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LA PUBBLICITÀ GIURIDICA

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La Pubblicità Giuridica

Il nostro legislatore ha istituito una banca dati nella quale debbano confluire le informazioni più importanti relative all'impresa, tale banca si chiama registro delle imprese ed è tenuto dalle camere di commercio. Nel registro delle imprese devono essere indicati i fatti e gli atti principali riguardanti la vita dell'impresa. Tale registro è diviso in due sezioni:

sezione ordinaria

sezione speciale

Nella sezione ordinaria devono essere iscritti gli atti e i fatti relativi all'imprenditore commerciale medio grande e alle società.



Nella sezione speciale devono essere iscritti rispettivamente la società semplice, il piccolo imprenditore, l'artigiano e l'imprenditore agricolo.

L'iscrizione nella sezione speciale o in quella ordinaria produce effetti diversi. In particolare l'iscrizione nella sezione speciale produce effetti di "pubblicità notizia", cioè ha esclusivamente "efficacia informativa" per terzi.

L'iscrizione nella sezione ordinaria può produrre un'"efficacia dichiarativa" o, in taluni casi, un'"efficacia costitutiva". L'efficacia dichiarativa rende gli atti o i fatti iscritti opponibili ai terzi, questo vuol dire che un dato iscritto nella sezione ordinaria si dà per noto a tutti, senza possibilità di prova contraria. Un atto o un fatto non iscritto si dà per non noto ai terzi, a meno che si provi che i terzi ne hanno avuto notizia. L'efficacia dichiarativa ha una valenza positiva e una negativa. Positiva nel senso che l'atto o il fatto iscritto si dà per noto a tutti senza possibilità di prova contraria, negativa nel senso che l'atto o il fatto non iscritto si dà per non noto a tutti con possibilità di prova contraria. L'efficacia dichiarativa è quella che hanno in prevalenza gli atti e i fatti iscritti nella sezione ordinaria.

L'efficacia costitutiva è quella che rende il fatto o l'atto iscritto produttivo di effetti nei confronti di terzi. Essa vale, per esempio, per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo della società per azioni. A seguito dell'iscrizione la società viene ad esistere ed acquista personalità giuridica.

L'iscrizione dell'impresa agricola nella sezione speciale comporta un effetto di pubblicità dichiarativa in deroga al principio secondo cui l'iscrizione nella sezione speciale produce effetti di pubblicità notizia.


Funzionamento Del Registro Delle Imprese

Il c.c. stabilisce che l'imprenditore debba iscrivere nel registro delle imprese tutti i fatti più importanti della propria attività. In particolare si prevede che l'imprenditore entro 30 gg. dall'inizio dell'impresa debba chiedere l'iscrizione dei dati anagrafici dell'impresa stessa, cioè:

cognome, nome, data di nascita dell'imprenditore e sua cittadinanza

la Ditta

l'oggetto dell'impresa

la sede dell'impresa

cognome e nome degli institori e dei procuratori

Si prevede poi che l'imprenditore debba chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi sopra indicati. L'imprenditore infine deve chiedere l'iscrizione della cessazione dell'impresa; anche per le modifiche e la cessazione è previsto il termine di 30 gg.

Tutti i dati appena indicati devono essere iscritti presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede dell'impresa. La circoscrizione ha normalmente estensione provinciale. L'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza il registro e il numero di registro presso il quale è iscritta. Tutte le società, ad eccezione della società semplice, devono essere iscritte nella sezione ordinaria.






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