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I fatti e gli atti giuridici. I soggetti. Capacità giuridica e di agire. Le persone giuridiche e i soggetti collettivi. La comunione.



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I fatti e gli atti giuridici. I soggetti. Capacità giuridica e di agire. Le persone giuridiche e i soggetti collettivi. La comunione.


L'espressione "fatto giuridico" indica in generale ogni fatto al quale una norma giuridica collega un qualsiasi effetto. Come distinzione iniziale è bene separare i fatti in senso stretto, considerati in modo oggettivo, e gli atti, cioè le azioni umane, nelle quali è rilevante l'aspetto "soggettivo", ovvero consapevolezza e volontarietà d'azione. Si può parlare di atto giuridico per ogni comportamento, lecito o illecito, che la legge prende in considerazione in quanto imputabile ad una persona come sua propria azione.

Come abbiamo quindi capito dalla precedente definizione, gli atti si differiscono in leciti, quando una norma attribuisce rilevanza giuridica ad una condotta giuridica, ed illeciti, quando l'atto è contrario ad una norma o ad un principio contenuto all'interno dell'ordinamento giuridico. Esistono diversi tipi di atto illecito:




Illecito penale: comprende tutti quei comportamenti che la legge considera

lesivi di un bene la cui tutela è di interesse generale, e che espressamente prevede una pena.


Illecito amministrativo: comprende tutti i comportamenti che violano le

norme poste a tutela degli interessi di ordine

generale

Illecito civile: è un atto illecito che lede direttamente un interesse particolare

protetto da una norma giuridica e che provoca perciò un

pregiudizio per il soggetto leso


Illecito contrattuale

Illecito extracontrattuale


Tutti gli illeciti sopra nominati riguardano atti che si possono compiere all'acquisizione della capacità giuridica, ovvero l'attitudine alla titolarità di diritti e doveri. Secondo la legge italiana questa si acquista con la maggior età; i minorenni sono protetti dall'ordinamento perché gli atti che compiono sono annullabili se non eseguiti sotto tutela. Ci sono poi soggetti che non hanno la capacità di agire, ne sono privi, e sono gli infermi mentali (incapacità di diritto), maggiorenni che in quel momento non sono in grado (incapacità di fatto), detenuti con pene maggiori  di cinque anni (incapacità legale).



Per ottenere l'annullamento dell'atto (art. 428 Cod. Civ.) bisogna dimostrare l'incapacità giuridica al momento del fatto; inoltre, nel caso di contratti, bisogna riuscire a dimostrare la malafede nell'atto. Se si ottiene l'annullamento, se il soggetto contraente è minore l'atto va in prescrizione. Se il contraente è maggiorenne o vi è l'inabilitazione o viene assegnato un tutore/amministratore.

Tutti gli atti privati sono atti autonomi, ovvero divengono fonte di un regolamento di interessi congruente con il contenuto dell'atto stesso, tale cioè da realizzare una corrispondenza tra l decisione che nell'atto si manifesta e le conseguenze giuridiche dell'atto medesimo.

La definizione sopra riportata di atto di autonomia non è tanto distante dal concetto di negozio giuridico, definito come una manifestazione di volontà diretta a costruire, regolamentare o estinguere rapporti giuridici. La categoria di negozio nasce con lo scopo di creare una ura unitaria, la dichiarazione di volontà e di stabilirne i requisiti e la disciplina. Questa definizione è quindi utile per:


Individuare e raccogliere i diversi strumenti dell'autonomia negoziale

Riconoscere una certa omogeneità di problemi nel campo degli atti autonomi e sfruttare l'interpretazione sistematica e l'analogia per risolverli.


Riassumendo ciò che è stato fin qui detto affermiamo che l'ordinamento giuridico è un sistema di regole con lo scopo di dare un ordine a questa realtà, regolando i comportamenti e tendendo così a realizzare una composizione degli interessi in campo, e quindi a prevenire e risolvere eventuali conflitti di interessi. Ma come si può capire i portatori degli interessi regolati non sono solo singoli uomini, ma gruppi, organizzazioni, categorie, istituzioni, che ci appaiono come titolari di azioni giuridiche attive o passive

Nel linguaggio dei giuristi, il protagonista delle relazioni e delle attività regolate dal diritto è chiamato soggetto, in quanto soggetto di diritti e obblighi e soggetto di attività giuridica. L'idea di soggetto di diritto si riferisce più al primo dei due ruoli indicati e questo primo ruolo implica il ruolo di centro di imputazione di atti e fatti.

Ogni ordinamento giuridico individua i propri soggetti; il nostro codice civile attribuisce, nel libro I, ai protagonisti della scena giuridica il nome di persone, che distingue nel Titolo I in persone fisiche e nel titolo II in persone giuridiche. La prima espressione indica gli esseri umani, la seconda una varietà di centri di interesse diversi dall'uomo singolo. 


(N.b.: essendo le nozioni fondamentali riguardanti le persone fisiche espresse già nelle ine di questo file inizierò la trattazione di argomenti successivi.)







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