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LA CAUSA DEL NEGOZIO GIURIDICO



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LA CAUSA DEL NEGOZIO GIURIDICO



Causa del negozio giuridico  scopo oggettivo rilevante socialmente ed economicamente per cui il negozio stesso è stato posto in essere; la causa può essere vista come la funzione socioeconomica del negozio giuridico, il motivo per cui viene posto in essere. La causa è un elemento essenziale del negozio giuridico la cui mancanza  o la cui illiceità provoca la nullità del negozio stesso. La causa può esserci all'inizio ma poi venire a mancare; in questo caso si può rescindere dai contratti e sciogliere quindi le proprie obbligazioni. Si definisce causa illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico (illegale), al buon costume (immorale): l'illiceità della causa produce la nullità del negozio cioè nessun effetto, e chi ha eseguito un amento ha diritto alla ripetizione.


Motivo del negozio giuridico è lo scopo soggettivo in seguito al quale la parte pone in essere il negozio; lo scopo soggettivo consiste in un vantaggio o in una soddisfazione personale della parte. Il motivo non ha rilevanza ai fini dell'annullabilità del negozio giuridico. Fanno eccezione i casi :

se il motivo è illecito, comune ad entrambe le parti ed esclusivo, produce la nullità del contratto [art. 1418 codice civile]; (nella donazione o nel testamento il motivo illecito rende nullo l'atto, mentre l'errore sul motivo (credevo una cosa che invece non era vera) rende impugnabile l'atto a condizione che sia stato l'unico motivo per cui è stato disposto).



se la realizzazione del motivo è oggetto del patto contrattuale o di una condizione a cui viene subordinata l'efficacia dell'atto stesso.


I negozi astratti producono i propri effetti astraendosi dalla causa; se la causa non esisteva o era illecita si può agire per la restituzione a prestazione avvenuta. I negozi astratti richiedono sempre una forma solenne. L'esempio classico è la cambiale, infatti non posso oppormi al terzo giratario eccependo l'insussistenza del primo rapporto. Un negozio che non sia astratto si dice  negozio causale.


Il negozio in frode alla legge è quello che pur rispettando la legge alla lettera costituisce il mezzo per eludere un'altra norma.


Astrazione processuale: in un negozio causale chi agisce per ottenere la prestazione non ha l'onere di dimostrare l'esistenza o la liceità della causa; l'onere di dimostrare l'illiceità grava sul convenuto se vuole sottrarsi alla condanna.








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