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IL RAPPORTO CON I FIGLI

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IL RAPPORTO CON I LI



LA FILIAZIONE LEGITTIMA


I li legittimi sono i li nati da genitori regolarmente sposati.Esiste lo status di lio legittimo che comporta l'inserimento nella famiglia come "membro della famiglia" dei due genitori coniugati.Egli ha quindi rapporti in termini giuridici con tutti i parenti e gli affini.

L'ordinamento giuridico vede con favore lo status di lio legittimo ed appronta una disciplina volta a garantire l'acquisto e a renderne difficile la perdita.




CONDIZIONI DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA


Perché si possa parlare di legittimità della filiazione occorrono i seguenti requisiti :

-matrimonio valido o putativo tra i coniugi;

-la maternità(ossia la nascita del lio dalla donna qualificata come sua madre);

-la paternità(ossia il concepimento del lio da parte dell'uomo che si qualifica suo padre);

-il concepimento durante il matrimonio.


PRESUNZIONE DI PATERNITA'


Mentre non sorgono dubbi circa l'attribuzione della maternità,la paternità risulta di non facile e diretto accertamento :

Art.231àsecondo l'articolo si presume che il marito è il padre del lio concepito durante il matrimonio;

Art.232à(1°comma)secondo l'articolo si presume concepito durante il matrimonio il lio nato quando sono trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio   

e non sono ancora trascorsi 300 giorni dalla data dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

(2°comma)La presunzione non opera trascorsi 300 giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale o dalla omologazione di separazione consensuale

oppure (se non si è ancora arrivati ad una pronuncia del giudice) dalla data di izione dei coniugi davanti al giudice.

Ma se dovesse accadere che :

Art.233àil lio nasce prima che siano trascorsi 180 giorni dalla celebrazione Art.234àil lio nasce dopo i 300 giorni dall'annullamento o scioglimento

del matrimonio,il lio è reputato legittimo,ovviamente salvo disconoscimento   o cessazione degli effetti civili del matrimonio,ciascuno dei coniugi o i loro

della paternità da parte del coniuge o del lio stesso.  eredi possono provare che il lio è stato concepito durante il matrimonio.


AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA'


Art.235àcontro la presunzione di paternità può solo essere esperita l'azione di disconoscimento della paternità che è consentita solo nei seguenti casi :

-se i coniugi non hanno abitato nel periodo compreso fra il trecentesimo giorno e il centottantesimo giorno prima della nascita;

-se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza;

-se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio ed ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del lio.


Tale azione può essere esrcitata anche dalla madre o dal lio maggiorenne(se il lio è mionore ma ultrasedicenne,l'azione può essere iniziata da un curatore speciale)nei casi visti prima :

-se ad agire è la madre,il termine è di sei mesi che cominciano a decorrere dalla nascita;

-se ad agire è il lio,il termine è di un anno a decorrere dalla maggiore età o dal momento in cui viene a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento;

-se ad agire è il padre,il termine è di un anno,ma esso inizia a decorrere dalla nascita o dal giorno in cui ne ha avuto notizia.


La decorrenza del termine è sospesa in caso di interdizione per infermità di mente,spettando in tal caso la legittimazione al tutore.L'azione è trasmissibile mortis causa in caso di morte del presunto padre o madre,agli ascendenti o discendenti,e in caso di morte del lio agli ascendenti e al coniuge.


PROVA DELLA FILIAZIONE


La filiazione legittima si prova con :

-con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile,esso costituisce  titolo esecutivo dello stato,integrato,peraltro,dall'atto di matrimonio;

-con il possesso continuo di stato (in mancanza di atto di nascita) il quale deve risultare da una serie di fatti che,nel loro complesso,valgono a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.I fatti necessari a definire il possesso di stato sono :

-la persona ha sempre portato il cognome del presunto padre;

-il presunto padre ha trattato questa persona come lio,provvedendo in qualità di padre al suo mantenimento,all'educazione e al suo collocamento;

-la persona è stata considerata costantemente come lio nei rapporti sociali e familiari.


AZIONE DI RECLAMO DELLA LEGITTIMITA'


Chi non godendo dello status di lio legittimo lo voglia acquistare può agire con l'azione di reclamo della legittimità :

-in mancanza dell'atto di nascita e del possesso di stato;

-quando il lio è stato iscritto sotto falso nome;

-quando il lio è stato iscritto come nato da genitori ignoti.


La prova può essere data per testimoni (sempre che vi sia un principio di prova scritta o quando vi siano gravi indizi o presunzioni).La prova contraria può essere data con ogni mezzo.

E' legittimato all'azione il lio nei confronti dei pretesi genitori o se morti nei confronti dei loro eredi.Solo per il lio l'azione è imprescrittibile,mentre i discendenti devono agire entro l'ordinario termine prescrizionale(10 anni).Ma in presenza di atto di nascita e di possesso di stato dai quali risulta lo stato di lio legittimo l'azione non è ammessa,salvo i seguenti casi :

-se il matrimonio è dichiarato nullo (ma non in caso di matrimonio putativo);

-quando la paternità del marito può essere disconosciuta;

-quando il lio sia nato dopo i 300 giorni;

-quando manchi la prova dell'avvenuta celebrazione del matrimonio;

-in caso di supposizione di parto (parto mai avvenuto) o di sostituzione di neonato.



FILIAZIONE NATURALE


I li naturali sono i li nati da genitori non coniugati.Non esiste lo status di lio naturale,perché la legislazione ricollega gli status familiari solo ai membri della famiglia legittima e in particolare ai li e al coniuge.Chi vive fuori dal matrimonio non è titolare di alcuna posizione giuridica soggettiva rilevante per il diritto.Il lio naturale non è titolare di uno status perché la famiglia naturale non è conurabile come collettività organizzata giuridicamente.Egli avrà rapporti in termin i giuridici esclusivamente con i/il genitori/e che lo hanno riconosciuto.Anche se per una certa dottrina esiste un rapporto di "parentela naturale" tra fratelli (lio naturale e lio legittimo dello stesso genitore)quanto al diritto e agli alimenti e al diritto successorio.

Con la riforma del 1975 si è data piene attuazione all'art.30 Cost.(terzo comma)àLa legge deve assicurare ai li nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

Si è così giunti ad una "quasi" perfetta equiparazione della posizione del lio naturale a quella del lio legittimo dal punto di vista patrimoniale.

Invece,sul piano personale,sono state dettate norme per l'esercizio dlla potestà e per l'inserimento nella famiglia legittima di uno dei genitori.


AZIONE DI RICONOSCIMENTO


Il lio naturale può essere riconosciuto (congiuntamente oi separatamente) dal padre o dalla madre che abbiano compiuto il sedicesimo anno,anche se già uniti con altra persona all'epoca del concepimento :

-se il lio è ultrasedicenne è necessario anche il suo consenso;

-se il lio è minore di sedici anni occorre il consenso del genitore che lo ha riconosciuto(se il consenso è rifiutato,l'altro genitore può chiedere l'intervento del tribunale che decide tenendo conto esclusivamente dell'interesse del lio);

-è possibile riconoscere anche un lio premorto(nato vivo ma riconosciuto dopo essere morto)in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi li naturali riconosciuti;

-è possibile operare il riconoscimento primaq della nascita ma dopo il concepimento;

-è possibile riconoscere un lio morto(nato morto)solo per una certa dottrina.


FORMA DELL'ATTOàil riconoscimento è fatto :

-nell'atto di nascita;

-con apposita dichiarazione,posteriore alla nascita o al concepimento davanti all'ufficio dello stato civile o davanti al giudice tutelare;

-o in un atto pubblico;

-o in un testamento(qualunque sia la forma ed ha effetto dal giorno della morte del testatore anche se il testamento è stato revocato perché il riconoscimento è irrevocabile).


NATURA DELL'ATTOàsi tratta di un atto di diritto familiare.Si discute circa la negozialità,infatti la volontà non è di per sé sufficiene dovendosi accomnare ad essa il fatto naturale(la procreazione);l'atto di assenzo o consenso del lio ultrasedicenne o del genitore che ha già riconosciuto il lio minore di sedici anni;questo atto è anche coelemento di questa fattispecie complessa.Assenso e consenso devono avere la stessa forma.E' un atto puro :

-non possono essere apposti all'atto né condizioni né termini;

-è nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento;

-il riconoscimento è irrevocabile.


AZIONE DI CONTESTAZIONE DELLO STATO


Lo stato di lio naturale può essere contestato :

-dall'autore del riconoscimento;

-dal riconosciuto se maggiorenne;

-da qualsivoglia interessato

Nel seguente modoàimpugnando la veridicità del riconoscimento(cioè la non sussistenza del rapporto di filiazione).

L'azione è imprescrittibile,in seguito all'accoglimento dell'impugnazione non è più possibile effettuare un ulteriore riconoscimento.


AZIONE DI CONTESTAZIONE DEL TITOLO


In altri casi si contesta il titolo,cosicchè sarebbe ammissibile un successivo riconoscimento.La legge prevede delle azioni dirette a contestare il titolo dello stato di lio naturale,al fine di ottenere l'annullamento del riconoscimento :

-estorto con violenzaàil termine di decadenza per impugnare il riconoscimento estorto con violenza è di un anno dal giorno in cui la violenza è cessata.Se l'autore del riconoscimento è un minore il suddetto termine decorre dal compimento del diciottesimo anno d'età.Se il riconoscimento viene annullato per violenza,nulla impedisce che possa essere nuovamente effettuato,questa volta validamente;

-effettuato da persona interdetta giudizialmenteàin caso di riconoscimento effettuato dall'interdetto giudiziale,spetta al suo rappresentante proporre l'azione di annullamento,oppure allo stesso autore del riconoscimento,decorso un anno dalla revoca dell'interdizione.


DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' O MATERNITA'


La legge ammette il lio che non sia stato riconosciuto a promuovere un'azione volta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità,in tutti i casi in cui la legge consente il riconoscimento(il lio incestuoso non potrà quindi domandarla).


PROVA DELLA MATERNITA'àper dimostrare la maternità occorre provare l'identità di colui che pretende essere lio e da colui che fu partorito dalla donna qualificata come sua madre.

PROVA DELLA PATERNITA'àla prova della paternità può essere data con qualsiasi mezzo tenendo presente che la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporto tra lei e il preteso padre all'epoca del concepimento,non costituiscono prova della paternità naturale.La paternità dovrà,invece,essere dimostrata con:

-il possesso di stato di lio naturale;

-eventuali dichiarazioni scritte del presunto padre;

-eventuali elargizioni economiche costanti e continue;
-oppure tramite analisi ematologiche e genetiche che sono la prova principale.


L'azione spetta solo a colui che assume di essere lio naturale,se maggiorenne :

-in caso di minore età = l'azione può essere dal genitore esercente la potestà e che lo ha riconosciuto o dal tutore(con il consenso del lio ultrasedicenne);

-in caso di morte del lio = prima di avere iniziato l'azione,questa può essere promossa dai discendenti legittimi,legittimati,naturali riconosciuti entro due anni dalla morte;

-in caso di interdizione = la legittimazione spetta al tutore che in ogni caso deve essere autorizzato dal giudice.


La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento.Il giudice può anche dare i provvedimenti che ritiene utili per il mantenimento,l'educazione,l'istruzione del lio e per la tutela degli interessi patrimoniali di costui.


EFFETTI


Gli effetti del riconoscimento e della sentenza che dichiara la paternità o maternità naturali operano ex tunc,perché si tratta di accertare una condizione già preesistente costituita dal fatto della procreazione.Il riconoscimento produce effetti solo per il genitore che ha operato il riconoscimento.L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere informazioni o indicazioni relative all'altro genitore che non ha riconosciuto il lio,se esistono tali indicazioni,queste non producono effetti.Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei li legittimi :

-il lio naturale ha gli stessi diritti successori di quello legittimo;

-il lio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto;del padre se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori;del padre in aggiunta o in sostituzione di quello materno se il riconoscimento da parte del padre è avvenuto successivamente a quello fatto dalla madre,se il lio è minore dcide il giudice;

-al genitore che ha riconosciuto il lio naturale spetta la potestà se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori,l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi,se conviventi;se i genitori non convivono,l'esercizio della potestà spetta al genitore con cui il lio convive;se il lio non convive con nessuno dei genitori,l'esercizio della potestà spetta al genitore che per primo ha operato il riconoscimento;il giudice può escludere entrambi i genitori con la nomina di un tutore;il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione,educazione e condizioni di vita del lio minore.


LEGITTIMAZIONE DEI LI NATURALI


I fgli naturali possono acquistare con la legittimazione uno status,una posizione giuridica analoga a quella dei li legittimi :


Per susseguente matrimonio dei genitori Per provvedimento del giudice

Se il lio è nato da genitori non sposati,costoro possono congiuntamente    I genitori possono chiedere congiuntamente o separatamente al giudice la

legittimare il lio naturale sposandosi.    legittimazione che può concederla solo se essa risponde agli interessi del lio.

Il riconoscimento può essere operato in sede di celebrazione oppure    L'impossibilità a concederla si verifica quando ad esempio un genitore è morto o

anteriormente ad esso,in entrambi i casi gli effetti decorrono dalla data è sso o non è identificabile o quando si sia già contratto matrimonio con

del matrimonio.   persona diversa dall'altro coniuge,e allora si richiede anche l'assenso del coniuge.

Se il riconoscimento è successivo al matrimonio gli effetti decorreranno    Gli effetti della sentenza opereranno ex nunc dalla data della sentenza e solo per il

(ex nunc)da tale successivo momento.    genitore che ha agito o per entrambi in caso di azione congiunta.

La sentenza non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione di stato di lio

legittimato,ed è ammessa in ogni caso l'impugnativa per difetto di veridicità.

Possono agire :

-i genitori (purchè ultrasedicenni)separatamente o congiuntamente;

-il lio naturale(a condizione che egli dimostri che esisteva una oggettiva

impossibilità o un gravissimo ostacolo al matrimonio o che il genitore abbia

espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimazione;

-l'ascendente legittimo del genitore morto,sempre che quest'ultimo non abbia

espresso una volontà contraria.





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