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LIBERTA' E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA art.15 Cost.



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LIBERTA' E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA art.15 Cost.


Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

L'art.15 tutela la libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione a partire dalla più tradizionale,la corrispondenza. La libertà di comunicazione tutelata dall'art.15 si distingue dalla libertà di espressione del pensiero tutelata dall'art.21 in quanto nel primo caso la manifestazione del pensiero è volutamente riservata,segreta.E' infatti la segretezza che distingue i due ambiti di applicazione.

Per corrispondenza l'art.616 cp intende quella epistolare,telegrafica,telefonica,informatica o telematica ovvero ogni altra forma di comunicazione a distanza,e punisce chiunque prenda cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa a lui non diretta,e chi sottrae la corrispondenza,anche se aperta,al fine di violarne la segretezza o distruggerla.

La titolarità della libertà di corrispondenza spetta sia ai cittadini,che agli stranieri e agli apolidi,sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche.



La libertà e la segretezza della corrispondenza possono essere violate solo esclusivamente per provvedimento del giudice,adottato su richiesta del P.M,con decreto motivato,e rispettando le garanzie stabilite dalla legge. La corrispondenza può dunque solo in questi casi essere soggetta a sequestro o intercettazione. La libertà è dunque soggetta alla riserva di giurisdizione e riserva di legge.Non vi sono eccezioni.

Il codice di procedura penale stabilisce all'art.254 che il sequestro della posta deve essere disposto dall'autorità giudiziaria,e solo il giudice può venire a conoscenza del materiale sequestrato(non anche l'ufficiale di polizia).La polizia può,per casi di urgenza,richiedere la sospensione della consegna della corrispondenza.Tale ordine perde di efficacia se entro 48 ore il P.M. non dispone il sequestro.

Per le intercettazioni,il P.M deve chiedere l'autorizzazione al giudice,che la darà solo qualora vi siano gravi indizi di reato e l'intercettazione sia indispensabile ai fini delle indagini.LE intercettazioni non possono durare più di 15 giorni,rinnovabili di volta in volta.Le intercettazioni illecite non sono utilizzabili in processo- art.271 cpc.


* LIBERTA' DI DOMICILIO E LIBERTA' DI COMUNICAZIONE sono i due perni su cui si fonda il nuovo DIRITTO ALLA RISERVATEZZA,sancito non dalla Costituzione ma dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo.Oggetto di questo diritto è la sfera di intimità di una persona che non può essere invasa da qualsivoglia forma di indiscrezione sulla propria vita privata. Questo diritto va bilanciato con il DIRITTO DI CRONACA e rafforzato con la particolare tutela del trattamento dei dati personali,l.675/1996.







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