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LA RESPONSABILITA' MINISTERIALE

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LA RESPONSABILITA' MINISTERIALE.

art. 95, secondo comma Costituzione: la responsabilità di cui si parla è anzitutto, politica davanti al Parlamento. Un'altra tesi dubbia, perché i ministri non sono impiegati pubblici, una responsabilità amministrativa; poi, una responsabilità CIVILE, comune a tutti i funzionari, art. 28 Costituzione , relativi ai casi in cui compiano atti in violazione di diritti.

In più, i ministri sono responsabili anche nei casi dei decreti legge che le camere si rifiutino di convertire in legge, perché l'art. 77 Costituzione dispone che, quando, in casi di necessità e urgenza, il Governo adotta provvedimenti provvisori con forza di legge, li adotta "sotto la sua responsabilità": non solo politica, ma certo, anche, civile.

La responsabilità penale: art. 96 Costituzione; completato dalle leggi costituzionali num. 1 e num. 219 dell'89. Tali leggi prescrivono che l'autorizzazione prevista spetta a quel ramo del Parlamento cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere: spetta al Senato, se si deve procedere nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio o dai ministri, la pena è aumentata fino a 1/3 in presenza di circostanze che rivelino l'eccezionale gravità del reato.



I reato di cui parla l'art. 96 Costituzione sono reati comuni, che hanno, però, una particolare colorazione politica; cioè, sono reati comuni commessi (più che nell'esercizio delle pubbliche funzioni), grazie alla presenza di quelle funzioni. In somma, sono reati comuni che potevano essere commessi soltanto da persone che fossero ministri; perché, se fossero stati privati cittadini, in pratica, non avrebbero potuto commetterli.

Per i reati ministeriali, la "notitia criminis" viene raccolta dal Procuratore della Repubblica e trasmessa, immediatamente, omessa ogni indagine

a un collegio speciale, istituito presso il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello competente per territorio. Tale collegio, entro 90 giorni, compiute indagini preliminari, e sentito il Pubblico Ministero , dispone l'ARCHIVIAZIONE, oppure, TRASMETTE gli atti, con relazione motivata, al Procuratore della Repubblica, per l'immediata rimessione al PRESIDENTE DELLA CAMERA COMPETENTE; il Presidente invia alla Giunta per le autorizzazioni; la giunta riferisce all'Assemblea, con relazione scritta. L'Assemblea può,a maggioranza assoluta dei suoi membri, negare l'autorizzazione a procedere . . oppure concederla; in tal caso, il processo penale fa il suo corso dinanzi a quello che è stato chiamato "Il tribunale dei ministri"

La Costituzione italiana tratta esplicitamente della pubblica amministrazione nella sezione seconda del titolo terzo, -dedicato al governo-; tuttavia, è riduttivo limitare l'esame agli articoli 97 98 Costituzione; sia perché altre disposizioni costituzionali fan no riferimento diretto o in diretto alla pubblica amministrazione (es. : articoli 24, 28, 51, 54, 100, e 113 Costituzione ); sia perché l'organizzazione della pubblica amministrazione deve ispirarsi a pincìpi e valori costituzionali aventi un valore generale. E' evidente l'opportunità di richiamarsi, in particolare, ai pincìpi di DEMOCRATICITA' ("L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro" art. 1 Costituzione ), di AUTONOMIA e di DECENTRAMENTO (art. 5 Costituzione ).

Periodo anteriore alla Costituzione repubblicana:

Primo periodo:

fase di edificazione dell'amministrazione dello Stato u unitario; amministrazione modellata secondo i caratteri della legislazione del 1853; la quale considera il potere esecutivo come una entità politica unitaria composta dal Governo e dall'amministrazione, diretta dal re che si pone al vertice. Struttura dell'amministrazione piramidale e gerarchica.

Secondo periodo:

età giolittiana, decollo quantitativo e qualitativo dell'amministrazione pubblica, cresce notevolmente di dimensioni, con l'aumento dei compiti e delle funzioni esercitate dallo Stato. Si incrina il principio della uniformità amministrativa; si assiste alla nascita delle amministrazioni parallele, cioè di Enti e apparati burocratici esterni alla tradizionale struttura ministeriale e organizzati secondo regole proprie.

Con la degenerazione dello Stato liberale in quello fascista, i connotati dell'amministrazione vengono accentuati sotto il profilo dell'accentramento e della gerarchia. Proliferano gli apparati burocratici autonomi e distinti dalle strutture dello Stato apparato.

La Costituzione non codifica esplicitamente il carattere democratico dell'amministrazione pubblica, ma contiene dei pincìpi idonei a orientare l'amministrazione in tale direzione. Inoltre, la legislazione più recente ha valorizzato il decentramento, la partecipazione e la trasparenza nei processi decisionali; specialmente la legge num. 241 del 1990 (sul procedimento amministrativo), e il decreto legislativo n:29 del '93 (che detta i nuovo pincìpi di organizzazione delle amministrazioni pubbliche).

Più che di una amministrazione unitariamente intesa, si può parlare dell'esistenza di una pluralità di amministrazioni: ministeri, enti parastatali, enti pubblici di erogazione, imprese pubbliche, enti pubblici, enti locali, persone giuridiche private preposte allo svolgimento di funzioni pubbliche.

Tra i nuovo caratteri della pubblica amministrazione si affievolisce la vocazione centralistica che considerava l'amministrazione un apparato servente del governo, con il quale divide l'esercizio della funzione esecutiva: decreto legislativo n:29 del 1993 che introduce una netta divisione tra l'attività di indirizzo politico amministrativo e l'attività amministrativa. Questa tendenza trova fondamento anche in alcune disposizioni costituzionali: gli articoli 97 e 98 Costituzione (pur inseriti nel titolo dedicato al Governo), fanno parte di una sezione apposita. La responsabilità dei pubblici dipendenti è disciplinata diversamente dalla responsabilità politica dei ministri.

L'art. 97, secondo comma Costituzione precisa significatamene che "sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari"; cioè, la Costituzione riconosce l'esistenza di una sfera di attribuzioni e di compiti propri dell'amministrazione, distinti da quelli più propriamente politici, spettanti al Governo.

Da notare, il crescente rilievo degli apparati internazionali.





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