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Imposte dirette - Irpef - Redditi di lavoro autonomo

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Imposte dirette - Irpef - Redditi di lavoro autonomo

Attività di amministratore e di sindaco di società  

Altri redditi di lavoro autonomo

Utilizzazione economica di brevetti e opere d'ingegno

Associazione in partecipazione e utili corrisposti ai promotori ed ai soci fondatori di società di capitale

Indennità per la cessazione di rapporti di agenzia

Levata dei protesti



Prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo

Ricercatori Italiani Residenti All'estero

Contributo previdenziale alla gestione separata INPS

Professionisti ed artisti titolari di partita Iva

Professioni intellettuali

Determinazione del reddito di lavoro autonomo

Compensi percepiti

Spese sostenute

Accertamento in base ai parametri e agli studi di settore

Regime forfetario

Contributi previdenziali

Professionisti in forma associata

Dichiarazione dei redditi

Ritenute alla fonte

Certificazione dei sostituti d'imposta

Attività di amministratore e di sindaco di società

A partire dal 1 gennaio 2004 la disciplina dei redditi di lavoro autonomo è stata riformata con l'approvazione, da parte del consiglio di ministri n. 134 del 27 novembre 2003, del primo decreto legislativo adottato a seguito della legge delega del 7 aprile 2003 n. 80 (in corso di pubblicazione in G.U). In particolare la nuova disciplina è contenuta nell'articolo 53 e seguenti del nuovo testo unico, che sostituiscono gli attuali articoli 49 e seguenti del Tuir D.P.R. n. 917/86 in vigore fino al 31/12/2003.

Relativamente ai compensi derivanti dallo svolgimento delle attività di amministratore e di sindaco di società, il Ministero delle Finanze, nella circolare n. 141/E del 4 giugno 1998, ha precisato che:

- il compenso derivante dall'esercizio dell'attività di amministratore di società è considerato sempre reddito di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dalla attività esercitata dal soggetto;

- il compenso derivante dall'esercizio dell'attività di sindaco di società è sempre reddito di collaborazione coordinata e continuativa; tuttavia, se tale attività è svolta da un ragioniere o da un dottore commercialista, il compenso rientra tra i redditi dell'attività professionale.

Altri redditi di lavoro autonomo

Rientrano in questa categoria i redditi derivanti da:

- utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, brevetti industriali, processi, formule o informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;

- utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto dell'associato è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

- utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

- indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;

- attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali;

- prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo ai sensi della L. n. 91 del 1981.

Utilizzazione economica di brevetti e opere d'ingegno

Il reddito imponibile è dato dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25% a titolo di deduzione forfetaria delle spese. La conurabilità del reddito di lavoro autonomo è subordinata al fatto che l'utilizzazione sia effettuata dall'autore o dall'inventore. Se l'utilizzazione è effettuata da altri soggetti, si è in presenza di redditi diversi (art. 67, Tuir). I compensi percepiti direttamente dall'autore o dall'inventore sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto del 20%, sul 75% dell'importo percepito. I compensi per la cessione di diritti di autore da parte degli eredi sono soggetti a ritenuta di acconto del 20% sul totale dell'importo percepito.

Associazione in partecipazione e utili corrisposti ai promotori ed ai soci fondatori di società di capitale

Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. E' considerato reddito di lavoro autonomo quello derivante dai contratti il cui apporto è costituito da solo lavoro. In caso di apporto diverso, e quindi solo capitale o apporto misto di lavoro e capitale, si producono redditi di capitale.

I redditi derivanti dall'associazione in partecipazione sono imponibili per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta e sono soggetti a ritenuta di acconto del 20% sul totale dell'importo percepito.

La medesima disciplina è applicabile anche agli utili corrisposti ai promotori ed ai soci fondatori di società di capitale.

Indennità per la cessazione di rapporti di agenzia

All'atto dello scioglimento del contratto di agenzia, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidate nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi. Il versamento dell'indennità, calcolata su tutte le somme maturate e liquidate nell'anno solare precedente, è a totale carico del mandante e deve essere effettuato al fondo indennità risoluzione rapporto (FIRR) gestito dall'Enasarco. Le indennità, al momento del amento, sono soggette a ritenuta di acconto del 20% sul totale dell'importo percepito.

Levata dei protesti

Il reddito imponibile derivante dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali è dato dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Si applica la ritenuta di acconto del 20% sul totale dell'importo percepito.

Prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo

Le prestazioni sportive, alle quali si applica la medesima disciplina prevista per i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (L. 91/1981), costituiscono oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorre almeno uno dei seguenti requisiti:

  • l'attività è svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
  • l'atleta non è contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;

la prestazione oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno.

Ricercatori Italiani Residenti All'estero

Il D.l. 269/03 convertito con modificazioni con legge n. 326/03, ha introdotto per i redditi di lavoro autonomo dei ricercatori italiani, non occasionalmente residenti all'estero ed abbiano svolto documentata attività di ricerca presso università o centri di ricerca pubblici o privati esteri, per almeno due anni continuativi, che dalla data di entrata in vigore del dl 269/03 o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili ai fini irpef solo nella misura del 10 per cento e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive (irap).

L'incentivo si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Contributo previdenziale alla gestione separata INPS

Sono soggetti al contributo previdenziale di cui alla gestione separata INPS (L. 335/1995) i compensi inerenti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ivi comprese le indennità percepite alla cessione dell'incarico. Trattasi in particolare delle prestazioni rese:

- da amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica;

- per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i compensi corrisposti a titolo di diritto d'autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o giornali e simili;

- per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Iscrizione alla gestione separata INPS

La domanda di iscrizione può essere fatta:

  • direttamente agli sportelli dell'INPS utilizzando i modelli in distribuzione presso tutte le sedi, specificando i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il proprio domicilio, il tipo di attività svolta, l'inizio dell'attività ed i dati del committente;
  • telefonando al Contact Center al numero verde 803.164;
  • tramite il sito internet www.inps.it, cliccando su servizi on line.

Determinazione del contributo

Il contributo è pari al:

  • per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e che abbiano un reddito annuo non superiore a euro 38.641,00. Sul reddito eccedente tale limite si applica l'aliquota del 19%. Il contributo è comprensivo dell'aliquota dello 0,50% per finanziare l'indennità di maternità e l'assegno per il nucleo familiare. Tali lavoratori beneficiano anche dell'indennità di malattia limitatamente ai periodi di ricoveri ospedalieri;
  • pari al 10% per i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, i lavoratori che hanno contributi volontari o urativi ed i titolari di pensione di reversibilità;
  • pari al 15% per i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro.

Somme escluse dal contributo

Non sono assoggettate al contributo le somme documentate e rimborsate al collaboratore per spese di viaggio, alloggio e vitto relative a prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Per le prestazioni rese dagli incaricati delle vendite a domicilio l'imponibile è rappresentato dall'intero ammontare delle provvigioni percepite. Sono esclusi dall'applicazione del contributo INPS i redditi derivanti da:

- attività occasionali;

- diritti di autore;

- associazione in partecipazione;

- partecipazione agli utili da parte di promotori e fondatori;

- indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;

- attività di levata protesti.

Il D.L. n. 269/03 convertito con modificazioni con legge n. 326/03, ha previsto che a decorrere dal 1º gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio, sono tenuti ad essere iscritti alla gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora:

  • il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000.

Per il versamento del contributo da parte dei suddetti soggetti si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata.

Inoltre dal 1º gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice Civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione in un'apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS. Il contributo è dovuto per il 55 per cento a carico dell'associante ed il 45 per cento è posto a carico dell'associato. Il contributo è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. I soggetti tenuti all'iscrizione all'INPS devono comunicare dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.

Imputazione e versamento del contributo

Il contributo, posto per 1/3 a carico del collaboratore iscritto alla gestione previdenziale e per 2/3 a carico del committente, deve essere interamente versato dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato corrisposto il compenso. Il versamento va effettuato utilizzando il modello di amento unificato (Modello F24).

I dati richiesti sono:

- codice sede;

- causale contributo (vedi sotto);

- filiale azienda;

- periodo di riferimento 'da';

- periodo di riferimento 'a';

- importi a debito versati;

- importi a credito compensati.

La causale contributo da indicare nel Mod. F24 'Sezione contributi previdenziali ed assistenziali (INPS)' è:

- C10 - per i collaboratori soggetti alle aliquote ridotte;

- CXX - per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale .

Massimale contributivo

Il massimale contributivo annuo per il 2005 è fissato in Euro 84.049,00. Nel caso di più rapporti intrattenuti nel corso dell'anno con diversi committenti, i compensi percepiti in relazione ai precedenti rapporti si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale, che rimane unico. Al raggiungimento del massimale, previa comunicazione al committente da parte del collaboratore, è possibile sospendere l'applicazione del prelievo contributivo. Se i versamenti effettuati dai sostituti di contributo superano il limite indicato, l'eccedenza viene contabilizzata dall'Inps come acconto degli eventuali importi dovuti nell'anno successivo. Su eventuale richiesta, l'eccedenza è restituita dall'Inps agli aventi diritto, maggiorata di interessi con decorrenza dalla domanda.

Denuncia

I committenti e gli associati in partecipazione, a partire da gennaio 2005, hanno l'obbligo di trasmettere in via telematica all'Inps i dati retributivi e contributivi per mezzo del modello Emens.

Professionisti ed artisti titolari di partita Iva

L'articolo 2222 del c.c. definisce lavoratore autonomo 'la persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente'.

Ai fini fiscali (c.1, art. 53, Tuir) si considerano redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, esercitato in forma individuale o associata, di attività di lavoro autonomo non organizzata in forma di impresa.

L'attività che genera reddito di lavoro autonomo deve essere:

- professionale, nel senso che il soggetto deve porre in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità;

- abituale, nel senso che deve caratterizzarsi per lo svolgimento di atti in maniera non episodica, né saltuaria o comunque non programmata.

I requisiti di professionalità ed abitualità sussistono ogni qualvolta il soggetto pone in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al raggiungimento di uno scopo, con esclusione quindi dell'ipotesi di atti economici posti in essere in via meramente occasionale (R.M. n. 550326 del 24 novembre 1988).

Con R.M. 12 luglio 2001, n. 118/E, sono state fornite le modalità di calcolo delle ritenute alla fonte per artisti e professionisti, residenti e non residenti, ed ai lavoratori autonomi occasionali nel campo dello spettacolo, specificando che ai fini della determinazione della base imponibile dei compensi erogati a tali soggetti sono esclusi i contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde, mentre non sono esclusi quelli a carico del lavoratore autonomo.

I soggetti erogatori dei compensi, nel determinare l'importo di quanto corrisposto ai fini dell'approvazione delle ritenute alla fonte, dovranno, quindi, computare anche l'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali posti a carico del lavoratore.

Professioni intellettuali

Secondo quanto stabilito dall'articolo 2229 del c.c. 'la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi'. Di seguito sono elencate le norme di riferimento che disciplinano le principali professioni:

  • agente di cambio: L. n. 402 del 29 maggio 1967;
  • architetto: L. n. 1395 del 24 giugno 1923, R.D. n. 2537 del 23 ottobre 1925;
  • avvocato e procuratore: R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933;
  • chimico: R.D. n. 942 del 1° marzo 1928;
  • consulente del lavoro: L. n. 12 dell'11 giugno 1979;
  • dentista: R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934;
  • dottore commercialista: D.P.R. n. 1067 del 27 ottobre 1953;
  • farmacista: R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934;
  • geometra: R.D. n. 274 dell'11 febbraio 1929;
  • giornalista: L. n. 69 del 3 febbraio 1963;
  • ingegnere: L. n. 1395 del 24 giugno 1923, R.D. n. 2537 del 23 ottobre 1925;
  • medico chirurgo: R.D.L. n. 18 del 3 maggio 1935, D.L. n. 233 del 13 settembre 1946, D.P.R. n. 221/1950;
  • notaio: L. n. 89 del 16 febbraio 1913, R.D. n. 1326 del 10 settembre 1914;
  • perito agrario: R.D. n. 2365 del 25 novembre 1929;
  • ragioniere: D.P.R. n. 1068 del 27 ottobre 1953;
  • spedizioniere doganale: L. n. 1612 del 22 dicembre 1960;
  • veterinario: R.D. n. 1366 del 14 ottobre 1932.

Determinazione del reddito di lavoro autonomo

Ai sensi dell'articolo 54 del Tuir, il reddito imponibile è determinato dalla differenza tra:

- l'ammontare dei compensi, in denaro o in natura, percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva e dei contributi previdenziali e assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde, e

- l'ammontare delle spese sostenute nell'esercizio dell'arte o professione e ammesse in deduzione nello stesso periodo.

Il reddito derivante dall'esercizio dell'arte o della professione è quindi soggetto ad Irpef in base al principio di cassa, con la sola eccezione dei seguenti elementi ai quali si applica il criterio della competenza:

- spese relative ai beni strumentali, deducibili per quote annuali di ammortamento;

- canoni di leasing, deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano;

- indennità di fine rapporto del dipendente, deducibile nel periodo di imposta in cui matura;

- indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, deducibile nel periodo di imposta in cui matura.

Riporto perdite

Il reddito di lavoro autonomo concorre alla formazione del reddito complessivo del professionista, dal quale vanno sottratte le eventuali perdite derivanti anche dall'esercizio di imprese in contabilità semplificata. L'eccedenza non è riportabile nei periodi successivi.

Compensi percepiti

Concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo:

  • i compensi in denaro ed in natura;
  • i compensi sotto forma di partecipazione agli utili;
  • i compensi sotto forma di rimborsi spese.

In relazione al criterio di cassa, gli acconti ricevuti dai clienti costituiscono compenso professionale nella misura e nell'anno in cui vengono riscossi. Per la quantificazione dei compensi in natura è necessario fare riferimento al loro valore normale individuato dall'articolo 9 del Tuir. Formano reddito imponibile tutti i rimborsi spese, ad eccezione dei rimborsi relativi alle spese anticipate per conto del cliente ed analiticamente documentate (es. marche da bollo, diritti di cancelleria, imposte, ecc.). Sono attratti nel reddito di lavoro autonomo, inoltre, i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che importano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio del lavoro professionale, i compensi prodotti all'estero, nonchè la maggiorazione del 4% del contributo previdenziale alla gestione separata Inps, addebitata ai committenti in via definitiva (art. 1, c. 212, legge n. 662/1996).

Costituiscono infine proventi da assoggettare a tassazione:

- gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di amento percepiti nell'anno;

- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni;

- le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi professionali, con esclusione delle indennità per danni dipendenti da invalidità permanenti, da decesso o relative ai redditi prodotti in più anni, per le quali e prevista la tassazione separata.

Non formano reddito imponibile i contributi corrisposti alle casse 'professionali' di previdenza e le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei beni destinati all'esercizio dell'arte o della professione.

Spese sostenute

Dall'ammontare dei compensi percepiti si deducono le spese che soddisfano le seguenti condizioni:

- sono inerenti all'esercizio dell'arte o della professione;

- sono state effettivamente sostenute;

- sono adeguatamente documentate.

Una spesa si considera inerente quando è correlata all'esercizio dell'arte o della professione, cioè quando trae origine dall'attività e viene utilizzata ai fini della stessa. A titolo esemplificativo, sono considerate deducibili dal reddito di lavoro autonomo, tra l'altro, le seguenti spese:

- interessi passivi per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale;

- interessi passivi per dilazioni nel amento di beni strumentali;

- premi di assicurazione per rischi specificamente inerenti l'attività artistica o professionale;

- spese per l'erogazione dell'energia elettrica, del riscaldamento, ecc.;

- compensi corrisposti a terzi per servizi resi e inerenti l'esercizio della propria attività.

Non si deducono le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni destinati all'esercizio dell'arte o professione.

Beni strumentali

Sono rappresentati da tutte le apparecchiature, macchine, attrezzature e simili utilizzate nell'attività e che non esauriscono la loro utilità in un unico esercizio. I beni mobili strumentali si deducono in quote di ammortamento secondo le aliquote riportate nel D.M. 31/12/1988. Non sono ammessi ammortamenti anticipati. Per i beni strumentali di costo unitario inferiore ad ¬ 516,46, le somme ate nell'anno sono interamente deducibili.

Coefficienti di ammortamento (D.M. 31/12/88)

Beni strumentali

Aliquota (D.M. 31/12/88)

Edifici


Macchinari, apparecchi e attrezzature varie


Arredamento


Banconi blindati o con cristalli blindati


Impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva


Impianti interni speciali di comunicazione e telecomunicazione


Mobili e macchine ordinarie d'ufficio


Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer


Autovetture e motoveicoli


Locazione finanziaria (leasing) di beni mobili

Per i beni mobili strumentali acquisiti in leasing sono deducibili i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo di imposta, a condizione che il contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente alle aliquote ministeriali.

Beni strumentali

Mesi di durata minima del contratto

Macchinari, apparecchi e attrezzature varie


Arredamento


Banconi blindati o con cristalli blindati


Impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva


Impianti interni speciali di comunicazione e telecomunicazione


Mobili e macchine ordinarie d'ufficio


Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer


Autovetture e motoveicoli


In deroga al principio di cassa, i canoni di leasing sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo in funzione del criterio della competenza temporale, in base alla seguente procedura esposta in formula:

Canone mensile deducibile =

Canoni complessivi (compreso il maxi canone, escluso il riscatto)


durata del contratto espressa in mesi

Beni immobili

Di seguito sono esposte le differenti modalità di trattamento ai fini Irpef dei beni immobili:

- abitazione di proprietà adibita a studio per l'esercizio dell'attività: è deducibile dal reddito il 50% della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'attività, purché non si possegga nello stesso Comune un altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;

- immobile esclusivamente strumentale per l'esercizio dell'attività: è deducibile dal reddito la quota di ammortamento dell'immobile acquistato o fatto costruire entro il 14 giugno 1990; per quelli costruiti o acquistati successivamente a tale data è deducibile dal reddito la rendita catastale;

- immobili in locazione: si deduce il canone di locazione corrisposto nel periodo d'imposta per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione, a prescindere dalla data di stipula del contratto; la deduzione è ridotta al 50% se l'immobile è utilizzato promiscuamente, purché non si possegga nello stesso Comune un altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;

- immobile in leasing: è deducibile la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base ad un contratto di locazione finanziaria, oppure il canone stesso se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990. La deduzione spetta nella misura del 50% se l'immobile è utilizzato promiscuamente, purché non si possegga nello stesso Comune un altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;

- spese di manutenzione straordinaria: è deducibile la quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'attività, per quote costanti in 5 periodi a partire da quello di sostenimento;

- altre spese: sono interamente deducibili dal reddito le altre spese per i servizi e la manutenzione ordinaria dell'immobile strumentale, utilizzato anche in base a contratto di locazione, con esclusione della locazione finanziaria. La deduzione spetta nella misura del 50% se l'immobile è ad uso promiscuo, anche se utilizzato in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Beni ad uso promiscuo

Tutti i costi afferenti beni mobili utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'attività e per fini estranei alla stessa sono ammessi in deduzione nella misura del 50%.

Telefoni cellulari

Si deduce un importo pari al 50% delle quote di ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria dei telefoni cellulari (c. 3 bis, art. 54, Tuir). Nella stessa misura si deducono le spese di impiego, manutenzione e gestione. Deve trattarsi di apparecchi soggetti alla tassa di concessione di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972; in particolare si precisa che, in riferimento al servizio GSM, non può mancare un documento che, oltre a formalizzare il rapporto, costituisce il presupposto per l'applicazione della tassa di concessione governativa (R.M. 76/E del 1995). In relazione alle misure della tassa, deve essere fatto riferimento all'uso (familiare o per attività economiche) cui sarà destinato il servizio da parte dell'utente e che dovrà essere dichiarato all'atto dell'abbonamento.

Per quanto sopra argomentato ne consegue necessariamente che la tassa di concessione governativa é applicabile anche al servizio radiomobile GSM nella misura fissa per:

- utenze residenziali: Euro 5,64 mensili;

- utenze affari: Euro 12,91 mensili.

Spese alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande e spese di viaggio

Le spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi si deducono per un importo complessivamente non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo (c. 5, art. 54, Tuir).

Si deducono senza limiti le spese di viaggio sostenute per l'esercizio dell'attività, se documentate.

Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza sono deducibili per un importo complessivamente non superiore all'1% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. In ogni caso, sono considerate spese di rappresentanza quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti d'arte, d'antiquariato, da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali, e le spese sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.

Convegni, congressi e corsi di aggiornamento

Le spese, comprese quelle di viaggio e soggiorno, relative alla partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare complessivo.

Spese per prestazioni di lavoro

Dal reddito di lavoro autonomo si deducono le somme ate per prestazioni di lavoro, in danaro o in natura, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e al lordo delle ritenute fiscali, nonchè i compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel periodo d'imposta, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i 2/3 del contributo previdenziale versato all'lnps.

Si deducono anche le quote di indennità maturate nel periodo d'imposta, anche se non corrisposte, relative:

- al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente (art. 17 c. 1 lett. a), Tuir);

- alla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 17 c. 1 lett. c), Tuir).

Rimborso spese ai dipendenti

Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti sono ammesse in deduzione dal reddito di lavoro autonomo per un ammontare giornaliero non superiore a Euro 180,76 (Euro 258,23 per le trasferte all'estero). Nel caso in cui il lavoratore venga autorizzato ad utilizzare il proprio veicolo (o un veicolo noleggiato) per il compimento della trasferta, è deducibile dal reddito di lavoro autonomo un importo non superiore al rimborso chilometrico (o l'eventuale costo di noleggio) riferito alle tariffe ACI di un veicolo con potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, o 20 se con motore diesel.

Compensi corrisposti ai familiari

Sono indeducibili i compensi ati al coniuge, ai li minori o inabili al lavoro e agli ascendenti per prestazioni di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa, anche se occasionali, rese al professionista o artista (c.6 bis, art. 54, Tuir).

In relazione ai familiari, sono altresì indeducibili le quote di indennità di fine rapporto maturate ed i premi assicurativi, mentre si deducono i contributi previdenziali ed assistenziali. In proposito si precisa che i compensi non ammessi in deduzione dal reddito del professionista non sono imponibili in capo ai familiari percipienti (C.M. n. 25/E del 6 febbraio 1997). Le medesime disposizioni si applicano ai familiari dei singoli soci o associati, relativamente alle prestazioni svolte nei confronti della società e dell'associazione.

I compensi ati ai familiari titolari di partita Iva sono interamente deducibili dal reddito in quanto considerati a loro volta lavoratori autonomi a tutti gli effetti.

Veicoli a motore

Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili nella misura del 50% dei costi sostenuti per autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa limitatamente ad un solo veicolo, mentre se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni professionali la deducibilità è consentita limitatamente ad un veicolo per ciascun socio o associato.

Per la quantificazione dell'importo deducibile, in ogni caso, non si tiene conto:

- della parte del costo di acquisto che eccede Euro 18.705,99 per le autovetture e gli autocaravan, Euro 4131,66 per i motocicli, Euro 2.065,83 per i ciclomotori;

- dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i veicoli sono utilizzati in leasing;

- dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede Euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, Euro 774,69 per i motocicli, Euro 413,17 per i ciclomotori.

Sono interamente deducibili, senza limitazioni neanche relativamente all'importo massimo di spesa, le spese relative ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Interessi passivi

Gli interessi passivi ammessi in deduzione dal reddito di lavoro autonomo sono quelli:

- contratti per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale, compresi quelli sostenuti per l'acquisto dei beni immobili strumentali;

- relativi alla dilazione dei amenti per l'acquisto di beni ammortizzabili.

Non sono deducibili gli interessi passivi dovuti in caso di versamenti trimestrali dell'Iva periodica.

Accertamento in base ai parametri e agli studi di settore

I professionisti titolari di partita Iva sono soggetti ad accertamento in base ai parametri ed agli studi di settore, per la cui disciplina si rimanda a quanto esposto in commento al reddito d'impresa (cfr. Contabilità e registri - imprese).

Regime forfetario

In alternativa alle modalità di determinazione del reddito di lavoro autonomo sopra esposte, le persone fisiche che esercitano arti o professioni in regime forfetario, determinano il reddito in misura pari al 78% del volume di affari realizzato.

Contributi previdenziali

Alcune categorie professionali dispongono di una propria Cassa di Previdenza il cui finanziamento viene assicurato dalla contribuzione in proporzione al reddito del singolo professionista. Non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo i contributi integrativi, addebitati ai clienti e non assoggettati a ritenuta alla fonte, versati dagli iscritti alla propria Cassa di Previdenza.

In via residuale, i lavoratori autonomi titolari di partita Iva non iscritti in nessuna Cassa di Previdenza sono soggetti al contributo di cui alla gestione separata Inps (Legge 335/1995).

Il D.L. 269/03 convertito con modificazioni con legge n. 326/03   ha stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2004, che l'aliquota contributiva è stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi si applicano gli incrementi dello 0,50% ogni 2 anni fino al raggiungimento dell'aliquota del 19%.

Il contributo è interamente a carico del lavoratore autonomo, il quale ha tuttavia la facoltà di addebitare al cliente il 4% del contributo dovuto sui compensi percepiti in relazione alla prestazione svolta. Tale parte di contributo concorre alla formazione del reddito imponibile del professionista ed è pertanto soggetto a ritenuta alla fonte.

Professionisti in forma associata

L'attività di lavoro autonomo può essere svolta anche per mezzo di società semplici alle quali sono equiparate le associazioni tra professionisti. Il reddito prodotto dalle società semplici e dai soggetti ad esse equiparati viene 'per trasparenza' imputato ai singoli soci o associati e in capo a questi sconta l'imposizione personale.

In particolare, i redditi prodotti dalle società semplici e dagli studi associati sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione agli utili (art.5, Tuir). Tali quote si presumono proporzionali ai conferimenti effettuati se non risultano determinate in modo differente nell'atto costitutivo o in un altro atto pubblico o scrittura privata autenticata. La validità di tali pattuizioni è subordinata al fatto che la stipulazione di tali documenti deve essere:

- per le società semplici, anteriore all'inizio del periodo d'imposta;

- per gli studi associati, anteriore alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione.

Se il valore dei conferimenti non è determinato, gli utili si considerano imputati ai soci o associati in parti uguali. La ripartizione proporzionale alle quote riguarda non solo il reddito complessivamente prodotto, ma anche le ritenute di acconto subite ed i crediti d'imposta spettanti.

Il reddito professionale e artistico delle società semplici e delle associazioni ad esse equiparate è determinato con i criteri in precedenza esposti.

Le perdite prodotte delle società semplici e dagli studi associati sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla propria quota di partecipazione e si deducono dal reddito complessivo di ciascun socio o associato, ma non si riportano nei successivi esercizi.



Dichiarazione dei redditi

I redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche titolari di partita Iva si dichiarano nel quadro RE del modello UNICO-Persone fisiche.

I redditi di lavoro autonomo prodotti delle società semplici e delle associazioni ad esse equiparate si dichiarano quadro RC del modello UNICO-società di persone, ed i redditi attribuiti ai singoli soci o associati si dichiarano da ciascun percettore nel quadro RH del modello UNICO-Persone fisiche.

I redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche non titolari di partita iva devono essere dichiarati nel quadro RL del modello Unico-persone fisiche.


Ritenute alla fonte

I compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo sono soggetti, all'atto del amento, a ritenuta a titolo d'acconto Irpef nella misura del 20% (art. 25, D.p.r. 600/1973).

La ritenuta va operata dai soggetti che hanno corrisposto redditi di lavoro autonomo (art. 23, D.p.r. 600/1973) e deve essere dagli stessi versata all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato corrisposto il compenso. Dal 1° gennaio 1998 la ritenuta si applica anche per le prestazioni di lavoro autonomo effettuate tra professionisti.

Il versamento della ritenuta va effettuato con il Modello F24, utilizzando il codice tributo 1040.


Certificazione dei sostituti d'imposta

I soggetti che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte, devono rilasciare, entro il giorno 15 del mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme o i valori sono stati corrisposti, un'apposita certificazione attestante l'ammontare complessivo di tali somme e valori (art. 7 bis, D.p.p. 600/1973).

Il certificato deve essere redatto su modello conforme a quello annualmente approvato dal Ministero delle Finanze.


RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D.P.R. 917/1986 artt. 53, 54; L. 335/1995; D.P.R. 600/1973 art. 7 bis, 25; L. 662/1996 art. 3 c. 165-l84; L. 448/1998 art. 3; D.L. 331/1993 art. 62 bis; D.P.R. 917/1986 artt. 17, 18; L. 335/1995; D.P.R. 600/1973 artt. 23, 25; L. 91/1981; L. 449/1997 art. 59 c. 16; L. 342/2000; L. 326/2003





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