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FAMIGLIA E PARENTELA

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FAMIGLIA E PARENTELA


Caratteri e principi generali del diritto di famiglia

La famiglia è una istituzione naturale,un gruppo sociale universale che realizza la funzione affettiva e protettiva dei propri membri e quella procreativa per garantire la sopravvivenza dell'umanità.

Sotto il profilo anagrafico, si intende per famiglia un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, adozione, affinità, tutela o altri vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, che normalmente provvedono al soddisfacimento dei lori bisogni mediante l'unificarsi dei loro redditi (art. 4 d.p.r. 30 maggio 1989 n. 223).

Ai nostri giorni, la famiglia ha acquistato perfettamente la forma c.d. monogamica (quella più diffusa, dal punto di vista etnologico, nelle civiltà superiori), con il gruppo ristretto composto dal padre, dalla madre e dai li con essi conviventi.

Ed è tale famiglia, nel suo modello ridotto, che la Costituzione considera come società naturale, come gruppo intermedio tra lo Stato ed il cittadino, riconoscendone pertanto i diritti inviolabili, come formazione sociale ove si sviluppa la personalità dei suoi membri (artt. 2 e 29).



In particolare, la Costituzione attribuisce tale riconoscimento e tale garanzia alla famiglia legittima, cioè alla famiglia fondata sul matrimonio (art. 29), assicurando alla famiglia legittima la sua sfera di inviolabilità e di libertà.

Ugualmente la Costituzione ha riconosciuto ai genitori il diritto-dovere di mantenere, di istruire ed educare i li (art. 30, comma 1, Cost.).

Sotto questo profilo bene si spiega come l'ordinamento della famiglia attribuisca ai soggetti non esclusivamente diritti, ma generalmente diritti-dovere (potestà) e come accanto al principio di libertà sia previsto un principio di responsabilità. Ugualmente l'ordinamento conura i rapporti di diritto familiare con carattere inderogabile e limita al massimo l'autonomia delle parti. I diritti e i doveri dei soggetti sono considerati di natura personalissima, e quindi non possono essere negoziati, ceduti, rinunziati, né sono soggetti a prescrizione.

Il controllo del corretto esercizio della potestà viene esercitato attraverso particolari doveri attribuiti dalla legge al pubblico ministero nell'interesse pubblico.

Infine, va rilevato che le più importanti situazioni familiari sono protette da varie sanzioni penali previste dalle norme del titolo IX del codice penale sui delitti contro la famiglia, fra i quali si ricorda la bigamia (art. 556), l'incesto (art. 564), la supposizione e l'alterazione dello stato civile (artt. 566 e 567), la violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570), i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572).


La famiglia di fatto

Il costume sociale ha presentato e presenta, oggi più diffuso che nel passato, il fenomeno delle c.d. famiglie di fatto, altrimenti dette convivenze more uxorio.

Si tratta di unioni libere, di convivenze fra l'uomo e la donna simili al matrimonio, basate peraltro solo sul libero consenso dei partners.

La convivenza more uxorio si distingue dalla famiglia legittima perché, non essendo fondata sul matrimonio, è sottratta ad ogni disciplina giuridica conseguente.

Varie norme dell'ordinamento riconoscono per particolari effetti la convivenza more uxorio, in quanto basata su rapporti affettivi e di reciproca collaborazione, e dotata di una certa stabilità.

Attualmente la convivenza è considerata perfettamente lecita, così come le disposizioni relative,e le attribuzioni patrimoniali variamente effettuate sono addirittura valutate come espressione di doveri morali e sociali e quindi come adempimento di obbligazioni naturali, con la conseguenza della loro irrepetibilità (art. 2034).

La liceità generale della convivenza more uxorio non esclude ipotesi di illiceità; è il caso della convivenza incestuosa, addirittura sanzionata penalmente dall'art. 564 c.p.;  

è il caso della convivenza adulterina perché contraria al dovere di fedeltà derivante dal matrimonio cui è ancora legato un partner (o entrambi).

La Corte Suprema di Cassazione italiana, che riteneva giuridicamente irrilevante la situazione del convivente, e quindi non risarcibile il danno,ha ora cambiato  orientamento, ammettendo il risarcimento quando risulti in atto un mènage stabile e serio basato su una comunione di vita simile a quella matrimoniale.

Per tutti i suddetti effetti, appare giusta l'applicazione analogica alla famiglia di fatto della disciplina della famiglia legittima operata dalla giurisprudenza.

Ma il problema più grave, ed oggetto di vivace discussione, è quello della disciplina legale che si vorrebbe dare alla famiglia di fatto, sul modello della famiglia legittima, attraverso taluni progetti di legge all'uopo presentati in Parlamento.





La parentela e l'affinità

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (art. 74).

Due sono le linee della parentela: la linea retta, quando le persone discendono l'una dall'altra (il nonno, il padre, i li, ecc.), e la linea collaterale, quando le persone derivano da un capostipite comune, ma non discendono l'una dall'altra (ad esempio, fratelli, cugini, ecc.) (art. 75).

L'affinità è invece il rapporto che lega un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge (suocero-nuora; suocera-genero; cognati) (art. 78). Non sono affini i parenti dei coniugi fra loro.

Il rapporto che lega i coniugi non è di parentela, né di affinità; si tratta di un rapporto speciale detto coniugio.

Per quanto concerne il computo dei gradi della parentela, nella linea retta si calcolano tanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite (esempio: padre-lio=1° grado; nonno-nipote=2° grado); nella linea collaterale i gradi si computano ugualmente secondo le generazioni, risalendo però da un parente fino a trovare lo stipite comune e ridiscendendo poi fino all'altro parente e sempre escludendo lo stipite (art. 76) (esempio: fratelli fra loro=2° grado; zio-nipote=3° grado; cugini fra loro=4° grado). Nel diritto canonico (can. 108), nella linea collaterale, si calcola solo la via più lunga, fino al capostipite comune, senza aggiungere i gradi della discesa: i cugini sono dunque collaterali di secondo grado.

La parentela riconosciuta nell'ambito della famiglia legittima è comprensiva dei li legittimi e degli adottivi, e, di norma, non è rilevante oltre il sesto grado (art. 77).

La parentela naturale, invece, si limita, di norma, al rapporto tra il genitore ed il lio.

I fratelli si distinguono in bilaterali (o germani) se essi nascono dallo stesso padre e dalla stessa madre, e unilaterali, se essi nascono o dallo stesso padre (consanguinei) o dalla stessa madre (uterini), come può avvenire nel caso di nuove nozze del genitore vedovo o divorziato. Gli artt. 570 e 571 nelle successioni e l'art. 433, n. 6 in tema di alimenti differenziano la posizione dei fratelli bilaterali rispetto a quella dei fratelli unilaterali.


Il mantenimento e gli alimenti

Il diritto alla prestazione alimentare, nasce normalmente dalla legge e trova il suo fondamento nel principio di solidarietà familiare. Tale diritto, oltre che nella legge, può avere la sua fonte nel contratto (si pensi alla rendita vitalizia: art. 1872) o nel testamento (legato di alimenti: art. 660).

Nel diritto moderno si distingue fra il diritto al mantenimento ed il diritto agli alimenti.

Il diritto al mantenimento presuppone, di regola, la convivenza della persona che deve essere mantenuta con l'obbligato; prescinde dallo stato di bisogno.

Il mantenimento comprende tutto ciò che occorre per la vita, e quindi quanto si richiede per l'alimentazione, per la casa, per il vestiario, per l'istruzione, ecc.

Il mantenimento spetta al coniuge in stato di separazione, quando la separazione non sia a lui addebitabile ed egli non abbia adeguati redditi propri (art. 156); spetta altresì ai li legittimi o adottivi fino a che essi non siano in grado di rendersi indipendenti (art. 147), ai li naturali (art. 261), ai li naturali non riconoscibili (art. 279). Si tratta dunque di un diritto che concerne i soggetti più strettamente legati quali i coniugi fra loro e i li nei confronti dei genitori.

Il diritto agli alimenti ha un contenuto più ristretto del mantenimento perché concerne solo ciò che è necessario alla vita dell'avente diritto; soprattutto, esso ha come presupposto uno stato di bisogno ed una impossibilità dell'alimentando di provvedere al proprio sostentamento (art. 438). Pertanto il diritto agli alimenti si distingue dal diritto al mantenimento non solo il profilo quantitativo, ma anche sotto il profilo della condizione fondamentale di esistenza dell'obbligazione alimentare, cioè lo stato di bisogno.

Obbligati alla prestazione alimentare sono, a norma di legge (artt. 433-437), anzitutto il donatario a favore del donante, salvo che si tratti di donazione obnuziale o remuneratoria: il donatario è peraltro tenuto agli alimenti nei limiti del valore della donazione ancora esistente nel suo patrimonio al momento della domanda di alimenti.

Sono poi tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i li legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; 3) gli adottanti; 4) i genitori e, in loro mancanza gli ascendenti prossimi anche naturali; 5) i generi e le nuore; 6) il suocero e la suocera; 7) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

I collaterali sono l'ultima categoria di parenti obbligati alla prestazione alimentare: tuttavia per essi gli alimenti si riducono a quelli strettamente necessari (art. 439).

L'elencazione delle persone obbligate a prestare gli alimenti è tassativa.

Se manca il parente di una categoria fissata dalla legge o questi non è in grado di prestare, in tutto o in parte, gli alimenti dovuti, si passa alla categoria successiva.

Il codice detta poi agli artt. 438 e ss. una serie di principi generali che, di norma, sono applicabili anche al mantenimento.

Anzitutto il principio fondamentale - è che la misura dell'assegno alimentare è determinata dal giudice in proporzione allo stato di bisogno dell'alimentando ed alle condizioni economiche dell'alimentante (tenuto conto non solo dei suoi redditi, ma anche del suo patrimonio e, comunque, delle sue possibilità).

Inoltre l'altro principio fondamentale in materia è quello della variabilità della presentazione alimentare nel tempo, in relazione al possibile mutamento delle circostanze, e, in particolare, del mutamento della condizione economiche sia dell'alimentante che dell'alimentando. In tal caso l'autorità giudiziaria può stabilire la cessazione, la riduzione o l'aumento dell'assegno (art. 440).

L'art. 443 regola poi il <<modo di somministrazione degli alimenti>>, stabilendo, di norma, la facoltà alternativa per l'alimentante di scegliere l'adempimento della obbligazione o mediante la corresponsione di un assegno alimentare <<in periodi anticipati>> (normalmente entro i primi giorni di ogni mese) (obbligazione alimentare propria o in natura).

L'assegno alimentare decorre dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato tramite richiesta scritta.

L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato (art. 448).

Il credito alimentare è - salvo eccezioni - anche impignorabile (art. 545 c.p.c.), proprio perché un terzo creditore dell'alimentando non può impedire la finalità essenziale di sostentamento della persona insita nell'istituto.

Infine, occorre ricordare che la violazione dell'obbligazione alimentare nei confronti dei parenti più stretti (discendenti e ascendenti) e del coniuge è penalmente sanzionata dall'art. 570 c.p.





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