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IL PERMESSO DI COSTRUIRE, DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (D.I.A.), IL CERTIFICATO DI AGIBILITA



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IL PERMESSO DI COSTRUIRE



Il D.P.R.  6 giugno 2001 n° 380, entrato in vigore solo il 30 giugno 2003, sostituisce la concessione edilizia (legge 10/77 detta Bucalossi del 1977) e l'autorizzazione edilizia (legge 457 del 1978) con il permesso di costruire che attualmente è l'unico provvedimento che legittima le trasformazioni urbanistiche ed edilizie. Lo stesso testo unico prevede per gli interventi di minore entità non compresi nell'elenco per i quali è necessario il permesso di costruire la procedura di denuncia di inizio attività. Per tanto l'obbligatorietà del permesso di costruire, ricorre soltanto per:

  • Interventi di nuove costruzioni
  • Interventi di ristrutturazione urbanistica
  • Interventi di ristrutturazione edilizia, che non comportino un aumento di unità immobiliari, modifiche al volume, della sagoma e delle superfici.

L'articolo 5 del testo unico prevede la costituzione di uno sportello unico per l'edilizia da parte dei comuni. Ci si può rivolgere a tale ufficio per tutte le informazioni in materia di edilizia, raccolta di informazioni, pareri necessari per il procedimento di rilascio del permesso di costruire.



Il permesso di costruire può essere rilasciato unicamente al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. La domanda deve essere corredata di un progetto edilizio, sottoscritto da un professionista abilitato all'esercizio della professione.

La procedura per il rilascio del permesso si articola in tre fasi:

  • istruttoria
  • costitutiva
  • comunicazione

FASE ISTRUTTORIA:

Nella fase istruttoria deve essere presentata la domanda allo sportello unico per l'edilizia corredata dagli elaborati progettuali, nonchè, di ogni altro documento previsto dal regolamento edilizio. Entro 10 giorni, lo sportello unico comunica il nome del responsabile del procedimento il quale entro 60 giorni dalla presentazione della domanda deve:

  1. curare l'istruttoria
  2. acquisire i prescritti pareri degli uffici comunali non che di ASL e vigili del fuoco
  3. formulare una proposta di provvedimento corredata da una relazione relativa all'intervento richiesto
  4. accertare che la progettazione sia stata effettuata da un tecnico iscritto all'albo

FASE COSTITUTIVA:

Entro 15 giorni dalla formulazione della proposta del responsabile del procedimento, l'ufficio comunale competente deve adottare il provvedimento finale di rilascio o di diniego del permesso di costruire. Nel caso di mancato adozione del provvedimento la domanda si intende rifiutata, entro i successivi 60 giorni, l'interessato può presentare ricorso al TAR.


FASE DI COMUNICAZIONE:

Durante la fase di comunicazione, lo sportello unico notifica all'interessato il provvedimento finale, nei 15 giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria. Dall'avvenuto rilascio del permesso deve essere data notizia al pubblico mediante l'affissione all'albo pretorio, da questo momento il permesso è un atto pubblico. Nel permesso sono indicati i termini di inizio lavori che devono avvenire entro 1 anno dal rilascio; e di fine lavori che non possono superare i 3 anni.

Il rilascio del permesso comporta il amento più un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione non che al costo di costruzione. Gli oneri di urbanizzazione si ano al momento del rilascio del permesso, le spese relative si versano in corso d'opera.


ONEROSITA' DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Come la concessione edilizia, il permesso di costruire è soggetto  al amento di un contributo, cioè una somma in denaro calcolata in base all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione.

Gli oneri di urbanizzazione si distinguono in :

  • urbanizzazione primaria, che riguardano i seguenti interventi: strade residenziali, spazi di parcheggio, fognature, rete tecnologica, rete idrica, pubblica illuminazione, spazi verdi attrezzati;
  • urbanizzazione secondaria, riguardano i seguenti interventi: asili nido, scuole materne, scuola dell'obbligo, mercati di quartiere, chiese, impianti sportivi, centri sociali.


DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (D.I.A.)


La denuncia di inizio attività (D.I.A.), in materia di edilizia, è stata disciplinata per la prima volta dalla legge n. 662 del 1996. l'istituto trova attuale disciplina negli articoli 22 e 23 del T.U. dell'edilizia n.380/2001: l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attività almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori; se il responsabile dell'ufficio comunale competente, entro tale termine, riscontrasse delle assenze di una o più condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine di non effettuare l'intervento.

La denuncia di inizio attività può essere ampliante o ridotte nel loro ambito applicativo grazie alle Regioni, definendo i parametri per la determinazione del contributo di costruzione e anche definendo i criteri di tali contributi.



Gli interventi che possono essere sottoposti alla D.I.A. sono quelli di minor peso, individuati dalla legge in via residuale rispetto alle categorie sottoposte a permesso di costruire.

Il proprietario dell'immobile almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori deve presentare allo sportello unico la D.I.A. utilizzando i moduli predisposti dai comuni. La denuncia deve essere accomnata dagli elaborati progettuali e da una relazione firmata da un progettista abilitato che assicuri la conformità delle opere agli strumenti urbanistici,regolamenti edilizi, norme di sicurezza e igenico-sanitarie approvati e non il contrasto.

L'interessato deve comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. La durata della denuncia di inizio attività è di 3 anni, se i lavori non sono completati entro tale termine bisogna ricorrere a una nuova denuncia.

Una volta che l'intervento sia ultimato, il progettista deve rilasciare un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con la quale si attesta la conformità dell'opera eseguita con la denuncia di inizio attività.


OPERE ESEGUIBILI SENZA PERMESSO DI COSTRUIRE:

  • interventi di manutenzione ordinaria
  • eliminazione di barriere architettoniche
  • opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo

OPERE ASSOGGETTABILI A D.I.A.:

  • interventi non riconducibili a quelli contenuti nell'elenco sopra riportato
  • le varianti o permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie





IL CERTIFICATO DI AGIBILITA'


La normativa edilizia prevede che l'Amministrazione comunale autorizzi l'uso dei fabbricati, attestandone la conformità sotto il profilo igienico-sanitario e garantendo la salvaguardia della salute dei cittadini.

Il certificato, che è rilasciato dal responsabile dell'ufficio comunale competente, è obbligatorio per i seguenti interventi:

  • nuove costruzioni
  • ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali
  • interventi su edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di igiene, salubrità, sicurezza e risparmio energetico

L'obbligo del rilascio del certificato non riguarda soltanto gli immobili ad uso strettamente abitativo, ma anche quelli adibiti a scopi diversi, purché l'attività preveda comunque in uso che comporti la frequentazione da parte delle persone.

A norma dell'articolo 25 del T.U. il soggetto titolare del permesso di costruire, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'immobile, deve presentare allo sportello unico comunale:

  • la richiesta di rilascio del certificato;
  • l'accatastamento dell'edificio;
  • il certificato di collaudo e tutte le altre attestazioni di conformità dell'opera e degli impianti al progetto approvato.

Lo sportello unico deve comunicare al richiedente, entro 10 giorni dalla presentazione del certificato, il nominativo del responsabile del procedimento, che può disporre anche di un'ispezione. Il funzionario incaricato però deve rilasciare il certificato entro 30/45 giorni dalla data di presentazione della domanda.






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