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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



CARATTERI GENERALI


Al vertice dell'organizzazione costituzionale è posto il capo dello stato ( presidente della repubblica).

Il capo dello stato è il garante della costituzione e come tale è chiamato a svolgere 2 compiti:

il controllo contro gli abusi compiuti dagli altri organi



l'attivazione contro la loro inerzia.


Il presidente della repubblica è il capo dello stato perché impersonifica e rende visibile il popolo italiano considerato come unità. Egli perciò è un simbolo.



2) LA POLITICITA' DELLE FUNZIONI PRESIDENZIALI


La funzione del presidente della repubblica non è politica. Egli infatti non deve infatti parteggiare per nessuno ma deve restare imparziale (super partes).


3) ELEZIONE, DURATA IN CARICA, SUPPLENZA



Il presidente della repubblica è eletto dal parlamento in seduta comune. Qualsiasi uomo o donna può essere eletto purchè abbia compiuto 50 anni e goda di diritti civili e politici.

Esso è eletto dal parlamento. I membri del parlamento in seduta comune possono votare chiunque.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto ed è richiesta una speciale maggioranza (2/3 dell'assemblea nelle prime votazioni e la meta più uno dell'assemblee nelle votazioni successive).

Prima di assumere le sue funzioni, il presidente neo-eletto presta giuramento di fedeltà alla repubblica.

Dura in carica 7 anni ed è rieleggibile. Il presidente alla scadenza del suo mandato entra di diritto a fare parte del senato come senatore a vita.


I poteri del presidente della repubblica sono numerosi ed eterogenei.

I poteri di garanzia del buon funzionamento delle istituzioni costituzionali operano in varie direzioni.


Nei riguardi delle camere al presidente spetta:

sciogliere una o entrambe le camere

indire le nuove elezioni e fissare la prima riunione delle nuove camere

inviare messaggi

promulgare o rinviare la legge alle camere.


Con riguardo al governo:

nomina il presidente del consiglio e i ministri

autorizza la presentazione dei disegni di legge

nomina gli alti funzionari dello stato

presiede il consiglio supremo di difesa

comanda le forze armate


Con riguardo all'amministrazione della giustizia:

concede la grazia e communa le pene

presiede il CSM



nomina 5 giudici della corte costituzionale


Nei confronti del corpo elettorale al presidente spetta indire le elezioni e il referendum nei casi previsti dalla costituzione.



5) I POTERI DI RAPRESENTANZA NAZIONALE


Il presidente dispone di poteri onorifici consistenti nel:

conferire le onorificenze della repubblica

nominare i 5 senatori a vita

Il presidente inoltre rappresenta lo stato nei rapporti con gli altri stati. In questa veste egli:

accredita e riceve gli ambasciatori degli altri stati

ratifica i trattati internazionali

dichiara lo stato si guerra deliberato dalle camere



6) I DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E LA CONTROFIRMA DEI MINISTRI



Gli atti del presidente della repubblica sono tutti decreti i quali vengono indicati con la sigla pdr.

La forma di questi atti è sempre la stessa, quali che ne siano i contenuti.

I decreti sono firmati dal presidente della repubblica. A tale firma pero si deve aggiungere la controfirma di un ministro.


La controfirma ministeriale è una conseguenza della irresponsabilità del capo dello stato. La controfirma è quindi uno strumento che serve a trasferire le responsabilità degli atti del presidente ai membri del governo.

Il ministro che controfirma collabora col presidente della repubblica. Esso non deve interferire con la libertà del governo e il governo non deve interferire con i compiti propri del presidente.

Per questo la controfirma assume due significati diversi:

a)    per gli atti sostanzialmente presidenziali: indica che i ministri non hanno motivi per opporsi alla decisione presidenziale

b)    per gli atti sostanzialmente governativi: indica che la decisione spetta al governo.




























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