ePerTutti


Appunti, Tesina di, appunto diritto

LA COSTITUZIONE E LEX REVISIOE COSTITUZ

ricerca 1
ricerca 2

LA COSTITUZIONE E LEX REVISIOE COSTITUZ.E ALTRE LEX COSTITUZ


La Costituzione è la fonte di diritto fondamentale dell'ordinamento giuridico italiano.

Approvata dalla Assemblea costituente il 22/12/1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato 27/12, ed entrata in vigore


Essa costituisce l'articolazione basilare dell'intero sistema normativo vigente mediante un complesso di 139 articoli suddivisi in due parti:

Prima intitolata "ai diritti e doveri dei cittadini" (artt. 13-54),



Seconda concernente l'"Ordinamento della Repubblica" (artt.55-l39).

Queste due parti sono precedute da 12 art che i costituenti hanno posto sotto il titolo di "principi fondamentali" e seguite da 18 disposizione transitorie e finali.


NOSTRA COSTITUZIONE  scritta e rigida



Sotta la forma di un si distingue per la superiorità di valore e di forza

unico documento solenne dalle lex normalmente approvate dal parlamento.


LA RIGIDITA' DELLA COSTITUZIONE si traduce nella necessità che le modifiche al testo costituzionale siano apportate, secondo un apposito procedimento legislativo diverso ed aggravato rispetto a quelle ordinarie, e disciplinate dalla stesa costituzione (art.138-l39).

Questa prevede che le lex di revisione della Costituzione e le "altre lex costituzionali" siano adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di 3 mesi, ed approvate con maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Inoltre queste lex possono essere sottoposte a referendum se lo richiedano, entro 3 mesi dalla loro pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera, 5.000 elettori o 5 consigli Regionali; in tal caso la lex è sottoposta a referendum è promulgata dal Capo dello Stato se è approvata dalla maggioranza dei voti validi.


L'attuale Costituzione si distingue sia dalle costituzioni fondate sulla consuetudine (quelle europee prima rivoluzioni americana e francese) e che possono essere modificate così dalle consuetudini come dalle lex, sia dallo statuto albertino


La Costituzione si distingue in: in senso sostanziale


Costituzione materiale si fa riferimento agli interessi ideali, ai valori ed ai fini politici cui le forze dominanti ispirano l'azione statale fino al punto di imporgli come fondamentali e caratterizzanti la struttura del corpo sociale; si darebbe così luogo ai "principi di regime" che sarebbero normativizzati ed al contempo immodificabili. È chiaro accogliere siffatta interpretazione significa smentire il valore della nostra Costituzione scritta e rigida col rischio che essa venga aggirata o sovvertita.

In senso sostanziale definizione con la quale si intende abbracciare quell'ampio complesso di norme che, al di là del loro inserimento all'interno della Costituzione scritta, disciplinano nel loro contenuto quella che andrebbe considerata come la tipica "materia costituzionale". Si tratterebbe es della disciplina normativa concernente gli elementi tradizionalmente considerati costitutivi dello Stato.


Ancora diverso è il significato dell'espressione "costituzione vigente" o "costituzione vivente", intendendosi il il complesso delle norme contenute nella costituzione scritta così come esse risultano dall'attuale applicazione ed interpretazione, soprattutto ad opera della giurisprudenza costituzionale. Ciò suggerisce che non tutta la costituzione scritta è concretamente operante (es il caso art 39 sui contratti collettivi), e che le norme costituzionali vivono nell'effettiva attuazione che ne è fornita dagli operatori del diritto, attuazione sulla quale vigila la Corte Costituzionale nell'esercizio delle sue funzioni di organo di giustizia costituzionale.

Deve essere affermata la piena operatività di tutte le norme costituzionali non solo nei confronti di tutte le funzioni pubbliche, ma anche nei confronti di tutti i componenti del corpo sociale: anche la più generica affermazione contenuta nel testo costituzionale, insomma, costituisce un limite per le lex vigenti, le integra o ne rappresenta un canone di interpretazione vincolante, seppure si presentino dei casi nei quali anche a livello costituzionale si può parlare di desuetudine.


Però le disposizioni costituzionali non sono immutabili; poiché la stessa costituzione, nel titolo relativo alle "garanzie costituzionali", prevede determinate modalità e condizioni che devono essere rispettate per l'approvazione sia delle lex di revisione della costituzione, sia di quelle espressamente indicate come "le altre lex costituzionali".

Ma in via generale si tratta di lex in senso stretto o formale, ossia di atti, che sono approvati nel loro contenuto dispositiva dalle due Camere, e successivamente sono promulgati dal Capo dello Stato. Ma ciò che distingue queste lex da quelle ordinarie, è dal punto di vista formale, la presenza di un procedimento differenziato ed aggravato, che, "si innesta sul tronco del procedimento legislativo ordinario"; in ragione di tale aggravante procedurale, queste lex risultano abolite a porre norme agenti a livello costituzionale.

Ma si può chiedere se l'art.138 Cost., fa distinzione tra "lex di revisione" della Costituzione e "altre lex costituzionali" riguardo l'oggetto disciplinabile e comporti una differenza nei limiti cui sarebbe assoggettato il relativo contenuto dispositivo.


Ma solo le "lex di revisione " sono rivolte a modificare testualmente la Costituzione,

cioè ad innovare "le disposizioni dei testi formalmente costituzionali" es., sopprimendo, sostituendo o integrando le disposizioni contenute nella Costituzione e nelle stesse lex di rango costituzionale.


Altre lex costituzionali sono espressamente chiamate nella cost., (es. art.71 circa l'attribuzione dell'iniziativa legislativa ad ulteriori organi e enti con lex costituzionale; oppure art 132, c.1 per l'approvazione della lex costituzionale necessaria per la fusione di Regioni esistenti o per la costituzione di nuove) che quindi devono assumere questa forma giuridica per volontà esplicita della cost.


Poiché non vi è alcuna disposizione costituzionale che impedisca la forma delle "altre lex costit." A volte le Camere utilizzano questa forma a loro discrezione, ad esempio quando ritengono che la rilevanza politico- costituzionale della questione renda opportuno il ricorso a tale strumento legislativo, ma le disposizioni legislative che seguono questa forma devono porsi su un grado superiore rispetto alla lex ordinaria


Lex di revisione della Costituzione, Altre lex costituzionali sono poste su un'unica tipologia, perché esse seguono lo stesso procedimento, hanno la medesima numerazione e sono genericamente e complessivamente definite nell'ordinamento stesso come lex costituzionali. Ed hanno tutte la stessa forza giuridica attiva

Queste lex hanno una forza di lex superiore alle ordinaria ma anch'esse dispongono di una forza limitata in quanto incontrano limiti posti o cmq. Deducibili dalla Costituz.

I limiti sono:  si tratta di limiti di forma, ossia le lex di rango costit sono validi

Sono giuridicamente valide in quanto rispettino il procedimento

Previsto dalla costit, procedimento che possono modificare x il

Futuro, dovendo però rispettare i principi supremi espressi dalla

Stessa disciplina costituì del procedimento di revisione, ossia

Non potendo sovvertire il principio di rigidità costituzionale.


Poi vi sono limiti al contenuto, poiché la stessa cost prescrive,nel suo ultimo art che "la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costit."  


Ci sono state molti interpretazioni della dottrina per definire i precisi contenuti nella forma repubblicana, sembra preferirsi non solo quella di chi prende in considerazione non solo i tratti che distinguono tradizionalmente le repubbliche dalle monarchie ma anche ciò che connota la nostra forma repubblicana nelle sue fondamenta, ossia il principio di unità e indivisibilità della Repubblica proclamato dall'art. 5 Cost.

La forma repubblicana è protetta dall'art. 139 Cost., infatti la giurisprudenza e la Corte cost hanno rilevato l'esistenza di "principi supremi" che al pari di quello dell'art. 139 "non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da lex di revisione costit o da altre lex costituì", e che "appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Cost. italiana"

Altri principi qualificati come supremi dello Stato dalla Corte cost sono:

Quelli della sovranità popolare

Dell'unità della giurisdizione dello Stato

Dell'unità della giurisdizione costituzionale

Di leale collaborazione tra i poteri dello Stato e tra Stato e Regioni

Di laicità dello Stato

La dottrina è combattuta se in quale misura attribuire il carattere di "fondamentale" o "supremo" ad un certo principio giuridico connesso all'assetto organizzativo dei poteri pubblici, discenda l'irrivedibilità costituì.


Ma va cui sottolineato che dal punto di vista dell'opportunità politica, sottrarre alla revisione cost principi ulteriori rispetto a quelli indicati positivamente dalle disposizioni della Cost., non significa rendere più solida la costituì vigente. Anzi la storia dimostra che quanto più si irrigidisce la revisione della carta cost, tanto più si riduce la capacità della Cost di adattarsi all'evoluzione sociale e si favorisce, di conseguenza il ricorso a vie di fatto, ovvero alla rottura della legalità.


Dal punto di vista strettamente giuridico-normativo, esistono alcuni opinioni dottrinali che che negano l'equiparazione tra irrivedibilità della Cost ed inviolabilità dei diritti.


Infine il ricorso alla logica dei "valori", con l'intrinseca discrezionalità che essa consente in sede di interpretazione e di8 valutazione del diritto, pone la dottrina innanzi a dubbi di non poco momento.


LA LEX ORDINARIA E ATIPICHE


Fonte primaria per eccellenza nostro ordinamento statale è la lex ordinaria dello Stato  

È approvata da entrambe le Camere nel medesimo testo con il

procedimento di formazione disciplinato dalla Cost.e dai regolamenti

Parlamentari


Promulgata successivamente dal Presidente Repubblica entro un mese - --dall'approvazione

Pubblicata nella G.U.

Ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione





In questa categoria si le lex si distinguono in:


Lex formali  lex meramente formali

Sono tali anche dal punto di vista

Materiale. Sono es lex di

approvazione del rendiconto

consuntivo dello Stato, e quella di    sono gli atti aventi forza di lex che,

autorizzazione alla ratifica trattati sono capaci di innovare le norme

internazionali legislative vigenti.

e si qualificano lex solo materiali

quegli atti che sono dotati dell'idoneità ad esplicare la predetta potenzialità innovativa.

Circa l'idoneità innovativa della lex si è suggerito l'esistenza di una

"riserva di amministrazione" che, in base art. 97 Cost., impedirebbe alla lex di sostituirsi all'amministrazione nell'adottare provvedimenti concreti, o che renderebbe più stringente il sindacato della Corte costituzionale su una peculiare categoria di lex

"leggi provvedimento", ossia quelle mediante le quali, derogandosi al significato normale della funzione legislativa, non si dispone in via generale ed astratta, ma si provvede per il caso concreto.

"leggi provvedimento" nella prassi non costituiscono una rarità e sono di norma giustificate dal limite della ragionevolezza.


La vigente disciplina costituzionale consente di individuare, all'interno del genus della lex dello Stato, una abbondante pluralità di spieces di lex che si allontano da modello generale, e che sono genericamente definibili come lex atipiche.


Leggi atipiche sono state distinte dalla dottrina in due distinti categorie:


Lex rinforzate    lex atipiche in senso stretto

Sono condizionate dalla necessaria sono caratterizzate da una peculiare idoneità

presenza di determinati presupposti attiva o passiva, cioè da un 'idoneità ad

procedurali o limiti di contenuto innovare le norme o a resistere alla innovazi-

imposti dalla Costituzione; la loro oni normative che è diversa da quella normal-

validità risulta subordinata anche al mente attribuita alle fonti primarie.

rispetto dei presupposti, condizioni  in questo caso si viene a modificare il rapporto e limiti imposti dalla Cost., e che so che si instaura tra queste e le altre fonti

riflettono anche nella forma esteriore  primarie.

delle lex in questione. 


Se la lex non rispetta queste condizioni che la rendono rinforzata nel suo procedimento è costituzionalmente illegittima. Oppure, tutte le lex che dettano norme nelle materie indicate dall'art. 75 Cost. sono sottratte a referendum abrogativo ed hanno una forza di resistenza maggiore delle altre lex ordinarie; si tratta di lex atipiche che sono dette a "forza passiva potenziata o rinforzata" o ancora, poiché l'art. 10 Cost. vuole che la lex disciplinante le condizioni dello straniero debba disporre "in conformità delle norme e dei trattati internazionali", queste lex non sono validamente modificati da lex ordinarie successive che no rispettino in eguale misura tale precetto costituzionale.


Oppure l'art. 79 Cost. richiede che l'amnistia o l'indulto siano concessi soltanto con lex deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti da ciascuna Camera, in ogni suo art e nella votazione finale; inoltre si fa obbligo che questa lex stabilisca il termine per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto, e che non consenta tale applicazione ai reati commessi successivamente.

Solo la lex rispettosa di tali condizioni formali e sostanziali, sarà idonea a produrre gli effetti giuridici propri dell'amnistia e dell'indulto, e ad incidere sull'efficacia delle lex penali vigenti

La lex di concessione dell'amnistia e indulto, è sottratta a referendum abrogativa delle lex in basi a quanto espressamente previsto dall'art. 75 c. 2 Cost..

La Costituzione parla anche di lex che dettano norme "in via generale" o "di carattere generale2, o che al contrario talora fa cenno a "speciali norme"appare comprensibile la dottrina che ne ha fatto derivare l'implosione del modello legislativo in una pluralità di "fonti reciprocamente atipiche" governate dal principio di competenza, e la conseguente evanescenza della tradizionale categoria unitaria della forza di lex formale.


GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE


Sono pariordinati alla lex sono gli atti dotati di forza di lex dello Stato in virtù o sulla base di norme di rango costituzionale, cioè decreti legislativi e lex, decreti di attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, il referendum abrogativo ed atti aventi forza di legge, e i regolamenti di taluni organi costituzionali.


DECRETI LEGISLATIVI

La Costituzione chiede che, mediante una previa legge (detta lex delega o di delegazione) approvata dalle Camere secondo il procedimento ordinario il Parlamento deleghi al governo l'esercizio della funzione legislativa rispettando i limiti:

Nella legge devono essere indicati "gli oggetti definiti", ossia individuati con esattezza i confini della materia sulla quale il Governo è autorizzato a dettare la disciplina normativa

Va specificato il termine certo entro il quale la delega deve essere esercitata dal Governo con la formazione dei decreti legislativi

Devono essere determinati i "principi e criteri direttivi", così che la delega sia esercitata rispettivamente sulla base ed all'interno delle norme di carattere generale e finalistico già stabilite dalle Camere.


Il procedimento di formazione è disciplinato dalla l. 400/88, in base alla quale l'atta deve essere deliberato dal Consiglio dei ministri e successivamente emanato dal Presidente della Repubblica, cui va trasmesso almeno tre giorni prima del termine previsto dalla legge di delegazione, di modo che il Capo dello Stato abbia il tempo per adempiere alla sua funzione.

In spiece al Presidente Repubb compete la verifica del rispetto delle norme costituzionali e di legge, verifica che se negativa, può essere rinviata al Consiglio dei ministri unitamente alla richiesta di riesame, ma che non potrebbe tradursi in un rifiuto assoluto di emanazione. Infine il decreto legislativo è pubblicato sulla G.U.


In via di prassi, le Camere per un verso appongono limiti ulteriori all'esercizio della funzione legislativa delegata, per altro applicano con sin troppa elasticità i limiti costituzionalmente previsti.

A volte le deleghe legislative sono contemporaneamente concesse in relazione ad una pluralità di oggetti, oppure indicano in modo generico i principi e criteri direttivi. Oppure ancora si ammettono decreti legislativi che possano correggere ed integrare quelli inizialmente adottati. Ed il risultato è quello di non favorire la chiarezza e la certezza del diritto, a questo punto è necessario che la Corte costituz proceda a verificare sia la presenza all'interno della lex di delegazione dei limiti costituzionalmente necessari, sia il rispetto dei limiti posti daal legge di delegazione nei confronti dei decreti legislativi; tali limiti sono considerati "norme interposte", vale a dire norme che pongono criteri di validità cui per volontà della stessa Costituì., sono subordinate altre fonti di rango legislativo, si che la violazione di tali norme interposte implica indiretta violazione della Cost.



Sotto la forma dei testi legislativi si presentano anche i testi unici innovativi, mediante i quali, in seguito di apposita delega posta con lex del Parlamento, si procede a raccogliere in un unifico corpus normativo una pluralità di preesistenti disposizioni legislative relative allo stesso settore dell'ordinamento, ma frazionate in molteplici e distinti atti normativi adottati in momenti diversi da risultare non più facilmente applicabili. Il testo unico rappresenta il frutto di una complessa attività di coordinamento che è volta a soddisfare quelle ragioni di coerenza,sistemacità e certezza del diritto.

Ma il test unico è diverso dai "testi unici di mera compilazione" poiché ques'ultimi sono testi unici adottati spontaneamente dalla pubblica autorità per facilitare la cognizione e l'applicazione delle disposizioni vigenti in un dato settore dell'ordinamento, essi non sono giuridicamente idonei a presentarsi come nuova fonte-atto delle disposizioni di lex raccolte.


La necessità di semplificare e razionalizzare l'intreccio normativo, ha spinto il legislatore ad avviare una programmazione annuale di redazione di testi unici individuati su proposta governativa e della Conferenza Stato-Regione quando trattasi di materie di competenza regionale l'esteso processo di delegificazione in corso da qualche anno induce un notevole incremento delle disposizioni regolamentari, e si è introdotta un'innovativa tipologia di testi unici misti o plurimi sono costituiti al medesimo tempo da tre atti:

nel primo documento avente finalità conoscitive, sono riportate "in un unico contesto e con opportune evidenziazioni" tutte le disposizioni di rango sia legislativo che regolamentare, che risultano dal coordinamento delle norme vigenti in quel determinato settore dell'ordinamento;

le medesime disposizioni si presentano poi suddivise in due atti, relativi l'uno alle norme legislative e l'altro a quelle regolamentari, e che sono rispettivamente adottati mediante decreto legislativo e regolamento governativo autorizzato.

Solo a queste ultime due raccolte di disposizioni, va riconosciuto il carattere di testi unici innovativi delle fonti previdenti e rientrati a pieno titolo tra le fonti del diritto.


Decreti legge


La Costituì. li ammette qualora si verifichino "casi straordinari di necessità ed urgenza"

Il Governo sotto propria responsabilità può adottare provvedimenti provvisori con forza di lex

Sono emanati dal Capo dello Stato ed immediatamente pubblicati nella G.U.

Devono essere presentato il giorno stesso alle Camere affinché queste procedano alla conversione in lex

Acquistano efficacia di atti aventi forza di lex sin dal momento della loro pubblicazione

Perdono l'efficacia"sin dall'inizio" se non sono convertiti in legge entro 60 gg, quindi la mancata conversione in legge implica la decadenza retroattiva dell'atto legislativo provvisorio adottato dal Governo, venendo meno l'idoneità dell'atto a produrre norme non solo per il futuro, ma anche per il passato.


Il ricorso alla decretazione d'urgenza è avvenuto interpretando in modo molto estensivo i presupposti costituzionali di straordinarietà la cui valutazione è una questione spettante innanzitutto al Governo, ed in seconda battuta alle Camere in sede di conversione, ma è stata per lungo tempo sottratta al sindacato della Corte costituzionale.

A ciò si aggiunga la prassi della reiterazione dei decreti legge non convertiti, quando cioè il contenuto dispositivo del decreto non convertito in lex riprodotto in un successivo decreto lex senza soluzione di continuità temporale, e da formare anche lunghe "catene" di decreti lex che hanno dato luogo ad una disciplina capace di produrre effetti ben al di là del limite costituzionale di 60 gg.


Per evitare tutto questo vi sono stati tentativi a delimitare l'abuso della detrazione d'urgenza, prima aggravando il procedimento di conversione e poi introducendo in via legislativa taluni limiti che:



Da un lato appaiono riproduttivi di quelli    dall'altro risultano privi della necessaria forza già previsti o deducibili dalle norme cogente nei confronti di un successivo atto avente

Costituzionali    forza di lex.


Infine con una serie di innovative decisioni della Corte costituzionale, si sono introdotti limiti più stringenti, sia sia introducendo il sindacato sulla "evidente mancanza dei presupposti" costituzionali sia ammettendo il controllo sulla costituzionalità di disposizioni reiterate in un successivo decreto lex, sia stabilendo l'illegittimità costituzionale del decreto lex che reiteri un precedente decreto non convertito.


Il vizio è sanato, quando le Camere con lex di conversione o di sanatoria hanno assunto come propri i contenuti o gli effetti della disciplina adottata dal Governo con la decretazione d'urgenza; l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sembra avere ridotto il numero dei decreti lex ed avere contribuito all'espansione del ricorso alla delegazione legislativa.


I decreti di attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale

Sono previste da tutti gli statuti e sono adottati dal Governo previo parere di un Commissione paritetica, formata da componenti nominati per metà dal Governo e per metà dal Consiglio regionale interessato.

Sono emanati dal Capo dello Stato

Sono fonti normative di rango primario e a competenza riservata mediante le quali il Governo in via permanete può dettare le norme di attuazione degli statuti, purchè si tratti di norme adottate "nell'ambito dello statuto e delle sue finalità".

In questo modo si assicura il costante adeguamento degli statuti speciali all'evoluzione dell'ordinamento dello Stato mediante atti normativi del tutto atipici nel nostro sistema delle fonti e diversi dai decreti legislativi delegati.


Referendum abrogativo di lex ed atti aventi forza di lex   



Il carattere di fonte atto va riconosciuto è fonte a competenza limitata,in quanto può

all'atto conclusivo del procedimento  operare solo subordinatamente ad alcuni

referendario, quando il corpo votante limiti espressi art. 75 Cost., e ad altri limiti

approva la richiesta abrogativa ad esso  impliciti nella Cost e dedotti in via giurisp-

sottoposta in base all'art. 75 Cost.. l'atto   prudenziale dalla Corte costituz in sede di

conclusivo è il decreto del Presid. Della Repubb.  giudizio di ammissibilità della richiesta refe-

che "dichiara l'avvenuta abrogazione della lex", ndaria.

e poiché a tale atto è costituzionalmente riconosciuta

forza innovativa = a quella degli altri atti legislativi



si tratta di fonte unidirezionalmente vincolata, si presenta come una sorta di "legislazione

in quanto costituz idonea solo ad abrogare lex negativa", in quanto il corpo votante può

ed atti legislativi, e non ad approvare nuove lex  approvare



Tuttavia l'interprete è indotto a reinterpretare le disposizioni rimaste vigenti nell'ordinamento al fine di colmare la lacuna normativa prodotta in seguito al referendum; e questa reinterpretazione tende a svolgersi nel senso più rispettoso delle intenzioni dei promotori del quesito, intenzioni cui la Corte cost attribuisce un certo rilievo nel suo giudizio di ammissibilità.

Ciò può far pensare ad un effetto indirettamente positivo del referendum abrogativo, si presenta in forma ancor più accentuato quando il quesito è formulato mediante la tecnica del "ritaglio" delle disposizioni di lex, sì che dall'esito della consultazione popolare possa scaturire in modo più o meno immediato non tanto e non solo una lacuna, quanto un nuovo e diverso assetto delle disposizioni vigenti; in altre parole viene così a sfumare il carattere del referendum come fonte costituzionalmente delimitata nella sua competenza innovativa.

Tutto ciò testimonia la difficoltà di collocare il referendum abrogativo all'interno del sistema delle fonti, soprattutto quando il referendum è rivolto ad incidere su disposizioni che pongono norme di principio.

I regolamenti degli organi costituì si presentano talora come subordinati alle sole disposizioni do rango costituì che ne definiscono e ne garantiscono l'ambito di intervento anche nei confronti delle altre fonti di rango primario, ivi compresa la lex.

L'uso del termine "regolamento" non deve far confondere questi atti con le fonti regolamentari che sono gerarchicamente subordinate alla costituì, alle lex ed agli atti a queste ultime equiparati.


Una parte della dottrina ritiene che siano costituzionalmente garantiti i regolamenti della Corte costituzionale previsti dalla l. 87/1953 cui andrebbero aggiunte le "norme integrative" sempre dettate dalla stessa corte per disciplinare lo svolgimento dei giudizi di sua competenza. E ciò non solo in virtù di un implicito riconoscimento proveniente dal complesso di disposizioni costituz che assicurano indipendenza ed autonomia alla Corte costituz medesima, ma anche a causa del rinvio che la l.1/1953 opera a favore della predetta lex ordinaria n. 87/1953, quale lex adottata x la "prima attuazione della lex costituzionale" citata. Tuttavia sembra ragionevole la tesi di chi distingue tra le disposizioni regolamentari concernenti l'organizzazione interna, alle quali sole potrebbe riferirsi una riserva di regolamento implicitamente fondata sui principi di indipendenza costituì garantiti, e la disciplina sui giudizi dettata con norme provenienti della stessa Corte;





Occupa una posizione IL PARLAMENTO il potere che esso esercita sono del

Prevalente nella struttura Stato-persona apparato del governo

dello Stato poiché è l'organo fra gli organi dello Stato è quello + stret-

che rappresenta il popolo. tamente collegato con il popolo, poiché,

esprime l'insieme di ispirazioni,

aspirazioni, tendenze, sentimenti e interessi

della volontà popolare

ha potere di revisione della costituì.

Potere   elegge Presidente della Repubblica e può Costituente metterlo in stato di accusa davanti alla Corte

Costituì.

Vota la fiducia del governo e può provocare

dimissioni.

E' formato da due CAMERE    Elegge un terzo dei giudici costituzionali

Camera dei DEPUTATI e e un terzo dei membri del Consiglio

SENATO è DETTO bicameralismo  Supremo della magistratura.

Ed hanno composizione omogenea

E poteri identici


CAMERA DEPUTATI è eletta da tutti gli elettori maggiorenni ed è composta da cittadini che abbiano compiuto almeno 25 anni


CAMERA DEL SENATO votata solo da cittadini che abbiano compiuto 25 anni e possono essere eletti solo quelli che abbiano compiuto 40 anni. La Costituz.art. 57 il senato è eletto a base regionale e che ogni Regione non può avere meno di 7 senatori, salvo Molise che ha 2 e la Valle d'Aosta che ha 1.


Secondo una recente modifica dell'art. 56 e 57 cost. alcuni seggi delle due camere sono riservati ai cittadini residenti all'estero. Quali costituiscono la "circoscrizione Estero".


Art.59 cost. dispone che chi è stato Presidente della Repubblica è senatore a vita e chi il Capo dello Stato può nominare senatori a vita 5 cittadini per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.


Testi legislativi sono presi in esame dalle due Camere, ma qualcuno afferma che ciò rallenta il procedimento, ma altri affermano che quando c'è la volontà politica, le lex possono essere approvate in pochissimo tempo.






PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE


Principio fondamentale

del bicameralismo è   la Costituz. prevede però

che le Camere operino   che per lo svolgimento di

contemporaneamente   alcune funzioni, i membri

ma separatamente l'una   delle Camere operino insieme

dall'altra.    costituendo un organo costituz

"Parlamento in seduta comune

È presieduto dal Presindente  O "in seduta comune dei suoi

della Camera  Membri"


i casi della seduta in comune sono tassativamente indicati dalla costituzione.


INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'


Elettorato passivo, ossia i requisite per essere eletti membri del Parlamento. Di questi requisiti solo due sono enunciati dalla costituì: quello della qualità di elettore e quello dell'età, che deve essere nel giorno delle elezioni, di 25 anni per i deputati e di 40 per i senatori.

Altri requisiti la costituì. Rinvia alla legge, cui spetta di determinare i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.


INELEGGIBILITA'   si intende il difetto dei requisiti dei requisiti occor-

renti per l'elettorato passivo.


Le cause sono elencate negli artt. 7,8,9,10 del testo unico 361/57

il principio in cui si ispirano afferma che sono eleggibili

coloro che per gli uffici che ricoprono possono esercitare una

indebita influenza sugli elettori e quindi falsare l'espressione

del suffragio.

E coloro che essendo legati allo Stato da determinati rapporti

economici, possono esserne influenzati nell'esercizio del mandato parlamentare.


Sono in eleggibili:

I presidenti di giunta provinciale

I sindaci di 1 comune con più di 20.000 abitanti

Ufficiali generali

Ammiragli e ufficiali superiori delle forze armate

Magistrati

Diplomatici, consoli e viceconsoli

Coloro che abbiano impiego da un governo straniero.


INCOMPATIBILITA' s'intende la situazione che si verifica quando uno

stesso soggetto diviene titolare di funzioni incompatibile

con l'esercizio del mandato parlamentare. Essa comporta

l'obbligo, per, l'eletto di optere per la carica che intende

conservare, rinunciando all'altra, e può essere originaria

o sopravvenuta, se verificatasi dopo.

CAUSE sono indicate alcune

dalla costituì. altre da lex ordinarie.





COSTITUZIONE dichiara   LEGGE ORDINARIA L.936/86 art 8

Incompatibili la carica di deputato dispone l'incompatibilità fra la

Con quella di senatore e viceversa  qualità di Presidente o componente

art. 65 comm. 2  del Consiglio nazionale dell'econom.

carica di parlamentare incompat.con quella: e del lavoro e quella membro del

di Presid. Repubblica art. 84    Parlamento nazionale.

membro del Consiglio superiore della l. 60/53 stabilisce numerosi casi di

magistratura art 104  incompatibilità (art. 1,2,3,4) per

membro di un consiglio Regionale  evitare che i parlamentari possano

art 122 comm. 2    avvalersi della loro influenza sul

Giudice della Corte Costituzionale  Governo o sull'amministrazione per

art 135 comm. 6   ottenere altre cariche o uffici,

ufficio di deputato o senatore è incompat.

Con quello di componente dell'assemblea

Legislativa o di organi esecutivi, nazionali

O regionali, di Stati stranieri, aggiunta dal

L. 459/2001.


L'AUTONOMIA DELLE CAMERE:


a) LA POTESTA' REGOLAMENTARE, consente a ciascuna assemblea di determinare, nell'ambito della Costituzione, ma in piena indipendenza, con propri atti, ossia con i regolamenti parlamentari, la sua organizzazione interna, le regole del suo funzionamento e l'ambito di alcuni suoi privilegi, e che possono avere per oggetto non solo la formazione delle lex, ma anche le modalità di applicazione di esse o di altri atti normativi


La Costituzione si occupa dei regolamenti parlamentari in due casi: art. 64, stabilisce che "ciascuna Camera adotta il proprio regolamenti regolamenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti";


art 72, attribuisce ai regolamenti parlamentari la funzione di stabilire:

le modalità secondo cui ogni disegno di lex deve essere esaminato da una commissione e poi dalla camera che lo approva articolo per articolo

di stabilire i procedimenti abbreviati per i disegni di lex dei quali è dichiarata l'urgenza

di determinare i limiti "in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di lex sono deferiti a commissioni anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari".


La materia dei regolamenti parlamentari è però più vasta e comprende anche l'ordine delle discussioni e votazioni, inchieste, interrogazioni e interpellanze, mozioni e risoluzioni, l'organizzazione e la polizia interna dell'assemblea.


Art.64 cost. stabilisce che i regolamenti debbono essere approvati a maggioranza assoluta, e pone per essi una condizione di validità,

art.72 dà ai regolamenti carattere esecutivo di norme costituzionali riguardanti il procedimento legislativo.


La Corte Costituì. come giudice della legittimità delle lex può sindacarela conformità dei regolamenti sul procedimento legislativo, ma in seguito la Corte Costituz è andata in diverso avviso affermando con la sentenza 154/1985, ha affermato che i regolamenti non sono atti con forza di lex ai sensi dell'art. 134 cost. e che essi sono insindacabili perché alle Camere deve essere "riconosciuta un'indipendenza guarentigiana nei confronti di qualsiasi altro potere cui pertanto deve ritenersi precluso ogni sindacato degli atti di autonomia normativa".

Si ritiene che il principio degli interna corporis, soffra eccezioni e che il regolamento parlamentare sarebbe sindacabile nel conflitto di attribuzione cioè in quanto da essi derivi lesione delle attribuzioni di un altro potere dello Stato o pregiudizio nell'esercizio di esse.


b) LA VERIFICA DEI POTERI. Si indica un altro istituto in cui si manifesta l'autonomia delle Camere, ossia il diritto di giudicare esse stesse della validità dei titoli dei loro membri a farne parte.

2° art.66 cost. "ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei loro componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità". Si tratta di una funzione giurisdizionale, ripartito fra un apposito organo detto giunta delle elezioni alla Camera e giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari al senato.


I membri della giunta sono nominati dal Presidente dell'assemblea fra i membri di questa, in numero di 30 per la Camera e 23 per il Senato.

La giunta procede alla verifica, oppure formula la proposta di decisione all'assemblea , o adotta una decisione definitiva. La decisione adottata in sede parlamentare non è impugnabile né davanti al giudice, né davanti alla Corte Costituì.


c) AUTONAMIA FINANZIARIA.

Le assemblee legislative godono di autonomia finanziaria:

approvano autonomamente il proprio bilancio preventivo e consuntivo

determinano essa stessa a gestire i fondi occorrenti per il suo funzionamento, che vengono somministrati dal ministero dell'economia


le Camere sono altresì indipendenti nell'assunzione, determinazione delle mansioni e carriera giuridica del proprio personale che costituisce la struttura burocratica di ciascuna di esse. Ad esse spetta anche la cognizione delle controversie tra i dipendenti e le Camere stesse.


d) L'IMMUNITA' DELLA SEDE.

Spetta no alle Camere stesse, i poteri necessari per il mantenimento dell'ordine della Camera. La forza pubblica non può entrare nell'aula, se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospese o tolta la seduta.


e) LA TUTELA PENALE.

L'indipendenza e il prestigio delle Camere sono tutelati anche dalla lex penale, che punisce chinque compromette il libero esercizio delle loro funzioni o pubblicamente le vilipende mediante norme che attribuiscono ai parlamentari uno status giuridico privilegiato:


f) LE IMMUNITA' PARLAMENTARI

l'art. 68 comm. 1 cost. dispone che "i membri del parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni". Questo è detto privilegio della IRRESPONSABILITA', del quale il parlamentare gode in via permanente, ossia anche dopo il suo mandato, e per effetto del quale egli non è perseguibile in via civile, penale o amministrativa per i fatti indicati dalla norma.

Art. 51 cost. dichiara che il privilegio copre il parlamentare "nell'esercizio delle sue funzioni" ma l'art.3 comm 1 l. 140/2003, che è l'interpretazione più ampia, afferma che siano coperti dal privilegio tutti i fati aventi qualche connotazione politica o qualche collegamento con attività politiche; il che ha dato luogo ad innegabili abusi.

La Corte Cost. ha ritenuto che l'abuso di potere da parte delle Camere possa dar luogo a conflitto di attribuzione con il potere giudiziario, o viceversa. In tal caso l'atto o gli atti in cui si concreta l'abuso possono essere annullati dalla cortecce è chiamata ad accertare la sussistenza in fatto del predetto "nesso funzionale"

L'altro privilegio è quello dell'INVIOLABILITA'.

E' diretto a garantire la libertà personale dei parlamentari contro limitazioni derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria che l'assemblea, ritenga ispirati ad un intento persecutorio e, copre il parlamentare finché egli è in carica. In virtù di esso nessun membro del parlamento può essere arrestato, o mantenuto in detenzione, né sottoposto a perquisizione personale o domiciliare senza l'autorizzazione della Camera alla quale appartiene.

Terzo comma art. 68, si dichiara che l'autorizzazione della camera è necessaria anche "per sottoporre i membri del parlamento a intercettazioni, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro della corrispondenza".

Le richieste di autorizzazione e al Senato, dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.


g) IL MANDATO IMPERATIVO

art 67 Cost. dichiara che "ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato".

La norma ha un concreto e duplice significato:



Vieta che possano essere attribuito esclude che abbiano rilievo giuridico i vincoli

agli elettori del collegio o della  che i parlamentari possono assumere verso i

circoscrizione che hanno eletto un  partiti cui appartengono e che mirino a subor

parlamentare, il diritto di revocarlo. dinare i loro comportamenti alle direttive di

partito.

Le norme dei regolamenti parlamentari che, garantiscono libertà di espressione o di voto ai deputati o senatori dissenzienti dalle direttive dei gruppi parlamentari, i quali sono la proiezione dei partiti in parlamento, sono applicazione dei principi sancito dall'art. 67 cost.

Anche se le norme della Camera sono di recente o recentissima approvazione, ed esse riflettono la crisi in cui attualmente si trova lo "Stato dei partiti".


h) L'INDENITA'

NELLO STATUTO Albertino la carica di senatore e deputato era gratuita, ma la cost. art.69 afferma che i parlamentari ricevono una indennità stabilita dalla lex. La materia è stata regolata co la l. 1267/65.ed alla indennità si aggiunge una diaria a titolo di rimborso spese e un trattamento previdenziale secondo le norme di regolamento interno.















STRUTTURA INTERNA CAMERE elementi principali sono

PRESIDENTE, GRUPPI

PARLAMENTARI, COMMISSIONI PRESIDENTE sue funzioni sono stabilite

dalla Cost. ed ha il potere di:

convocare direttamente l'assemblea art. 62 comma 2

di essere consultati dal Presidente Repubblica prima dello scioglimento delle due o una Camera art 88

presidente della Camera può convocare e presiedere il parlamento in seduta comune nei casi stabiliti dalla Cost.

Presidente del Senato di sostituire il Presidente Repubb., quando questi sia impedito nell'esercizio delle sue funzioni art 86


La maggior parte delle sue funzioni è stabilita dai regolamenti.


Il regolamento del Senato la riforma del 1971 aveva introdotto un principio utopistico per la programmazione dei lavori.

Programmazione dei lavori spettava alla conferenza dei presidenti de i gruppi parlamentari deliberanti all'unanimità,.

Al presidente organizzava uno schema di lavori della durata di una settimana, che viene comunicato all'assemblea e , se non sono avanzate proposte di modifiche, diveniva definitivo.

Art. 53 del regolamento come modificato 1999 prevede che nel programma bimensile dei lavori predisposti dal presidente, una parte delle sedute sia riservata agli argomenti indicati dalle oposizioni.

Art. 4 per l'elezione del Presidente esige la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea al primo e al secondo scrutinio, e la maggioranza dei presenti al terzo; a questo segue il ballottaggio tra i 2 candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti.


Regol. per Camera la programmazione dei lavori deve essere fata al consenso unanime dei presidenti che rappresentino almeno i tre quarti dei componenti della Camera, e sono accresciuti i poteri del Presidente. Che oggi è abilitato a predisporre egli stesso una proposta di programma e il calendario dei lavori da sottoporre all'assemblea, alle condizioni previste dagli artt. 23 e 24 del regol. come modificato 1997.

Per l'elezione del Presidente art 4 serve la maggioranza dei due terzi dei presenti per il primo scrutinio, la maggioranza assoluta dopo il terzo.


Il Presidente dell'assemblea è coadiuvato dai vice-presidenti, dai questori e segretari, i quali insieme a lui formano l'ufficio di presidenza.




I gruppi parlamentari riuniscono i membri del parlamento di tendenze politiche affini, in generi aderenti dello stesso partito, e sono l'espressione delle forze politiche esistenti nell'assemblea. Per costituirli occorre, alla CAMERA UN NUMERO MINIMO DI 20 DEPUTATI, e al SENATO, DI 10.

Il Presidente può autorizzare la formazione di gruppi con un numero inferiore. I parlamentari, entro 2 giorni dalla prima seduta dell'assemblea, devono dichiarare a quale gruppo appartengono: se non lo fanno, sono inscritti a un gruppo misto.


I poteri dei gruppi sono importanti perchè attraverso di essi si attua la disciplina di gruppo che:

vincola gli appartenenti al gruppo alle deliberazioni di questo

per il tramite dei loro presidenti, i gruppi influiscono in modo determinante sulla formazione del programma e del calendario dei lavori

le dichiarazioni dei rappresentanti dei gruppi determinano le deliberazioni dell'assemblea

i gruppi designano i membri delle commissioni e di altri organi parlamentari e possono far propri determinati disegni di lex.


Altri organi della CAMERA di fondamentale importanza sono le COMMISSIONI specialmente quelli permanenti, i cui membri sono designati dai gruppi parlamentari all'inizio di ogni legislatura, e si rinnovano ogni 2 anni. Esse sono attualmente, 14 alla camera e al senato con competenze in parte corrispondenti ai ministeri.


Affini alle commissioni sono le GIUNTE, i cui membri nominati dal Presidente:

esse sono:

per la CAMERA

la giunta per il regolamento

la giunta delle elezioni

la giunta per le autorizzazioni

il comitato per la legislazione

al SENATO:

la giunta per il regolamento

la giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari


poi vi sono per 2 camere le commissioni speciali, che possono costituirsi per determinate materie e funzioni, e le commissioni bicamerali.


La Cost. attribuisce alle commissioni 2 funzioni: quella referente nel procedimento legislativo art 72 e quella ispettiva delle commissioni d'inchiesta art 82 poi prevede una funzione eventuale da attribuirsi dai regolamenti, la funzione legislativa deliberante.


IL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA'   Il Parlamento della Repubblica è

Regolata dal principio di continuità

Una volta elette le CAMERE rimangono

In funzione fino al loro scioglimento,

che avviene o al termine della legislatura secondo questo principio in caso di sciog-

(dopo 5 anni) o anticipatamente, per  limento, "fino a quando non siano riunite

Decisione del Presidente della    le nuove camere , sono prorogati i poteri Repubblica delle precedenti (art 61 c. 2 )


Questo istituto e detto PROROGATIO

Che deve essere distinto dalla

PROROGA



ART 60 C. 2 dispone che "la durata di è fissato dalla costituzione, la quale esige

ciascuna Camera non può essere che la Camera sciolta sia rinnovata entro

prorogata se non per legge e il caso 70 giorni dalla data dello scioglimento e

di guerra".    che si riunisca non oltre il 20° giorno dalle

elezioni


le Camere si riuniscono di diritto, il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.ciascuna Camera può, essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica, o di un terzo dei suoi componenti.


La Costituzione dispone che, quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra art. 62. due casi sono previsti dalla costituzione:

l'una esplicitamente: quando il Governo presenta un decreto legge alle Camere, perché lo convertano in legge art 77

l'altro esplicitamente quando si costituisce un nuovo Governo esso deve, entro 10 giornidalla sua formazione, presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia art 94


le norme che stabiliscono quali siano le maggioranze necessarie che una decisione della assemblea sia valida sono:

norme Costituzionali

regolamenti

legge ordinaria

due sono i requisiti: la presenza di un certo numero di componenti presenti nell'assemblea e il voto favorevole o contrario di una parte dei presenti sulla proposta fatta.

Norma fondamentale è l'art. 64 Cost.

"le decisioni di ciascuna Camera del parlam. Non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la costit. Prescrive una maggioranza speciale".

Le maggioranze sono:

semplice (maggioranza dei presenti in aula)

assoluta 50+1 presenti

ma la costituzione esige la maggioranza speciale nei casi:

approvazione dei Regolamenti dove occorre la Maggioranza Assoluta;

approvazione delle leggi costituzionali per la quale occorre maggioranza assoluta o maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera.


Camera sono considerati presenti solo "coloro che esprimono voto favorevole o contrario" quindi senza contare gli astenuti


Senato si considerano partecipanti alla votazione anche gli astenuti.


Le deliberazioni delle Camere e Parlamento in seduta comune sono pubbliche, salvo che essi deliberano di riunirsi in seduta segreta.


Il parlamento in seduta comune i casi sono stabiliti dalla costituzione:

più importante è l'elezione del Presidente della Repubblica con la maggioranza dei due terzi fino al terzo scrutinio dopo serve la maggioranza assoluta, subito dopo l'elezione riceve il giuramento del nuovo presidente

per eleggere 5 giudici Costituzionali (art.135 cost.) maggioranza dei due terzi

per eleggere un terzo dei membri del Consiglio Superiore della magistratura, maggioranza dei due terzi fino al terzo scrutinio e tre quinti dopo

per mettere in Stato d'accusa Presidente della Repubblica per alto tradimento o per attentato alla costituzione


FUNZIONE LEGISLATIVA


La costituzione stabilisce che, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere art. 70

Prima fase:

iniziativa consiste nel potere di presentare un progetto di legge alla presidenza di una delle Camere, affinché su di essa il parlamento deliberi.

La costituzione attribuisce questo potere al;

Governo

ciascun parlamentare

popolo con 50.000 firme

consigli regionali

al consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

la più importante è quella del governo ed è il disegno di legge, effettuata da uno o più ministri.

I disegni di legge del governo sono strumenti di attuazione del programma che questo presentato all'atto di chiedere la fiducia delle Camere e che esse hanno approvato. Inoltre vi sono disegni di legge che solo il governo può presentare(cosiddette lex riservate) tali sono:

quelli aventi per oggetto i bilanci e rendiconti consuntivi

la ratifica dei trattati internazionali

disegni di lex finanziaria

quelli di conversione dei decreti legge


l'effetto dell'iniziativa consiste nel determinare l'oggetto delle deliberazioni della camera e nel far sì che il progetto di legge sia portato a conoscenza di tutti e assegnato alla commissione competente. Dopo di che, se manca una volontà politica sufficiente a portarlo avanti, non si procede oltre e il progetto decade alla fine del legislatura. E' il fenomeno detto dell'insabbiamento.


Seconda fase: istruttoria

Che è di specifica competenza delle commissioni, in genere quelle permanenti, ed ha carattere obbligatorio.

Esaminato il progetto la commissione presenta all'assemblea una relazione, in cui propone di accoglierlo o respingerlo. I relatori o altri rappresentanti della commissione possono partecipare alla discussine in assemblea.


Terza fase: consultiva

Consiste nella formulazione di pareri rivolti da altre commissioni a quella che deve riferire sul progetto. L'assegnazione a una commissione per il parere spetta al presidente dell'assemblea ed è in genere facoltativa, in alcuni casi obbligatoria


Quarta fase: deliberante

Che si svolge in assemblea e comprende la discussione generale, la discussione articolo per articolo e la discussione finale. L'ordine di precedenza della discussione e votazione degli emendamenti sono fissati dai regolamenti, ma decisiva, è l'opera del Presidente.

Qualora la maggioranza dei presenti vota favorevolmente il disegno di legge si intende approvato e passa all'altra camera, la quale se vota favorevolmente al progetto senza apportarvi modifiche si chiude la fase deliberativa. Se invece vi apporta modifiche il disegno ripassa all'altra camera. Questa fase di passaggi è chiamata: PALLEGGIAMENTO.

Il disegno passa alla promulgazione Presidente della Repubblica che può firmarlo o rimandarlo indietro alle camere motivando il gesto. Ma può rimandarlo una sola volta e quindi quando gli presentano nuovamente il disegno di legge è obbligato a firmarlo.


Dopo di che si passa alla pubblicazione sulla GAZZETTA UFFICIALE. Oer 15 giorni ce vacatio legis dal 16° giorno la lex esiste e produce i suoi effetti e vige il principio la lex non ammette ignoranza



La costituzione art. 72 comma 2 prevede espressamente oltre al procedimento legislativo ordinario anche due altri tipi di procedimento:

abbreviato per i disegni di legge di cui è dichiarata l'urgenza, effetto di questa urgenza è la riduzione dei termini del procedimento ordinario. In alcuni casi la commissione può anche essere autorizzata a riferire oralmente. Abbreviato si può considerare anche il procedimento di conversione in legge dei decreti legge il quale si caratterizza anche per la deliberazione pregiudiziale, nei limiti e alle condizioni previste dai regolamenti, dell'esistenza dei requisiti della necessità e dell'urgenza previsti dall'art. 77 cost.

decentrato è caratteristico dell'ordinamento italiano e deriva, da quello della camera dei fasci e delle corporazioni.

In questo procedimento le commissioni si costituiscono all'assemblea nella discussione e nell'approvazione della legge. Il regolamento della camera dispone che i progetti di lex da assegnare alle commissioni in sede legislativa debbono non avere speciale rilevanza di ordine generale. Art. 72 comma 3 stabilisce che fino al momento della sua approvazione definitiva, il Governo, o un decimo dei componenti dell'assemblea, o un quinto della commissione possono chiedere che il disegno di legge sia discusso e votato dalla camera, o sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Questo potere tutela sia il governo con la propria maggioranza, sia la minoranza.

La decisione di assegnare un disegno di legge a una commissione spetta al Presidente dell'assemblea ed è questo anche una delle più importanti attribuzioni presidenziali.


IL RPOCEDIMENTO REDIGENTE

Consiste nell'affidare alle commissioni la redazione, cioè la definitiva formulazione degli articoli di disegni di legge, riservandone l'approvazione all'assemblea, fatte salve le leggi di assemblea e il potere di remissione in aula.


IL PROCEDIMENTO DI BILANCIO

Presenta aspetti particolari.

Anzitutto ad esso partecipano oltre la commissione bilancio e programmazione anche tutte le commissioni permanenti:

la prima effettua un esame generale del bilancio

le altre quello degli stati di previsione di rispettiva competenza, inviando alla commissione bilancio e programmazione le loro relazioni, che vengono allegate alla relazione generale.

In secondo luogo una serie di disposizioni regolamentari mira ad impedire, che i caratteri della manovra di finanza pubblica, vengano alterati.

In terzo luogo; a far sì che l'approvazione avvenga tempestivamente, ossia prima del 31 dicembre di ogni anno.



IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE


E' regolato dall'art. 138 e caratterizzato da alcuni elementi indefettibili quali:

doppia deliberazione, a distanza non inferiore a ter mesi l'una dall'altra, di ciascuna camera

la maggioranza qualificata nella seconda deliberazione

l'eventualità di un referendum popolare.


La seconda deliberazione si caratterizza perché, dalla discussione generale, si passa immediatamente alla discussione finale. L'approvazione deve avvenire a maggioranza qualificata. Se avviene a maggioranza assoluta, un quinto dei membri di ciascuna camera, 500.000 elettori, o 5 consigli regionali possono entro tre mesi, chiedere che la legge sia sottoposta a referendum se invece l'approvazione avviene a maggioranza di due terzi, la legge promulgata e pubblicata.


FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO


Le camere oltre la funzione legislativa svolgono anche altre funzioni quali:

indirizzo politico,

di controllo sull'operato del governo e della pubblica amministrazione

di ispezione


indirizzo politico è connessa con quella legislativa, vi sono leggi però in cui la funzione direttiva prevale sul contenuto normativo. Tali sono: le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e quelle di approvazione del bilancio preventivo


Le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali il parlamento approva le direttive di politica internazionale del governo e lo autorizza ad assumere gli impegni internazionali corrispondenti ed immette nell'ordinamento le norme necessarie;


con l'approvazione dei bilanci esso rende esecutivo il piano finanziario del governo e quindi conferma la sua approvazione delle direttive di politica finanziaria che il piano contiene.

L'atto legislativo in cui la funzione d'indirizzo politico spettante al parlamento e più nettamente si esprime è la dichiarazione di guerra.

Atti di prevalente indirizzo politico sono le mozioni, come la mozione di fiducia o sfiducia del governo.




di controllo sull'operato del governo tali sono l'approvazione del rendiconto generale dello Stato, l'esame della redazione della corte dei conti sulla gestione degli enti sovvenzionati dallo stato, e quello dei decreti registrati con riserva della corte dei conti.


L'interrogazione consiste in una domanda scritta che ciascun parlamentare può rivolgere al governo per sapere "se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al governo, se il governo intende comunicare alla camera documenti o notizie o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato"

Il governo è tenuto a rispondere. L'interrogante può dichiarare se è o no soddisfatto, dopo che il procedimento si chiude.


L'interpellanza consiste in una domanda scritta " circa i motivi e gli intendimenti della condotta del governo in questioni che riguardano determinati aspetti della sua politica"


Sia per l'interrogazione che per l'interpellanza, sono ammessi procedimenti abbreviati cioè interrogazioni a risposta immediata






Privacy

© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta