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IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO



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IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO


si ha quando un soggetto si obbliga a prestare lavoro sotto la direzione di un datore di lavoro in cambio di

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un salario   uno stipendio (per i lavori intellettuali) *

(per i lavori manuali) *


è contrapposto al lavoro autonomo, che si ha quando un soggetto si obbliga a prestare un servizio per conto di un committente in cambio di una retribuzione, è lui che decide i tempi e l'organizzazione del lavoro e suoi sono i mezzi di produzione


categorie di lavoratori subordinati:

dirigenti



quadro: sottoposti ai dirigenti, hanno potere decisionale limitato

impiegati: di concetto (per attività intellettuali) o d'ordine (per attività intellettuali di tipo esecutivo)

operai: per le attività manuali, specializzati (lavoro complesso), qualificati (qualifica + attività pratica), comuni (con esperienza professionale sul campo) e manovali (senza esperienza, per le attività generiche)


tipi di contratto:

a tempo indeterminato

a tempo determinato (interinale, lavoro in affitto): lavoratore + azienda datrice di lavoro + impresa di lavoro interinale

di formazione lavoro: per favorire l'occupazione giovanile (16 - 32 anni), dura 2 anni e prevede ore di istruzione informativa

di apprendistato: permette ai ragazzi (16 - 24 anni) di acquisire una qualifica professionale (retribuzione inferiore rispetto agli altri contratti)


La costituzione del rapporto di lavoro subordinato


il rapporto di lavoro subordinato si costituisce tra datore di lavoro o lavoratore per mezzo di un contratto che si perfeziona con l'incontro delle volontà delle 2 parti; si tratta di un contratto consensuale a prestazioni corrispettive di durata, cioè producente effetti destinati a protrarsi nel tempo


limiti dell'autonomia contrattuale:

modalità di assunzione: il datore di lavoro è tenuto ad avvalersi degli uffici di collocamento, che dipendono direttamente dal ministero del lavoro, dove si trova la lista dei lavoratori in cerca di occupazione

divieti di assunzione: per i minori di 15 e le donne adibite ai lavori sotterranei

obblighi di assunzione: per le categorie protette (invalidi civili, sordomuti, ..)


i lavoratori per essere assunti devono possedere il libretto di lavoro, che dev'essere consegnato all'imprenditore all'atto dell'assunzione; sono inoltre necessari il libretto sanitario (rilasciato dall'ASL), il documento d'iscrizione all'INPS (per il versamento dei contributi) e il codice fiscale



il datore di lavoro fa richiesta di assunzione nominativa, ossia indica il nome del lavoratore che vuole alla sue dipendenze; ogni assunzione è preceduta da un periodo di prova, al termine di questo periodo ciascuna delle parti può esercitare il diritto di recesso (senza alcun preavviso, decidere di non dare prosecuzione al rapporto di lavoro) --> il lavoratore matura il diritto alle ferie e al trattamento di fine rapporto (liquidazione)


se le parti decidono di continuare il rapporto di lavoro, questo diviene definitivo e il servizio prestato si conta nell'anzianità del lavoratore


Diritti e obblighi del lavoratore


diritti economici:

retribuzione (stipendio, salario *, a cottimo: tiene conto del risultato produttivo, provvigioni calcolate in percentuale sugli affari conclusi dal lavoratore, partecipazione agli utili: il lavoratore partecipa al rischio d'impresa)

premi di produzione, indennità, rimborsi spese, assegni familiari: considerati come aggiuntive alla retribuzione di base


diritti sociali:

facoltà di prestare la propria opera nel luogo stabilito dal contratto e con un preciso orario di lavoro: orario settimanale portato a un massimo di 40 ore e limite di ore giornaliere mantenuto a 8 ore; gli straordinari sono previsti, devono essere compensati con una retribuzione maggiorata del 10% e non possono eccedere le 12 ore settimanali

diritto a un giorno di riposo settimanale

diritto alle ferie annuali retribuite

diritto al trattamento di fine rapporto (in caso di morte del lavoratore spetta al coniuge e ai li)



diritto alla libertà sindacale e allo sciopero

diritto alla tutela dell'integrità fisica (diritto alla salute) e morale sul luogo di lavoro


obblighi:

esecuzione della prestazione lavorativa

rispetto delle disposizioni di lavoro impartite dall'imprenditore

cura degli strumenti di lavoro

fedeltà all'impresa (astenersi dal ricavare profitto personale, non compiere atti dannosi all'impresa, non trattare affari per conto di terzi e in concorrenza con il proprio datore)

riservatezza (non divulgare notizie relative all'impresa)


Poteri, divieti e obblighi del datore di lavoro


poteri:

direttivo (organizzazione dell'attività dei lavoratori)

disciplinare (facoltà di imporre sanzioni che si sostanziano nel rimprovero, nella censura, nell'ammonizione, nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, nel licenziamento; il lavoratore ha diritto alla difesa con l'assistenza del sindacato)

di vigilanza e di controllo


doveri (= diritti del lavoratore):

di corrispondere le attribuzioni, patrimoniali e non, dovute al lavoratore

di garantire le libertà sindacali

di aggiornare il libretto di lavoro di ogni prestatore

di adempire agli oneri previdenziali e assistenziali

di tutelare l'integrità fisica e morale del lavoratore

di assicurare gli accertamenti sanitari in tema di lavoro minorile


divieti posti dallo statuto dei lavoratori:

di licenziare fuori dei casi prefissati dalla legge

di attuare discriminazioni di qualsiasi natura

di assumere minori di 15 anni

di sostituire con altri un lavoratore in sciopero

di adibire il lavoratore a mansioni con qualifica inferiore a quella per la quale è stato assunto

di stabilire patti diretti a far rinunciare il lavoratore alle ferie annuali


La cessazione del rapporto di lavoro


il rapporto di lavoro può essere interrotto da una temporanea sospensione o dalla definitiva cessazione


cause di sospensione:



infortunio e malattia (il lavoratore percepisce un'indennità)

servizio militare di leva e richiamo alle armi (per un anno, non c'è alcuna retribuzione, ma si conserva il posto di lavoro)

gravidanza e puerperio

sciopero

elezione a cariche pubbliche rappresentative

adempimento di funzioni pubbliche

assenze giustificate (motivi di famiglia, lutto, ..)

aspettativa (es. motivi di studio)

congiunture economiche, esigenze di ristrutturazione aziendale o eventi accidentali (calamità), da imputare al datore di lavoro in quanto dipendenti dall'attività produttiva



il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto e spesso anche alla prosecuzione parziale del trattamento economico


cassa integrazione (lo stato prevede alla retribuzione)


ordinaria straordinaria

(quando la sospensione è dovuta alla mancanza    (per ristrutturazione o riduzione

di scorte o a calamità naturali) del personale)


cause di cessazione:

nel caso del lavoro a tempo determinato si ha quando scade il termine finale, altrimenti:

morte del prestatore di lavoro

volontà della parti (mutuo consenso)

volontà di una delle parti (recesso che si distingue in dimissioni fatte dal lavoratore e licenziamento effettuato dal datore di lavoro)


chi chiede la cessazione ha l'obbligo di dare preavviso all'altra parte





il licenziamento è possibile solo in 2 casi:

giusta causa (licenziamento in tronco): per qualunque comportamento che incida sulle aspettative e sulla fiducia che sono alla base del rapporto di lavoro

giustificato motivo: per un notevole adempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore o per ragioni inerenti all'attività produttiva (es. ritardi, assenze ingiustificate, ..)


il licenziamento collettivo è relativo alle imprese medio-grandi con necessità di operare tagli del personale per risanamenti o riduzione di attività; il datore di lavoro è tenuto a comunicare la propria decisione ai sindacati allo scopo di cercare possibili soluzioni alternative; se questo è necessario il datore ha l'obbligo di ridurre il personale seguendo criteri prestabiliti quali l'anzianità, i carichi familiari e le esigenze produttive dell'azienda










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