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Invalidità del matrimonio



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Invalidità del matrimonio


Per quanto riguarda la nullità del matrimonio,nel nostro codice civile si trovano riferimenti sia alla nullità,sia all'annullabilità del negozio matrimoniale,e sono trattati i casi di vizi del consenso (errore e violenza),sia i difetti della capacità di agire,sia le ipotesi in cui ricorrono violazioni dell'ordine pubblico.

La dottrina ha svolto un' opera di ricostruzione sistematica del quadro delle ipotesi di invalidità del matrimonio,distinguendo quelle che dovrebbero qualificarsi come casi di nullità da quelle che si possono definire come ure di annullabilità. Bisogna tener presente che talune cause d'invalidità possono essere fatte valere da chiunque abbia interesse (invalidità assoluta),altre possono essere fatte valere solo dai coniugi o dai coniugi e il pubblico ministero (invalidità relativa); talune possono essere fatte valere in qualunque tempo (invalidità insanabile e imprescrittibile),altre sono suscettibili di rapida sanatoria.

Le cause di invalidità del matrimonio civile sono le seguenti:

Assenza di libertà di stato: un nuovo matrimonio contratto da chi era già vincolato da nozze precedenti non ancora annullate o sciolte, può essere impugnato in qualunque momento,non solo dai coniugi e dal pubblico ministero,ma pure da chiunque abbia un interesse legittimo per far valere l'invalidità delle nuove nozze,che possono dar luogo ad ipotesi di reato,come la bigamia. Qualora il primo matrimonio sia stato dichiarato invalido,il secondo matrimonio è dichiarato del tutto legittimo. Non sarebbe sufficiente una sentenza di divorzio:le nuove nozze,se sono state contratte prima dello scioglimento del vincolo precedente,rimangono affette da nullità insanabile. Nell'ipotesi di assenza,poiché è incerto se l'assente sia morto o sia ancora in vita,le nuove nozze che il coniuge sia riuscito a contrarre non possono essere impugnate finchè dure l'assenza; se viene dichiarata la morte presunta dello sso,il coniuge può liberamente contrarre nuovo matrimonio,ma qualora la persona di cui sia stata dichiarata la morte presunta ritorni o se ne sia accertata la sopravvivenza,le seconde nozze del coniuge sono colpite da invalidità assoluta e imprescrittibile.



Impedimentum criminis: l'invalidità è assoluta e insanabile.

Interdizione giudiziale di uno dei coniugi: il matrimonio può essere impugnato dal tutore dell'interdetto,dal pubblico ministero e da chiunque ne abbia interesse,sia nel caso in cui al tempo del matrimonio fosse già passata in giudicato la sentenza di interdizione, sia nel caso in cui l'interdizione sia stata pronunciata posteriormente,se si dimostra che l'infermità esisteva già al momento del matrimonio. Se l'interdizione viene revocata,la persona che era interdetta può anche'essa impugnare il matrimonio,ma il vizio viene sanato qualora,revocata l'interdizione,vi sia stata coabitazione per un anno.

Incapacità naturale di uno dei coniugi: il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che,pur non essendo interdetto,abbia contratto le nozze in un momento in cui non era capace di intendere e di volere. L'azione non può più essere proposta se vi sia stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.

Difetto di età: il matrimonio contratto da persona minorenne che non sia stata autorizzata dall'autorità giudiziaria,può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori del minorenne o dal pubblico ministero. L'azione proposta da un genitore o dal pubblico ministero deve essere respinta qualora,anche in pendenza del giudizio,il minore raggiunga la maggiore età o vi sia stato concepimento o procreazione e sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale. Lo stesso minore non può più impugnare le nozze qualora sia trascorso un anno dal momento in cui ha compiuto la maggiore età.

Vincolo di parentela,affinità,adozione o affiliazione: l'invalidità non può più essere fatta valere dopo un anno dalla celebrazione quando vi sia la possibilità di ottenere l'autorizzazione giudiziaria alle nozze;in ogni altro caso il vizio è insanabile e l'impugnativa può essere proposta da chiunque ne abbia interesse.

Vizi del consenso: i casi nei quali è ammissibile un'impugnativa del matrimonio per vizio del consenso sono i seguenti   

a) Violenza: ossia quando il consenso di uno dei coniugi sia stato estorto con minacce,che è da ritenere siano rilevanti quando presentino gli stessi caratteri richiesti dagli artt. 1434 - 1438 per l'annullabilità dei contratti. L'azione non può più essere proposta se vi sia stata coabitazione per un anno dopo che sia cessata la violenza (art. 122 ult. comma).

b) Timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo (art. 122 primo comma): si tratta dei casi in cui uno dei coniugi risulti costretto alla celebrazione da elementi perturbatori della volontà diversi dalla minaccia proveniente da un terzo,nel qual caso ricorrerebbe l'ipotesi della violenza. Questa causa di invalidità è anch' essa sanabile quando la coabitazione sia continuata per un anno dopo che siano cessate le causa che hanno determinato il timore.



c)  Errore: il matrimonio può essere impugnato per errore sull' identità della persona dell'altro coniuge. Accanto a questa ipotesi meramente teorica,la riforma ha aggiunto la possibilità di chiedere l'annullamento del matrimonio anche per un errore "sulle qualità personali dell'altro coniuge" (art. 122 comma 2 ), ma soltanto se uno dei coniugi scopra una delle circostanze relative al partner, elencate tassativamente nell'art. 122 comma 3 :

Una malattia fisica o psichica o un'anomalia o deviazione sessuale tali da impedire lo svolgimento della vita sessuale;

Una sentenza di condanna alla reclusione non inferiore a 5 anni per delitto non colposo,salvo che sia intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio;

La dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;

Una sentenza di condanna a pena non inferiore a due anni per delitti concernenti la prostituzione;

Uno stato di gravidanza causata da terzi;in tal caso, se la gravidanza è stata portata a termine,occorre anche che il marito abbia disconosciuto la paternità del lio.

Anche l'impugnativa per errore non può più essere proposta se vi sia stata coabitazione per un anno dopo la scoperta dell'errore.

Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi per simulazione,che ricorre quando questi abbiano contratto le nozze con l'accordo di non adempierne gli obblighi e di non esercitare i diritti che ne derivano (art. 123). La stessa norma dispone che l'impugnativa non può più essere proposta dopo che sia decorso un anno (termine di decadenza) dalla celebrazione del matrimonio,ovvero dopo che i coniugi abbiano convissuto come tali,sia pure per breve tempo,dopo le nozze. Questo rimedio,del quale possono avvalersi solo i coniugi e non i terzi che pure possano avere interesse,potrà essere effettivamente utilizzato in pochi casi,,risolvendosi la norma nel riconoscimento dell'irrilevanza dell'accordo simulatorio dei coniugi una volta decorso il breve termine di decadenza previsto.

L'azione di impugnazione del matrimonio è sottoposta a particolari regoli comuni a tutte le ipotesi di invalidità. Essa è personale e intrasmissibile agli eredi in coerenza con il carattere personale e l'intrasmissibilità dello status di coniuge. Perciò non può essere proposta dagli eredi e non può essere proposta,per mancanza di interesse dal pubblico ministero, dopo la morte di uno dei coniugi. E' sottoposta a brevi termini di decadenza.

In pendenza del giudizio di impugnazione può essere disposta la separazione dei coniugi. Questa separazione in pendenza del giudizio di nullità o di annullamento si distingue dall'istituto della separazione personale.

Quest'ultima presuppone l'impossibilità della prosecuzione della convivenza,diventata intollerabile o tale da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. La separazione in pendenza del giudizio di nullità o di annullamento serve ad ovviare al disagio della coabitazione tra i coniugi mentre è in corso il giudizio di annullamento o di nullità; è rimesso alla valutazione del giudice disporla o meno.






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