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LA RESCISSIONE E LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

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LA RESCISSIONE E LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO


L'azione di rescissione


La rescissione del contratto è l'azione che rende inefficace il contratto; può essere chiesta nel caso in cui il contratto presenti anomalie genetiche, ovvero risalenti al momento della sua stipula. Si può chiedere la rescissione del contratto se concluso in stato di pericolo e per lesione.


Per esperire un'azione di rescissione del contratto concluso in stato di pericolo occorrono due presupposti [art. 1447 codice civile] :

lo stato di pericolo in cui si trovava uno dei due contraenti o un'altra persona che ha spinto il contraente alla stipula;



l'iniquità delle condizioni.


Per esperire un'azione di rescissione di un contratto (sinallagmatico) per lesione si richiedono [art. 1448 codice civile] :

una lesione ovvero una sproporzione tra le due prestazioni (la prestazione dovuta deve avere un valore più che doppio rispetto alla controprestazione) che deve valere fino al momento in cui la domanda è proposta;

lo stato di bisogno della parte danneggiata, ovvero uno stato di disagio economico tale da incidere sulla corretta valutazione del contratto;

che l'altra parte abbia approfittato dello stato di bisogno.

L'azione di rescissione per lesione non è ammissibile riguardo ai contratto aleatori.


Il contraente contro cui è proposta un'azione rescissione può evitarla eliminando la sproporzione tra le due prestazioni.

La rescissione non ha efficacia retroattiva, e quindi non può pregiudicare i diritti acquisiti da terzi.

L'azione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto.




L'azione di risoluzione


L'azione di risoluzione serve a sciogliere il  rapporto contrattuale e fare come se non sia mai esistito; si hanno tre cause principali di risoluzione: per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta, per eccessiva onerosità.


L'azione di risoluzione per inadempimento; in un contratto a prestazioni corrispettive qualora una delle parti risulti inadempiente, all'altra è concesso il diritto potestativo di agire per la risoluzione del contratto : il contratto verrà considerato come mai stipulato e la parte non inadempiente avrà il diritto di chiedere il rimborso delle spese dovute all'assoluto inadempimento [art. 1453 codice civile]. La parte non inadempiente potrà ovviamente ottenere la ripetizione della propria prestazione qualora questa sia stata già eseguita; è anche in suo potere chiedere al posto della risoluzione una condanna all'adempimento in tal caso potrà chiedere una condanna per ritardato adempimento.

Per ottenere la risoluzione del contratto è necessario presentare una domanda giudiziale; spetterà quindi al giudice accertare se vi è stato effettivamente inadempimento del contratto e se la responsabilità di questo deve attribuirsi al convenuto. Il giudice dovrà anche dichiarare che l'inadempimento non abbia scarsa importanza. Una volta accolta la domanda dal giudice, l'altra parte non potrà più operare per l'adempimento, salvo il consenso della parte che si è rivolta al giudice; allo stesso modo la parte che ha fatto domanda di risoluzione non potrà pretendere l'adempimento. La risoluzione non ha effetto retroattivo e le cose date devono essere restituite.


La risoluzione di diritto è la  risoluzione di un contratto che può avvenire solo nei tre casi espressamente previsti dall'ordinamento :

Clausola risolutiva espressa, clausola contrattuale con cui le parti si accordano, al momento della stipula, per considerare risolto il contratto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta o venga adempiuta con ritardo [art. 1456 codice civile]. In seguito all'inadempimento della specifica obbligazione il contratto non viene considerato automaticamente risolto, viene attribuito alla parte non inadempiente il diritto potestativo di chiedere la risoluzione semplicemente comunicandolo all'altra parte. Dalla ricezione della  comunicazione il contratto si intende sciolto. Tale clausola stimola le parti a non ritardare.

Diffida ad adempiere, qualora nel contratto manchi una clausola risolutiva espressa, in caso di inadempimento, la parte non inadempiente può intimare l'altro contraente ad adempiere entro un termine congruo, dichiarando che, qualora non si verifichi l'adempimento entro detto termine, il contratto sarà da considerare risolto [art. 1454 codice civile]. La risoluzione del contratto opera di diritto e non vi sarà necessità di alcuna iniziativa giudiziale.

Termine essenziale, termine oltre il quale la prestazione diviene inutile [art. 1457 codice civile]. L'essenzialità del termine può essere oggettiva, qualora derivi dalla natura stessa della prestazione, oppure può essere soggettiva, quando deriva da accordi contrattuali. Il contratto si considera risolto allo scadere del termine, a meno che la parte interessata non comunichi che ha interesse ad accettare un adempimento tardivo con una raccomandata entro tre giorni dalla data fissata.


Eccezione di inadempimento: eccezione che una parte può opporre all'altra per adempiere al proprio obbligo successivo all'adempimento dell'altra qualora l'altra parte risulti inadempiente. L'inadempimento a cui si fa ricorso deve essere di importanza sufficiente da giustificare l'eccezione a cui si fa ricorso.


Mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti qualora il patrimonio di una delle parti sia divenuto tale da mettere in pericolo la sua prestazione, è concesso all'altra parte di sospendere l'esecuzione della prestazione a questa dovuta [art. 1561 codice civile], unica eccezione si ha se il credito è garantito.


La clausola solve et repete è la clausola con cui si dispone che una parte, prima di opporre le proprie eccezioni, è tenuta all'adempimento [art. 1462 codice civile]. Tale clausola non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità  e di rescissione del contratto e può essere derogata dal giudice qualora ricorrano gravi motivi.


La risoluzione per impossibilità sopravvenuta nei contratti a prestazioni corrispettive l'impossibilità sopravvenuta libera la parte dalla prestazione dovuta, e libera quindi l'altra parte dalla controprestazione, dando luogo alla risoluzione (di diritto) del contratto [art. 1463 codice civile].

Se la prestazione diviene solo parzialmente impossibile dovrà essere proporzionalmente ridotta la controprestazione; la risoluzione sarà parziale, ma se la parte residua non interessa la parte può recedere dal contratto.

Nel caso di perimento di merci durante il trasporto il destinatario è obbligato a are lo stesso il corrispettivo in quanto il contratto si è perfezionato al momento del consenso e non della consegna.


La risoluzione per eccessiva onerosità ha luogo quando si verificano le tre condizioni [art. 1467 codice civile] :

che il contratto prevede il decorso di un certo lasso di tempo tra la stipula e l'esecuzione della prestazione;

che sopravvenga un'eccessiva onerosità a carico di una della parti : tale onerosità dovrà comportare un grave squilibrio tra le due prestazioni;

l'eccessiva onerosità dovrà essere dipesa da eventi straordinari ed imprevedibili.

La risoluzione per eccessiva onerosità non si applica ai contratti aleatori. La risoluzione per eccessiva onerosità può essere evitata eliminando lo squilibrio tra le due prestazioni.

Nei contratti con obbligazioni a carico di una sola parte l'eccessiva onerosità non da luogo alla risoluzione del contratto ma solo alla sua rivedibilità.





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