera fatta su un fondo diventa di proprietà del proprietario del fondo senza bisogno della sua volontà. Il fondo è considerato sempre cosa principale,una deroga a tale principio è costituita dalla accensione invertita:si ha quando il proprietario di un edificio occupa in buona fede nella costruzione dello stesso una parte del fondo di altri e in questo caso ne diviene proprietario,sempre che il proprietario del fondo non si sia opposto entro 3 mesi dall'inizio dei lavori e fatti salvi il risarcimento danni e una indennità doppia del valore della superficie occupata.

immobile ad immobile: essa comprende varie forme di accensioni fluviali,riguardanti cioè incrementi di terreni che si producono naturalmente lungo le rive di fiumi e torrenti. Rientrano in essa le alluvioni:le unioni di terra e gli incrementi che per effetto delle acque si formano in seguito e senza capirlo nei fondi situati lungo le rive di fiumi o torrenti,appartengono al proprietario del fondo;le avulsioni:se un fiume o un torrente stacca una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso la riva opposta,il proprietario del fondo a cui si è unità tale parte ne acquista la proprietà ma deve are all'altro una indennità. Non sono più accensioni l'alveo abbandonato e le isole e unioni di terra che fanno parte del demanio pubblico.

mobile a mobile: se le cose mobili appartenenti a diverso proprietario sono unite(unione) o sono mescolate(commistione)in modo da formare un tutt'uno inseparabile. In particolare l'unione riguarda cose mobili mentre la commistione riguarda la mescolanza di oggetti solidi. Quando le cose non sono separabili diviene proprietario del tutto chi detiene la proprietà della cosa principale altrimenti si avrà una proprietà comune in proporzione al valore delle cose.

specificazione:(art 940) si ha quando taluno opera una materia appartenente ad altri per formare una nuova cosa;egli ne acquista la proprietà ando al proprietario il prezzo della materia. La differenzia dall'accensione la manodopera. Se però il prezzo della materia sorpassa notevolmente quello dell'opera,la proprietà passa al proprietario della materia che però deve are il prezzo del lavoro(esempio gioiello con pietre preziose)

usucapione e acquisto per possesso in buona fede implicano il possesso.

Sono modi di acquisto a titolo derivativo:

i contratti traslativi della proprietà come la vendita,la permuta,la donazione ecc..

la successione a causa di morte

trasferimenti coattivi(es. espropriazione)


Azioni a difesa della proprietà a difesa della proprietà vi sono 5 azioni dette petitorie(si dicono petitorie in quanto mirano ad accertare ed affermare la titolarità del diritto di proprietà contro chi la contesti direttamente o indirettamente).

Azione di rivendicazione azione di colui che si afferma proprietario della cosa ma non ne ha il possesso(art. 948)e ne pretende la consegna dal possessore. Funzione dell'azione è accertare la titolarità della proprietà e di recuperare il bene.

Legittimato attivamente o attore è chi si sostiene proprietario ma non ha il possesso. Legittimato passivamente o convenuto è il detentore o il possessore della cosa che è tenuto a restituire.

L'attore ha l'onere di dimostrare il suo diritto;senza tale dimostrazione non riuscirebbe ad ottenere che il convenuto venga condannato a restituire la cosa. Il convenuto deve restituire a sue spese. La prova del diritto di proprietà presenta molte difficoltà. Non basta infatti provare un valido titolo di acquisto,ma si deve ricollegare il proprio diritto a quello del soggetto che lo ha trasmesso,fino a risalire ad un acquisto a titolo originario poiché chi trasmette il diritto potrebbe non averlo acquistato validamente;gli antichi parlavano in proposito di probativo diabolica. L'azione di rivendicazione è imprescrittibile e presuppone l'assoluta inesistenza di un titolo nel possessore.

L'azione di restituzione seguente a quella di rivendicazione presuppone invece l'esistenza di un titolo al possesso o alla detenzione che sia venuto meno. Nell'azione di restituzione,pertanto,l'attore non deve provare il suo diritto di proprietà,ma solo il cessare dell'efficacia del titolo che legittimava il possesso del convenuto;proprio per tale motivo l'azione di restituzione non è reale ma personale.

L'azione di mero accertamento:può essere riconosciuta a chi,abbia o no il possesso della cosa,ha interesse ad una pronuncia giudiziale che affermi il suo diritto di proprietà sulla cosa e mira a rimuovere la situazione di incertezza venutasi a creare in ordine alla proprietà stessa e non la consegna della cosa.

L'azione negatoria:(art 949) azione con la quale il proprietario tende a far dichiarare l'inesistenza dei diritti che altri affermano avere sulla cosa,e far cessare eventuali molestie o turbative che altri arrechi alla cosa. Al proprietario(attore) è sufficiente provare il suo diritto di proprietà:incombe sul convenuto l'onere di dimostrare l'esistenza dei diritti accampati se vuole ottenere il rigetto dell'azione. Questa regola è la conseguenza del principio generale secondo cui la proprietà si presume libera da pesi. Se sussistono turbative o molestie,il proprietario può chiedere la cessazione pretendere il risarcimento. Tale azione è imprescrittibile.

L'azione di regolamento dei confini:(art 950)azione con il quale il proprietario di un fondo chiede che sia stabilito dal giudice il confine con il fondo vicino,su cui vi sia incertezza. L'azione può esser fatta valere da entrambe i proprietari. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di elementi il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali. Anche questa azione è imprescrittibile.

Azione per apposizione di termini:(art 951) ciascuno dei proprietari limitrofi può chiedere che siano ripristinanti a spese comuni i segni del confine mancanti o divenuti irriconoscibili. Serve per far apporre o ristabilire segni che delimitino l'estensione di domini contigui. Anche questa azione può esser fatta valere da entrambe i proprietari.


Diritti reali sulla cosa altrui i diritti di godimento,comprimono il diritto di godimento del proprietario a favore di terzi; si trovano conseguentemente a concorrere con la proprietà e pertanto non sono ne pieni ne esclusivi perciò sono detti parziari o limitati (essi cioè comprendono solo alcune utilità economiche che la cosa può dare). Sono diritti reali di godimento:

a)  La superficie

b) L'enfiteusi

c)  I diritti di godimento personale e cioè:

-Usufrutto

-Uso

-Abitazione

d)   servitù prediali


La superficie,(artt. 952-955)rappresenta una deroga al principio dell'accensione,è il diritto di fare e di mantenere,in perpetuo o a tempo determinato,una costruzione sopra o sotto il terreno altrui,acquistando la proprietà della costruzione separatamente dalla proprietà del suolo. Il diritto di superficie può esser costituito anche su una costruzione già esistente,in tal caso si parla di diritto di sopraelevazione.

Il codice considera due ipotesi di superficie:

Il proprietario del suolo attribuisce ad una persona il diritto di costruire

Il proprietario del suolo aliena la proprietà di costruzione già esistente sul suolo medesimo,senza alienare quest'ultimo.

È da osservare che il diritto di superficie vero e proprio inteso come diritto su cosa altrui è il diritto di costruire e sussiste prime ancora che esista la costruzione;esso è destinato ad estinguersi per prescrizione,per effetto del non uso per 20 anni,secondo un principio comune a tutti i diritti di godimento. Il diritto sulla costruzione invece sia atteggia a diritto di proprietà,attribuendo al suo titolare facoltà che non differiscono da quelle del proprietario,per questo si parla di proprietà superficiaria. Il diritto di superficie si costituisce,per testamento,per contratto e per provvedimento amministrativo. Colui che costituisce il diritto di superficie è detto concedente colui che lo acquista è il superficiario. La costituzione può essere sia a titolo oneroso,mediante un corrispettivo detto solario,che gratuito e può essere perpetua o temporanea. In questo secondo caso quando il diritto di superficie si estingue vale il principio della accensione.


L'enfiteusi,(artt. 957-977)è il diritto (dell'enfiteuta) di godere,in perpetuo o a tempo determinato,per un periodo non inferiore a 20anni,del fondo altrui(concedente) con l'obbligo di apportarvi migliorie e di are al proprietario un canone periodico in denaro o in natura. Il diritto di enfiteusi si può costituire per contratto,per testamento,per provvedimento amministrativo e per usucapione(a favore di chi abbia di fatto esercitato i poteri dell'enfiteuta per il tempo e alle condizioni stabilite dalla legge).la durata può essere perpetua determinata comunque non inferiore a 20 anni. La previsione di tale termine ha la funzione di dare la possibilità all'enfiteuta di ammortizzare in un tempo lungo le spese che deve sostenere per migliorare il fondo. L'enfiteuta gode del fondo ed ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti,sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo. Può disporre del proprio diritto sia per atto tra vivi sia per atto di ultima volontà è comunque vietata la subenfiteusi. L'enfiteuta può affrancare il fondo in qualsiasi momento,cioè acquistarne la proprietà mediante il amento di una somma corrispondente a 15 volte il valore del canone. Il diritto di affrancare è un diritto potestativo poiché attraverso il suo esercizio l'enfiteuta diventa automaticamente proprietario del fondo senza che il concedente possa opporsi.

Due sono gli obblighi principali dell'enfiteuta:migliorare il fondo e are il canone periodico. Sono inoltre a carico dell'enfiteuta,di regola,le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo. Il concedente a sua volta ha il diritto di devoluzione del fondo,esso è il diritto del proprietario del fondo di riacquistare la piena proprietà della cosa subordinata o alla condizione di mora dell'enfiteuta(non amento di 2 anni di canone) o alla sua violazione dell'obbligo di non deteriorare il fondo o di migliorarlo (Art. 972). Il diritto di affrancazione prevale di regola su quello alla devoluzione.

L'enfiteusi può estinguersi oltre che per affrancazione e devoluzione anche per scadenza del termine,per prescrizione,per perimento totale del fondo e per confusione.

Spettano per legge all'enfiteuta,nei casi in cui il fondo torna al concedente,rimborsi per le migliorie apportate. Il codice distingue tali migliorie in: miglioramenti (che danno maggiore produttività al fondo e addizioni (opere fatte sul fondo come pozzi, magazzini).

Per garantire la riscossione del rimborso la legge concede all'enfiteuta il diritto di ritenzione:ossia il diritto di rimanere nel possesso del fondo fin quando non sia soddisfatto del suo credito.


Diritti personali di godimento L'usufrutto è il diritto (dell'usufruttuario) di godere della cosa altrui per un tempo determinato o tutta la vita,con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica (Art.981). Da tale definizione è possibile individuare le caratteristiche dell'usufrutto:

Il contenuto del diritto è costituito dalla facoltà di godere della cosa,cioè di usarla e di farne propri i frutti;

Il limite di tale facoltà è rappresentato dall'obbligo di rispettare la destinazione economica della cosa;

La durata temporanea del diritto,in quanto una situazione che priva la proprietà del godimento deve avere carattere transitorio. La sua durata non può eccedere la vita della persona fisica,o i 30 anni se persona giuridica. L'usufrutto successivo non è ammesso.

Il diritto di proprietà sulla cosa su cui grava un usufrutto è detta nuda proprietà.


Costituzione,l'usufrutto viene detto volontario quando si costituisce per volontà dell'uomo: o mediante testamento o per contratto da farsi con atto scritto. L'usufrutto legale si ha quando una norma di legge stabilisce l'usufrutto a favore di qualcuno(es. usufrutto dei genitori sui beni dei li minori).

L'usufrutto può anche costituirsi per provvedimento del giudice usufrutto giudiziale. Tale costituzione è prevista in caso di divisione di beni nella comunione legale tra i coniugi infatti il giudice può stabilire l'usufrutto in favore dell'altro coniuge in relazione alle necessità della prole. La costituzione dell'usufrutto può avvenire anche per usucapione quando una persona possiede un bene come usufruttuario per il tempo e alle condizioni stabilite dalla legge.


Diritti dell'usufruttuario i diritti dell'usufruttuario sono espressione del potere di godimento,nel quale l'usufrutto consiste e sono i seguenti:

possesso della cosa(Art. 982),il possesso non è conseguito se l'usufruttuario non ha fatto l'inventario e non ha dato una garanzia;all'usufruttuario è consentita un'azione detta confessoria che mira all'accertamento del suo diritto per il conseguimento del possesso sulla cosa;

frutti naturali e civili,i frutti civili spettano all'usufruttuario mentre per quelli naturali la legge stabilisce che l'insieme di tutti i frutti naturali si deve ripartire fra usufruttuario e il nudo proprietario in proporzione alla durata del rispettivo diritto. Nella stessa misura in cui si ripartiscono i frutti si dividono le spese per la produzione ed il raccolto.

potere di disporre (Art. 980); l'usufruttuario può concedere ad altri il suo diritto, può ipotecarlo e può dare in locazione le cose oggetto del suo diritto(Art. 999); la locazione,in caso di morte dell'usufruttuario,non si scioglie prime del termine,ma non può durare oltre i 5 anni dalla cessazione dell'usufrutto.

Obblighi dell'usufruttuario, gli obblighi dell'usufruttuario si ricollegano al dovere fondamentale di restituire la cosa al termine del diritto. Da ciò deriva che egli è tenuto:

ad usare la diligenza del buon padre di famiglia nel godimento della cosa

a non modificare la destinazione della cosa

fare,a proprie spese l'inventario e prestare garanzia,a presidio dell'osservanza degli obblighi di conservazione e restituzione della cosa.

a sostenere spese ed oneri relativi alla manutenzione ordinaria del bene e gli eventuali interessi al proprietario per le riparazioni straordinarie



are imposte,canoni e rendite fondiarie

denunciare le usurpazioni e concorrere alle spese per le liti;

Quali obblighi del nudo proprietario spettano ad esso le riparazioni straordinarie,compete

ad esso anche far fronte a tutti i carichi a carattere non annuale sulla proprietà. Egli inoltre

deve concorrere alle spese di lite che riguardano proprietà ed usufrutto.


Estinzione dell'usufrutto,essa si verifica per:

scadenza del termine o morte dell'usufruttuario;

prescrizione estintiva (venti anni nel caso di usufrutto concesso a persona fisica, trenta se concesso a persona giuridica);

consolidazione o confusione (riunione dell'usufrutto e della nuda proprietà nella stessa persona);

perimento della cosa;

abuso dell'usufruttuario al suo diritto, cioè alienazione di beni non propri o lasciando deteriorare i beni.

annullamento,rescissione o risoluzione del contratto

rinuncia usufruttuario.

All'estinzione del diritto l'usufruttuario ha diritto ad una indennità per i miglioramenti apportati e che sussistono al momento della cessazione dell'usufrutto. Se ha effettuato addizioni alla cosa può toglierle alla fine dell'usufrutto,qualora ciò possa farsi senza danno,salvo che il proprietario preferisca mantenerle e allora in questo caso all'usufruttuario spetta un indennità. L'indennità,in entrambe i casi,corrisponde per importo alla minor somma tra la spesa ed il valore della cosa per effetto del miglioramento.


Il quasi usufrutto: (art 995)il titolare dell'usufrutto ha l'obbligo di rispettare la destinazione economica della cosa e di restituirla alla fine dell'usufrutto. Da ciò consegue che oggetto dell'usufrutto possono essere solo i beni non consumabili. La legge ammette però che un usufrutto abbi come oggetto beni consumabili; in questo caso l'usufruttuario non è tenuto a restituire gli stessi beni ricevuti ma altrettanti dello stesso genere. L'usufrutto su beni consumabili è pertanto una forma impropria di usufrutto denominata quasi usufrutto. Da non confondere con il quasi usufrutto quello avente per oggetto beni deteriorabili(es.abito si deteriora ma non si distrugge). L'usufruttuario di tali beni ha diritto di servirsene  secondo l'uso al quale sono destinate ed alla fine è soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovavano.


L'uso e l'abitazione:(artt.1021-l026)sono tipi di usufrutto limitato perché essi hanno carattere personalissimo e non possono essere ceduti o locati e non possono essere oggetto di testamento.

L'uso è il diritto di servirsi di un bene altrui  e di raccoglierne i frutti limitatamente ai propri bisogni e della propria famiglia (nel caso in cui questo sia fruttifero).

L'abitazione è il diritto di abitare una casa limitatamente ai propri bisogni e della propria famiglia.


La servitù prediale,(artt.1027-l099)consiste nel peso imposto sopra un fondo(fondo servente) per l'utilità di un altro fondo(fondo dominante),appartenente ad un diverso proprietario.

Il peso consiste in una limitazione del diritto di godimento del proprietario e di solito consiste in un sopportare una data attività o in un non fare e mai in un fare.

L'utilità può consistere,per l'altro fondo,sia in un vantaggio economico sia in una maggiore comodità o amenità oppure può inerire alla destinazione industriale del fondo.

I fondi devono necessariamente essere vicini e devono appartenere a diversi proprietari altrimenti la servitù si estingue per confusione.

Non sono servitù prediali quelle costituite in vantaggio di una persona,esse sono servitù irregolari o personali e non reali perché opponibili a tutti i successivi proprietari ma solo al proprietario contraente.


Specie di servitù, delle servitù prediali possono farsi varie classificazioni:

apparenti e non apparenti,le prime sono quelle che si manifestano con opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio(es.servitù di acquedotto) e le seconde invece non lo richiedono(es.servitù di non edificare);

negative quelle che comportano un non fare a carico del proprietario del fondo servente e positive quelle per il cui esercizio è richiesto un comportamento attivo del proprietario del fondo dominante,con conseguente sopportazione del proprietario del fondo servente. Esse a loro volta si dividono in:

a)  continue:quelle che si esercitano senza l'attività abituale dell'uomo,se non nella fase anteriore all'esercizio(servitù di veduta)

b) discontinue:quelle per il cui esercizio è richiesta l'attività abituale dell'uomo(servitù di passaggio

coattive e volontarie,le prime trovano il loro titolo nella legge che fornisce,in via di una situazione di necessità del fondo,il diritto potestativo ad ottenere l'imposizione della servitù. La servitù coattiva può essere costituita anche mediante atto amministrativo emanato dalla P.A. Il proprietario del fondo dominante però deve are un indennità al proprietario del fondo servente. Le seconde si costituiscono per volontà dell'uomo. Non sono tipiche.


N.B. Differenza tra servitù legali e limiti legali: i limiti legali sono caratterizzati dal fatto che nell'interesse sociale e soprattutto a scopo preventivo si tutelano i rapporti di vicinato. Le servitù sono dei diritti reali limitati che si concentrano in un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo. E si evincono tali differenze:

le servitù sono caratterizzate da:

a)  estrinsecità: sono cioè autonome rispetto al diritto di proprietà

b) unilateralità: sono poste a carico di un fondo a vantaggio di un altro

c)  corrispettività: richiedono cioè normalmente un corrispettivo

d) prescrittibilità: si prescrivono per non uso.

i limiti legali invece si caratterizzano:

a)  intrinsecità: sono cioè inerenti il diritto di proprietà

b) reciprocità: delimitano poteri di un proprietario rispetto all'altro per cui ciascuno si troverà verso l'altro nella stessa posizione.

c)  imprescrittibilità: dovuta all'imprescrittibilità del diritto di proprietà


Costituzione: le servitù prediali possono costituirsi:

Coattivamente:(Art. 1032),nei casi nei quali in forza di legge,il proprietario di un fondo ha diritto ad ottenere una servitù su un altro fondo,questa in mancanza di contratto,si costituisce per sentenza. La sentenza stabilisce le modalità della servitù e l'ndennità dovuta.

Volontariamente: (art 1058)si costituiscono tramite contratto o per testamento. Il contratto deve essere fatto per iscritto e trascritto.

A titolo originario: (art 1061) si ha solo per le servitù apparenti e può avvenire per usucapione(quando il proprietario di un fondo costruisca opere finalizzate all'esercizio di una servitù su un fondo altrui e per 20 anni eserciti il potere senza opposizione dell'altro proprietario)e per destinazione del padre di famiglia(è un modo peculiare di costituzione delle servitù prediali,che si realizza quando consta che 2 fondi,attualmente divisi, sono appartenuti alla stessa persona e che questa ha lasciato le cose nello stato nel quale risulta la servitù).

Temporanee o perpetue in base alla loro durata


Esercizio delle servitù: il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne,ossia tutte le facoltà accessorie riguardanti la servitù ma indispensabili per l'esercizio del diritto. Si chiama modo di esercizio della servitù l'elemento che determina  come la servitù deve essere esercitata. Esistono dubbi circa l'estensione e le modalità di esercizio della servitù tali dubbi sono risolti dalla regola romana secondo cui la servitù deve essere esercitate soddisfacendo il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio per quello servente.


Estinzione delle servitù le servitù possono estinguersi per cause diverse:

rinuncia,fatta per iscritto,del titolare del fondo dominante;

confusione

per scadenza del termine se la servitù è a tempo

prescrizione estintiva di venti anni.

In quest'ultimo caso bisogna distinguere: se la servitù è negativa la prescrizione comincia a decorrere,dopo che il proprietario del fondo dominante ne ha fatto richiesta in giudizio, dal momento in cui il proprietario del fondo servente ha violato il divieto che gli impone la servitù,nel caso di servitù positive continue vale lo stesso discorso di quelle negative nel caso di quelle discontinue la prescrizione comincia a decorrere dall'ultimo atto di esercizio del diritto.


Tutela della servitù: la legge prevede a tutela della servitù l'azione confessoria,mediante la quale il proprietario del fondo dominante fa riconoscere in giudizio l'esistenza della servitù contro chi ne contesta l'esercizio e chiede che siano fatti cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Egli può anche richieder il ripristino delle cose in cui si trovavano allo stato precedente,oltre al risarcimento dei danni. Tale azione è l'opposto di quella negatoria dove il proprietario fa riconoscere l'inesistenza della servitù sulla cosa.


La comunione,regime giuridico che si realizza quando più persone sono contitolari del medesimo diritto reale e in particolare della proprietà.

La comunione può essere:

pro diviso, quando ad ognuno è assegnata una parte fisica della cosa;

pro indiviso, quando il diritto di tutti i contitolari investe l'intera cosa ed in tal caso si parla di quote. La quota è la misura in base alla quale ciascun partecipante alla comunione concorre nei vantaggi e negli oneri inerenti la comunione. Essa a sua volta può essere:


a)  volontaria,  se scaturisce dall'accordo delle parti;

b) incidentale, se si realizza per legge indipendentemente dalla volontà dei partecipanti quale la successione ereditaria tra più eredi.

c)  forzosa,quando scaturisce dall'esercizio di un diritto potestativo da parte di uno dei futuri contitolari(comunione forzosa del muro)


Diritti e obblighi dei contitolari:le regole che disciplinano la comproprietà e in generale la comunione su diritti reali sono le seguenti(art 1100):

ogni contitolare può servirsi della cosa senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri di servirsene;

ogni contitolare può disporre della sua quota alienandola o ipotecandola

ogni contitolare deve contribuire alle spese necessarie in proporzione alla sua quota;

ogni proprietario gode degli utili della cosa comune in base alla sua quota

ogni proprietario può chieder la divisione della cosa comune salvo patto contrario o disposizione di legge.

L'amministrazione della cosa comune spetta a tutti i partecipanti. Per le decisioni si applica il principio maggioritario(la maggioranza non si calcola sulle persone ma sul valore delle quote)ed è richiesta la maggioranza semplice per gli atti di ordinaria amministrazione,quella qualificata( del valore cosa)per quelli straordinari e per le innovazioni. Si applica invece il principio dell'unanimità dei consensi per gli atti di alienazione e per la costituzione di diritti reali sul fondo comune. A tutela dei diritti dei comproprietari spettano le stesse azioni che competono al proprietario. La comunione è una situazione che la legge considera transitoria e perciò destinata a venir meno con la divisione. La divisione può avvenire amichevolmente con un contratto,oppure giudizialmente con sentenza se non vi è accordo tra i partecipanti


Il condominio negli edifici:è un particolare tipo di comunione,e si verifica quando ogni appartamento,di cui l'edificio consta,non appartiene ad un singolo proprietario,ma a soggetti diversi. Ciascun soggetto(condomino)ha la proprietà esclusiva del singolo appartamento ma alcune parti dell'edificio sono di proprietà comune.



Le parti in questione,strutturalmente e funzionalmente,non sono divisibili e quindi la comunione è forzosa.

Le parti comuni appartengono ai condomini in proporzione al valore di ciascuna di esse rispetto a quello dell'edificio. In genere le quote sono indicate in millesimi.

La gestione del condominio è attribuita a 2 organi:l'assemblea dei condomini(organo deliberativo) e l'amministratore(organo esecutivo).

L'assemblea ha il compito di  nominare l'amministratore,di decidere le innovazioni e le o per di manutenzione straordinaria,di stabilire il regolamento del condominio(esso è obbligatorio solo nei condomini con più di 10 partecipanti ed è un atto collettivo e non un contratto e può essere impugnato da ciascun condomino),di approvare il preventivo delle spese,e la relativa ripartizione interna tra condomini,di approvare il rendiconto sulla gestione. È attribuito ad ogni condomino il potere di impugnare le deliberazioni dell'assemblea che risultino viziate. Affinché le deliberazioni dell'assemblea siano valide è necessario che:

  • siano convocati preventivamente tutti i condomini a parteciparvi e l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno i del valore dell'intero edificio e dei partecipanti al condominio.
  • le deliberazioni siano approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza,semplice o qualificata a seconda dei casi,degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio

L'amministratore ha il compito di curare l'osservanza del regolamento condominiale,l'esecuzione delle delibere,la riscossione dei contributi,il compimento degli atti conservativi,la manutenzione ordinaria,il funzionamento dei servizi comuni. Esso ha l'obbligo di rendere annualmente il conto della sua gestione. Lo stesso ,nei limiti delle sue attribuzioni,rappresenta il condominio nei processi.


Multiproprietà: riguarda gli immobili e consiste nel diritto di godere per tempi limitati di un immobile di proprietà di più soggetti. Il diritto si esercita,in pratica secondo una turnazione tra i vari proprietari. Nel periodo che spetta a ciascun proprietario essi godono della loro proprietà in modo pieno ed esclusivo,però per un tempo limitato e quindi possono alienare il loro diritto a altri soggetti. Le modalità di turnazione sono di solito stabilite da contratto. Sul bene oggetto della multiproprietà è impresso un vincolo di destinazione e di indivisibilità


IL POSSESSO

Il concetto di possesso è strettamente collegato al concetto di proprietà infatti,solitamente chi ha la proprietà di un bene ne ha anche il possesso,anche se però non è sempre così. La proprietà è il diritto su una cosa mentre il possesso è il potere su una cosa che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio del diritto(art 1140). Il possesso dunque si concreta in una relazione di fatto intercorrente fra soggetto e bene. Oggetto del possesso sono i beni materiali tranne quelli demaniali.


Situazioni possessorie: l'esercizio di fatto dei poteri sulle cose da luogo alle situazioni possessorie:

detenzione: disponibilità della cosa (corpus) accomnata dalla consapevolezza che essa è di altri a cui si deve render conto dell'uso del bene.

possesso pieno (corpore et animo): avere la disponibilità della cosa non riconoscendo alcun diritto altrui su di essa;

possesso mediato (solo animo): non avere la disponibilità della cosa ma avere una signoria su essa riconosciuta da un'altra persona che ne ha la detenzione.

La distinzione tra detenzione e possesso sta nell'elemento psicologico. È possibile però che la detenzione possa trasformarsi in possesso vero e proprio e ciò avviene quando si verifica una di queste cause:

causa proveniente da un terzo che afferma di essere proprietario o titolare di un diritto reale che poi trasferisce al detentore

opposizione del detentore,che consiste nell'atto con cui il detentore rende nota al possessore,in qualunque modo,di continuare a tenere la cosa non più come detentore ma come proprietario.


Tutela:il possesso è giuridicamente tutelato pur non essendo un diritto perché:

si riesce così ad offrire ai proprietari una difesa più rapida ed efficace(sempre che il proprietario coincida col possessore)

si riesce ad impedire che si arrechi violenza o molestia al possessore,ossia chi rivendica il possesso deve farlo in giudizio.

Tale protezione,però,ha carattere transitorio perché viene a mancare nel momento in cui risulti l'inesistenza del diritto soggettivo nel possessore. Il possessore oltre a questa tutela, riceve dal possesso anche benefici che consistono nel trarre vantaggi dall'utilizzazione della cosa indipendentemente dalla presenza del diritto. A questo punto si può distinguere tra:

Ius possesionis :l'insieme dei vantaggi spettanti al possessore tra cui il diritto alla tutela possessoria, cioè nessuno può togliere lui il bene se non vantando il proprio diritto in giudizio(possesso illegittimo);

Ius possidendi è il diritto di chi ha effettivamente un titolo a possedere la sua cosa(possesso legittimo).

Il possesso come i diritti soggettivi è tutelato dall'ordinamento giuridico a mezzo di azione. L'azione a tutela del possesso può essere fatta valere da chiunque abbia subito una spogliazione del possesso con violenza, anche da parte del proprietario; le azioni petitorie possono invece essere fatte valere solo da chi vanti un titolo regolare Le azioni a sua tutela sono:

azioni possessorie tutelano solo il possesso sono forme di tutela provvisoria che prescindono dall'accertamento del diritto. Può esercitarle anche il titolare di un diritto reale e sono:

  1. azione di reintegrazione o spoglio,azione con cui il  possessore che abbia subito uno spoglio,violento o clandestino,del bene chiede di recuperare il possesso da chi ha compiuto lo spoglio.(Art. 1168-l169). Per spoglio si intende l'arbitraria privazione del possesso compiuta consapevolmente da un soggetto a danno di un altro. Il giudice deve ordinare la restituzione della cosa basandosi sulla semplice notorietà del fatto con la massima celerità di procedura. L'azione deve essere esercitata entro un anno dallo spoglio. Se lo spoglio è clandestino(avvenuto in assenza del possessore) il termine decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. L'azione è concessa a qualunque possessore e anche a chi ha la detenzione della cosa(legittimazione attiva). Non è concessa a chi abbia la detenzione per ragioni di servizio o di ospitalità. Nell'ipotesi di spoglio non violento o non clandestino si può chieder di essere immessi nel possesso esercitando l'azione di manutenzione. Legittimazione passiva compete,oltre che all'esecutore dello spoglio, a chi ha il possesso di un bene in virtù di un acquisto fatto nella consapevolezza dell'avvenuto spoglio. Tale legittimazione non è proponibile contro l'acquirente in buona fede.
  2. Azione di manutenzione,(art 1170) con essa colui che è molestato nel suo possesso chiede di mantenere il pacifico esercizio,mediante la cessazione della molestia. Per molestia si intende qualunque attività che arrechi al possessore un apprezzabile disturbo,sia praticamente(molestia di fatto) che giuridicamente(molestia di diritto). Presupposto dell'azione è la molestai e non la privazione del possesso . l'azione deve essere promossa entro un anno. Tale azione non è concessa,come quella di spoglio,a qualunque possessore,ma solo a chi abbia il possesso pacifico e pubblico,continuo e non interrotto da oltre un anno e solo quando il possesso si riferisce ad un immobile o ad un altro diritto reale sopra un immobile o ad una universalità di mobili. Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso mediante tale azione,quando ne sussistano le condizioni.

azioni di nunciazione,non tutelano esclusivamente il possesso ma anche la proprietà e i diritti reali di godimento. La loro finalità è di natura cautelare:sono dirette ad ottenere dei provvedimenti provvisori idonei a prevenire danno alla cosa,in attesa della pronunzia definitiva data a seguito di un processo di cognizione. Processo di cognizione: l'organo giudicante è chiamato ad accertare la situazione giuridica esistente fra i contendenti ed a dichiarare,con sentenza,chi dei due abbia ragione. Le azioni di enunciazione sono due:

  1. Azione di nuova opera,(art 1171) spetta al proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento o al possessore che abbia ragione di temere che una nuova opera,iniziata da meno di un anno e non terminata,arrechi danno alla cosa oggetto del suo diritto. Il giudice presa somma cognizione del fatto può:a)vietare la continuazione dell'opera ,ordinando all'attore di depositare una somma in denaro a titolo di cauzione,b)permettere la continuazione dell'opera ordinando in tal caso al convenuto di dare cauzione. Infatti a seguito del giudizio definitivo se le pretese dell'attore risultino infondate esso dovrà risarcire il convenuto,se invece avrà ragione il convenuto deve demolire l'opera a sue spese e risarcire di eventuali danni l'attore.
  1. Denunzia  di danno temuto,(art 1172)spetta al proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento o al possessore nel caso in cui vi sia pericolo di danno grave ed imminente derivante da cosa preesistente. Il giudice dispone i provvedimenti necessari per ovviare al pericolo e,se del caso,impone idonea garanzia per eventuali danni.

Acquisto del possesso può avvenire :

a modo originario: apprensione della cosa e esercizio su di essa di poteri corrispondenti a quelli derivanti dall'esercizio di un diritto reale di godimento. Non si ha possesso se l'apprensione si verifica per mera tolleranza altrui.

a modo derivativo:tramite consegna del bene(traditio);  può accadere però che si verifichi la traditio ficta,ossia il bene rimane dove è cambia solo la relazione di fatto:esistono due tipi di traditio ficta:a)chi era detentore diviene possessore,b)il possessore cessa di posseder e comincia a detener per altri.

Quando il possesso viene acquistato da più persone insieme si ha il compromesso.


Perdita del possesso:consegue al venir meno di uno o entrambe gli elementi del possesso:del corpus (disponibilità della cosa) e/o dell'animus (volontà di detenere la cosa). Per i beni immobili la legge stabilisce che essi possono possedersi anche solo grazie alla volontà,limitatamente al periodo di tempo entro cui si può esercitare l'azione di spoglio.


Specie di possesso:la ura del possesso illegittimo si articola a sua volta in:

Possessore di buona fede, è chi ha la ragionevole convinzione di essere anche titolare del diritto reale. La nozione di possesso in buona fede è precisata nell'art. 1147 secondo il quale:a) è possessore in buona fede chi possiede ignorando di ledere un altrui diritto,b)è sufficiente che la buona fede vi sia al momento dell'acquisto,c)la buona fede non giova se l'ignoranza del diritto altrui dipende da colpa grave,d)la buona fede è presunta finché non si dimostra il contrario(la presunzione è la conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto). Di conseguenza il possesso in mala fede è quello che non ha le qualità stabilite dalla legge per la buona fede.

Si ha possesso vizioso quando è viziato da violenza o clandestinità

Il possesso alla morte del possessore continua a capo del suo successore a titolo universale con gli stessi caratteri che aveva rispetto al defunto:buona o mala fede . . Se la successione avviene a titolo particolare si parla di accessione del possesso. L'acquirente a titolo particolare acquista un possesso nuovo rispetto da quello del suo dante causa. Il successore a titolo particolare può sommare il suo periodo di godimento con quello del dante causa, ai fini dell'usucapione,delle azioni di manutenzione e di rivendicazione.


Effetti del possesso:il possesso è uno stato di fatto che produce effetti giuridici e in particolare quando il possessore non è titolare del diritto reale. Al riguardo bisogna distinguere due ipotesi:

restituzione della cosa al proprietario: qualora il possessore restituisca la cosa al proprietario,spontaneamente o in seguito ad azione di rivendicazione si producono i seguenti effetti:

insieme con la cosa egli è obbligato a restituire i frutti che sono stati da lui raccolti o che siano stati perduti per sua negligenza;si deve tuttavia in proposito tra possesso di mala o buona fede:

a)  il possessore in mala fede è tenuto a restituire i frutti dal momento dell'acquisto del possesso

b) il possessore di buona fede restituisce solo i frutti percepiti dopo la domanda giudiziale di rivendicazione,mentre fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della suddetta domanda e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno.

Il possessore è tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ma ha diritto,entro i limiti del loro valore,al rimborso delle spese necessarie per la produzione e il raccolto e per le riparazioni ordinarie

Il possessore ha diritto al rimborso delle spese fatte per riparazioni straordinarie e ad un'indennità per i miglioramenti e le addizioni purché sussistano al tempo della restituzione.


N.B. Le spese cui si fa riferimento si dividono in:

a)  necessarie sono quelle che servono per la produzione dei frutti,quelle che servono per le riparazioni ordinarie(ordinarie) e quelle che superano il limite della conservazione della cosa e le sue utilità

b) utili sono tutti i miglioramenti e le addizioni

c)  voluttuarie non rimborsabili,che soddisfano bisogni non indispensabili


possesso vale titolo:la situazione in cui l'ordinamento tutela il possessore in buona fede infatti talvolta il possesso si trasforma in proprietà,non con il decorso del tempo ma all'atto stesso in cui sorge,cosicché al proprietario,il quale ne è rimasto privo,è preclusa l'azione di rivendicazione. L'art. 1153 infatti stabilisce che"colui al quale sono alienati beni mobili(non registrati)da parte di chi non ne è proprietario,ne acquista la proprietà mediante il possesso"(alienazione a non domino). Affinché il possesso si traduca in titolo occorre:

che l'acquirente possa vantare un titolo idoneo al trasferimento della proprietà;

che l'acquirente abbia già acquistato il possesso della cosa e non solo il titolo;

che l'acquirente sia in buona fede al momento della consegna della cosa e cioè che a momento dell'alienazione ignorava la non titolarità dell'alienante che è presunta e difficilmente indagabile.

Questa regola,che si esprime con la formula possesso vale titolo,può apparire in contrasto con i principi di un'astratta giustizia,ma si giustifica in base a considerazioni di utilità sociale,le quali esigono che non venga intralciata la circolazione dei beni mobili.

Se taluno con successivi contratti aliena a più persone lo stesso bene mobile,è preferita quella che per prima ne ha acquistato in buona fede il possesso(art 1155).

Per le universalità di mobili il legislatore tutela non chi per primo acquista il possesso in buona fede ma chi può vantare un valido titolo d'acquisto di tata anteriore. Per  i mobili registrati non basta la buona fede ma occorre che la titolarità sia trascritta.








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