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LA CITTADINANZA ITALIANA - CITTADINI E STRANIERI - DIRITTO DI ASILO

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LA CITTADINANZA ITALIANA


Secondo la legge 5 febbraio 1992 n.91, che ha riformulato la materia , la cittadinanza italiana può essere acquistata principalmente in tre modi: per nascita, per matrimonio o per concessione.


v E' cittadino per nascita il lio di padre o di madre italiani, anche se nato all'estero (è dunque sufficiente che un solo genitore abbia la cittadinanza italiana perché essa venga automaticamente trasmessa al lio);

v diventa cittadino per matrimonio lo straniero o la straniera che sposa una cittadina o un cittadino italiano, purchè risieda in Italia da almeno 6 mesi al momento del matrimonio (altrimenti acquista la cittadinanza italiana dopo 3 anni);



v può diventare cittadino per concessione lo straniero che, essendo in possesso di determinati requisiti (per esempio l'aver risieduto in Italia per un certo numero di anni), presenta domanda al capo dello stato; il tal caso la cittadinanza è concessa con decreto del presidente della repubblica.


La cittadinanza italiana può essere persa:

v quando il cittadino vi rinuncia;

v quando il cittadino accetta, presso un governo straniero, un impiego che comporta l'obbligo della fedeltà verso di esso.

Non perde invece la cittadinanza italiano il cittadino che acquista una cittadinanza straniera (per esempio per matrimonio). Nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici (art.22 Cost.) né essere costretto all'esilio.


CITTADINI E STRANIERI


Fino a poco tempo fa la presenza degli stranieri in Italia era un fenomeno del tutto trascurabile. Anzi l'Italia era un paese di emigrazione, da cui ogni anno partivano decine di migliaia di cittadini (diretti soprattutto in America e nei paesi del nord Europa) alla ricerca di un lavoro. Nell'ultimo decennio la situazione si è rapidamente capovolta: è quasi cessata l'emigrazione degli italiani all'estero, mentre ha cominciato a crescere il numero degli immigrati stranieri nel nostro paese, soprattutto dai paesi dell'Africa, dell'Asia e dell'Europa orientale. E siamo solo all'inizio: nel futuro la pressione dei popoli poveri verso il nostro paese è destinata a diventare sempre più forte.

Soltanto recentemente, e tra molte polemiche, lo stato italiano ha cominciato ad affrontare il problema proponendosi: 1) di impedire un ingresso indiscriminato degli stranieri in Italia; 2) di garantire a coloro che vivono e lavorano legalmente nel nostro paese tutti i diritti fondamentali e alcuni servizi essenziali.

La legge italiana distingue ormai nettamente tra due tipi di stranieri:

v I cittadini dei paesi aderenti all'Unione europea che, in base al trattato di Maastricht (1992), godono della condizione comune di cittadini europei e possono pertanto soggiornare e circolare liberamente in qualsiasi stato dell'Unione; inoltre essi hanno il diritto di voto nelle elezioni dei comuni in cui sono residenti e possono presentarsi come candidati alle medesime elezioni;

v i cittadini extracomunitari, ossia gli stranieri provenienti da paesi provenienti da paesi esterni alla Comunità Europea.

Quali differenze esistono tra la condizione giuridica dei cittadini italiani e quella degli stranieri, in particolare quelli extracomunitari?

Se si legge con attenzione il testo della Costituzione, si può notare che quando essa vuole indirizzare le sue disposizioni ai soli cittadini italiani lo dice espressamente, mentre usa l'espressione "tutti" includendo così anche gli stranieri.


Dall'esame delle norme costituzionali si può quindi ricavare che gli stranieri che si trovano in Italia, da qualunque paese provengano, godono, come i cittadini italiani, dei fondamentali diritti dell'uomo.

I cittadini italiani hanno in più specifici doveri (per esempio, l'obbligo del servizio militare) e soprattutto specifici diritti (elettorato passivo e attivo, accesso agli impieghi pubblici). Tra i diritti dei cittadini italiani la Costituzione garantisce espressamente il diritto di entrare nel territorio italiano e di soggiornarvi liberamente (art. 16).

Questo non vale invece per gli stranieri. In particolare per i cittadini extracomunitari la legge 40/1998 stabilisce che il governo è tenuto a fissare ogni anno il numero massimo di stranieri cui è consentito l'ingresso in Italia e che devono essere respinti alla frontiera quegli stranieri i quali, pur in possesso di un visto d'ingresso, risultino manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento o non dimostrino di avere già un lavoro in Italia.

Una volta entrato in Italia, lo straniero deve ottenere un permesso di soggiorno, valido per 2 anni (e rinnovabile). Lo straniero che si trovi in Italia senza il permesso di soggiorno o con il permesso scaduto può essere espulso.


DIRITTO DI ASILO


L'Italia riconosce il diritto di asilo: lo straniero <<al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana>> ha il diritto di essere accolto nel territorio della repubblica (art.10 c.3 Cost.).





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