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I RAPPORTI DI FAMIGLIA

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I RAPPORTI DI FAMIGLIA

La costituzione riconosce la famiglia come una società naturale, e la sua disciplina è stata riformata con la legge 19 maggio 1975; la famiglia legittima è quella fondata sul matrimonio.



Il matrimonio è un'istituzione : la Costituzione riconosce i diritti di famiglia (società fondata sul matrimonio). E' un atto puro e personalissimo e viene definito come l'atto mediante il quale viene fondata la società coniugale. Era un atto indissolubile fino al 75; ora è indisponibile e di durata indeterminata.

La promessa di matrimonio non è vincolante; tuttavia se una persona ha incontrato delle spese a causa della promessa di matrimonio e questo non viene contratto allora di ha un diritto al risarcimento dei danni. I doni fatti per la promessa di matrimonio si devono restituire.



Il matrimonio (art.29 Costituzione) può essere :

civile;

canonico;

ed ha valore di :

atto giuridico vi e' un atto giuridicamente valido alla base (celebrazione);

rapporto giuridico regolato dal diritto civile.


Il matrimonio si perfeziona col consenso dei due nubendi davanti ad un ufficiale dello stato civile.

L'invalidità può essere richiesta dalle parti o da terzi estranei; sono motivi di invalidità:

vincolo di precedente matrimonio, insanabile; interdizione di uno dei coniugi, insanabile; difetto di età; vincolo di parentela; vizi del consenso quali: violenza, timore di accadimenti esterni, errore sull'identità ne senso di malattia fisica, sentenza di condanna o dichiarazione di delinquenza abituale; simulazione con prescrizione annua;


requisiti dei soggetti:

libertà di stato [art. 86 codice civile], non si può essere già sposati;

età minima (maggiore età o qualifica di minore emancipato, 16 anni e maturità psicofisica);

capacità di intendere e di volere;, quindi è negata la possibilità all'interdetto

altri impedimenti sono :

la parentela in linea retta [art.87 codice civile];

commistio sanguinis; devono essere trascorsi almeno 300 giorni dallo scioglimento di un precedente matrimonio

delitto caso in cui esiste una condanna per l'omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell'altra persona [art.88 codice civile];

lutto vedovile ovvero per la donna il trascorso di un periodo di trecento giorni dallo scioglimento del precedente matrimonio [art.89 codice civile].


Preliminari pubblicazione, che si fa' con richiesta all'ufficiale di Stato Civile del comune di uno dei due sposi (in cui verrà celebrato il matrimonio).


Nel matrimonio Cattolico, concordatario la Pubblicazione avviene con l'affissione per la durata di almeno 8 giorni. (comprese due Domeniche), se non ci sono impedimenti vi e' la consegna del certificato di avvenuta pubblicazione che viene consegnato all'Ufficiale di Stato Civile insieme all copia del matrimonio religioso

Nel Matrimonio concordatario vengono letti gli articoli del codice civile n° : 143, 144, 147.

Dopo la celebrazione del matrimonio il parroco redige l'atto di matrimonio in duplice doppio originale, uno andrà all'Ufficiale di Stato Civile, per la Pubblicità nei Registri di Stato Civile e il Matrimonio religioso acquista efficacia civile tramite la trascrizione che ha carattere costitutivo; la trascrizione ha efficacia retroattiva fino al giorno delle nozze. La trascrizione è ordinaria entro 5gg., Tardiva oltre 5gg., Straordinaria qualora non ci sia stata Pubblicità


Consenso: [art.108 codice civile] il Matrimonio è un atto puro, non ci possono essere limitazioni, la volontà è formale e non contenutistica.

Si ha simulazione [art .123 codice civile] quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere gli obblighi e i diritti.


Invalidità cause di annullabilità del matrimonio civile sono :

vincolo di precedente matrimonio di uno dei coniugi (è consentita l'impugnativa in qualsiasi momento e da chiunque ne abbia interesse); nel caso di assenza le nuove nozze non possono essere impugnate finché dura l'assenza, ma qualora questa termini verrà ripristinato lo status quo;

delitto; l'invalidità può essere dedotta da chiunque ed in ogni momento.

incapacità naturale di uno dei coniugi : l'azione è consentita a quel coniuge che abbia contratto le nozze in un momento in cui era incapace di intendere e di volere (sebbene non interdetto) e non può essere proposta qualora vi sia stata coabitazione per oltre un anno dal termine dello stato di incapacità.

difetto di età; l'azione è consentita a ciascuno dei coniugi, ai genitori ed al pubblico ministero;

vincolo di parentela, affinità, adozione o affiliazione;

vizi del consenso, ovvero :

violenza (l'azione si prescrive in un anno di coabitazione successivo alla cessata violenza);

timore, qualora di eccezionale gravità (l'azione si prescrive in un anno di coabitazione successivo alla fine della causa dello stato di timore);

errore sulla persona o sulle qualità (qualora scoperte successivamente alle nozze ed espressamente previste dal codice)

simulazione

L'annullamento non retroagisce:

Il coniuge che conosceva la causa di invalidità nascondendola all'altro è passibile di ammenda [art. 136 codice civile].  


Matrimonio Putativo [art.128 codice civile] si ha quando da almeno uno dei coniugi sia stato contratto in buona fede (senza conoscere i vizi dell'altro) oppure gli sia stato estorto il consenso con violenza.


Obblighi dei coniugi :

coabitazione che però non è obbligatoria quando la convivenza diventa intollerabile;

fedeltà; l'adulterio non è più reato penale ne causa di divorzio;

assistenza morale e materiale

collaborazione nel senso che il governo è affidato alla consultazione tra i coniugi che concordano l'indirizzo della famiglia


L'articolo 29 Costituzione decreta l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, in caso di controversie si può richiedere l'intervento del giudice (art.145). Entrambi sono tenuti a contribuire ai bisogni familiari. Proprio per questo la residenza non è più scelta dal capofamiglia ma da entrambe i coniugi.


Con lo scioglimento rimangono in vita tutti gli effetti del matrimonio fino alla cessazione del rapporto, il quale cessa per la morte di uno dei due coniugi.

[legge 1 Dicembre 1970 n° 898] i casi di divorzio sono contenuti nell'art. n° 3 della suddetta Legge. Esso scioglie il vincolo e si può condurre nuovo matrimonio, ma non cancella la sua incidenza sulla vita. Gli obblighi verso la prole durano anche dopo il divorzio [art.6-l1]; il divorzio non può essere consensuale ma è ammesso solo come sanzione per la colpa di un coniuge ed è ammissibile solo quando la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere ricostituita; affinché sia concesso il divorzio deve esserci stata separazione personale per almeno tre anni oppure una condanna penale grave una condanna per reati contro il coniuge o il lio, la mancata consumazione.

La separazione personale può essere di fatto o di diritto;

separazione legale : è giudiziale o consensuale, può derivare da sentenza del giudice (art.151) o dall'accordo delle parti (art.158).

Effetti della separazione legale sono che viene meno l'obbligo di coabitazione, mentre rimane l'obbligo di fedeltà e di assistenza economica. A colui a cui è addebitata la separazione viene meno il diritto al mantenimento. La potestà dei li spetta a colui a cui vengono assegnati, mentre le decisioni di maggior rilievo ad entrambi. L'abitazione spetta in genere a chi vengono affidati i li.

Una volta fatta domanda di divorzio al giudice, questi tenta una conciliazione, ma se la conciliazione non ha effetto allora può pronunciare il divorzio. La parte che ha bisogno può disporre di un assegno in suo favore da parte del coniuge; l'obbligo di mantenimento cessa con nuove nozze.


Entrambe i coniugi sono obbligati secondo le proprie capacità a contribuire ai bisogni della famiglia; salvo diversa convenzione il regime patrimoniale tra i coniugi è quello di comunione dei beni

Comunione dei beni; può essere :

Legale : comunione di acquisti, di gestione. Oggetto di comunione sono i beni acquistati ma non i redditi percepiti [art. 177 codice civile]. Non cadono in comunione i beni personali che appartenevano a ciascun coniuge prima del matrimonio, quelli entrati nel patrimonio di uno per donazione o successione, quelli di uso personale, i risarcimenti personali. Entrambi i coniugi gestiscono i beni in comunione, e possono agire disgiuntamente per la normale amministrazione, mentre per gli atti eccedenti è richiesto l'assenso di entrambe; i creditori particolari del coniuge non possono rifarsi sui beni della comunione;

Convenzionale, in cui le regole sono dettate dalla comunione

Impresa di Famiglia : è riferito al lavoro condotto insieme da più membri della Famiglia ad essi spetta un diritto di mantenimento e la partecipazione agli utili, le decisioni più importanti devono essere espresse con la maggioranza dei partecipanti; i partecipanti godono di un diritto di prelazione.

La comunione può essere sciolta oltre che per richiesta delle parti anche per fallimento di una, decesso .

Nel regime di separazione dei beni vi è la scelta di separazione dei patrimoni; ciò può essere dichiarato anche al momento della celebrazione del Matrimonio [art.215 codice civile]. In tale regime è permessa la costituzione di un fondo patrimoniale comune.



Affinché si abbia  filiazione legittima devono esserci quattro requisiti :

matrimonio valido o putativo

lio partorito dalla donna sposata

generato dal marito

concepimento avvenuto in costanza di Matrimonio


Per la prova dei primi due punti non ci sono problemi; per l'art.231 la paternità è presunta (padre è il marito della moglie) ma è ammessa una prova contraria limitata all'art.235 (punto n. 3); per la prova del concepimento, questo si presume se (art.232) dopo i 180 gg. dalla celebrazione o entro i 300 gg. dallo scioglimento. È considerato legittimo anche il lio concepito prima dei 180 gg. (punto n. 4)


Lo status di lio [art.236 codice civile] si prova con l'atto di nascita (titolo dello Stato) che deve essere redatto entro dieci giorni dalla nascita. Titolo è l'elemento necessario per l'accertamento ufficiale di qualifica di lio legittimo. Il reclamo della Legittimità è imprescrittibile si deve dimostrare l'esistenza dei primi due presupposti mentre le altre vengono integrate .

La contestazione della legittimità presume l'esistenza del titolo.

Azione di disconoscimento della Paternità può  avvenire in due ipotesi:

di fatto nei confronti del lio nato prima dei 180 gg.

per impugnativa di paternità [art.235 codice civile - prova contraria]

i coniugi non coabitavano

temporanea impotenza del marito

adulterio della moglie

Deve essere esercitata entro un anno dalla nascita o dal giorno di avvenuta conoscenza e può essere esercitata dal padre , dalla madre e dal lio al raggiungimento della maggiore età.


I genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole; la prole; la potestà è esercitata da entrambe; i genitori rappresentano i li minorenni in tutti gli atti civili, non possono disporre dei loro beni ma spetta loro l'usufrutto dei beni dei minori;

Per i minori che perdono i genitori viene nominato un tutore e un protutore che non può compiere atti di amministrazione straordinaria senza il consenso del giudice;



La filiazione naturale

Sono li naturali quelli nati da genitori non uniti in matrimonio.

Con l'atto legittimo di riconoscimento si vuole allargare la posizione dei li naturali a quella di li legittimi. Il riconoscimento non è permesso:

per i li incestuosi a meno che non ricorra la buona fede dei genitori

per i li che sono già li naturali di qualcun'altro

L'articolo.30 della Costituzione stabilisce che la condizione dei lio naturale viene è parificata a quella di lio legittimo. Il rapporto della filiazione naturale può risultare da :

atto pubblico volontario e testamento

giudiziale

Non è sempre un atto unilaterale, nel caso di lio maggiore di 16 anni ci deve essere l'assenso dell'interessato. Il riconoscimento può essere fatto da uno solo o da entrambi i genitori.

È un atto puro.

È requisito di forma l'atto pubblico notarile (atto di nascita) oppure fatto prima della nascita o per testamento; l'atto può essere impugnato da chiunque ne abbia interesse.

Lo status di lio riconosciuto è uguale a quello di lio legittimo nei confronti di ogni genitore che l'abbia riconosciuto. Può essere inserito nella casa di chi lo riconosce se c'è il consenso dell'altro coniuge.

La richiesta di riconoscimento è prima valutata dal giudice; la ricerca della maternità è più facile [art.269 codice civile], più difficile è la ricerca di paternità non bastano né le dichiarazioni della madre né la presenza di rapporti tra marito e moglie, la prova può darsi con ogni mezzo, oggi anche con il gruppo sanguigno.

La paternità o maternità naturale avviene solo nei casi in cui si sarebbe ammesso il riconoscimento.


li irriconoscibili [art.251 codice civile]: non possono essere riconosciuti i li nati tra persone tra le quali esiste un rapporto naturale di parentela in linea retta all'infinito ed collaterale di secondo grado, salvo che i genitori al momento del concepimento non conoscessero tali legami. Nel caso che solo uno abbia agito in buona fede solo a questi spetta il diritto di riconoscimento(deve essere sempre autorizzato dal tribunale dei minori).


Lo stato di lio naturale porta notevoli conseguenze con efficacia retroattiva.

Dopo il riconoscimento il genitore assume tutti i doveri e i diritti come per il lio legittimo [art.261 codice civile]. Il lio riceve lo stesso cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto [art.258 codice civile ed art.262 codice civile- casi particolari). La potestà del lio spetta al genitore che per primo lo ha riconosciuto.


Legittimazione dei li nati fuori dal matrimonio: i li naturali possono acquistare lo stato di li legittimi tramite la legittimazione a carattere ex-nunc, vi sono due forme :

per susseguente Matrimonio gli effetti si producono dal giorno in cui interverrà anche il secondo dei due atti.

per provvedimento del giudice

La differenza con il riconoscimento è che il vincolo della legge si estende a tutti i membri della famiglia



L'affidamento previsto [art. 2] per il minore che sia temporaneamente privo di un idoneo ambiente familiare, il rimedio sarà l'assistenza esterna. L'affidatario provvede ai bisogni dell'affidato e ne garantisce i rapporti con la famiglia di origine; Può essere :

di tipo familiare

a un istituto di assistenza


L'adozione ha lo scopo di fornire una famiglia ai minori che ne siano privi o che non godano di una adeguata situazione familiare e che siano dichiarati in stato di abbandono; gli adottandi non scelgono né designano il minore, devono essere sposati da almeno tre anni; l'adozione può essere :

adozione vera e propria

adozione in casi particolari

adozione di persona di maggiore età

adozione internazionale


L'adozione vera e propria spetta ai coniugi sposati da almeno tre anni non separati neppure di fatto, con una differenza di 18 anni di età con l'adottato; tutti i minori possono essere adottati senza limite di età; il maggiore di 12 anni deve essere sentito, il maggiore di 14 anni deve dare il consenso.

Il procedimento di adozione si svolge in tre fasi  

dichiarazione di adottabilità (stato di abbandono, minore, perdita rapporto familiare );

affidamento preadottivo di durata annuale(disponibilità dei coniugi ad adottare);

decreto di adozione (Tribunale dei minori decorso almeno un anno dall'affidamento).

Adozione in casi particolari per minori in stato di abbandono, offre il grande vantaggio per gli adottandi di conoscere il minore da assumere. Non ha efficacia legittima.

Adozione di persona maggiore di età è pronunciata dal Tribunale Ordinario con decreto in camera di consiglio, previa l'assunzione di informazioni che consente di giudicare se l'adozione conviene all'adottato.



L'OBBLIGO DEGLI ALIMENTI:

L'obbligo degli alimenti è subordinato a:

il bisogno effettivo di chi li chiede

la possibilità di chi li deve

Gli alimenti non possono essere pignorati e non possono essere oggetto di compensazione. Gli alimenti possono anche essere disposti per atto volontario unilaterale.

LA SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE


Con la successione si designa il fenomeno del subentrare di un soggetto ad un altro nella titolarità di uno o più diritti. La successione mortis causa può essere a titolo universale e allora si parla di eredi, o a titolo particolare e in tal caso si ha la ura del legato.

L'erede subentra nei rapporti giuridici di carattere patrimoniale attivi e passivi che facevano capo al defunto, tranne i diritti personali che si estinguono con la morte (come ad esempio l'usufrutto, la rendita vitalizia . ).

La successione si apre nel momento della morte di una persona, quando il suo patrimonio rimane privo di titolare; in questo momento un'altra persona subentra al posto di quella defunta. Il successore può essere designato per testamento o per legge nel caso in cui non sia disponibile un testamento. L'eredità deve essere accettata dall'erede, che ha a disposizione un intervallo di tempo; tale  periodo viene definito periodo di giacenza; in tale periodo se l'erede non è già in possesso della eredità deve essere nominato un curatore che attui le funzioni conservative del patrimonio.

Possono essere eredi tutte le persone fisiche, le persone giuridiche (ma per accettare devono essere enti riconosciuti ) e i nascituri concepiti al momento dell'apertura della successione. Non possono ereditare gli indegni ovvero coloro che hanno compiuto un atto contro la persona fisica del testatore o contro la sua ura; l'indegnità non si trasmette ai li dell'indegno; l'indegnità può essere dichiarata fino a dieci anni dalla successione ed ha effetto retroattivo; l'indegno può tuttavia essere riabilitato in un testamento successivo alla causa di indegnità.

Successione testamentaria, necessaria e legittima: se esiste un valido testamento, esso regola la successione. Se invece non esiste testamento si ha però successione legittima;

½ al coniuge se concorre con un lio

1/3 al coniuge se concorre con più li

2/3 se concorre con ascendenti legittimi o fratelli e sorelle

al coniuge da solo tutto

al coniuge separato e a cui sia stata addebitata la separazione solo un assegno vitalizio


La libertà del testatore di lasciare i beni a chi vuole trova però un limite invalicabile nel rispetto dei doveri di solidarietà verso i congiunti più stretti, detti legittimari, il coniuge i li e gli ascendenti: se tale limite viene superato, entrano in gioco le norme della successione necessaria.

Per determinare in concreto la misura della legittima, che la legge indica in una quota astratta, sono prescritte tre operazioni : si stimano i beni ereditari, si deducono i debiti del defunto, si aggiungono fittiziamente le eventuali donazioni compiute in vita dal defunto a beneficio di altre persone (questa operazione è necessaria perché altrimenti il defunto potrebbe facilmente eludere i diritti dei legittimari attraverso donazioni compiute in vita).

Se i beni lasciati in eredita al legittimario hanno valore inferiore alla legittima, gli compete l'azione di riduzione mediante la quale egli può far si che i lasciti testamentari vengano ridotti proporzionalmente nella misura necessaria per reintegrare la sua legittima.

L'acquisto dell'eredità: la capacità a succedere spetta a coloro che al momento dell'apertura della successione sono nati o concepiti; possono tuttavia ricevere per testamento i li di persona vivente al tempo della morte del testatore anche se non ancora concepiti. Mentre il legato si acquista automaticamente, salva la facoltà di rinunciare, per l'acquisto del titolo di erede è richiesta l'accettazione dell'interessato. L'accettazione si dice espressa se è fatta in un atto pubblico o in una scrittura privata che deve essere comunicata al notaio o al cancelliere del mandamento dove si è aperta la successione, ma può essere anche  tacita, quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. L'accettazione è presunta quando non viene espressa rinuncia o quando si ha occultamento dei beni dell'eredità. L'accettazione è un atto legittimo e non possono quindi essere apposte condizioni; è soggetta a prescrizione ordinaria ma i creditori e chi ne ha interesse possono chiedere l'azione interrogatoria con la quale si chiede di accettare in un intervallo più breve.

L'accettazione dell'eredità può avvenire con beneficio di inventario: il vantaggio è che l'erede non è tenuto al amento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni ereditari. Per questo tipo di accettazione sono previsti termini precisi e formalità rigorose: tre mesi dalla successione per effettuare l'inventario se è in possesso dei beni, invece prescrizione ordinaria se non ne è in possesso Una volta accettata l'eredità con beneficio di inventario, la legge regola le procedure per il amento dei creditori del defunto e dei legatari privilegiando i creditori dell'erede che sono avvantaggiati dall'accettazione col beneficio.

L'erede se non vuole accettare il lascito deve dichiarare la rinuncia all'eredità; che deve farsi nella stessa forma e negli stessi tempi dell'accettazione. Se l'erede non è unico, la sua rinuncia va ad accrescere l'eredità degli altri o si ha la rappresentazione; la rinunzia è revocabile entro i tre mesi; i creditori del rinunziante possono impugnare la rinunzia.

L'azione di petizione consiste nel diritto dell'erede di rientrare in possesso dei beni ereditati che sono detenuti da altri; chi ha acquistato un bene dall'erede apparente, cioè da colui che vantava di essere l'erede ma non lo era, è tutelato se era in buona fede al momento dell'alienazione.

Il chiamato all'eredità ha la facoltà di rinunciare con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura competente. Può aversi allora la rappresentazione: quando il successore è lio oppure fratello o sorella del defunto e non vuole accettare l'eredità, subentrano i suoi discendenti. Se non sussistono i vincoli di parentela richiesti per la rappresentazione o se il testatore abbia previsto una sostituzione della persona, l'istituto non opera e la quota di chi non vuole o non può accettare va ad accresce proporzionalmente a quella degli altri eredi congiuntivi; tale ura prende il nome di accrescimento; l'accrescimento opera di diritto senza bisogno di accettazione. La sostituzione fedecommissoria ammessa solo se data l'incapacità dell'erede , l'eredità viene disposta a favore di chi ne ha cura.

La rappresentazione opera anche quando l'erede è morto e si presume che abbia lasciato agli eredi il diritto di accettare l'eredità.

La divisione dell'eredità: quando all'eredità vengono più persone, tra esse si forma automaticamente una comunione: i beni ereditari sono comuni.

Onde evitare che nella comunione ereditaria si intromettano estranei, la legge concede ai coeredi un diritto di prelazione, qualora uno di essi intenda alienare la propria parte o una parte di essa. Se i coeredi non hanno ricevuto preavviso idoneo a esercitare la prelazione, possono riscattare la quota dall'estraneo restituendogli il prezzo ato (retratto successorio).

Ciascuno dei coeredi può chiedere la divisione, facendo così cessare lo stato di comunione. La ripartizione dei beni tra gli eredi, in proporzione alla loro quota, può avvenire mediante un loro accordo. In mancanza di accordo essa è fatta dal giudice. Nel caso in cui il testatore provvede direttamente a dividere il patrimonio tra gli eredi, allora non si forma una comunione ereditaria, ma ciascuno di essi succede immediatamente nel bene a lui assegnatogli.

Per formare la massa da dividere è necessario talvolta procedere alla collazione delle donazioni. Può darsi che il defunto abbia dato in vita delle donazioni ai discendenti o al coniuge: la legge presume allora che tali donazioni rappresentino un anticipo sulla futura successione e di conseguenza dispone che i beni donati siano compresi nella massa da dividere tra i coeredi.

Verso creditori e legatari i coeredi sono tenuti al amento dei debiti ereditari e dei legati in proporzione alle rispettive quote ereditarie: ne consegue che se un coerede è insolvente, il creditore non può rivolgersi verso gli altri coeredi per la parte non ata. I legatari non sono invece tenuti al amento dei debiti ereditari.








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